Sentenza 17 ottobre 2017
Massime • 1
È nulla la notificazione eseguita, ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., mediante consegna al difensore, nel caso in cui l'agente notificatore attesta l'allontanamento dell'imputato dal domicilio dichiarato o eletto senza aver verificato personalmente la sua presenza in loco o, in alternativa, la presenza di persone in grado di ricevere la notifica per conto dell'interessato. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la sentenza che aveva ritenuto le legittimità della notifica al difensore in caso di momentanea assenza dell'imputato nel domicilio eletto, senza che si tentasse la notifica mediante consegna a soggetto qualificato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/10/2017, n. 51111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 51111 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2017 |
Testo completo
51111-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: PUBBLICA UDIENZA DEL 17/10/2017 -Presidente CARLO ZAZA Sent. n. sez. -> 2247/2017 UMBERTO LUIGI SCOTTI Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE ANTONIO SETTEMBRE N. 22005/2017 ALFREDO GUARDIANO PAOLO MICHELI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GU OU nato il [...] a [...]( SENEGAL) avverso la sentenza del 10/02/2016 della CORTE APPELLO di BRESCIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SIMONE PERELLI che ha concluso per Il Proc. Gen. conclude per l'annullamento con rinvio LIMITATAMENTE AL TRATTAMENTO SANZIONATORIO E INAMMISSIBILE NEL RESTO Udito il difensore и RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'appello di Brescia ha, con la sentenza impugnata, confermato quella emessa dal locale Tribunale, che aveva condannato GU LO per la falsificazione del permesso internazionale di guida n. 08807AC, apparentemente rilasciato dalle autorità senegalesi.
2. Contro la sentenza suddetta ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato con tre motivi.
2.1. Col primo lamenta la violazione degli artt. 157, 161, 163, 179, 601 cod. proc. pen. per la ragione che il decreto di citazione in appello è stato notificato presso il difensore, ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen., sebbene egli avesse dichiarato il proprio domicilio in San Gervasio Bresciano, piazza l'Antica Piazzola, n. 4/D, ove non fu nemmeno tentata la notifica.
2.2. Col secondo lamenta la violazione degli artt. 482 e 477 cod. pen. e vizio di motivazione con riguardo al giudizio di responsabilità. Deduce che la falsità è stata ritenuta sulla base di mere congetture, senza considerare la scarsa qualità dei documenti emessi dallo Stato senegalese e senza specificare quali siano stati i documenti di comparazione. Con lo stesso motivo lamenta che il giudice d'appello non si sia pronunciato sulla richiesta di riapertura dell'istruttoria dibattimentale, richiesta per dimostrare che il documento in questione era analogo ad altri certamente rilasciati dal Senegal. -2.3. Col terzo si duole di una mancata motivazione da parte del giudice d'appello - sulla richiesta concessione di circostanze attenuanti generiche. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato. La stessa Corte d'appello dà atto che l'imputato -prima del giudizio d'appello e in tempo per lui utile dichiarato il aveva - domicilio in San Gervasio Bresciano, piazza l'Antica Piazzola, n.
4. Infatti, la citazione dell'imputato in appello era stata disposta all'indirizzo suddetto, con notifica da effettuarsi a mezzo della stazione carabinieri di Pontevico. Senonché, i carabinieri suddetti si dichiararono impossibilitati ad effettuare la notifica, in quanto GU LO, "da accertamenti esperiti presso il luogo di lavoro, trovasi in Senegal fino alla metà del mese di febbraio" (comunicazione del 20/1/2016); dopodiché la notifica all'imputato fu effettuata presso il difensore, ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen.. Tale modus procedenti concreta la violazione lamentata, in quanto, per ritenere integrata la "impossibilità" di effettuare la notificazione nel domicilio 2 си eletto o dichiarato, non è sufficiente la semplice attestazione del notificatore di non avere trovato l'imputato nel luogo da lui indicato, ovvero di non potere eseguire la notificazione per il temporaneo allontanamento dell'interessato, ma occorre un "quid pluris" concretantesi in un accertamento che il notificatore deve eseguire "in loco" e solo a seguito del quale, ove l'elezione di domicilio sia mancante o insufficiente o l'imputato risulti essersi trasferito altrove, è possibile attivare la procedura, ex art. 161, comma quarto, cod. proc. pen., di notifica presso il difensore (ex multis, Cass, n. 35724 del 10/6/2015). Nella specie, non solo si dà atto che l'imputato era solo momentaneamente assente in San Gervasio Bresciano, ma anche che non fu tentata la notifica nel domicilio dichiarato e, quindi, non fu nemmeno accertato se si trovassero, ivi, altre persone in grado di ricevere la notifica per conto dell'interessato. Stante la pregiudizialità del motivo, la sentenza va annullata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d'appello competente.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Brescia per nuovo esame. Così deciso il 17/10/2017 Il Consigliere Estensore Il Presidente (Antonio Set (Carlo Zaza) M. FUNZIONARIO 3