Cass. pen., sez. V, sentenza 17/10/2017, n. 51111
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Sentenza 17 ottobre 2017

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È nulla la notificazione eseguita, ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., mediante consegna al difensore, nel caso in cui l'agente notificatore attesta l'allontanamento dell'imputato dal domicilio dichiarato o eletto senza aver verificato personalmente la sua presenza in loco o, in alternativa, la presenza di persone in grado di ricevere la notifica per conto dell'interessato. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la sentenza che aveva ritenuto le legittimità della notifica al difensore in caso di momentanea assenza dell'imputato nel domicilio eletto, senza che si tentasse la notifica mediante consegna a soggetto qualificato).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 17/10/2017, n. 51111
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 51111
    Data del deposito : 17 ottobre 2017

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