CASS
Sentenza 13 luglio 2023
Sentenza 13 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/07/2023, n. 30546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30546 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da RA RE nato a [...] il [...]; avverso la ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Catania del 04/05/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale ND EG, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. Penale Sent. Sez. 1 Num. 30546 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: POSCIA GIORGIO Data Udienza: 02/05/2023 RITENUTO IN FATTO 1.Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Catania ha respinto la domanda di affidamento in prova proposta da TO RD e, nel contempo, lo ha ammesso alla detenzione domiciliare con riguardo al provvedimento di cumulo della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania del 10 febbraio 2022. Il Tribunale di sorveglianza ha osservato che non era possibile concedere la più ampia fra le misure alternative alla detenzione a causa della gravità del reato commesso e dei precedenti penali del condannato e che, tuttavia, in considerazione della regolare condotta tenuta dal RD nel corso degli arresti domiciliari poteva disporsi la detenzione domiciliare. 2. Avverso la predetta ordinanza TO RD, per mezzo dell'avv. MA IS OL, propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. b), cod. proc. pen., violazione di legge per avere respinto la domanda di affidamento in prova senza tenere conto del fatto che, in realtà, il provvedimento di cumulo sopra indicato faceva riferimento anche alla misura dell'affidamento terapeutico concesso dal medesimo Tribunale di sorveglianza (per la pena di mesi dieci e giorni venti di reclusione) con ordinanza del 4 novembre 2020 che, però, non era stata eseguita in quanto il RD si trovava agli arresti domiciliari dal 18 novembre 2019, nonché alla pena di anni due e mesi otto di reclusione per la quale egli già si trovava agli arresti domiciliari. Secondo il ricorrente, quindi, il Tribunale di sorveglianza ha violato l'art.47 Ord. pen. in quanto non avrebbe potuto revocare la misura dell'affidamento mai iniziata, ma avrebbe potuto soltanto dichiararla inefficace per tale ragione. 2.2. Con il secondo motivo egli deduce, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., vizio di motivazione carente e manifestamente illogica: in particolare, sostiene che nel provvedimento impugnato si sarebbe privilegiata soltanto la gravità del reato commesso, ignorando che esso in realtà riguarda l'ipotesi di cui al quinto comma dell'art.73 d.P.R. 309/90, che egli aveva serbato regolare condotta nel corso degli arresti domiciliari e che aveva una opportunità lavorativa come aiuto cuoco presso una trattoria. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 secondo motivo del ricorso (da ritenersi assorbente) è fondato, poiché la motivazione impugnata trascura elementi che invece dovevano indefettibilmente fare parte della valutazione complessiva. 2. Al riguardo deve ricordarsi che attraverso la misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale l'ordinamento ha inteso attuare una forma dell'esecuzione della pena esterna al carcere nei confronti di condannati per i quali, alla luce dell'osservazione della personalità e di altre acquisizioni ed elementi di conoscenza, sia possibile formulare una ragionevole prognosi di completo reinserimento sociale all'esito della misura alternativa. I criteri ed i mezzi di conoscenza utilizzabili da parte del Tribunale di Sorveglianza per pervenire a tale positiva previsione sono indicati dalla dottrina e dalla giurisprudenza nel reato commesso, ineludibile punto di partenza, nei precedenti penali (Sez. 1, 4.3.1999, Danieli, Rv 213062) nelle pendenze processuali (Sez. 1, cit.) nelle informazioni di polizia (Sez. 1, 11/03/1997, Capiti, Rv.207998) ma anche, ed in pari grado di rilievo prognostico, nella condotta carceraria e nei risultati dell'indagine socio- familiare operata dalle strutture di osservazione in modo che in queste ultime risultanze istruttorie si compendia una delle fondamentali finalità della espiazione della sanzione penale, il cui rilievo costituzionale non può in questa sede rimanere nell'ombra. Certamente nel giudizio prognostico concernente la concessione della misura dell'affidamento in prova al servizio sociale, devono essere valutati anche i procedimenti penali passati ed eventualmente pendenti a carico dell'interessato, al fine di pervenire ad una valutazione di fronteggiabilità della pericolosità sociale residua con gli strumenti dell'istituto indicato. Del resto, poiché non esiste una sorta di presunzione generale di affidabilità di ciascuno al servizio sociale, ma al contrario devono sussistere elementi positivi sulla base dei quali il giudice possa ragionevolmente "ritenere" che l'affidamento si riveli proficuo, appare evidente che - in relazione agli obbiettivi di rieducazione e di prevenzione propri dell'istituto - la reiezione dell'istanza di affidamento può considerarsi validamente motivata anche sulla sola base delle informazioni fornite dagli organi di polizia e dai servizi sociali, quando esse, lungi dal dimostrare elementi certi del genere anzidetto, pongano in luce, al contrario, la negativa personalità dell'istante (Sez. 1, 27.07.1992 n. 2762). In questo ambito, tuttavia, numerosi sono gli altri fattori da valutare per giungere al giudizio prognostico cui prima si è fatto cenno: l'assenza di nuove denunzie, il ripudio delle condotte devianti del passato, l'adesione alle ragioni più profonde di valori socialmente condivisi, l'attaccamento al contesto 3 familiare, la condotta di vita attuale, la congruità della condanna e l'eventuale buona prospettiva risocializzante. 3. Nel caso in esame, l'ordinanza impugnata ha fondato interamente il convincimento finale sulla gravità del reato commesso: tuttavia, non appare focalizzata la collocazione nel tempo di quel reato e, al contrario, si sottovalutano espressamente molti altri fattori;
la motivazione censurata non prende in considerazione la situazione socio-familiare del ricorrente, né l'opportunità lavorativa e neppure il positivo comportamento nel corso degli arresti domiciliari che aveva portato alla concessione della detenzione domiciliare. Su questi aspetti il Tribunale di Sorveglianza non ha appuntato la sua attenzione, mentre la motivazione avrebbe dovuto affrontare anche questi temi, ponendoli specialmente a raffronto con quelli valorizzati: in altri termini, l'ordinanza impugnata si è limitata apoditticamente a concludere che tutte le note positive erano da ritenersi sub-valenti rispetto alla gravità del reato commesso, ma non ha dispiegato le argomentazioni in base alle quali detta conclusione si fondava, finendo per rendere monca la motivazione;
tessa ha fondato il provvedimento di rigetto sul solo argomento della gravità del reato commesso, facendo di esso una considerazione assoluta e ponendolo da solo a sostegno della decisione, senza considerazione adeguata di diversi altri fattori riguardanti l'evoluzione della personalità del ricorrente, successiva alla consumazione della condotta sanzionata, e senza fare congrua valutazione della relazione del servizio sociale. Al riguardo vanno ribaditi principi ormai consolidati, cui il Collegio aderisce: in tema di affidamento in prova al servizio sociale, ai fini del giudizio prognostico in ordine alla realizzazione delle prospettive cui è finalizzato l'istituto, e, quindi, dell'accoglimento o del rigetto dell'istanza, non possono, di per sé, da soli, assumere decisivo rilievo, in senso negativo, elementi quali la gravità del reato per cui è intervenuta condanna, i precedenti penali o la mancata ammissione di colpevolezza, né può richiedersi, in positivo, la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficiente che, dai risultati dell'osservazione della personalità, emerga che un siffatto processo critico sia stato almeno avviato (Sez. 1, n.773 del 03/12/2013, Rv. 258402). Pertanto il giudice, pur non potendo prescindere, nella valutazione dei presupposti per la concessione di una misura alternativa, dalla tipologia e gravità dei reati commessi, deve, però, avere soprattutto riguardo al comportamento e alla situazione del soggetto successivi ai fatti per cui è stata inflitta la condanna in esecuzione, onde verificare concretamente se vi siano o meno i sintomi di una 4 positiva evoluzione della sua personalità e condizioni che rendano possibile il reinserimento sociale attraverso la richiesta misura alternativa (Sez. 1, n. 31809 del 9 luglio 2009; Sez. 1, n. 1501 del 12 marzo 1998). Ai fini dell'affidamento in prova al servizio sociale, perciò, la natura e la gravità dei reati per i quali è stata irrogata la pena in espiazione costituisce il punto di partenza per l'analisi della personalità del soggetto, la cui compiuta ed esauriente valutazione non può mai prescindere, tuttavia, dalla condotta successivamente serbata dal condannato e dai suoi comportamenti attuali, risultando questi essenziali per valutare l'esistenza di un effettivo processo di recupero sociale e l'assenza di pericolo di recidiva (Sez. 1, n° 31420 del 05.05.2015, Rv 264602). 4. Ne consegue che l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Catania alla luce dei principi sopra illustrati.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Catania. Così deciso il 2 maggio 2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale ND EG, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. Penale Sent. Sez. 1 Num. 30546 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: POSCIA GIORGIO Data Udienza: 02/05/2023 RITENUTO IN FATTO 1.Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Catania ha respinto la domanda di affidamento in prova proposta da TO RD e, nel contempo, lo ha ammesso alla detenzione domiciliare con riguardo al provvedimento di cumulo della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania del 10 febbraio 2022. Il Tribunale di sorveglianza ha osservato che non era possibile concedere la più ampia fra le misure alternative alla detenzione a causa della gravità del reato commesso e dei precedenti penali del condannato e che, tuttavia, in considerazione della regolare condotta tenuta dal RD nel corso degli arresti domiciliari poteva disporsi la detenzione domiciliare. 2. Avverso la predetta ordinanza TO RD, per mezzo dell'avv. MA IS OL, propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. b), cod. proc. pen., violazione di legge per avere respinto la domanda di affidamento in prova senza tenere conto del fatto che, in realtà, il provvedimento di cumulo sopra indicato faceva riferimento anche alla misura dell'affidamento terapeutico concesso dal medesimo Tribunale di sorveglianza (per la pena di mesi dieci e giorni venti di reclusione) con ordinanza del 4 novembre 2020 che, però, non era stata eseguita in quanto il RD si trovava agli arresti domiciliari dal 18 novembre 2019, nonché alla pena di anni due e mesi otto di reclusione per la quale egli già si trovava agli arresti domiciliari. Secondo il ricorrente, quindi, il Tribunale di sorveglianza ha violato l'art.47 Ord. pen. in quanto non avrebbe potuto revocare la misura dell'affidamento mai iniziata, ma avrebbe potuto soltanto dichiararla inefficace per tale ragione. 2.2. Con il secondo motivo egli deduce, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., vizio di motivazione carente e manifestamente illogica: in particolare, sostiene che nel provvedimento impugnato si sarebbe privilegiata soltanto la gravità del reato commesso, ignorando che esso in realtà riguarda l'ipotesi di cui al quinto comma dell'art.73 d.P.R. 309/90, che egli aveva serbato regolare condotta nel corso degli arresti domiciliari e che aveva una opportunità lavorativa come aiuto cuoco presso una trattoria. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 secondo motivo del ricorso (da ritenersi assorbente) è fondato, poiché la motivazione impugnata trascura elementi che invece dovevano indefettibilmente fare parte della valutazione complessiva. 2. Al riguardo deve ricordarsi che attraverso la misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale l'ordinamento ha inteso attuare una forma dell'esecuzione della pena esterna al carcere nei confronti di condannati per i quali, alla luce dell'osservazione della personalità e di altre acquisizioni ed elementi di conoscenza, sia possibile formulare una ragionevole prognosi di completo reinserimento sociale all'esito della misura alternativa. I criteri ed i mezzi di conoscenza utilizzabili da parte del Tribunale di Sorveglianza per pervenire a tale positiva previsione sono indicati dalla dottrina e dalla giurisprudenza nel reato commesso, ineludibile punto di partenza, nei precedenti penali (Sez. 1, 4.3.1999, Danieli, Rv 213062) nelle pendenze processuali (Sez. 1, cit.) nelle informazioni di polizia (Sez. 1, 11/03/1997, Capiti, Rv.207998) ma anche, ed in pari grado di rilievo prognostico, nella condotta carceraria e nei risultati dell'indagine socio- familiare operata dalle strutture di osservazione in modo che in queste ultime risultanze istruttorie si compendia una delle fondamentali finalità della espiazione della sanzione penale, il cui rilievo costituzionale non può in questa sede rimanere nell'ombra. Certamente nel giudizio prognostico concernente la concessione della misura dell'affidamento in prova al servizio sociale, devono essere valutati anche i procedimenti penali passati ed eventualmente pendenti a carico dell'interessato, al fine di pervenire ad una valutazione di fronteggiabilità della pericolosità sociale residua con gli strumenti dell'istituto indicato. Del resto, poiché non esiste una sorta di presunzione generale di affidabilità di ciascuno al servizio sociale, ma al contrario devono sussistere elementi positivi sulla base dei quali il giudice possa ragionevolmente "ritenere" che l'affidamento si riveli proficuo, appare evidente che - in relazione agli obbiettivi di rieducazione e di prevenzione propri dell'istituto - la reiezione dell'istanza di affidamento può considerarsi validamente motivata anche sulla sola base delle informazioni fornite dagli organi di polizia e dai servizi sociali, quando esse, lungi dal dimostrare elementi certi del genere anzidetto, pongano in luce, al contrario, la negativa personalità dell'istante (Sez. 1, 27.07.1992 n. 2762). In questo ambito, tuttavia, numerosi sono gli altri fattori da valutare per giungere al giudizio prognostico cui prima si è fatto cenno: l'assenza di nuove denunzie, il ripudio delle condotte devianti del passato, l'adesione alle ragioni più profonde di valori socialmente condivisi, l'attaccamento al contesto 3 familiare, la condotta di vita attuale, la congruità della condanna e l'eventuale buona prospettiva risocializzante. 3. Nel caso in esame, l'ordinanza impugnata ha fondato interamente il convincimento finale sulla gravità del reato commesso: tuttavia, non appare focalizzata la collocazione nel tempo di quel reato e, al contrario, si sottovalutano espressamente molti altri fattori;
la motivazione censurata non prende in considerazione la situazione socio-familiare del ricorrente, né l'opportunità lavorativa e neppure il positivo comportamento nel corso degli arresti domiciliari che aveva portato alla concessione della detenzione domiciliare. Su questi aspetti il Tribunale di Sorveglianza non ha appuntato la sua attenzione, mentre la motivazione avrebbe dovuto affrontare anche questi temi, ponendoli specialmente a raffronto con quelli valorizzati: in altri termini, l'ordinanza impugnata si è limitata apoditticamente a concludere che tutte le note positive erano da ritenersi sub-valenti rispetto alla gravità del reato commesso, ma non ha dispiegato le argomentazioni in base alle quali detta conclusione si fondava, finendo per rendere monca la motivazione;
tessa ha fondato il provvedimento di rigetto sul solo argomento della gravità del reato commesso, facendo di esso una considerazione assoluta e ponendolo da solo a sostegno della decisione, senza considerazione adeguata di diversi altri fattori riguardanti l'evoluzione della personalità del ricorrente, successiva alla consumazione della condotta sanzionata, e senza fare congrua valutazione della relazione del servizio sociale. Al riguardo vanno ribaditi principi ormai consolidati, cui il Collegio aderisce: in tema di affidamento in prova al servizio sociale, ai fini del giudizio prognostico in ordine alla realizzazione delle prospettive cui è finalizzato l'istituto, e, quindi, dell'accoglimento o del rigetto dell'istanza, non possono, di per sé, da soli, assumere decisivo rilievo, in senso negativo, elementi quali la gravità del reato per cui è intervenuta condanna, i precedenti penali o la mancata ammissione di colpevolezza, né può richiedersi, in positivo, la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficiente che, dai risultati dell'osservazione della personalità, emerga che un siffatto processo critico sia stato almeno avviato (Sez. 1, n.773 del 03/12/2013, Rv. 258402). Pertanto il giudice, pur non potendo prescindere, nella valutazione dei presupposti per la concessione di una misura alternativa, dalla tipologia e gravità dei reati commessi, deve, però, avere soprattutto riguardo al comportamento e alla situazione del soggetto successivi ai fatti per cui è stata inflitta la condanna in esecuzione, onde verificare concretamente se vi siano o meno i sintomi di una 4 positiva evoluzione della sua personalità e condizioni che rendano possibile il reinserimento sociale attraverso la richiesta misura alternativa (Sez. 1, n. 31809 del 9 luglio 2009; Sez. 1, n. 1501 del 12 marzo 1998). Ai fini dell'affidamento in prova al servizio sociale, perciò, la natura e la gravità dei reati per i quali è stata irrogata la pena in espiazione costituisce il punto di partenza per l'analisi della personalità del soggetto, la cui compiuta ed esauriente valutazione non può mai prescindere, tuttavia, dalla condotta successivamente serbata dal condannato e dai suoi comportamenti attuali, risultando questi essenziali per valutare l'esistenza di un effettivo processo di recupero sociale e l'assenza di pericolo di recidiva (Sez. 1, n° 31420 del 05.05.2015, Rv 264602). 4. Ne consegue che l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Catania alla luce dei principi sopra illustrati.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Catania. Così deciso il 2 maggio 2023.