CASS
Sentenza 27 luglio 2023
Sentenza 27 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 27/07/2023, n. 32732 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32732 |
| Data del deposito : | 27 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da AN EL, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 31/05/2022 della Corte d'appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Emanuela Gai;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Stefano Tocci, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni scritte del difensore che insiste nell'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata, emessa in data 31 maggio 2022, la Corte d'appello di Palermo ha confermato la dichiarazioni di non doversi procedere per prescrizione dei reati di cui ai capi da 1) a 8) e la condanna di AN EL, in riferimento al reato di cui art. 349 comma 2 cod.pen., per aver violato i sigilli apposti in data 22 luglio 2014 dal Corpo di polizia municipale di Palermo, riaprendo così i locali dell'esercizio commerciale "Dolce Chic", luogo di intrattenimento e ritrovo con musica e danze, precedentemente sequestrato. Accertato in Palermo il 27/07/2014. 2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione, il difensore dello AN, chiedendone l'annullamento. Penale Sent. Sez. 3 Num. 32732 Anno 2023 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: GAI EMANUELA Data Udienza: 09/06/2023 Con un unico motivo, il difensore lamenta l'errata applicazione della legge penale, il vizio di motivazione per il travisamento della prova, per essere la decisione fondata su un'errata interpretazione del decreto di sequestro, erroneamente inteso in riferimento all'intero complesso delle opere nella disponibilità del ricorrente, laddove invece si sarebbe riferito alle sole opere abusive, come emergerebbe peraltro dalla stessa richiesta di sequestro preventivo del Pubblico Ministero. Secondo il ricorrente il giudice di appello sarebbe incorso nello stesso errore di travisamento della prova del giudice di prime cure, laddove avrebbe aderito incondizionatamente alle osservazioni degli agenti di polizia che, nell'effettuazione del controllo, avevano rilevato il libero accesso delle persone ai locali, senza però considerare che le riprese delle videocamere locali non avrebbero inquadrato alcun istante, se non il personale interno all'associazione. 3. Il Procuratore generale ha chiesto, in udienza, l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 4. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. La sentenza impugnata, in continuità con quella di primo grado, ha ritenuto il ricorrente responsabile del reato di violazioni di sigilli poiché, quale custode dell'immobile sequestrato, violava i sigilli utilizzando l'immobile (essendo stato accertato che all'atto del sopralluogo era in corso una festa danzante) il 27 luglio 2014. 5. Al riguardo quanto all'essenza del vizio deducibile in sede di legittimità, con orientamento consolidato, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che il travisamento della prova consiste non già nell'errata interpretazione della prova, ma nella palese difformità tra i risultati obiettivamente derivanti dall'assunzione della prova e quelli che il giudice di merito ne abbia tratto, compiendo un errore idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio e rendendo conseguentemente illogica la motivazione. E ciò in quanto al giudice di legittimità è consentito non già di accertare eventuali travisamenti del fatto - e dunque di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta dal giudice merito -, bensì solo di verificare che quest'ultimo non abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale, considerato che, in tal caso, non si tratta per l'appunto di reinterpretare gli elementi di prova valutati nel merito ai fini della decisione, ma di verificare se detti elementi sussistano e facessero dunque effettivamente parte dell'orizzonte cognitivo di quel giudice (Sez. 7, n. 12406 del 19/02/2015, Miccichè, Rv. 262948; Sez. 5, n. 9338 del 12/12/2012 Maggio, Rv. 255087; Sez.3, n. 39729 del 18 giugno 2009, Belluccia, Rv 244623; Sez.
5. n. 39048 del 25 settembre 2007, Casavola, Rv 238215; Sez. 1, n. 24667, 2 del 15 giugno 2007, Musumeci, Rv 237207; Sez. 4, n. 21602 del 07 aprile 2007, Ventola, Rv 237588). 6. Ora risulta dalla lettura del ricorso per cassazione, pag. 5, nonché dall'allegato decreto di sequestro preventivo, che il decreto di sequestro, del 24 luglio 2014, disponeva il sequestro preventivo dell'immobile identificato al nuovo catasto urbano al foglio di mappa n. 96, particella n. 110 sub. 2 e sub 3. E' ben vero che vi era stato in precedente decreto di sequestro preventivo, dell'08 luglio 2014, che richiamava i manufatti abusivi che sottoponeva a sequestra, ma in data successiva, il 24 luglio 2014, comunque precedente al sopralluogo del 27/07/2014 (cfr. pag. 5) era disposto il sequestro preventivo dell'immobile identificato al nuovo catasto urbano al foglio di mappa n. 96, particella n. 110 sub. 2 e sub 3. Non vi è stato alcun travisamento della prova avendo il giudice del merito, tratto la prova del reato, nella specie la violazione di sigilli sull'immobile, come sopra indicato che era stato sottoposto a sequestro preventivo, sulla scorta della testimonianza del teste Soletta che, in data 27/0772014, aveva rilevato la presenza in loco di una festa danzante (cfr. pag. 5). Nel merito, il ricorrente contesta l'accertamento in punto di fatto (l'avere usato la cosa sequestrata per una festa danzante nell'immobile de quo) chiedendo una diversa valutazione delle prove, tratta dalla visione delle videoriprese, che non è consentita in questa sede. 7-. Va, infine, ricordato che, nella consolidata interpretazione di questa Corte, un ricorso per cassazione inammissibile, per manifesta infondatezza dei motivi o per altra ragione, "non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 c.p.p." (Sez. 2, n. 28848 del 08/05/2013, Ciaffoni, Rv. 256463, Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv 217266; Sez. 4, n. 18641 del 20/01/2004, Tricomi) cosicché è preclusa la dichiarazione di prescrizione del reato maturato dopo la pronuncia della sentenza in grado di appello (Sez. 5, n. 15599 del 19/11/2014, Zagarella, Rv. 263119). 8.- Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. 3
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 09/06/2023
udita la relazione svolta dal consigliere Emanuela Gai;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Stefano Tocci, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni scritte del difensore che insiste nell'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata, emessa in data 31 maggio 2022, la Corte d'appello di Palermo ha confermato la dichiarazioni di non doversi procedere per prescrizione dei reati di cui ai capi da 1) a 8) e la condanna di AN EL, in riferimento al reato di cui art. 349 comma 2 cod.pen., per aver violato i sigilli apposti in data 22 luglio 2014 dal Corpo di polizia municipale di Palermo, riaprendo così i locali dell'esercizio commerciale "Dolce Chic", luogo di intrattenimento e ritrovo con musica e danze, precedentemente sequestrato. Accertato in Palermo il 27/07/2014. 2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione, il difensore dello AN, chiedendone l'annullamento. Penale Sent. Sez. 3 Num. 32732 Anno 2023 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: GAI EMANUELA Data Udienza: 09/06/2023 Con un unico motivo, il difensore lamenta l'errata applicazione della legge penale, il vizio di motivazione per il travisamento della prova, per essere la decisione fondata su un'errata interpretazione del decreto di sequestro, erroneamente inteso in riferimento all'intero complesso delle opere nella disponibilità del ricorrente, laddove invece si sarebbe riferito alle sole opere abusive, come emergerebbe peraltro dalla stessa richiesta di sequestro preventivo del Pubblico Ministero. Secondo il ricorrente il giudice di appello sarebbe incorso nello stesso errore di travisamento della prova del giudice di prime cure, laddove avrebbe aderito incondizionatamente alle osservazioni degli agenti di polizia che, nell'effettuazione del controllo, avevano rilevato il libero accesso delle persone ai locali, senza però considerare che le riprese delle videocamere locali non avrebbero inquadrato alcun istante, se non il personale interno all'associazione. 3. Il Procuratore generale ha chiesto, in udienza, l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 4. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. La sentenza impugnata, in continuità con quella di primo grado, ha ritenuto il ricorrente responsabile del reato di violazioni di sigilli poiché, quale custode dell'immobile sequestrato, violava i sigilli utilizzando l'immobile (essendo stato accertato che all'atto del sopralluogo era in corso una festa danzante) il 27 luglio 2014. 5. Al riguardo quanto all'essenza del vizio deducibile in sede di legittimità, con orientamento consolidato, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che il travisamento della prova consiste non già nell'errata interpretazione della prova, ma nella palese difformità tra i risultati obiettivamente derivanti dall'assunzione della prova e quelli che il giudice di merito ne abbia tratto, compiendo un errore idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio e rendendo conseguentemente illogica la motivazione. E ciò in quanto al giudice di legittimità è consentito non già di accertare eventuali travisamenti del fatto - e dunque di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta dal giudice merito -, bensì solo di verificare che quest'ultimo non abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale, considerato che, in tal caso, non si tratta per l'appunto di reinterpretare gli elementi di prova valutati nel merito ai fini della decisione, ma di verificare se detti elementi sussistano e facessero dunque effettivamente parte dell'orizzonte cognitivo di quel giudice (Sez. 7, n. 12406 del 19/02/2015, Miccichè, Rv. 262948; Sez. 5, n. 9338 del 12/12/2012 Maggio, Rv. 255087; Sez.3, n. 39729 del 18 giugno 2009, Belluccia, Rv 244623; Sez.
5. n. 39048 del 25 settembre 2007, Casavola, Rv 238215; Sez. 1, n. 24667, 2 del 15 giugno 2007, Musumeci, Rv 237207; Sez. 4, n. 21602 del 07 aprile 2007, Ventola, Rv 237588). 6. Ora risulta dalla lettura del ricorso per cassazione, pag. 5, nonché dall'allegato decreto di sequestro preventivo, che il decreto di sequestro, del 24 luglio 2014, disponeva il sequestro preventivo dell'immobile identificato al nuovo catasto urbano al foglio di mappa n. 96, particella n. 110 sub. 2 e sub 3. E' ben vero che vi era stato in precedente decreto di sequestro preventivo, dell'08 luglio 2014, che richiamava i manufatti abusivi che sottoponeva a sequestra, ma in data successiva, il 24 luglio 2014, comunque precedente al sopralluogo del 27/07/2014 (cfr. pag. 5) era disposto il sequestro preventivo dell'immobile identificato al nuovo catasto urbano al foglio di mappa n. 96, particella n. 110 sub. 2 e sub 3. Non vi è stato alcun travisamento della prova avendo il giudice del merito, tratto la prova del reato, nella specie la violazione di sigilli sull'immobile, come sopra indicato che era stato sottoposto a sequestro preventivo, sulla scorta della testimonianza del teste Soletta che, in data 27/0772014, aveva rilevato la presenza in loco di una festa danzante (cfr. pag. 5). Nel merito, il ricorrente contesta l'accertamento in punto di fatto (l'avere usato la cosa sequestrata per una festa danzante nell'immobile de quo) chiedendo una diversa valutazione delle prove, tratta dalla visione delle videoriprese, che non è consentita in questa sede. 7-. Va, infine, ricordato che, nella consolidata interpretazione di questa Corte, un ricorso per cassazione inammissibile, per manifesta infondatezza dei motivi o per altra ragione, "non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 c.p.p." (Sez. 2, n. 28848 del 08/05/2013, Ciaffoni, Rv. 256463, Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv 217266; Sez. 4, n. 18641 del 20/01/2004, Tricomi) cosicché è preclusa la dichiarazione di prescrizione del reato maturato dopo la pronuncia della sentenza in grado di appello (Sez. 5, n. 15599 del 19/11/2014, Zagarella, Rv. 263119). 8.- Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. 3
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 09/06/2023