CASS
Sentenza 22 marzo 2000
Sentenza 22 marzo 2000
Massime • 1
È inammissibile il ricorso per cassazione - avverso il decreto di archiviazione - proposto dalla persona offesa che non abbia chiesto di essere avvisata ex art. 408 cod. proc. pen., e che non abbia proposto opposizione alla richiesta di archiviazione formulata dal PM. Nè, in tal caso, può dedursi, sotto il profilo della carenza di motivazione e di violazione della legge sostanziale, l'abnormità dell'atto, la quale - presupponendo la violazione dei limiti assegnati dalla legge al provvedimento censurato eliminabile solo attraverso il ricorso per cassazione - sarebbe ravvisabile solo nel caso di assoluta assenza dell'apparato argomentativo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/03/2000, n. 1416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1416 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2000 |
Testo completo
La
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
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