Sentenza 19 maggio 2017
Massime • 1
In tema di reati edilizi, persona offesa dal reato è la sola pubblica amministrazione, quale titolare degli interessi attinenti alla tutela del territorio direttamente protetti dalla norma incriminatrice, mentre il privato che assume di aver subito un pregiudizio dall'edificazione abusiva può rivestire esclusivamente la qualità di soggetto danneggiato e, come tale, non ha diritto di ricevere la notifica della richiesta di archiviazione ai sensi dell'art. 408, comma 2, cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 19/05/2017, n. 34366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34366 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2017 |
Testo completo
34366- 17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da ¥35 Elisabetta Rosi - Presidente - Sent. n. Sez. - Relatore -DO Aceto CC 19/05/2017- Antonella Di Stasi R.G.N. 2057/2017 Enrico Mengoni motivazione semplificata Ubalda Macrì ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. RI DO, nato a [...] il [...], 2. RI IO, nato a [...] il [...], quali persone offese nel procedimento penale a carico di ignoti avverso il decreto del 01/04/2015 del G.i.p. del Tribunale di Cosenza;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere DO Aceto;
lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale M. Giuseppina Fodaroni, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1.I sigg.ri DO RI ed IO RI ricorrono per l'annullamento del decreto del 01/04/2015 del G.i.p. del Tribunale di Cosenza che ha disposto l'archiviazione del procedimento penale iscritto a carico di ignoti per il reato di cui all'art. 44, d.P.R. n. 380 del 2001. 1.1. Con unico motivo, deducendo di non essere stati avvisati dal pubblico ministero della richiesta di archiviazione, così come da loro chiesto in sede di denuncia-querela sporta contro ignoti per presunte violazioni edilizie, eccepiscono la nullità del decreto perché emesso in violazione degli artt. 408, comma 2, 409, comma 6 e 127, comma 5, cod. proc. pen.. 2.I ricorsi sono inammissibili perché manifestamente infondati.
3. L'articolo 408, comma 2, codice di procedura penale prevede che l'avviso della richiesta di archiviazione sia notificato, a cura del pubblico ministero, alla persona offesa che, nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione, dichiari di volerne essere informata.
3.1. Nel caso di specie, non risulta essere stato notificato alcun avviso ai ricorrenti, sebbene ne avessero fatto richiesta in denuncia-querela.
3.2. Tuttavia, la norma processuale impone l'avviso a favore della persona offesa che non si identifica con quella danneggiata dal reato, in quanto la prima costituisce un elemento che appartiene alla struttura del reato, mentre il danneggiato è portatore di interessi connessi alle conseguenze privatistiche dell'illecito penale (Sez. 5, n. 4116 del 28/01/1983, Bortolotti, Rv. 158854). In altre parole, la persona offesa dal reato deve essere individuata nel soggetto titolare dell'interesse direttamente protetto dalla norma penale la cui lesione o esposizione a pericolo costituisce l'essenza dell'illecito (Sez. 6, n. 21090 del 24/02/2004, Soddu, Rv. 228810).
3.3.Ne consegue che il soggetto che assume di avere subito un pregiudizio dalla edificazione abusiva non è persona offesa dal reato, ma solo danneggiata, in quanto parte offesa è esclusivamente la pubblica amministrazione, che è Lice titolare degli interessi attinenti alla tutela Tterritorio protetti dalla norma incriminatrice (Sez. 3, n. 6229 del 14/01/2009, P.O. in proc. Celentano ed altri, Rv. 242532; Sez. 3, n. 36352 del 23/04/2015, n.m.; Sez. 3, n. 19996 del 14/12/2016, dep. 2017, Menna ed altri, n.m.). 3.4.È perciò inammissibile il ricorso per cassazione avverso il decreto di archiviazione emesso "de plano" dal giudice per le indagini preliminari, senza che al denunciante, che aveva chiesto di esserne informato, sia stato notificato l'avviso della richiesta di archiviazione proposta dal pubblico ministero per l'infondatezza di una notizia di reato relativa a contravvenzioni urbanistico- edilizie, perché persona offesa in questi casi è esclusivamente la pubblica amministrazione, titolare dell'interesse protetto.
4.Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa dei ricorrenti 2 (C. Cost. sent.
7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di € 2.000,00 ciascuno.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 19/05/2017. Elisabetta RosiEiselette Roo Il Consigliere estensore Il Presidente DO Aceto Neol Neel DEPOSITATA IN CANCELLERIA 13 LUG 2017 IL CANCELLIEDE Luana Marlan 3