Sentenza 3 luglio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 03/07/2003, n. 10508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10508 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2003 |
Testo completo
ESENTE DA REGISTRAZIONE E BOLLO ARTT. 46 E 39 L. 21-11-1991, N.374 REPUBBLICA ITALIANA (IST.NE GIUDICE DI PAC IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 0508/ 0 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Danni al potecnico, azione
contro
SEZIONI UNITE CIVILI a regione, questione di giurisdizione Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Ma R.G.N. 20433/01 Dott. Angelo GRIE sidente f.f. - Consigliere Dott. Paolo ITTORIA Dott. Antonino ELEFANTE Consigliere Cron. 23 522 - -Consigliere Rep. Dott. Roberto PREDEN - ua.13/03/03 - Consigliere Dott. Enrico ALTIERI Dott. Luigi Francesco DI NANNI - Rel. Consigliere Dott. Ugo VITRONE Consigliere Dott. Federico ROSELLI Consigliere Dott. Stefanomaria EVANGELISTA Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: REGIONE CALABRIA, in persona del Presidente pro- elettivamente domiciliata in ROMA, VIA tempore, SARDEGNA 50, prsso la Sede della Delegazione Romana difesa della Regione stessa, rappresentata e dall'avvocato ALDO GALLO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
2003 contro 252 DR LINA;
li 1 intimata avverso la sentenza n. 37/00 del Giudice di pace di SANTA SEVERINA, depositata il 28/08/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/03/03 dal Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per il rigetto del primo motivo del ricorso, giurisdizione del giudice ordinario. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. NA Drago, con atto di citazione del 22 marzo 2000, ha convenuto in giudizio davanti al giudice di pace di Santa Severina la Regione Calabria, chiedendone la condanna al pagamento della somma di lire 350.000, a titolo di risarcimento danni subiti per la morte di due capre di sua proprietà, sbranati da cani randagi. La Regione si è costituita in giudizio ed ha resi- stito alla domanda.
2. La domanda è stata accolta con sentenza del 28 agosto 2000 (n. 37 del 2000) e la Regione è stata con- dannata al pagamento di quanto richiesto. Il giudice di pace ha ritenuto che, nella specie, ricorrevano i presupposti indicati nelle leggi della regione Calabria n. 281 del 1991 e n. 10 del 1998. 2 3. Per la cassazione della sentenza, la Regione Ca- labria ha proposto ricorso. L'intimata non ha svolto attività difensiva. Il ricorso è stato assegnato alle sezioni unite, in ragione della questione di giurisdizione contenuta nel ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo del ricorso, la Regione Ca- labria sostiene che, in base alla sua legislazione, agli imprenditori agricoli, che hanno subito perdite di capi di bestiame causate da cani selvatici, è ricono- sciuto un indennizzo, la cui entità è valutata discre- zionalmente dall'Ente Regione. Da questa premessa ricava che la posizione del- l'agricoltore danneggiato non è di diritto soggettivo, ma d'interesse legittimo, con la conseguente giurisdi- zione del giudice amministrativo.
2. La legge regionale della Calabria 22 settembre 1998 n. 10 è intervenuta, tra l'altro, per assicurare agli allevatori la riparazione dei danni subiti dal be- stiame ucciso da animali protetti o da cani selvatici o inselvatichiti. L'art. 25 della legge prevede al riguardo un proce- dimento amministrativo di accertamento del danno subì- to, concluso il quale l'assessorato all'agricoltura ся provvede alla liquidazione del danno ed al pagamento relativo. Il procedimento amministrativo inizia con la denun- cia del fatto agli agenti del Corpo forestale dello Stato ed all'ufficio del veterinario competente per territorio, si svolge attraverso l'accertamento del- l'evento, la descrizione dei luoghi ove esso si è veri- ficato, la descrizione del capo di bestiame ucciso, la motivazione dell'imputabilità dell'evento ad animali protetti o cani randagi o inselvatichiti e la determi- nazione del valore del capo di bestiame ucciso. Il pro- cedimento amministrativo si chiude con la distruzione degli animali alla presenza della Guardia forestale. Concluso il procedimento, lo stesso articolo 25 stabilisce che l'interessato può inoltrare al Corpo fo- restale dello Stato domanda di risarcimento dei danni e che il Corpo forestale, nei venti giorni successivi, la rimetta, corredata di parere favorevole all'accoglimen- to, all'Assessorato all'agricoltura, il quale "provve- derà alla relativa liquidazione e pagamento".
3. Non si possono nutrire dubbi in ordine alla po- sizione dell'agricoltore: la legge regionale gli assi- cura una protezione, il contenuto della quale è dato dalla tutela risarcitoria per equivalente;
egli dovrà essere indennizzato di quanto ha perduto;
ha diritto, 4 in altre parole, ad essere risarcito del danno subito. Ne segue che l'Amministrazione non può sottrarsi all'obbligo risarcitorio, accampando la configurazione legittimo ostativo all'accoglimento di un interesse della domanda.
3.1. L'inquadramento della situazione soggettiva dell'interessato fra quelle di interesse legittimo, compiuto dalla Regione, non è corretto. Indipendentemente dal problema della tutelabilità anche degli interessi pretensivi, già riconosciuta con la sentenza n. 500 del 1999 di queste sezioni unite, non deve sfuggire che la posizione dell'interessato, nella situazione descritta, non s'inquadra nello schema - potere effetto giuridico, che non consente la norma tutela davanti al giudice ordinario, sebbene in quello norma fatto effetto giuridico, il sindacato del qua- le non può essere sottratto alla giurisdizione piena e sostitutiva del giudice ordinario, perché non è in di- scussione il modo di esercizio di un potere pubblico contemplato da una norma. S'intende affermare che, quando la situazione data s'inquadra nel secondo schema, il giudice ordinario ben può emettere pronunce di condanna in danno dell'Ente regione: negli stessi termini, gia ss. uu. 6 febbraio 2003, n. 1734. G 3.2. Nella specie, il giudice di pace ha accertato, in maniera non più sindacabile, che la conclusione del procedimento amministrativo descritto dall'articolo 25 della legge regionale della Calabria n. 10 del 1998 è stata favorevole all'interessato. Ha accertato, in al- tre parole, l'avverarsi del fatto dannoso, il quale de- ve essere riparato. La liquidazione ed il pagamento di quanto richie- sto, quindi, non poteva essere rifiutato;
essendo sta- to, invece, rifiutato, correttamente, è intervenuta la sentenza di condanna all'equivalente di quanto era sta- to perduto.
3.3. L'obbiezione della ricorrente che, nella legge regionale, il risarcimento è condizionato dagli accer- tamenti che di volta in volta sono compiuti, oltre a non essere sorretta da alcun dato normativo attuale, non può incidere sulla posizione di vantaggio assicura- ta. La tutela di questa posizione, infatti, non può es- sere condizionata dalle limitazioni dei mezzi finanzia- ri dell'Ente territoriale, perché limitazioni di questo genere sono elementi estranei alla tutela del diritto soggettivo, non previsti dal sistema e si risolvono in una condizione di privilegio del debitore meramente soggettiva e come tale irrilevante. 6 Il richiamo alla legislazione statale, ad altre leggi regionali e a decisioni di questa Corte, che nel- la materia avrebbero configurato la posizione del dan- neggiato come quella di interesse legittimo, dunque, non è corretto, essendo diversi i presupposti normati- vi.
3.4. Infine, non regge neppure l'obbiezione del- l'assenza, nella fattispecie, dell'illecito, il quale, invece, sussiste ed è dato dall'inadempimento della prestazione dell'obbligazione risarcitoria.
4. L'esame del secondo motivo del ricorso è devolu- to alla cognizione della sezione semplice e, pertanto, gli atti debbono essere rimessi al Primo Presidente per l'assegnazione. Alla liquidazione delle spese di questo giudizio provvederà la sezione semplice.
P. q. m.
La Corte di cassazione, a sezioni unite, riget- ta il primo motivo, dichiara la giurisdizione del giu- dice ordinario e rimette gli atti al Primo Presidente per l'assegnazione del ricorso alla sezione semplice. Così deciso in Roma il 13 marzo 2003. Luigi Francesco Di Nanni, Est. my of swee Il Primo Presidente Depositata in Cancelleria млё 3 LUG. 2003 7 CARCELLIERE C1 IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista PreRattista Giovanni Gianelista