Sentenza 30 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 30/01/2001, n. 1309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1309 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2001 |
Testo completo
7 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA C LE солифено разбодіони Sigo ri S Composta dagl opere professions de Dott. Gaetano Presidente GAROFALO R.G.N. 14895/98 2719 Dott. Franco PONTORIERI Consigliere Cron. Rep. 445 Consigliere Dott. Giandonato NAPOLETANO Dott. Enrico SPAGNA MUSSO Ud.05/07/00 Rel. Consigliere - ہے | Dott. AN Paolo FIORE - Consigliere CORTE SUPREMA DIGASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE. SE NTENZA Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE dal Sig. sul ricorso proposto da: per diritti 1/3000 11 31 GEN 2001 SO TO, elettivamente domiciliato in ROMA DELLA CANCELLIERE 281, presso lo studio dell'avvocatoCAMILLUCCIA LIRE 3000 LANZONE G., difeso dall'avvocato GALLO CARLO MARIA, CANCELLER giusta delega in atti;
- ricorrente CG408150
contro
EL AN;
- intimato avverso la sentenza n. 589/98 del Tribunale di 2000 COSENZA, emessa il 01/04/98; 1330 udita la relazione della causa svolta nella pubblica -1- udienza del 05/07/00 dal Consigliere Dott. Enrico SPAGNA MUSSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo A seguito del ricorso monitorio del commercialista AN OR il giudice di pace di Cosenza ingiunse alla TE SO s.d.f. di pagare al ricorrente £.
4.345.475 a titolo di compenso dell'opera professionale prestata. Al decreto si oppose TO SO titolare della “Bottega della Sport di SO TO" eccependo: l'inesistenza della ingiunta F.LI SO s.d.f. nonché l'aver il professionista avuto rapporti con “La Bottega dello Sport s.d.f.” di cui e- rano titolari esso opponente ed il fratello AN;
l'inesistenza delle prestazioni professionali indicate e, in subordine, la loro minore entità, la prescrizione presun- tiva del credito ai sensi dell'art. 2956 n°4 nonchè la misura dello stesso avendo con nota del 25 marzo 1993 il professionista riconosciuto di essere debitore di esso Ca- ruso della somma di £.
2.000.000 indebitamente percepite. Al riguardo, l'opponente riconvenne il BoreLI per la restituzione di detta somma. Costituitosi nel giudizio, il professionista chiese il rigetto dell'opposizione; in tal senso provvide il giudice di pace con sentenza del 10 gennaio 1997. Adito con l'appello del SO, resistito dal OR, il tribunale di Cosen- za, con sentenza del 28 aprile 1998, ha rigettato l'impugnazione. In particolare quel giudice ha disatteso la censura di nuLItà dell'ingiunzione perché ottenuta nei confronti di uno solo dei soci osservando che nelle società irregolari, quale è l' ingiunta F.LI SO s.d.f.,, il potere di rappresen- tanza appartiene disgiuntamente a tutti i soci così che ciascuno di essi rappresenta la società senza la necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti degli 3 altri soci: nella specie l'ingiunzione era stata emessa nei confronti del legale rappre- sentante "pro tempore" della F.LI SO s.d.f. ed era stato correttamente opposto dal solo TO SO che, in quanto "socio", si era ritenuto parte del rapporto obbligatorio dedotto "ex adverso". Quanto alle ulteriori doglianze concernenti l'accertamento del credito nella misura indicata nel ricorso monitorio a seguito anche del rigetto delle eccezioni, anche di prescrizione presuntiva, dell'opponente, doveva rilevarsi che dalla docu- mentazione prodotta dal professionista, la parcella corredata dal parere del consi- glio dell'ordine e le fatture, nonché dalle risultanze del mezzo di prova testimoniale erano emerse l'espletamento da parte del OR, fino al 31 giugno 1994, di tutte le prestazioni indicate nella parcella nonché la chiara debenza del “saldo", mentre erano sfornite di prova le contrarie asserzioni dell'opponente. Per la cassazione di detta, esponendo due motivi di doglianza, ricorre il SO;
non espleta attività difensiva il professionista intimato Motivi della decisione Con il primo motivo, in relazione al n° 5 dell'art. 360 c.p.c., il ricorrente denunzia il vizio di omessa e comunque illogica motivazione su un punto decisivo della controversia. Il giudice dell'appello, investito del motivo di doglianza concernente la di- versa denominazione del destinatario dell'ingiunzione rivolta ad un' inesistente F.LI SO s.d.f., ha rilevato che nelle società di fatto, come nella specie la F.LI Caru- so s.d.f., la rappresentanza processuale appartiene disgiuntamente ad ogni socio così che nella specie l'odierno ricorrente non poteva di nulla dolersi poiché il de- creto ingiuntivo era stato chiesto ed ottenuto nei confronti della F.LI SO s.d.f. della quale l'opponente era socio e rappresentante disgiunto dell'altro socio ed in tale qualità si era ritenuto parte del rapporto obbligatorio. Trattasi all'evidenza di argomentazioni che presupponendo l'esistenza del- la FLI SO s.d.f prescindono dalla questione riproposta con l'appello poiché il giudice del merito ha dato per certo che detta s.d.f. esistesse ed avesse avuto rap- porti con il professionista, i quali, invece, erano intercorsi con "La Bottega dello Sport”s.d.f. Il motivo di doglianza non può essere accolto. Invero, non potendosi nelle società di fatto individuare un autonomo cen- tro organizzato di interessi, le obbligazioni con i terzi si intendono assunte perso- q nalmente ed iLImitatamente da ciascun socio. Avuto riguardo all'assorbente rilevanza dell'elemento personale, l'odierno ricorrente è privo di un interesse giuridicamente protetto nell'affermare di essere vincolato ad un'obbligazione assunta nell'ambito di un informale rapporto associa- tivo con il fratello. Con il secondo motivo in relazione ai nn 3 e 5 dell'art. 360 c.p.c. il SO denunzia la falsa applicazione dell'art.2697 c.c. nonché il vizio di motivazione su di un punto decisivo della controversia. Il giudice dell'appello, sostiene il ricorrente, investito dello specifico moti- vo di doglianza di inosservanza da parte del primo giudice dell'onere probatorio incombente all'opponente, ha rilevato che dalle fatture e dalla parcella liquidata dal consiglio dell'ordine prodotte dal professionista nonché dagli esiti del mezzo di 5 prova testimoniale era emersa l'esistenza del rapporto professionale, del credito nella misura indicata nella domanda d'ingiuzione e che le contrarie argomentazioni dell'opponente erano sfornite di prova. Quel giudice non ha esposto le ragioni di entrambe le proposizioni e co- munque ha reso palese l'omessa disamina della numerosa corrispondenza con il professionista, in particolare della nota con la quale costui si riconosceva debitore di £.
2.000.000 e per il cui pagamento era stato riconvenuto, nonché dell'atto di recesso dell'altro socio AN SO da"La Bottega dello Sport". Anche questo motivo non può trovare adito. Rammenta la corte che per il potere istituzionale conferito dall'art. 116 c.p.c., al giudice del merito sono devolute l'individuazione delle fonti del proprio convincimento e, pertanto, la valutazione delle risultanze probatorie, nel senso del controllo della loro attendibilità e concludenza, nonché della scelta, fra i vari esiti istruttori, di queLI ritenuti idonei a fornire certezza dei fatti controversi privile- giando taluni mezzi di prova e disattendendone altri;
con l'unico limite di fornire ragione dell'operato. Al riguardo quel giudice non è tenuto ad esporre un'analitica valutazione di tutte le risultanze istruttorie né a confutare le singole argomentazioni esposte dalle parti. E' sufficiente in proposito, perché la pronunzia si sottragga a censure pro- ponibili in sede di legittimità, che quel giudice, dopo averli complessivamente esa- minati, indichi in modo inteLIgibile gli elementi probatori sui quali intende fondare il proprio convincimento così che risultano implicitamente disattesi quegli esiti 6 probatori incompatibili con la decisione adottata (in proposito vedasi anche la pro- nunzia di questa corte n° 10896/98). Nella specie, il giudice dell'appello ha compiutamente esposto le ragioni dell'accertamento del solo credito del professionista nella misura dedotta da costui indicando le fonti del proprio convincimento in determinati esiti istruttori ritenuti attendibili. Le censure esposte dal ricorrente, con l'apparente denunzia di un vizio di legittimità, si traducono nell'inammissibile, in questa sede, attesa di un riesame del complesso delle risultanze probatorie diverso e più favorevole della disamina ope- rata dal giudice del merito. Ciò tanto più che nel denunziare l'omesso esame di do- cumenti che ritiene rilevanti, segnatamente della nota del professionista del 25 mar- r zo 1993, pretesamene confessoria di un indebito, il ricorrente ne omette la riprodu- zione così privando il ricorso del requisito della “autosufficienza”(art.366 n° 3 c.p.c.) e precludendo alla corte la verifica della correttezza della censura. Concludendo la disamina, il ricorso deve essere rigettato. Non si provvede in ordine alle spese del giudizio di legittimità non avendo in questo l'intimato espletato attività difensiva.
p. q. m.
. la Corte rigetta il ricorso. Roma, il 5 luglio 2000. Il Presidente (dr Gaetano Garofalo) Candies Cantab- 7 Il Consigliere estensore (dr Enrico Bragna Musso) EPOSITATO IN CANCE LERIA 3 OGEN. 2001 ALCANCELLIERE C Roma Telazico A M O R 0 E 0 T 0 A . 0 R T 9 2 N E E L L E D O 8 I 2 C n I 2 i F o 4 F t U a 3 r $ t s n i l g a e e R r i l ( 8 IL CANCELLERE C1 IC helezi co 40000 290000 A A L e i r I M e O a S i A P i z T i z P i d I N u v L i r I A G G e F i V N t I S I t O a D A H a e N o a C l i I i r z O z o i C A v I a d r C r e e t N G A S n E B a e e l i G i . r g i E b a M r a i U s M E D n D D a o ( s p s s . e . D R p ( l I