Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/08/2003, n. 12137
CASS
Sentenza 19 agosto 2003

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L'eventuale decadenza del lavoratore dal trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria conseguente allo svolgimento di attività lavorativa non denunciata all'Istituto previdenziale comporta che il lavoratore stesso non possa fruire del relativo trattamento, ma non costituisce un'autonoma fattispecie di sospensione della retribuzione in mancanza dei presupposti per la sua collocazione in CIGS.

Ai fini della legittimità della sospensione della retribuzione per i lavoratori collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria, l'azienda è tenuta a comunicare la individuazione dei lavoratori da sospendere e i motivi per i quali non vengono adottati i meccanismi di rotazione; la sussistenza di vizi procedimentali e la conseguente inefficacia dei provvedimenti aziendali può essere fatta valere giudizialmente dai lavoratori, in quanto la regolamentazione della materia è finalizzata alla tutela, oltre che degli interessi pubblici e collettivi, soprattutto di quelli dei singoli lavoratori.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/08/2003, n. 12137
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12137
    Data del deposito : 19 agosto 2003

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