Sentenza 17 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 17/06/2002, n. 8689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8689 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2002 |
Testo completo
C.C. 66174 OGGETTO: Imposte REPUBBLICA ITALIANA indirette/Registro/Definizione agevolata ex D.L.n. 16/1993 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE conv.in L. n. 75/1993/modalità 0 868 9 /02 SEZION R.G.N. 18951/1999 - Composta degli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Cron. Dott. Giovanni Paolini Presidente Rep. Consigliere Dott.Stefano Monaci Ud.08.11.2001 Consigliere rel. Dott. Vittorio Glauco Ebner Dott. Aldo Ceccherini Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Consigliere Dott.Antonio Merone CAMPIONE CIVILE N. 66174 ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da : Amministrazione Finanziaria dello Stato,in persona del legale rappresentante pro tempore,elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende Ricorrente
Contro
Imav snc,in persona del elgale rappresentante pro tempore,con sede in Caresanablot(VC) Strada Statale n.230 Intimata 5 0 7 2 Avverso la sentenza n.34/13/99 della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte,depositata in data 11.5.1999; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dal consigliere dr. Vittorio G. Ebner;
udito per il ricorrente l'avvocato dello Stato L. Criscuoli;
udito il PM in persona del Sostituto Procuratore Generale dr.Umberto Apice,che ha concluso per l'accoglimento del ricorso: Svolgimento del processo Con sentenza n.1/4/1998 la Commissione Tributaria Provinciale di Vercelli accoglieva il ricorso proposto dalla IMAV snc avverso l'avviso di liquidazione emesso dall'Ufficio del Registro di Vercelli,con il quale venivano irrogate, ai sensi degli artt. 23 DPR 643/1972 ed 1 DL 299/1991,conv.con modif.in L 363/1991, le previste soprattasse per complessive £.
2.906.000 in considerazione della tardiva presentazione della dichiarazione Invim decennale straordinaria. L'appello dell'Ufficio, secondo cui la società non avrebbe potuto fruire della definizione agevolata della controversia, richiesta dalla contribuente ai sensi dell'art.3 bis L. 24.3.1993 n. 75( di conversione,con modificazioni,del DL 23.1.1993 n.16), veniva rigettato dalla Commissione Tributaria Regionale del Piemonte la quale riteneva definibili in base alla indicata normativa - della quale la IMAV si era avvalsa in pendenza di lite P - anche le controversie aventi ad oggetto,in materia di Invim,soltanto questioni di diritto. Ricorre per cassazione l'Amministrazione Finanziaria dello Stato. L'intimata società non si è costituita. Motivi della decisione Con un unico motivo la ricorrente Amministrazione deduce violazione e falsa applicazione dell'art.112 cpc;
omesso esame ed omessa pronuncia;
difetto assoluto di motivazione su un punto decisivo della controversia. Lamenta, in particolare,che la CTR abbia del tutto omesso di prendere in considerazione quanto eccepito dall'Ufficio con i motivi di appello circa la mancata produzione,da parte della IMAV snc,dell'attestazione del versamento della metà dell'imposta, così come previsto dall'art.3 bis citato. La censura è fondata. Invero,l'art.3 bis comma primo D.L. 23.1.1993 n.16 - introdotto dalla legge di conversione 24-3-1993 n.75 - prevede,per quanto attualmente rileva, che le controversie in materia di Invim pendenti alla data( 25.3.1993) di entrata in vigore della legge di conversione sono definite,su istanza irrevocabile 66 del contribuente....mediante il pagamento della metà dell'imposta conseguente all'accertamento per omessa presentazione della dichiarazione ovvero della metà della maggiore imposta conseguente all'accertamento in rettifica e con abbandono della sanzioni. Le imposte già corrisposte a seguito dell'accertamento sono computate in diminuzione delle somme dovute per la definizione". Trattasi dunque di definizione i cui effetti sono subordinati da un lato alla avvenuta presentazione di tempestiva istanza del contribuente interessato dall'altro al pagamento di quanto previsto dalla norma indicata. Orbene,la prima circostanza come emerge dalla impugnata sentenza risulta essere stata accertata dalla CTR, che ha anche ritenuto la controversia de qua definibile ai sensi della citata normativa : e su tali punti la ricorrente Amministrazione non solleva questioni. Invece,i Giudici di secondo grado non risultano avere preso in alcuna considerazione la censura alla decisione di primo grado concernente la mancata prova del pagamento di quanto dovuto a fronte della chiesta definizione: questione effettivamente proposta dall'Ufficio con specifico motivo di appello avverso tale decisione. M E' evidente quindi che sussistono i denunziati vizi di violazione della legge sostanziale e processuale ed il vizio motivazionale su un punto decisivo della controversia ritualmente prospettato da una delle parti del giudizio. Alla stregua dei rilievi che precedono il ricorso deve essere accolto. La sentenza impugnata deve essere cassata : con rinvio ( occorrendo all'evidenza ulteriori accertamenti di fatto preclusi in questa sede: art.384 comma primo cpc) anche per le spese ad altra sezione della CTR del Piemonte. Accoglie il ricorso,cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese
PQM
ad altra sezione della Commissione tributaria Regionale del Piemonte. Così deciso in Roma il giorno 8 novembre 2001 ΠIl Presidente МенойWenn Jonk CORTE Il Configliere estensore ERE CT H IL o Casand Amald DEPOSITATO IN CANCELLERIA 17 GIU, 2002 AL CANCELLIERE C1 Arnaldo Casano Oggi huole I B A A T R R I T U - N B L . N T 5 1 3 . . B 1 L . A A 6 9 / 8 / 1 4 2 6 D . . R P . E D L N I S I S E A