CASS
Sentenza 11 giugno 2026
Sentenza 11 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 11/06/2026, n. 21686 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21686 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ZZ AN VA nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 17/03/2026 del Tribunale di Como visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia Minutillo Turtur;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Roberto Patscot, che ha chiesto che ha chiesto che il ricorso venga rigettato;
letta la memoria di replica depositata dal difensore del ricorrente, Avv. Vincenzo Dostuni, in data 12/05/2026. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Como, con provvedimento del 17/03/2026, a seguito della richiesta di riesame, proposta nell’interesse di AN VA ZZ, avverso il decreto di sequestro probatorio emesso dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Como in data 21/02/2026, ha parzialmente confermato il decreto impugnato in relazione alla imputazione provvisoria elevata (art. 648 cod. pen.) (diversi beni di lusso come orologi di valore, lingotti e lamine d’oro), mentre ha disposto la restituzione della somma di denaro pari a 21.000 euro. 2. AN VA ZZ ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, avverso il predetto provvedimento, Penale Sent. Sez. 2 Num. 21686 Anno 2026 Presidente: CAPUTO ANGELO Relatore: UT UR MA Data Udienza: 19/05/2026 2 deducendo un unico articolato motivo di ricorso che qui si riporta nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge di legge in relazione all’art. 253 cod. proc. pen. anche alla luce dell’art. 27 Cost;
la difesa ha ampiamente richiamato stralci del provvedimento impugnato e lo ha criticato in quanto caratterizzato da aprioristico preconcetto accusatorio, avendo basato il Tribunale la sua decisione solo sul numero degli oggetti sequestrati e sulla modalità di occultamento e conservazione degli stessi in mancanza del fumus del delitto provvisoriamente ascritto, travisando il comportamento processuale dell’ZZ, che non era stato semplicemente silente, avendo egli chiarito che non aveva in quel momento la possibilità di recuperare tutta la documentazione in suo possesso. In conclusione, la difesa ha osservato che la motivazione adottata svuotava di contenuto la presunzione di innocenza di cui all’art. 27 Cost. 3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga rigettato. 4. La difesa del ricorrente ha depositato memoria di replica alle conclusioni del Procuratore generale, insistendo per l’accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivo generico ed aspecifico. Il ricorrente si è di fatto limitato a riproporre gli elementi di fatto già introdotti in sede di riesame senza realmente confrontarsi con la motivazione del Tribunale, approfondita, logica ed argomentata in modo completo, anche e specificamente quanto alle deduzioni introdotte dalla difesa. Sono stati richiamati in modo analitico una serie di elementi già presenti nel decreto di sequestro al fine di connotare la complessiva attività di indagine, il ruolo riferibile al ricorrente in relazione alla condotta provvisoriamente imputata, atteso il riscontro di dati obiettivi decisamente significativi in relazione ai quali - con corposa prova logica, oltre che indiziaria a direzione inequivoca - sono state 3 specificamente evidenziate le esigenze investigative poste a base del sequestro. Risulta ricostruita, in assenza di qualsiasi illogicità e apparenza della motivazione o violazione di legge, la condotta oggetto di imputazione provvisoria e la direzione specifica ed analitica dell’attività di sequestro probatorio, anche quanto al rapporto di pertinenzialità ed alla portata degli accertamenti tecnici da disporre per verificare caratteristiche dei beni ed eventuali corrispondenze con beni sottratti illecitamente. 2. Risultano, dunque, pienamente rispettati i canoni ermeneutici enucleati dalla giurisprudenza di questa Corte quanto all'obbligo di motivazione che deve sorreggere, a pena di nullità, il decreto di sequestro probatorio in ordine alla ragione per cui i beni possono considerarsi il corpo del reato ovvero cose a esso pertinenti ed alla concreta finalità probatoria perseguita con l'apposizione del vincolo reale, che risulta evidenziato dal Tribunale in relazione al decreto impugnato, come specificamente modulato da parte del Pubblico ministero in relazione al fatto ipotizzato, al tipo di illecito cui in concreto il fatto è ricondotto, alla relazione che le cose presentano con il reato, nonché alla natura del bene che si intende sequestrare ( Sez. 2, n. 46130 del 04/10/2023, Santandrea, Rv. 285348-01; Sez. 6, n. 56733 del 12/09/2018, Macis, Rv. 274781-01). Secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, infatti, il decreto di sequestro probatorio - così come il decreto di convalida - anche qualora abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato, deve contenere una motivazione che, per quanto concisa, dia conto specificatamente della finalità perseguita per l'accertamento dei fatti. (Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, [...], Rv. 273548), motivazione che è stata ampiamente richiamata, analizzata e valutata, dal Tribunale proprio in considerazione delle doglianze difensive (con particolare riferimento ai temi enucleati dopo la descrizione della articolata attività di indagine a pag. 5 e segg. dove sono stati valorizzati una serie di elementi in correlazione logica tra loro ed estremamente significativi, con particolare riferimento: - alla qualità dei beni;
- alla quantità degli stessi;
- alla mancanza di documentazione posta a giustificazione del possesso di beni di elevatissimo valore;
- alla modalità di occultamento;
- alla natura dei beni rinvenuti, usati e non nuovi;
- alla irrilevanza e genericità della documentazione allegata 4 dalla difesa;
- alla direzione investigativa intrapresa proprio al fine di comprendere se i beni in questione, in possesso del ricorrente, fossero provento di furto o contraffazione). Il Tribunale ha quindi richiamato le caratteristiche dell’accertamento devoluto, il fumus da riferire alla convalida di un sequestro probatorio al fine di giungere effettivamente ad un utile espletamento di ulteriori indagini per acquisire prove certe o ulteriori del fatto, correttamente applicando i principi su questo tema affermati dalla giurisprudenza di questa Corte. 3. In tal senso, occorre ricordare che questa Corte nella sua massima espressione nomofilattica ha chiarito che il decreto di sequestro probatorio - così come il decreto di convalida - anche qualora abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato, deve contenere una motivazione che, per quanto concisa, dia conto specificatamente della finalità perseguita per l'accertamento dei fatti (Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, Botticelli, Rv. 273548-01), requisito che il Tribunale del riesame ha ritenuto compiutamente sussistente, richiamando l’insieme di elementi indicativi, evidenziati a tal fine nel provvedimento impugnato, e non limitandosi affatto, come asseritamente affermato dalla difesa, a riferirsi in modo sintetico e per relationem ad un atto di polizia giudiziaria, sostanzialmente violando il canone costituzionale di cui all’art. 27 Cost. Risulta, dunque, nel caso concreto, pienamente rispettata la portata precettiva degli artt. 42 Cost. e 1 del primo Protocollo addizionale della Convenzione EDU, che richiede che le ragioni probatorie del vincolo di temporanea indisponibilità della cosa, anche quando la stessa si identifichi nel corpo del reato, siano esplicitate nel provvedimento giudiziario con adeguata motivazione, allo scopo di garantire che la misura, a fronte delle contestazioni difensive, sia soggetta al permanente controllo di legalità - anche sotto il profilo procedimentale - e di concreta idoneità in ordine all'an e alla sua durata, in particolare per l'aspetto del giusto equilibrio o del ragionevole rapporto di proporzionalità tra il mezzo impiegato, ovvero lo spossessamento del bene, e il fine endo - processuale perseguito, ovvero l'accertamento del fatto di reato (Corte Edu, 24 ottobre 1986, Agosi c. U.K.; Sez. 3, n. 37187 del 06/05/2014, [...], Rv. 260241- 01). Ricorre difatti una descrizione fattuale, non sommaria, della fattispecie per cui si procede, con conseguente aspecificità della doglianza proposta (Sez. 2, n. 46130 del 04/10/2023, [...], Rv. 285348-01), anche con riferimento all’ulteriore profilo del tutto genericamente richiamato in ricorso in ordine ad una asserita ricorrenza di violazione del disposto di cui all’art. 253 cod. proc. pen. Né le considerazioni spese con la memoria difensiva (con la quale è stata sostanzialmente criticata la giurisprudenza evocata dal Procuratore generale) incidono sulla complessiva ricostruzione resa dal Tribunale sulla posizione dell’ZZ, che si presenta approfondita in assenza di qualsiasi violazione di legge. 4. Il ricorso deve, in conclusione essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 19/05/2026 La Cons. est. Il Presidente MA UT UR ANGELO CAPUTO
udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia Minutillo Turtur;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Roberto Patscot, che ha chiesto che ha chiesto che il ricorso venga rigettato;
letta la memoria di replica depositata dal difensore del ricorrente, Avv. Vincenzo Dostuni, in data 12/05/2026. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Como, con provvedimento del 17/03/2026, a seguito della richiesta di riesame, proposta nell’interesse di AN VA ZZ, avverso il decreto di sequestro probatorio emesso dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Como in data 21/02/2026, ha parzialmente confermato il decreto impugnato in relazione alla imputazione provvisoria elevata (art. 648 cod. pen.) (diversi beni di lusso come orologi di valore, lingotti e lamine d’oro), mentre ha disposto la restituzione della somma di denaro pari a 21.000 euro. 2. AN VA ZZ ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, avverso il predetto provvedimento, Penale Sent. Sez. 2 Num. 21686 Anno 2026 Presidente: CAPUTO ANGELO Relatore: UT UR MA Data Udienza: 19/05/2026 2 deducendo un unico articolato motivo di ricorso che qui si riporta nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge di legge in relazione all’art. 253 cod. proc. pen. anche alla luce dell’art. 27 Cost;
la difesa ha ampiamente richiamato stralci del provvedimento impugnato e lo ha criticato in quanto caratterizzato da aprioristico preconcetto accusatorio, avendo basato il Tribunale la sua decisione solo sul numero degli oggetti sequestrati e sulla modalità di occultamento e conservazione degli stessi in mancanza del fumus del delitto provvisoriamente ascritto, travisando il comportamento processuale dell’ZZ, che non era stato semplicemente silente, avendo egli chiarito che non aveva in quel momento la possibilità di recuperare tutta la documentazione in suo possesso. In conclusione, la difesa ha osservato che la motivazione adottata svuotava di contenuto la presunzione di innocenza di cui all’art. 27 Cost. 3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga rigettato. 4. La difesa del ricorrente ha depositato memoria di replica alle conclusioni del Procuratore generale, insistendo per l’accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivo generico ed aspecifico. Il ricorrente si è di fatto limitato a riproporre gli elementi di fatto già introdotti in sede di riesame senza realmente confrontarsi con la motivazione del Tribunale, approfondita, logica ed argomentata in modo completo, anche e specificamente quanto alle deduzioni introdotte dalla difesa. Sono stati richiamati in modo analitico una serie di elementi già presenti nel decreto di sequestro al fine di connotare la complessiva attività di indagine, il ruolo riferibile al ricorrente in relazione alla condotta provvisoriamente imputata, atteso il riscontro di dati obiettivi decisamente significativi in relazione ai quali - con corposa prova logica, oltre che indiziaria a direzione inequivoca - sono state 3 specificamente evidenziate le esigenze investigative poste a base del sequestro. Risulta ricostruita, in assenza di qualsiasi illogicità e apparenza della motivazione o violazione di legge, la condotta oggetto di imputazione provvisoria e la direzione specifica ed analitica dell’attività di sequestro probatorio, anche quanto al rapporto di pertinenzialità ed alla portata degli accertamenti tecnici da disporre per verificare caratteristiche dei beni ed eventuali corrispondenze con beni sottratti illecitamente. 2. Risultano, dunque, pienamente rispettati i canoni ermeneutici enucleati dalla giurisprudenza di questa Corte quanto all'obbligo di motivazione che deve sorreggere, a pena di nullità, il decreto di sequestro probatorio in ordine alla ragione per cui i beni possono considerarsi il corpo del reato ovvero cose a esso pertinenti ed alla concreta finalità probatoria perseguita con l'apposizione del vincolo reale, che risulta evidenziato dal Tribunale in relazione al decreto impugnato, come specificamente modulato da parte del Pubblico ministero in relazione al fatto ipotizzato, al tipo di illecito cui in concreto il fatto è ricondotto, alla relazione che le cose presentano con il reato, nonché alla natura del bene che si intende sequestrare ( Sez. 2, n. 46130 del 04/10/2023, Santandrea, Rv. 285348-01; Sez. 6, n. 56733 del 12/09/2018, Macis, Rv. 274781-01). Secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, infatti, il decreto di sequestro probatorio - così come il decreto di convalida - anche qualora abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato, deve contenere una motivazione che, per quanto concisa, dia conto specificatamente della finalità perseguita per l'accertamento dei fatti. (Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, [...], Rv. 273548), motivazione che è stata ampiamente richiamata, analizzata e valutata, dal Tribunale proprio in considerazione delle doglianze difensive (con particolare riferimento ai temi enucleati dopo la descrizione della articolata attività di indagine a pag. 5 e segg. dove sono stati valorizzati una serie di elementi in correlazione logica tra loro ed estremamente significativi, con particolare riferimento: - alla qualità dei beni;
- alla quantità degli stessi;
- alla mancanza di documentazione posta a giustificazione del possesso di beni di elevatissimo valore;
- alla modalità di occultamento;
- alla natura dei beni rinvenuti, usati e non nuovi;
- alla irrilevanza e genericità della documentazione allegata 4 dalla difesa;
- alla direzione investigativa intrapresa proprio al fine di comprendere se i beni in questione, in possesso del ricorrente, fossero provento di furto o contraffazione). Il Tribunale ha quindi richiamato le caratteristiche dell’accertamento devoluto, il fumus da riferire alla convalida di un sequestro probatorio al fine di giungere effettivamente ad un utile espletamento di ulteriori indagini per acquisire prove certe o ulteriori del fatto, correttamente applicando i principi su questo tema affermati dalla giurisprudenza di questa Corte. 3. In tal senso, occorre ricordare che questa Corte nella sua massima espressione nomofilattica ha chiarito che il decreto di sequestro probatorio - così come il decreto di convalida - anche qualora abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato, deve contenere una motivazione che, per quanto concisa, dia conto specificatamente della finalità perseguita per l'accertamento dei fatti (Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, Botticelli, Rv. 273548-01), requisito che il Tribunale del riesame ha ritenuto compiutamente sussistente, richiamando l’insieme di elementi indicativi, evidenziati a tal fine nel provvedimento impugnato, e non limitandosi affatto, come asseritamente affermato dalla difesa, a riferirsi in modo sintetico e per relationem ad un atto di polizia giudiziaria, sostanzialmente violando il canone costituzionale di cui all’art. 27 Cost. Risulta, dunque, nel caso concreto, pienamente rispettata la portata precettiva degli artt. 42 Cost. e 1 del primo Protocollo addizionale della Convenzione EDU, che richiede che le ragioni probatorie del vincolo di temporanea indisponibilità della cosa, anche quando la stessa si identifichi nel corpo del reato, siano esplicitate nel provvedimento giudiziario con adeguata motivazione, allo scopo di garantire che la misura, a fronte delle contestazioni difensive, sia soggetta al permanente controllo di legalità - anche sotto il profilo procedimentale - e di concreta idoneità in ordine all'an e alla sua durata, in particolare per l'aspetto del giusto equilibrio o del ragionevole rapporto di proporzionalità tra il mezzo impiegato, ovvero lo spossessamento del bene, e il fine endo - processuale perseguito, ovvero l'accertamento del fatto di reato (Corte Edu, 24 ottobre 1986, Agosi c. U.K.; Sez. 3, n. 37187 del 06/05/2014, [...], Rv. 260241- 01). Ricorre difatti una descrizione fattuale, non sommaria, della fattispecie per cui si procede, con conseguente aspecificità della doglianza proposta (Sez. 2, n. 46130 del 04/10/2023, [...], Rv. 285348-01), anche con riferimento all’ulteriore profilo del tutto genericamente richiamato in ricorso in ordine ad una asserita ricorrenza di violazione del disposto di cui all’art. 253 cod. proc. pen. Né le considerazioni spese con la memoria difensiva (con la quale è stata sostanzialmente criticata la giurisprudenza evocata dal Procuratore generale) incidono sulla complessiva ricostruzione resa dal Tribunale sulla posizione dell’ZZ, che si presenta approfondita in assenza di qualsiasi violazione di legge. 4. Il ricorso deve, in conclusione essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 19/05/2026 La Cons. est. Il Presidente MA UT UR ANGELO CAPUTO