Cass. pen., sez. II, sentenza 11/06/2026, n. 21686
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Sentenza 11 giugno 2026

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  • Inammissibile
    Violazione di legge in relazione all’art. 253 cod. proc. pen. anche alla luce dell’art. 27 Cost.

    Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivo generico ed aspecifico, limitandosi il ricorrente a riproporre gli elementi di fatto già introdotti in sede di riesame senza confrontarsi con la motivazione del Tribunale. La motivazione del Tribunale è risultata approfondita, logica e argomentata, ricostruendo la condotta oggetto di imputazione provvisoria e la direzione specifica dell’attività di sequestro probatorio, nel rispetto dei canoni ermeneutici e dei principi giurisprudenziali in materia di sequestro probatorio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 11/06/2026, n. 21686
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 21686
    Data del deposito : 11 giugno 2026

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