Sentenza 31 maggio 2005
Massime • 1
Ai sensi dell'art. 258 cod. proc. pen., nel corso delle indagini preliminari, il potere di autorizzare il rilascio di copia di documenti sequestrati spetta al P.M. che procede alle indagini. Nel caso di rigetto della relativa istanza, la decisione negativa può essere impugnata davanti al Gip ex art. 263 cod. proc. pen., il quale è competente pertanto a provvedere al rilascio delle copie richieste.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 31/05/2005, n. 24225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24225 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LAUDATI Diana Presidente del 31/05/2005
Dott. MASSERA Maurizio rel. est. Consigliere SENTENZA
Dott. PODO Carla Consigliere N. 992
Dott. BERNABAI Renato Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. DIOTALLEVI Giovanni Consigliere N. 34133/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IU ER, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza emessa dal G.T.P. del Tribunale di Salerno in data 30.6.2004;
Visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
Udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Maurizio Massera;
Viste le richieste del Procuratore Generale, che ha concluso per l'annullamento con rinvio;
PREMESSO IN FATTO
Con ordinanza in data 30.6.2004 il G.I.P. del Tribunale di Salerno, rigettava la richiesta proposta da GE IU in opposizione avverso il decreto di rigetto del P.M. e finalizzata ad ottenere il dissequestro e la restituzione della documentazione in precedenza sequestrata con riferimento all'ipotizzato delitto di truffa. Contestualmente rigettava anche l'istanza con la quale il medesimo indagato aveva chiesto il rilascio di copia della documentazione in sequestro.
Il G.I.P. affermava che per il sequestro probatorio sono sufficienti - come nella specie - elementi atti a configurare l'esistenza di un reato e la relazione, che non necessita di dimostrazione allorché si tratta del corpo dei reato, tra la res oggetto del sequestro e il reato stesso. Inoltre declinava la propria competenza sull'istanza di rilascio di copia della documentazione sequestrata. Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso per Cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi: 1) nullità dell'ordinanza per mancanza assoluta di motivazione in quanto vergata con grafia incomprensibile, priva di risposta ad alcune delle contestazioni della difesa dell'indagato, omissiva con riferimento alla asserita genericità dell'istanza e all'incompetenza a rilasciare le copie richieste;
2) violazione dell'art. 258 c.p.p. circa l'affermata incompetenza a rilasciare le predette copie;
3) violazione degli artt. 253 e 258 c.p.p. e vizio assoluto di motivazione in quanto nessuna norma vieta la restituzione del corpo del reato ne' il rilascio di copia di esso;
4) violazione degli artt. 99, 171 comma 1 lett. D e 177 c.p.p. e vizio assoluto di motivazione per omessa notifica al difensore del decreto opposto. OSSERVA IN DIRITTO
I primi tre motivi del ricorso sono connessi in quanto implicano l'esame di questioni sostanzialmente comuni per cui possono essere esaminati congiuntamente.
L'art. 325 comma 1 c.p.p. stabilisce che contro le ordinanze in tema di sequestro è consentito ricorrere per cassazione soltanto per violazione di legge, vizio previsto dall'art. 606 lett. b) e c) c.p.p..
Ne consegue che la carenza di motivazione può integrare il vizio di violazione di legge previsto dalla precedente lett. c) del medesimo art. 606 c.p.p. solo allorché essa manchi anche graficamente o sia meramente apparente.
Il primo rilievo concernente l'asserita illeggibilità della motivazione è manifestamente infondato perché l'ordinanza impugnata risulta decifrabile, come del resto dimostrano le ulteriori argomentazioni dello stesso ricorrente, da cui si evince che egli è stato perfettamente in grado di percepire quanto scritto dal G.I.P.. Sono infondate, oltre che inammissibili, anche le altre censure che riguardano la motivazione dell'ordinanza perché è pacifico che il G.I.P. non deve necessariamente dare risposta a tutte le argomentazioni del ricorrente (del resto la relativa critica è espressa in termini generici) e considerato che egli ha argomentato, sia pure sinteticamente, in ordine alla ipotizzabilità del delitto di truffa, alla qualità di corpo di reato della documentazione in sequestro (sulla cui opportunità di mantenimento non è consentito a questa Corte di esprimersi) e sulla affermata (anche se erroneamente, come si vedrà in proseguo) incompetenza a rilasciarne copia. Sussiste, invece, la denunciata violazione dell'art. 258 c.p.p.. Si osserva al riguardo che è ben vero che competente a rilasciare copia della documentazione sequestrata è il P.M., ma è ugualmente vero che, in caso di rigetto della relativa istanza - decadimento verificatosi nella specie - la decisione negativa può essere impugnata davanti al G.I.P. il quale, pertanto, è competente a pronunciarsi sulla opposizione e a provvedere di conseguenza. Con l'ultimo motivo il ricorrente lamenta l'omessa notifica al difensore di fiducia dell'indagato del decreto opposto e ne inferisce la nullità dell'ordinanza impugnata.
La censura è infondata in quanto la denunciata omissione influisce soltanto sulla decorrenza del termine utile per impugnare il provvedimento e, quindi, nella specie non spiega alcun effetto, dal momento che il difensore di fiducia ha proposto opposizione avverso il provvedimento del P.M. e successivamente ha impugnato anche la decisione del G.I.P. sulla opposizione.
In definitiva il ricorso va accolto limitatamente alla declaratoria di incompetenza sull'istanza di rilascio di copia della documentazione in sequestro, mentre va rigettato nel resto.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente al diniego di copia della documentazione sequestrata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Salerno.
Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 31 maggio 2005.
Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2005