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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 17/12/2025, n. 4089 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 4089 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO I TALIANO
Il Tribunale Ordinario di S. Maria Capua Vetere, III SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, in persona della G.M., dott.ssa Ida D'Onofrio ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n.9174 /2019 Reg. Gen. Cont., avente ad oggetto: : risarcimento danni, assunta in decisione all'udienza del 16.09.2025 con la fissazione dei termini previsti dall' art. 190 c.p.c., vertente
TRA
- (c.f. , rappresentata e difesa, come da Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'Avv. Ortensio Del Vecchio (c.f. ) ed C.F._2 elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in San Cipriano di Aversa (CE) alla
Via Volturno n. 15, PEC Email_1
ATTRICE
E
(c.f. e p.i. ), in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1
l.r.p.t, rappresentata e difesa, come da procura in atti, stipulata per atto del Notaio Dott. di Treviso, del 18.12.2014 per, rep. 186905, racc. 30367, Persona_1 dall'Avv. Filomena Fontana (c.f. ) ed elettivamente C.F._3 domiciliata in Caserta alla via Fulvio Renella n.104, PEC
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CONVENUTA
NONCHE'
- (c.f. ) Controparte_2 C.F._4
CONVENUTO CONTUMACE
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CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni, il procuratore dell'attrice concludeva riportandosi alle difese ed eccezioni meglio esposte in atti e verbali di causa.
Altresì, il procuratore della convenuta Società , nel riportarsi alle Controparte_1 difese e conclusioni rassegnate nei propri scritti difensivi, insisteva nel rigetto della domanda attorea con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
Motivi della decisione in fatto e in diritto
-1. Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attrice, aveva Parte_1 convenuto in giudizio e la società previa Controparte_2 Controparte_1 richiesta stragiudiziale di risarcimento rimasta disattesa, al fine di accertare e dichiarare la responsabilità del per i danni dalla stessa subiti in conseguenza CP_2 del sinistro occorso il giorno 14.8.2015 in Battipaglia (BN) alle ore 10:15 circa, e, per l'effetto, di condannare la compagnia assicurativa al risarcimento degli stessi.
L'attrice aveva dedotto che, nelle predette circostanze di luogo e di tempo, mentre stava percorrendo, alla guida della propria bicicletta, la via Rosario in Battipaglia, veniva investita dall'autovettura Ford Fiesta tg. DF479SN - di proprietà del CP_2
e assicurata con la per la responsabilità civile, che, sopraggiungendo Controparte_1 da tergo, nell'intento di sorpassarla, l'aveva speronata, provocandone una rovinosa caduta al suolo.
A causa del sinistro, l'attrice aveva subito lesioni personali, per cui, recatasi presso il
Pronto Soccorso dell'Ospedale di S. Maria Speranza di Battipaglia, i sanitari le avevano diagnosticato una “frattura di L1 in pz policontusa”, con prognosi di 30 giorni.
Tanto premesso, il giudizio veniva incardinato dinanzi al Giudice di Pace di Carinola al n. R.G. 318/2017, nell'ambito del quale si costituiva la società Controparte_1
e restava, invece, contumace il sig. malgrado la rituale notifica dell'atto CP_2 introduttivo.
Esaurita l'istruttoria con l'acquisizione, agli atti di causa, della documentazione prodotta dalle parti, con l'assunzione delle prove testimoniali richieste ed ammesse e, quindi, con l'espletamento della CTU medica, il Giudice di Pace adito, all'udienza del
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21.3.2019, visti gli esiti della relazione peritale, aveva dichiarato la propria incompetenza per valore.
-2. Atteso che detto giudizio si era estinto per mancata riassunzione tempestiva dinanzi all'Ufficio Giudiziario competente, previa vana richiesta alla compagnia assicurativa di risarcimento danni in via stragiudiziale nonché formalizzazione di apposito invito alla stipula di accordo di convenzione a seguito di negoziazione assistita, l'attrice con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto Parte_1 nuovamente in giudizio la ed al sig. al fine di accertare la Controparte_1 CP_2 piena ed esclusiva responsabilità di quest'ultimo nella causazione dell'incidente di cui in premessa e, per l'effetto, condannarsi il sig. e la compagnia assicurativa al CP_2 pagamento in solido della somma, quanto ai danni materiali, da quantificarsi in corso di causa e dell'ulteriore somma, quanto ai danni fisici, pari ad €. 51.917,60 – determinata sulla scorta degli esiti della perizia medica espletata nel giudizio estinto – ovvero di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, nei limiti di €52.000,00.
Si è costituita regolarmente in giudizio la che ha eccepito, in via Controparte_1 preliminare, la prescrizione del diritto azionato, la carenza di legittimazione in capo all'attrice nonché l'inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità della domanda e, nel merito, l'infondatezza dell'assunto.
E' rimasto, invece, contumace il sig. , malgrado la ritualità della notifica CP_2 dell'atto di citazione.
Istruita la causa mediante espletamento dell'interrogatorio formale di parte attrice, assunzione della testimonianza richiesta ed ammessa ed acquisizione del fascicolo relativo al giudizio n. R.G. 318/2017 dinanzi al Giudice di Pace di Carinola e, segnatamente, della CTU medica ivi espletata, il G.I. ha riservato la causa in decisione all'udienza del 16.9.2025 ed ha assegnato, alle parti, i termini di cui all'art.190 c.p.c.
-3. Tanto premesso in fatto, va rilevato in rito, con riferimento alla preliminare eccezione di prescrizione dell'azione formulata dalla convenuta compagnia assicurativa, che l'art. 2947 c.c. prevede una diversa modulazione del termine prescrizionale in presenza di fatti considerati illeciti ossia una prescrizione quinquennale per il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito (art. 2947, co. 1 c.c.); una prescrizione biennale per il risarcimento del danno prodotto dalla
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circolazione dei veicoli (art. 2947, co. 2 c.c.); una prescrizione più lunga, se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione ultra- biennale.
La regola generale, quindi, postula una prescrizione di due anni nel caso di sinistro stradale. Tale termine può essere “dilatato” nell'ipotesi in cui il fatto costituisca reato.
Inoltre, la prescrizione più favorevole si applica indipendentemente dalla promozione dell'azione penale, giacché il maggior termine prescrizionale è correlato all'astratta previsione dell'illecito come reato, non già alla condanna penale (cfr. Cass. sent. n.
3865/2004) sebbene sia sempre necessario l'accertamento del fatto reato.
Ciò premesso, si osserva che i fatti storici allegati nell'atto introduttivo sono certamente idonei a far desumere una condotta penalmente rilevante, essendo già rappresentativi di circostanze integranti il fatto-reato di lesioni personali stradali (art. 590 bis c.p.), o perlomeno di lesioni personali colpose (art. 590 c.p.).
Peraltro le lesioni riportate in seguito al sinistro sono state tempestivamente documentate.
Sul termine prescrizionale applicabile alla responsabilità da circolazione dei veicoli da cui derivino lesioni personali si sono espresse le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione con sentenza n. 27337 del 2008. “Nel caso in cui l'illecito civile sia considerato dalla legge come reato, ma il giudizio penale non sia stato promosso, anche se per mancata presentazione della querela, l'eventuale più lunga prescrizione prevista per il reato si applica anche all'azione di risarcimento, a condizione che il giudice civile accerti, incidenter tantum, e con gli strumenti probatori ed i criteri propri del procedimento civile, la sussistenza di una fattispecie che integri gli estremi di un fatto- reato in tutti i suoi elementi costitutivi, soggettivi e oggettivi, e la prescrizione stessa decorre dalla data del fatto”.
Infine, in continuità con il sopra richiamato orientamento, la S.C. ha statuito che “ai fini dell'applicabilità del più lungo termine prescrizionale di cui al terzo comma dell'art. 2947 c.c., è sufficiente l'astratta qualificazione come reato del fatto dannoso, al di là ed a prescindere dalle condizioni di procedibilità dell'azione” (Cass. III sez. civ., n. 23795/2011) ed è stato anche chiarito che, dovendosi applicare i criteri del diritto civile e trattandosi di accertamento incidentale della sussistenza solo in astratto
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del reato, non osta neanche la circostanza che la colpa sia stata, eventualmente, valutata solo presuntivamente ex artt. 2054 – 1227 c.c. (cfr. Tribuna di Roma sent. n. 31/2016).
Alla luce dei citati principi in materia di danno prodotto da circolazione dei veicoli da cui derivi lesione personale, nel caso di specie, l'incidente si è verificato quando il conducente dell'autovettura, nel tentativo di sorpassare la ciclista, ha eseguito una manovra imprudente che ha comportato l'urto con la bicicletta, determinando la caduta della ciclista e le conseguenti lesioni personali.
Tale condotta costituisce una violazione dell'art. 148 del Codice della Strada, che impone al conducente, nell'effettuare il sorpasso, di assicurarsi che la manovra possa compiersi senza pericolo per gli altri utenti della strada e di mantenere una distanza laterale di sicurezza adeguata.
La violazione di tale norma configura una condotta colposa penalmente rilevante, idonea a integrare gli estremi del reato di lesioni personali stradali colpose ex art. 590- bis c.p., o, quanto meno, di lesioni personali colpose ex art. 590 c.p..
Pertanto, i fatti dedotti in giudizio sono astrattamente sussumibili in una fattispecie di reato, essendo caratterizzati da una chiara violazione di norme cautelari poste a tutela della sicurezza della circolazione.
Ne discende che il termine di prescrizione deve intendersi quello previsto dal combinato disposto degli articoli 590 e 157 c.p., corrispondente ad un tempo di sei anni dal fatto, anche se contro il responsabile delle lesioni non è stato avviato alcun procedimento penale e non è nemmeno stata presentata querela da parte della vittima.
Pertanto, alla richiesta risarcitoria afferente ai danni alla persona avanzata dall'attrice, si applica il termine prescrizionale più lungo, in luogo di quello biennale, con conseguente rigetto dell'eccezione formulata dalla convenuta società.
Va rilevato, infatti, che dalla documentazione prodotta da parte attrice risultano regolarmente depositati: la lettera di messa in mora inviata alla compagnia convenuta mediante raccomandata A.R. in data 27.6.2016; l'atto di citazione con cui l'attrice ha convenuto in giudizio la predetta compagnia e il sig. , notificato tramite CP_2 raccomandata A.R. rispettivamente in data 3.1.2017 e 1.2.2017; gli inviti alla negoziazione assistita indirizzati a e trasmessi alla stessa Controparte_1
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mediante raccomandata con ricevuta di ritorno rispettivamente in data 6.6.2018 e
26.4.2019.
Ebbene, tali atti risultano idonei a interrompere il termine di prescrizione ai sensi dell'art. 2947, comma 2, c.c., atteso che essi costituiscono manifestazioni inequivoche della volontà del creditore di far valere il proprio diritto risarcitorio.
Tale considerazione resta valida nonostante la maggior parte degli atti interruttivi sopra richiamati sia stata presentata in copia e la convenuta compagnia abbia inteso disconoscerne il contenuto.
Invero, giova evidenziare il principio affermato dalla Suprema Corte di Cassazione, sent. n. 16557 del 2019, secondo cui “In tema di prova documentale, il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell'art. 2719 c.c., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni”.
In altri termini, ciò significa che il disconoscimento di una copia deve contenere l'indicazione puntuale delle parti in cui essa risulta materialmente difforme dall'originale (per esempio, parti mancanti, aggiunte o alterate), e la parte che procede al disconoscimento deve offrire elementi almeno indiziari circa il diverso contenuto del documento originario ( come ulteriormente precisato dalla Corte di Cassazione n.
16836/2021).
Ne consegue che, in assenza di un disconoscimento specifico e circostanziato da parte della convenuta, le copie prodotte devono ritenersi conformi agli originali e pienamente idonee a provare l'interruzione del termine prescrizionale.
-4. La domanda è altresì proponibile, avendo l'istante formulato la richiesta stragiudiziale di risarcimento del danno con le raccomandate di cui sopra inviate alla comprovanti la corretta costituzione in mora nei confronti della Controparte_1 convenuta società assicuratrice, ai sensi dell'art. 148 del Codice delle Assicurazioni.
Sul punto si ricorda che, secondo il costante orientamento della Suprema Corte, la richiesta di risarcimento che la vittima di un sinistro stradale deve inviare
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all'assicuratore del responsabile a pena di improponibilità della domanda giudiziale, è idonea a produrre il suo effetto in tutti i casi in cui contiene elementi necessari e sufficienti perché l'assicuratore possa accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l'offerta, con la conseguenza che la mancanza di elementi, pure richiesti dall'art. 148 del Codice delle Assicurazioni, ma che tuttavia si appalesano superflui per la formulazione dell'offerta risarcitoria, diventa irrilevante ai fini della proponibilità della domanda (cfr. Cass. n. 19354/16).
Nel caso in esame, nella richiesta stragiudiziale in atti risultano correttamente indicati tutti gli elementi sufficienti per consentire alla società di assicurazione di formulare l'offerta risarcitoria, né risulta che l'assicurazione abbia richiesto alcuna integrazione documentale nella fase stragiudiziale.
-5. Sempre in via preliminare va rilevato che l'eccezione di nullità dell'atto di citazione avanzata dalla convenuta assicurazione non è fondata, atteso che per aversi nullità dell'atto introduttivo del giudizio per mancata determinazione dell'oggetto della domanda (petitum) o per omessa esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto (causa petendi), non è sufficiente una mera omissione formale degli elementi richiesti dall'art. 163 c.p.c., essendo invece necessario che di essi sia impossibile la individuazione anche attraverso l'esame complessivo dell'atto.
Nel caso di specie, è possibile individuare gli elementi essenziali delle pretese formulate dalla attrice sicché l'eccezione va rigettata.
-6. Altresì, sempre in via preliminare, atteso che la convenuta società ha eccepito la mancata prova, fornita da parte dell'attrice, circa il ricorrere degli estremi per agire in giudizio, giova precisare che tale contestazione, lungi dall'integrare un'eccezione circa il difetto di legittimazione attiva, come impropriamente sostenuto dalla convenuta, riguarda, a ben vedere, una difesa volta a confutare la titolarità dell'azione in capo alla società attrice.
Ne discende che, tenuto conto delle coordinate ermeneutiche fornite dalle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 2951/2016 secondo cui, a differenza della legittimazione ad agire che rientra nel novero delle condizioni dell'azione, la titolarità del diritto sostanziale attiene al merito della causa ed appartiene alla categoria dei fatti-diritto costitutivi della domanda, lo scrutinio demandato al Giudicante
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concerne la fondatezza della pretesa risarcitoria e non una questione preliminare di rito.
La valutazione sul punto dovrà dunque essere compiuta in sede di esame del merito della causa.
-7. Tanto rilevato, e passando al vaglio della domanda proposta, la pretesa è fondata per quanto di ragione atteso che dalle risultanze dell'istruttoria espletata relativamente alla dinamica dell'incidente, non possono esservi dubbi sull'esclusiva responsabilità del conducente dell'autovettura.
Invero, appare dirimente che la dinamica del sinistro è confermata dal CID sottoscritto dal convenuto e prodotto dall'attrice in cui è riportato che “Il veicolo A
(dell'assicurato) tamponava la bici che lo precedeva nella stessa fila e senso di marcia.
A seguito del tamponamento la conducente rovinava al suolo”.
In merito al valore probatorio di tale modulo, benchè secondo l'orientamento della
Suprema Corte il modulo di constatazione amichevole di incidente (CID/CAI) abbia valore di mero elemento di prova, nel caso di specie, valutato congiuntamente alle ulteriori risultanze istruttorie (testimonianze, documentazione fotografica, libretto di circolazione del veicolo, referti medici) esso appare idoneo a corroborare la ricostruzione dei fatti fornita dall'attrice, confermando la responsabilità del conducente nella causazione del sinistro
Reputa, questo Giudice che preminente rilevanza deve senz'altro essere attribuita alle dichiarazioni rese dal teste, sig. testimone oculare dell'evento, Testimone_1 il quale ha confermato la ricostruzione dei fatti prospettata da parte attrice.
Difatti il teste, in merito alla dinamica del sinistro, ha riferito che: “Ricordo che unitamente alla sig.ra percorrevamo via Rosario a Battipaglia Parte_1
(Salerno) a bordo delle nostre bicilette quando una Ford Fiesta mi sorpassava e nel tentativo di sorpassare anche la sig.ra che si trovava a circa dieci metri dalla Parte_1 mia posizione la urtava con la parte laterale destra la ruota posteriore della bicicletta, facendola rovinare a terra. Ricordo che la sig. lamentava dolori alla Parte_1 spalla destra e alla schiena, il conducente della Ford Fiesta si fermò perché voleva soccorrerla, ma la sig. voleva chiamare il marito e aspettarlo e si rifiutò anche di Pt_1 chiamare l'ambulanza. Non furono chiamati i Carabinieri. Ricordo che il conducente
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del veicolo Ford fiesta prima di allontanarsi lasciò i suoi recapiti al marito della sig. dichiarando di essere in vacanza a Battipaglia. La bicicletta condotta da Parte_1 era di colore grigio e blu modello mountain bike e dopo l'urto Parte_1 presentava la ruota posteriore piegata io ho rimosso dalla strada la biciletta chiamai un amico che trasportò a casa mia con la sua macchina la bicicletta della sig.ra Parte_1
Successivamente andai al Pronto soccorso non ricordo di quale Ospedale se Battipaglia
o altro ospedale di zona. Ricordo che il pronto soccorso era pieno di gente. Posso dire, perché mi è stato riferito dalla sig.ra che dopo l'incidente ha sempre Parte_1 problemi di dolore alla schiena, ché non riesce a stare per molto tempo all'in piedi, deve evitare le attività sportive che prima svolgeva regolarmente, deve ricorre all'aiuto di familiari per le faccende domestiche.”
Ebbene, va rilevato che il testimone escusso, contrariamente a quanto eccepito dalla difesa convenuta, ha descritto in modo circostanziato la dinamica del sinistro, indicando con precisione le circostanze di luogo e tempo ove il sinistro è occorso, la manovra attuata dal conducente, le caratteristiche dell'autovettura e della bici coinvolte nel sinistro, il punto di impatto tra le stesse nonché le lesioni patite nell'immediatezza dei fatti dall'attrice e dalla sua bicicletta.
Inoltre, l'attendibilità del teste sopra richiamato non risulta inficiata né dalla circostanza che lo stesso fosse, all'epoca in cui ha reso la dichiarazione, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari – non emergendo elementi tali da ritenere che la sua condizione personale potesse incidere sulla genuinità o attendibilità delle dichiarazioni rese in giudizio – né dal fatto che il nominativo del medesimo non risulti indicato nel modulo CAI, atteso che tale omissione non è, di per sé, idonea a comprometterne la credibilità, considerata la piena coerenza e concordanza della testimonianza con i riscontri oggettivi del sinistro, elementi che consentono di attribuire pieno valore probatorio alla deposizione resa.
Del resto, a conforto dell'attendibilità delle richiamate deposizioni milita, oltre alla documentazione fotografica versata in atti dall'attrice che raffigura i danni riportati dalla biciletta e al libretto di circolazione del veicolo che conferma la proprietà in capo al convenuto contumace dell'autovettura coinvolta nel sinistro, anche il tenore del referto redatto dai sanitari del pronto soccorso dell'ospedale di Battipaglia, ove
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l'odierna istante veniva condotta nell'immediatezza dell'evento, nel quale si legge che l'attrice aveva riferito che le lesioni riportate erano conseguenza di un incidente stradale verificatosi poc'anzi.
Contrariamente a quanto eccepito dalla difesa della convenuta costituita, va osservato che, sebbene il referto n.3939 — redatto su modello standard e debitamente compilato sulla scorta delle dichiarazioni rese dalla paziente — riporti alla pagina n.1, accanto alla predefinita voce “responsabilità terzi”, la riferita indicazione “aggressione da parte di persona a lei nota”, tale annotazione va valutata unitamente al complessivo contenuto del referto.
Al riguardo assumono rilievo determinante le circostanze riferite ai sanitari dalla attrice e cristallizzate nel referto in ordine all'effettiva causa delle lesioni, indicate come “trauma da strada”. Tale circostanza risulta, peraltro, confermata anche dall'anamnesi riportata in calce al medesimo referto, nonché coerentemente ribadita in tutti gli ulteriori referti medici prodotti dall'attrice che confermano il nesso causale tra l'evento e le lesioni subite dall'attrice in quanto compatibili con la versione dalla predetta fornita.
Peraltro va rilevato che l'apertura di un apposito procedimento penale presso la
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno – su denuncia della difesa della convenuta compagnia assicurativa che, rileggendo in valore assoluto la dicitura
“aggressione da parte di persona a lei nota”, aveva paventato la sussistenza di un reato
– mirava esclusivamente a verificare la necessità dell'esercizio dell'azione penale, ai sensi dell'art. 326 c.p.p. e, segnatamente, ad accertarne la fondatezza e individuarne gli eventuali responsabili.
Difatti, come ribadito dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, la mera esistenza del procedimento penale – di cui, peraltro, si disconosce l'esito -a seguito l'iscrizione della notizia di reato o l'avvio delle indagini preliminari ha natura preliminare ed istruttoria e non comporta alcun accertamento definitivo in ordine alla responsabilità civile o penale della persona indagata, non costituisce prova circa la sussistenza dell'asserito reato né – nel caso in esame- è idoneo a scalfire la genuinità della richiesta avanzata dall'attrice minando la validità delle risultanze istruttorie
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acquisito che, invero, conferma la dinamica del sinistro allegata dall'attrice si pone come unico antecedente causale delle lesioni riportate dalla predetta.
A conforto di tali conclusioni intervengono anche gli accertamenti peritali disposti nel giudizio incardinato dinanzi al Giudice di Pace di Carinola e poi estinto dai quali emerge che il CTU dott. , ha attestato la piena compatibilità delle lesioni con Per_2 la dinamica del sinistro riferito dalla (cfr. perizia in atti “in tale lesioni, Parte_1 considerata la dinamica del sinistro del 14.8.2015, si denota l'esistenza del nesso di causalità”).
Detta relazione medico-legale- ancorché rechi sul frontespizio generalità della perizianda difformi da quelle riportate nell'atto introduttivo del giudizio, ma da ritenersi comunque riferibile all'attrice atteso che il fatto ivi descritto coincide con quello oggetto del presente giudizio – risulta che l'anamnesi traumatologica ivi accertata coincide con quella dei referti medici in atti.
Alla stregua delle evidenze probatorie richiamate e delle considerazioni che precedono va conseguentemente affermata la responsabilità esclusiva del convenuto nella causazione del sinistro per cui è causa.
-8. Ciò posto in relazione all'an debeatur, occorre ora esaminare il profilo inerente al quantum.
Al riguardo conviene sceverare, come di consueto, le componenti del danno, cominciando da quella costituente il pregiudizio di natura biologica.
Sotto questo profilo, si evince dalla espletata C.T.U. e dalla documentazione medica in atti che l'attrice ebbe a riportare, nell'infortunio descritto, “trauma contusivo – distorsivo spalla dx con lesione del tendine del m. sovraspinoso;
frattura di L1 con asimmetrico infossamento della limitante somatica superiore e conseguente limitazione funzionale”.
Accerta altresì il consulente che, in considerazione del tipo di lesioni riportate, dell'iter diagnostico e clinico, la malattia ha avuto una durata pari a 70 giorni, di cui 30
(TRENTA) giorni di INABILITA' TEMPORANEA TOTALE;
di 20 (VENTI) giorni di INABILITA' al tasso medio del 50%; di 20 (VENTI) Parte_2 giorni di INABILITA' al valore medio del 25%. Parte_2
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Al riguardo, giova evidenziare che, sebbene questo Giudicante ritenga di dover prestare adesione alle valutazioni peritali sopra richiamate, tuttavia il perito, nel procedere alla quantificazione dei pregiudizi e nel determinare un'invalidità permanente complessiva del 10%, è incorso in errore nella parte in cui ha incluso anche una valutazione del cd. “pretium doloris” che, consistendo in una sofferenza interiore, non relazionale e insuscettibile di accertamento medico-legale, esula dalle sue attribuzioni, essendo piuttosto attratto al perimetro di valutazione riservato al Giudice.
Tanto premesso, in ogni caso, sebbene il teste escusso abbia affermato che “mi è stato riferito dalla sig.ra che dopo l'incidente ha sempre problemi di dolore alla Parte_1 schiena, ché non riesce a stare per molto tempo all'in piedi, deve evitare le attività sportive che prima svolgeva regolarmente, deve ricorre all'aiuto di familiari per le faccende domestiche.”, trattasi di testimonianza sussumibile al tipo de relato actoris e, in quanto tale, di rilevanza sostanzialmente nulla (Cfr. Cass. n. 7746/2020; Cass. n.
12477/2017), oltre che nemmeno accompagnata da pertinenti ed adeguati riscontri documentali che consentano di utilizzarla ai fini dell'accertamento della sussistenza del denunciato danno morale.
In conclusione, sia l'istruttoria orale svolta che quella documentale resa si è rivelata assolutamente inidonea a suffragare il ricorrere degli estremi per operare la successiva liquidazione di tale componente del danno.
Pertanto, è necessario decurtare dal valore del cd. “punto” del 10%, individuato dal perito nominato, la percentuale ponderata ivi aggiunta con riferimento all'inserimento del valore di liquidazione della componente di danno non patrimoniale relativa alla
“sofferenza soggettiva” consistente, secondo i Criteri orientativi per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione alla integrità psico-fisica Tabelle aggiornate "Edizione 2024” a cura dell'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano, in un aumento del 26%.
Dunque, per tutto quanto innanzi, atteso che, declinato in termini monetari, il risarcimento del danno come quantificato dal perito avrebbe condotto ad una invalidità totale pari ad € 28.034,00 che, decurtata del 26% corrispondente al danno morale (€
7.288,84), conduce ad un danno biologico pari ad € 20.745,16.
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Detta somma deve essere devalutata al momento del verificarsi dell'evento dannoso
(€ 17.088,27) e su tale importo, rivalutato anno per anno, sono dovuti gli interessi legali e la rivalutazione, per un importo complessivo finale pari ad € 23.123,82, cui devono aggiungersi gli interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo.
A titolo di danno emergente, per le spese mediche sostenute, (delle quali il CTU ha, sulla scorta dei documenti in atti, riconosciuto la congruità), compete a parte attrice l'importo di € 42,61.
Di conseguenza, sommando gli importi innanzi indicati, il pregiudizio sofferto dalla parte attrice ascende a complessivi €. 23.166.43.
L'importo appena liquidato, costituendo debito di valore, va, poi, maggiorato del cd. lucro cessante, consistente nel pregiudizio subito dalla danneggiata per la ritardata corresponsione di quanto ad esso dovuto a titolo risarcitorio.
-9. Alla soccombenza segue la condanna della convenuta compagnia assicurativa al pagamento delle spese di lite in favore di parte attrice;
spese che si liquidano come da dispositivo ex art. D.M. 55/2014, sì come modificato dal D.M. 147/2022, in applicazione del valore medio dello scaglione di riferimento, individuato in base al decisum tenuto conto del valore effettivo della controversia, delle ragioni della decisione e dell'attività processuale svolta, con attribuzione diretta al procuratore antistatario di parte attrice, avv. Antonio Grimaldi, il quale ne ha formulato espressa e tempestiva richiesta.
Pone in via definitiva le spese di ctu, come liquidate con separato decreto emesso in corso di causa, a carico dei convenuti in solido
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, definitivamente pronunciando, nella causa promossa da nei confronti del sig. e della società Parte_1 Controparte_2
(C.F. e P.IVA ) in persona del suo l.r.p.t, Controparte_1 P.IVA_1 disattesa o assorbita ogni diversa richiesta, eccezione o deduzione, così provvede:
a) dichiara l'esclusiva responsabilità del convenuto, , Controparte_2 nella causazione del sinistro e, per l'effetto, in accoglimento per quanto di ragione della domanda, condanna la società in persona Controparte_1
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del legale rapp.te p.t.,nella qualità, al pagamento, in favore di Parte_1
della somma di €.23.166,43, a titolo di risarcimento del danno oltre
[...] interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo;
b) pone a carico dei convenuti in solido al pagamento delle spese sostenute per l'espletamento della ctu, come liquidate con separato decreto;
c) condanna la al pagamento, in favore di parte attrice, Controparte_1 delle spese di giudizio che liquida in complessivi € 2.540,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione al procuratore antistatrio.
Così deciso in S. Maria C.V.17/12/2025
LA GIUDICE
dott.ssa Ida D'Onofrio
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO I TALIANO
Il Tribunale Ordinario di S. Maria Capua Vetere, III SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, in persona della G.M., dott.ssa Ida D'Onofrio ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n.9174 /2019 Reg. Gen. Cont., avente ad oggetto: : risarcimento danni, assunta in decisione all'udienza del 16.09.2025 con la fissazione dei termini previsti dall' art. 190 c.p.c., vertente
TRA
- (c.f. , rappresentata e difesa, come da Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'Avv. Ortensio Del Vecchio (c.f. ) ed C.F._2 elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in San Cipriano di Aversa (CE) alla
Via Volturno n. 15, PEC Email_1
ATTRICE
E
(c.f. e p.i. ), in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1
l.r.p.t, rappresentata e difesa, come da procura in atti, stipulata per atto del Notaio Dott. di Treviso, del 18.12.2014 per, rep. 186905, racc. 30367, Persona_1 dall'Avv. Filomena Fontana (c.f. ) ed elettivamente C.F._3 domiciliata in Caserta alla via Fulvio Renella n.104, PEC
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CONVENUTA
NONCHE'
- (c.f. ) Controparte_2 C.F._4
CONVENUTO CONTUMACE
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CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni, il procuratore dell'attrice concludeva riportandosi alle difese ed eccezioni meglio esposte in atti e verbali di causa.
Altresì, il procuratore della convenuta Società , nel riportarsi alle Controparte_1 difese e conclusioni rassegnate nei propri scritti difensivi, insisteva nel rigetto della domanda attorea con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
Motivi della decisione in fatto e in diritto
-1. Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attrice, aveva Parte_1 convenuto in giudizio e la società previa Controparte_2 Controparte_1 richiesta stragiudiziale di risarcimento rimasta disattesa, al fine di accertare e dichiarare la responsabilità del per i danni dalla stessa subiti in conseguenza CP_2 del sinistro occorso il giorno 14.8.2015 in Battipaglia (BN) alle ore 10:15 circa, e, per l'effetto, di condannare la compagnia assicurativa al risarcimento degli stessi.
L'attrice aveva dedotto che, nelle predette circostanze di luogo e di tempo, mentre stava percorrendo, alla guida della propria bicicletta, la via Rosario in Battipaglia, veniva investita dall'autovettura Ford Fiesta tg. DF479SN - di proprietà del CP_2
e assicurata con la per la responsabilità civile, che, sopraggiungendo Controparte_1 da tergo, nell'intento di sorpassarla, l'aveva speronata, provocandone una rovinosa caduta al suolo.
A causa del sinistro, l'attrice aveva subito lesioni personali, per cui, recatasi presso il
Pronto Soccorso dell'Ospedale di S. Maria Speranza di Battipaglia, i sanitari le avevano diagnosticato una “frattura di L1 in pz policontusa”, con prognosi di 30 giorni.
Tanto premesso, il giudizio veniva incardinato dinanzi al Giudice di Pace di Carinola al n. R.G. 318/2017, nell'ambito del quale si costituiva la società Controparte_1
e restava, invece, contumace il sig. malgrado la rituale notifica dell'atto CP_2 introduttivo.
Esaurita l'istruttoria con l'acquisizione, agli atti di causa, della documentazione prodotta dalle parti, con l'assunzione delle prove testimoniali richieste ed ammesse e, quindi, con l'espletamento della CTU medica, il Giudice di Pace adito, all'udienza del
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21.3.2019, visti gli esiti della relazione peritale, aveva dichiarato la propria incompetenza per valore.
-2. Atteso che detto giudizio si era estinto per mancata riassunzione tempestiva dinanzi all'Ufficio Giudiziario competente, previa vana richiesta alla compagnia assicurativa di risarcimento danni in via stragiudiziale nonché formalizzazione di apposito invito alla stipula di accordo di convenzione a seguito di negoziazione assistita, l'attrice con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto Parte_1 nuovamente in giudizio la ed al sig. al fine di accertare la Controparte_1 CP_2 piena ed esclusiva responsabilità di quest'ultimo nella causazione dell'incidente di cui in premessa e, per l'effetto, condannarsi il sig. e la compagnia assicurativa al CP_2 pagamento in solido della somma, quanto ai danni materiali, da quantificarsi in corso di causa e dell'ulteriore somma, quanto ai danni fisici, pari ad €. 51.917,60 – determinata sulla scorta degli esiti della perizia medica espletata nel giudizio estinto – ovvero di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, nei limiti di €52.000,00.
Si è costituita regolarmente in giudizio la che ha eccepito, in via Controparte_1 preliminare, la prescrizione del diritto azionato, la carenza di legittimazione in capo all'attrice nonché l'inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità della domanda e, nel merito, l'infondatezza dell'assunto.
E' rimasto, invece, contumace il sig. , malgrado la ritualità della notifica CP_2 dell'atto di citazione.
Istruita la causa mediante espletamento dell'interrogatorio formale di parte attrice, assunzione della testimonianza richiesta ed ammessa ed acquisizione del fascicolo relativo al giudizio n. R.G. 318/2017 dinanzi al Giudice di Pace di Carinola e, segnatamente, della CTU medica ivi espletata, il G.I. ha riservato la causa in decisione all'udienza del 16.9.2025 ed ha assegnato, alle parti, i termini di cui all'art.190 c.p.c.
-3. Tanto premesso in fatto, va rilevato in rito, con riferimento alla preliminare eccezione di prescrizione dell'azione formulata dalla convenuta compagnia assicurativa, che l'art. 2947 c.c. prevede una diversa modulazione del termine prescrizionale in presenza di fatti considerati illeciti ossia una prescrizione quinquennale per il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito (art. 2947, co. 1 c.c.); una prescrizione biennale per il risarcimento del danno prodotto dalla
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circolazione dei veicoli (art. 2947, co. 2 c.c.); una prescrizione più lunga, se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione ultra- biennale.
La regola generale, quindi, postula una prescrizione di due anni nel caso di sinistro stradale. Tale termine può essere “dilatato” nell'ipotesi in cui il fatto costituisca reato.
Inoltre, la prescrizione più favorevole si applica indipendentemente dalla promozione dell'azione penale, giacché il maggior termine prescrizionale è correlato all'astratta previsione dell'illecito come reato, non già alla condanna penale (cfr. Cass. sent. n.
3865/2004) sebbene sia sempre necessario l'accertamento del fatto reato.
Ciò premesso, si osserva che i fatti storici allegati nell'atto introduttivo sono certamente idonei a far desumere una condotta penalmente rilevante, essendo già rappresentativi di circostanze integranti il fatto-reato di lesioni personali stradali (art. 590 bis c.p.), o perlomeno di lesioni personali colpose (art. 590 c.p.).
Peraltro le lesioni riportate in seguito al sinistro sono state tempestivamente documentate.
Sul termine prescrizionale applicabile alla responsabilità da circolazione dei veicoli da cui derivino lesioni personali si sono espresse le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione con sentenza n. 27337 del 2008. “Nel caso in cui l'illecito civile sia considerato dalla legge come reato, ma il giudizio penale non sia stato promosso, anche se per mancata presentazione della querela, l'eventuale più lunga prescrizione prevista per il reato si applica anche all'azione di risarcimento, a condizione che il giudice civile accerti, incidenter tantum, e con gli strumenti probatori ed i criteri propri del procedimento civile, la sussistenza di una fattispecie che integri gli estremi di un fatto- reato in tutti i suoi elementi costitutivi, soggettivi e oggettivi, e la prescrizione stessa decorre dalla data del fatto”.
Infine, in continuità con il sopra richiamato orientamento, la S.C. ha statuito che “ai fini dell'applicabilità del più lungo termine prescrizionale di cui al terzo comma dell'art. 2947 c.c., è sufficiente l'astratta qualificazione come reato del fatto dannoso, al di là ed a prescindere dalle condizioni di procedibilità dell'azione” (Cass. III sez. civ., n. 23795/2011) ed è stato anche chiarito che, dovendosi applicare i criteri del diritto civile e trattandosi di accertamento incidentale della sussistenza solo in astratto
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del reato, non osta neanche la circostanza che la colpa sia stata, eventualmente, valutata solo presuntivamente ex artt. 2054 – 1227 c.c. (cfr. Tribuna di Roma sent. n. 31/2016).
Alla luce dei citati principi in materia di danno prodotto da circolazione dei veicoli da cui derivi lesione personale, nel caso di specie, l'incidente si è verificato quando il conducente dell'autovettura, nel tentativo di sorpassare la ciclista, ha eseguito una manovra imprudente che ha comportato l'urto con la bicicletta, determinando la caduta della ciclista e le conseguenti lesioni personali.
Tale condotta costituisce una violazione dell'art. 148 del Codice della Strada, che impone al conducente, nell'effettuare il sorpasso, di assicurarsi che la manovra possa compiersi senza pericolo per gli altri utenti della strada e di mantenere una distanza laterale di sicurezza adeguata.
La violazione di tale norma configura una condotta colposa penalmente rilevante, idonea a integrare gli estremi del reato di lesioni personali stradali colpose ex art. 590- bis c.p., o, quanto meno, di lesioni personali colpose ex art. 590 c.p..
Pertanto, i fatti dedotti in giudizio sono astrattamente sussumibili in una fattispecie di reato, essendo caratterizzati da una chiara violazione di norme cautelari poste a tutela della sicurezza della circolazione.
Ne discende che il termine di prescrizione deve intendersi quello previsto dal combinato disposto degli articoli 590 e 157 c.p., corrispondente ad un tempo di sei anni dal fatto, anche se contro il responsabile delle lesioni non è stato avviato alcun procedimento penale e non è nemmeno stata presentata querela da parte della vittima.
Pertanto, alla richiesta risarcitoria afferente ai danni alla persona avanzata dall'attrice, si applica il termine prescrizionale più lungo, in luogo di quello biennale, con conseguente rigetto dell'eccezione formulata dalla convenuta società.
Va rilevato, infatti, che dalla documentazione prodotta da parte attrice risultano regolarmente depositati: la lettera di messa in mora inviata alla compagnia convenuta mediante raccomandata A.R. in data 27.6.2016; l'atto di citazione con cui l'attrice ha convenuto in giudizio la predetta compagnia e il sig. , notificato tramite CP_2 raccomandata A.R. rispettivamente in data 3.1.2017 e 1.2.2017; gli inviti alla negoziazione assistita indirizzati a e trasmessi alla stessa Controparte_1
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mediante raccomandata con ricevuta di ritorno rispettivamente in data 6.6.2018 e
26.4.2019.
Ebbene, tali atti risultano idonei a interrompere il termine di prescrizione ai sensi dell'art. 2947, comma 2, c.c., atteso che essi costituiscono manifestazioni inequivoche della volontà del creditore di far valere il proprio diritto risarcitorio.
Tale considerazione resta valida nonostante la maggior parte degli atti interruttivi sopra richiamati sia stata presentata in copia e la convenuta compagnia abbia inteso disconoscerne il contenuto.
Invero, giova evidenziare il principio affermato dalla Suprema Corte di Cassazione, sent. n. 16557 del 2019, secondo cui “In tema di prova documentale, il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell'art. 2719 c.c., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni”.
In altri termini, ciò significa che il disconoscimento di una copia deve contenere l'indicazione puntuale delle parti in cui essa risulta materialmente difforme dall'originale (per esempio, parti mancanti, aggiunte o alterate), e la parte che procede al disconoscimento deve offrire elementi almeno indiziari circa il diverso contenuto del documento originario ( come ulteriormente precisato dalla Corte di Cassazione n.
16836/2021).
Ne consegue che, in assenza di un disconoscimento specifico e circostanziato da parte della convenuta, le copie prodotte devono ritenersi conformi agli originali e pienamente idonee a provare l'interruzione del termine prescrizionale.
-4. La domanda è altresì proponibile, avendo l'istante formulato la richiesta stragiudiziale di risarcimento del danno con le raccomandate di cui sopra inviate alla comprovanti la corretta costituzione in mora nei confronti della Controparte_1 convenuta società assicuratrice, ai sensi dell'art. 148 del Codice delle Assicurazioni.
Sul punto si ricorda che, secondo il costante orientamento della Suprema Corte, la richiesta di risarcimento che la vittima di un sinistro stradale deve inviare
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all'assicuratore del responsabile a pena di improponibilità della domanda giudiziale, è idonea a produrre il suo effetto in tutti i casi in cui contiene elementi necessari e sufficienti perché l'assicuratore possa accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l'offerta, con la conseguenza che la mancanza di elementi, pure richiesti dall'art. 148 del Codice delle Assicurazioni, ma che tuttavia si appalesano superflui per la formulazione dell'offerta risarcitoria, diventa irrilevante ai fini della proponibilità della domanda (cfr. Cass. n. 19354/16).
Nel caso in esame, nella richiesta stragiudiziale in atti risultano correttamente indicati tutti gli elementi sufficienti per consentire alla società di assicurazione di formulare l'offerta risarcitoria, né risulta che l'assicurazione abbia richiesto alcuna integrazione documentale nella fase stragiudiziale.
-5. Sempre in via preliminare va rilevato che l'eccezione di nullità dell'atto di citazione avanzata dalla convenuta assicurazione non è fondata, atteso che per aversi nullità dell'atto introduttivo del giudizio per mancata determinazione dell'oggetto della domanda (petitum) o per omessa esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto (causa petendi), non è sufficiente una mera omissione formale degli elementi richiesti dall'art. 163 c.p.c., essendo invece necessario che di essi sia impossibile la individuazione anche attraverso l'esame complessivo dell'atto.
Nel caso di specie, è possibile individuare gli elementi essenziali delle pretese formulate dalla attrice sicché l'eccezione va rigettata.
-6. Altresì, sempre in via preliminare, atteso che la convenuta società ha eccepito la mancata prova, fornita da parte dell'attrice, circa il ricorrere degli estremi per agire in giudizio, giova precisare che tale contestazione, lungi dall'integrare un'eccezione circa il difetto di legittimazione attiva, come impropriamente sostenuto dalla convenuta, riguarda, a ben vedere, una difesa volta a confutare la titolarità dell'azione in capo alla società attrice.
Ne discende che, tenuto conto delle coordinate ermeneutiche fornite dalle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 2951/2016 secondo cui, a differenza della legittimazione ad agire che rientra nel novero delle condizioni dell'azione, la titolarità del diritto sostanziale attiene al merito della causa ed appartiene alla categoria dei fatti-diritto costitutivi della domanda, lo scrutinio demandato al Giudicante
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concerne la fondatezza della pretesa risarcitoria e non una questione preliminare di rito.
La valutazione sul punto dovrà dunque essere compiuta in sede di esame del merito della causa.
-7. Tanto rilevato, e passando al vaglio della domanda proposta, la pretesa è fondata per quanto di ragione atteso che dalle risultanze dell'istruttoria espletata relativamente alla dinamica dell'incidente, non possono esservi dubbi sull'esclusiva responsabilità del conducente dell'autovettura.
Invero, appare dirimente che la dinamica del sinistro è confermata dal CID sottoscritto dal convenuto e prodotto dall'attrice in cui è riportato che “Il veicolo A
(dell'assicurato) tamponava la bici che lo precedeva nella stessa fila e senso di marcia.
A seguito del tamponamento la conducente rovinava al suolo”.
In merito al valore probatorio di tale modulo, benchè secondo l'orientamento della
Suprema Corte il modulo di constatazione amichevole di incidente (CID/CAI) abbia valore di mero elemento di prova, nel caso di specie, valutato congiuntamente alle ulteriori risultanze istruttorie (testimonianze, documentazione fotografica, libretto di circolazione del veicolo, referti medici) esso appare idoneo a corroborare la ricostruzione dei fatti fornita dall'attrice, confermando la responsabilità del conducente nella causazione del sinistro
Reputa, questo Giudice che preminente rilevanza deve senz'altro essere attribuita alle dichiarazioni rese dal teste, sig. testimone oculare dell'evento, Testimone_1 il quale ha confermato la ricostruzione dei fatti prospettata da parte attrice.
Difatti il teste, in merito alla dinamica del sinistro, ha riferito che: “Ricordo che unitamente alla sig.ra percorrevamo via Rosario a Battipaglia Parte_1
(Salerno) a bordo delle nostre bicilette quando una Ford Fiesta mi sorpassava e nel tentativo di sorpassare anche la sig.ra che si trovava a circa dieci metri dalla Parte_1 mia posizione la urtava con la parte laterale destra la ruota posteriore della bicicletta, facendola rovinare a terra. Ricordo che la sig. lamentava dolori alla Parte_1 spalla destra e alla schiena, il conducente della Ford Fiesta si fermò perché voleva soccorrerla, ma la sig. voleva chiamare il marito e aspettarlo e si rifiutò anche di Pt_1 chiamare l'ambulanza. Non furono chiamati i Carabinieri. Ricordo che il conducente
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del veicolo Ford fiesta prima di allontanarsi lasciò i suoi recapiti al marito della sig. dichiarando di essere in vacanza a Battipaglia. La bicicletta condotta da Parte_1 era di colore grigio e blu modello mountain bike e dopo l'urto Parte_1 presentava la ruota posteriore piegata io ho rimosso dalla strada la biciletta chiamai un amico che trasportò a casa mia con la sua macchina la bicicletta della sig.ra Parte_1
Successivamente andai al Pronto soccorso non ricordo di quale Ospedale se Battipaglia
o altro ospedale di zona. Ricordo che il pronto soccorso era pieno di gente. Posso dire, perché mi è stato riferito dalla sig.ra che dopo l'incidente ha sempre Parte_1 problemi di dolore alla schiena, ché non riesce a stare per molto tempo all'in piedi, deve evitare le attività sportive che prima svolgeva regolarmente, deve ricorre all'aiuto di familiari per le faccende domestiche.”
Ebbene, va rilevato che il testimone escusso, contrariamente a quanto eccepito dalla difesa convenuta, ha descritto in modo circostanziato la dinamica del sinistro, indicando con precisione le circostanze di luogo e tempo ove il sinistro è occorso, la manovra attuata dal conducente, le caratteristiche dell'autovettura e della bici coinvolte nel sinistro, il punto di impatto tra le stesse nonché le lesioni patite nell'immediatezza dei fatti dall'attrice e dalla sua bicicletta.
Inoltre, l'attendibilità del teste sopra richiamato non risulta inficiata né dalla circostanza che lo stesso fosse, all'epoca in cui ha reso la dichiarazione, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari – non emergendo elementi tali da ritenere che la sua condizione personale potesse incidere sulla genuinità o attendibilità delle dichiarazioni rese in giudizio – né dal fatto che il nominativo del medesimo non risulti indicato nel modulo CAI, atteso che tale omissione non è, di per sé, idonea a comprometterne la credibilità, considerata la piena coerenza e concordanza della testimonianza con i riscontri oggettivi del sinistro, elementi che consentono di attribuire pieno valore probatorio alla deposizione resa.
Del resto, a conforto dell'attendibilità delle richiamate deposizioni milita, oltre alla documentazione fotografica versata in atti dall'attrice che raffigura i danni riportati dalla biciletta e al libretto di circolazione del veicolo che conferma la proprietà in capo al convenuto contumace dell'autovettura coinvolta nel sinistro, anche il tenore del referto redatto dai sanitari del pronto soccorso dell'ospedale di Battipaglia, ove
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l'odierna istante veniva condotta nell'immediatezza dell'evento, nel quale si legge che l'attrice aveva riferito che le lesioni riportate erano conseguenza di un incidente stradale verificatosi poc'anzi.
Contrariamente a quanto eccepito dalla difesa della convenuta costituita, va osservato che, sebbene il referto n.3939 — redatto su modello standard e debitamente compilato sulla scorta delle dichiarazioni rese dalla paziente — riporti alla pagina n.1, accanto alla predefinita voce “responsabilità terzi”, la riferita indicazione “aggressione da parte di persona a lei nota”, tale annotazione va valutata unitamente al complessivo contenuto del referto.
Al riguardo assumono rilievo determinante le circostanze riferite ai sanitari dalla attrice e cristallizzate nel referto in ordine all'effettiva causa delle lesioni, indicate come “trauma da strada”. Tale circostanza risulta, peraltro, confermata anche dall'anamnesi riportata in calce al medesimo referto, nonché coerentemente ribadita in tutti gli ulteriori referti medici prodotti dall'attrice che confermano il nesso causale tra l'evento e le lesioni subite dall'attrice in quanto compatibili con la versione dalla predetta fornita.
Peraltro va rilevato che l'apertura di un apposito procedimento penale presso la
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno – su denuncia della difesa della convenuta compagnia assicurativa che, rileggendo in valore assoluto la dicitura
“aggressione da parte di persona a lei nota”, aveva paventato la sussistenza di un reato
– mirava esclusivamente a verificare la necessità dell'esercizio dell'azione penale, ai sensi dell'art. 326 c.p.p. e, segnatamente, ad accertarne la fondatezza e individuarne gli eventuali responsabili.
Difatti, come ribadito dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, la mera esistenza del procedimento penale – di cui, peraltro, si disconosce l'esito -a seguito l'iscrizione della notizia di reato o l'avvio delle indagini preliminari ha natura preliminare ed istruttoria e non comporta alcun accertamento definitivo in ordine alla responsabilità civile o penale della persona indagata, non costituisce prova circa la sussistenza dell'asserito reato né – nel caso in esame- è idoneo a scalfire la genuinità della richiesta avanzata dall'attrice minando la validità delle risultanze istruttorie
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acquisito che, invero, conferma la dinamica del sinistro allegata dall'attrice si pone come unico antecedente causale delle lesioni riportate dalla predetta.
A conforto di tali conclusioni intervengono anche gli accertamenti peritali disposti nel giudizio incardinato dinanzi al Giudice di Pace di Carinola e poi estinto dai quali emerge che il CTU dott. , ha attestato la piena compatibilità delle lesioni con Per_2 la dinamica del sinistro riferito dalla (cfr. perizia in atti “in tale lesioni, Parte_1 considerata la dinamica del sinistro del 14.8.2015, si denota l'esistenza del nesso di causalità”).
Detta relazione medico-legale- ancorché rechi sul frontespizio generalità della perizianda difformi da quelle riportate nell'atto introduttivo del giudizio, ma da ritenersi comunque riferibile all'attrice atteso che il fatto ivi descritto coincide con quello oggetto del presente giudizio – risulta che l'anamnesi traumatologica ivi accertata coincide con quella dei referti medici in atti.
Alla stregua delle evidenze probatorie richiamate e delle considerazioni che precedono va conseguentemente affermata la responsabilità esclusiva del convenuto nella causazione del sinistro per cui è causa.
-8. Ciò posto in relazione all'an debeatur, occorre ora esaminare il profilo inerente al quantum.
Al riguardo conviene sceverare, come di consueto, le componenti del danno, cominciando da quella costituente il pregiudizio di natura biologica.
Sotto questo profilo, si evince dalla espletata C.T.U. e dalla documentazione medica in atti che l'attrice ebbe a riportare, nell'infortunio descritto, “trauma contusivo – distorsivo spalla dx con lesione del tendine del m. sovraspinoso;
frattura di L1 con asimmetrico infossamento della limitante somatica superiore e conseguente limitazione funzionale”.
Accerta altresì il consulente che, in considerazione del tipo di lesioni riportate, dell'iter diagnostico e clinico, la malattia ha avuto una durata pari a 70 giorni, di cui 30
(TRENTA) giorni di INABILITA' TEMPORANEA TOTALE;
di 20 (VENTI) giorni di INABILITA' al tasso medio del 50%; di 20 (VENTI) Parte_2 giorni di INABILITA' al valore medio del 25%. Parte_2
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Al riguardo, giova evidenziare che, sebbene questo Giudicante ritenga di dover prestare adesione alle valutazioni peritali sopra richiamate, tuttavia il perito, nel procedere alla quantificazione dei pregiudizi e nel determinare un'invalidità permanente complessiva del 10%, è incorso in errore nella parte in cui ha incluso anche una valutazione del cd. “pretium doloris” che, consistendo in una sofferenza interiore, non relazionale e insuscettibile di accertamento medico-legale, esula dalle sue attribuzioni, essendo piuttosto attratto al perimetro di valutazione riservato al Giudice.
Tanto premesso, in ogni caso, sebbene il teste escusso abbia affermato che “mi è stato riferito dalla sig.ra che dopo l'incidente ha sempre problemi di dolore alla Parte_1 schiena, ché non riesce a stare per molto tempo all'in piedi, deve evitare le attività sportive che prima svolgeva regolarmente, deve ricorre all'aiuto di familiari per le faccende domestiche.”, trattasi di testimonianza sussumibile al tipo de relato actoris e, in quanto tale, di rilevanza sostanzialmente nulla (Cfr. Cass. n. 7746/2020; Cass. n.
12477/2017), oltre che nemmeno accompagnata da pertinenti ed adeguati riscontri documentali che consentano di utilizzarla ai fini dell'accertamento della sussistenza del denunciato danno morale.
In conclusione, sia l'istruttoria orale svolta che quella documentale resa si è rivelata assolutamente inidonea a suffragare il ricorrere degli estremi per operare la successiva liquidazione di tale componente del danno.
Pertanto, è necessario decurtare dal valore del cd. “punto” del 10%, individuato dal perito nominato, la percentuale ponderata ivi aggiunta con riferimento all'inserimento del valore di liquidazione della componente di danno non patrimoniale relativa alla
“sofferenza soggettiva” consistente, secondo i Criteri orientativi per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione alla integrità psico-fisica Tabelle aggiornate "Edizione 2024” a cura dell'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano, in un aumento del 26%.
Dunque, per tutto quanto innanzi, atteso che, declinato in termini monetari, il risarcimento del danno come quantificato dal perito avrebbe condotto ad una invalidità totale pari ad € 28.034,00 che, decurtata del 26% corrispondente al danno morale (€
7.288,84), conduce ad un danno biologico pari ad € 20.745,16.
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Detta somma deve essere devalutata al momento del verificarsi dell'evento dannoso
(€ 17.088,27) e su tale importo, rivalutato anno per anno, sono dovuti gli interessi legali e la rivalutazione, per un importo complessivo finale pari ad € 23.123,82, cui devono aggiungersi gli interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo.
A titolo di danno emergente, per le spese mediche sostenute, (delle quali il CTU ha, sulla scorta dei documenti in atti, riconosciuto la congruità), compete a parte attrice l'importo di € 42,61.
Di conseguenza, sommando gli importi innanzi indicati, il pregiudizio sofferto dalla parte attrice ascende a complessivi €. 23.166.43.
L'importo appena liquidato, costituendo debito di valore, va, poi, maggiorato del cd. lucro cessante, consistente nel pregiudizio subito dalla danneggiata per la ritardata corresponsione di quanto ad esso dovuto a titolo risarcitorio.
-9. Alla soccombenza segue la condanna della convenuta compagnia assicurativa al pagamento delle spese di lite in favore di parte attrice;
spese che si liquidano come da dispositivo ex art. D.M. 55/2014, sì come modificato dal D.M. 147/2022, in applicazione del valore medio dello scaglione di riferimento, individuato in base al decisum tenuto conto del valore effettivo della controversia, delle ragioni della decisione e dell'attività processuale svolta, con attribuzione diretta al procuratore antistatario di parte attrice, avv. Antonio Grimaldi, il quale ne ha formulato espressa e tempestiva richiesta.
Pone in via definitiva le spese di ctu, come liquidate con separato decreto emesso in corso di causa, a carico dei convenuti in solido
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, definitivamente pronunciando, nella causa promossa da nei confronti del sig. e della società Parte_1 Controparte_2
(C.F. e P.IVA ) in persona del suo l.r.p.t, Controparte_1 P.IVA_1 disattesa o assorbita ogni diversa richiesta, eccezione o deduzione, così provvede:
a) dichiara l'esclusiva responsabilità del convenuto, , Controparte_2 nella causazione del sinistro e, per l'effetto, in accoglimento per quanto di ragione della domanda, condanna la società in persona Controparte_1
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del legale rapp.te p.t.,nella qualità, al pagamento, in favore di Parte_1
della somma di €.23.166,43, a titolo di risarcimento del danno oltre
[...] interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo;
b) pone a carico dei convenuti in solido al pagamento delle spese sostenute per l'espletamento della ctu, come liquidate con separato decreto;
c) condanna la al pagamento, in favore di parte attrice, Controparte_1 delle spese di giudizio che liquida in complessivi € 2.540,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione al procuratore antistatrio.
Così deciso in S. Maria C.V.17/12/2025
LA GIUDICE
dott.ssa Ida D'Onofrio
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