TRIB
Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 19/05/2025, n. 2422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2422 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11765/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Valentina Giuditta Soria Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11765/2024 promossa da:
elettivamente domiciliata in VIA CARLO ALBERTO, 55 TORINO presso lo Parte_1 studio dell'avv. GERBINO STEFANIA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
elettivamente domiciliato in VIA SANTA TERESA, 3 TORINO presso lo studio CP_1 dell'avv. CARATOZZOLO STEFANO che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte resistente
Come da note d'udienza depositate in data 19/03/2025.
Per il P.M.: nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in LANZO Parte_1 CP_1
TORINESE il 29/12/2012.
pagina 1 di 4 Dal matrimonio è nata una figlia: , maggiorenne. Per_1
Con ricorso depositato il 28/06/2024 chiedeva a questo Tribunale di pronunciare Parte_1
la separazione personale dei coniugi, allegando che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile e, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., lo scioglimento del matrimonio.
Ritualmente fissata udienza di comparizione delle parti, si costituiva in giudizio . CP_1
All'udienza del 03/02/2025, innanzi al GOP, i difensori delle parti chiedevano un rinvio, essendo in corso trattative per raggiungere un accordo. Il GOP rinviava a successiva udienza.
Alla successiva udienza del 20/02/2025, le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo. Il GOP, pertanto, assegnava termine per il deposito di note scritte contenenti le istanze e conclusioni congiunte delle parti.
I difensori delle parti il 19/03/2025 depositavano le predette note scritte. La causa veniva dunque rimessa al Collegio per la decisione.
***
Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
E' provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
dal comportamento tenuto nel corso degli anni e dalle difese e dalle domande formulate si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Sulle altre questioni
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli della prole, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti e desunto dalle indagini svolte.
Atteso che le parti hanno altresì chiesto la pronuncia dello scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda che non risulta allo stato procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b) L. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 n. 2 lett.b) L. 898/1970 - sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi ovvero ai sensi dell'art. 127 ter co. 5 c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte – il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
pagina 2 di 4 Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita visto l'art. 473-bis e ss c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 CP_1
Prende atto dell'accordo delle parti e pertanto:
PRENDE ATTO che il signor si è allontanato dalla casa familiare di proprietà della CP_1
NO , sita in Torino Via Montevideo 18, a far data dal 15.01.2025 mediante consegna Parte_1
delle chiavi. Il Sig. ha già corrisposto personalmente il cento per cento delle spese condominiali, CP_1 di riscaldamento, utenze e consumi, Imu e tari, della suddetta abitazione, maturate all'agosto 2023 sino alla data del rilascio del 15.01.2025, fornendo alla NO a semplice richiesta le fatture Pt_1
quietanzate e il saldo di tutte le spese al 15.01.2025 richiesto dal condominio. Quanto alle utenze e consumi il signor ha già comunicato tutti i dati relativi al subentro alla Signora CP_1 Pt_1
PRENDE ATTO che la casa familiare con tutti gli arredi e suppellettili ivi contenuti rimarrà assegnata alla NO;
se il signor avesse asportato qualcosa dalla casa familiare, ad Parte_1 CP_1
eccetto dei suoi effetti personali, sarà tenuto a restituirlo a semplice richiesta della NO entro Pt_1
la sottoscrizione del presente accordo o entro giorni 15, (si richiede da ora la restituzione di un libro d'arte), dal momento in cui la NO dovesse accorgersene nell'arco di un mese dalla Pt_1
sottoscrizione del presente accordo.
PRENDE ATTO che le parti, al fine di prevenire l'insorgenza di future liti, riconoscono che i beni eventualmente acquistati dopo il matrimonio civile sono di entrambi e verranno equamente suddivisi mentre i beni di esclusiva proprietà della NO e del signor prima del Parte_1 CP_1
matrimonio rimarranno in capo agli stessi.
PRENDE ATTO che il signor in data 15.11.24 ha rilasciato l'immobile/laboratorio sito CP_1
in Torino Via Madonna delle Rose 48, di proprietà della NO , poi venduto dalla Parte_1
stessa. Il Sig. ha già provveduto a corrispondere le spese condominiali, di riscaldamento, utenze CP_1
e consumi, Imu e tari, della suddetta abitazione, maturate dall'agosto 2023 sino alla data del rilascio del
15.11.24.
DISPONE che il signor versi alla moglie un assegno di mantenimento pari ad €50,00 a partire CP_1
dal 5 marzo 2025 entro e non oltre il 5 di ogni mese, tramite bonifico bancario, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT.
pagina 3 di 4 PRENDE ATTO che il signor dichiara che a titolo di liberalità provvederà, in relazione alle sue CP_1
disponibilità economiche, alle esigenze economiche della figlia attualmente Persona_2
domiciliata presso la sua abitazione come tenorizzato nella memoria costitutiva a pagina cinque.
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
SPESE DI LITE al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 04.04.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Valentina Giuditta Soria Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11765/2024 promossa da:
elettivamente domiciliata in VIA CARLO ALBERTO, 55 TORINO presso lo Parte_1 studio dell'avv. GERBINO STEFANIA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
elettivamente domiciliato in VIA SANTA TERESA, 3 TORINO presso lo studio CP_1 dell'avv. CARATOZZOLO STEFANO che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte resistente
Come da note d'udienza depositate in data 19/03/2025.
Per il P.M.: nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in LANZO Parte_1 CP_1
TORINESE il 29/12/2012.
pagina 1 di 4 Dal matrimonio è nata una figlia: , maggiorenne. Per_1
Con ricorso depositato il 28/06/2024 chiedeva a questo Tribunale di pronunciare Parte_1
la separazione personale dei coniugi, allegando che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile e, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., lo scioglimento del matrimonio.
Ritualmente fissata udienza di comparizione delle parti, si costituiva in giudizio . CP_1
All'udienza del 03/02/2025, innanzi al GOP, i difensori delle parti chiedevano un rinvio, essendo in corso trattative per raggiungere un accordo. Il GOP rinviava a successiva udienza.
Alla successiva udienza del 20/02/2025, le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo. Il GOP, pertanto, assegnava termine per il deposito di note scritte contenenti le istanze e conclusioni congiunte delle parti.
I difensori delle parti il 19/03/2025 depositavano le predette note scritte. La causa veniva dunque rimessa al Collegio per la decisione.
***
Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
E' provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
dal comportamento tenuto nel corso degli anni e dalle difese e dalle domande formulate si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Sulle altre questioni
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli della prole, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti e desunto dalle indagini svolte.
Atteso che le parti hanno altresì chiesto la pronuncia dello scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda che non risulta allo stato procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b) L. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 n. 2 lett.b) L. 898/1970 - sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi ovvero ai sensi dell'art. 127 ter co. 5 c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte – il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
pagina 2 di 4 Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita visto l'art. 473-bis e ss c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 CP_1
Prende atto dell'accordo delle parti e pertanto:
PRENDE ATTO che il signor si è allontanato dalla casa familiare di proprietà della CP_1
NO , sita in Torino Via Montevideo 18, a far data dal 15.01.2025 mediante consegna Parte_1
delle chiavi. Il Sig. ha già corrisposto personalmente il cento per cento delle spese condominiali, CP_1 di riscaldamento, utenze e consumi, Imu e tari, della suddetta abitazione, maturate all'agosto 2023 sino alla data del rilascio del 15.01.2025, fornendo alla NO a semplice richiesta le fatture Pt_1
quietanzate e il saldo di tutte le spese al 15.01.2025 richiesto dal condominio. Quanto alle utenze e consumi il signor ha già comunicato tutti i dati relativi al subentro alla Signora CP_1 Pt_1
PRENDE ATTO che la casa familiare con tutti gli arredi e suppellettili ivi contenuti rimarrà assegnata alla NO;
se il signor avesse asportato qualcosa dalla casa familiare, ad Parte_1 CP_1
eccetto dei suoi effetti personali, sarà tenuto a restituirlo a semplice richiesta della NO entro Pt_1
la sottoscrizione del presente accordo o entro giorni 15, (si richiede da ora la restituzione di un libro d'arte), dal momento in cui la NO dovesse accorgersene nell'arco di un mese dalla Pt_1
sottoscrizione del presente accordo.
PRENDE ATTO che le parti, al fine di prevenire l'insorgenza di future liti, riconoscono che i beni eventualmente acquistati dopo il matrimonio civile sono di entrambi e verranno equamente suddivisi mentre i beni di esclusiva proprietà della NO e del signor prima del Parte_1 CP_1
matrimonio rimarranno in capo agli stessi.
PRENDE ATTO che il signor in data 15.11.24 ha rilasciato l'immobile/laboratorio sito CP_1
in Torino Via Madonna delle Rose 48, di proprietà della NO , poi venduto dalla Parte_1
stessa. Il Sig. ha già provveduto a corrispondere le spese condominiali, di riscaldamento, utenze CP_1
e consumi, Imu e tari, della suddetta abitazione, maturate dall'agosto 2023 sino alla data del rilascio del
15.11.24.
DISPONE che il signor versi alla moglie un assegno di mantenimento pari ad €50,00 a partire CP_1
dal 5 marzo 2025 entro e non oltre il 5 di ogni mese, tramite bonifico bancario, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT.
pagina 3 di 4 PRENDE ATTO che il signor dichiara che a titolo di liberalità provvederà, in relazione alle sue CP_1
disponibilità economiche, alle esigenze economiche della figlia attualmente Persona_2
domiciliata presso la sua abitazione come tenorizzato nella memoria costitutiva a pagina cinque.
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
SPESE DI LITE al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 04.04.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 4 di 4