Sentenza 24 maggio 1999
Massime • 1
Il giudizio sulla modalità delle forme di pubblicità del cosiddetto codice disciplinare e la valutazione della loro idoneità a configurare, per le modalità in concreto seguite dal datore di lavoro, quell'<<affissione in luogo accessibile a tutti>> di cui all'art. 7, comma primo, dello Statuto dei lavoratori, che condiziona la legittimità delle sanzioni disciplinari, nonché dello stesso licenziamento disciplinare, sono devoluti al giudice del merito, la cui decisione, se assistita da motivazione congrua e logica, è insuscettibile di censure in sede di legittimità. (Principio affermato con riferimento ad una fattispecie in cui il contratto collettivo di categoria sanzionava specificamente, come illecito disciplinare, valutabile quindi anche ai fini del licenziamento disciplinare, l'inosservanza del lavoratore all'obbligo di reperibilità in caso di assenza per malattia).
Commentario • 1
- 1. Licenziamento, perdita di fiducia, assenza di danno per il datore di lavoroAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 16 gennaio 2008
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/05/1999, n. 5044 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5044 |
| Data del deposito : | 24 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Pasquale PONTRANDOLFI - Presidente -
Dott. Guglielmo SCIARELLI - Consigliere -
Dott. Pietro CUOCO - Consigliere -
Dott. Guido VIDIRI - Rel. Consigliere -
Dott. Giuseppe CELLERINO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI, N. 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis;
- ricorrente -
contro
IN AN;
intimato e sul 2^ ricorso n^ 15182/97 proposto da:
IN RK, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE ANGELICO, N. 35, presso lo studio dell'avvocato DOMENICO D'AMATI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO;
- intimato -
avverso la sentenza n. 13932/96 del Tribunale di ROMA, depositata il 30/09/96, R.G.N. 2485/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/12/98 dal Consigliere Dott. Guido VIDIRI;
udito l'Avvocato GIACOBBE;
udito l'Avvocato PETROCELLI, per delega D'AMATI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Franco MOROZZO DELLA ROCCA che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e l'assorbimento dell'incidentale.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso al RE di Roma ON TU conveniva in giudizio l'istituto Poligrafico e Zecca dello Stato chiedendo che venissero dichiarate illegittime e nulle le sanzioni disciplinari irrogategli dall'Istituto nonché il licenziamento intimatogli, con il conseguente ordine di reintegra nel posto di lavoro con tutte le conseguenze di legge. A sostegno delle sue domande il TU riferiva di avere lavorato alle dipendenze dell'Istituto in qualità di operaio dal 30 settembre 1974 all'8 giugno 1989, data del suo licenziamento. Nel corso del rapporto lavorativo aveva subito numerose sanzioni disciplinari, rispettivamente in data 20 ottobre 1988, 21 marzo 1988, 18 marzo 1988, 5 febbraio 1988, tutte relative ad assenze in occasioni di visite mediche di controllo, nonché in data 22 maggio 1988 , 23 novembre 1987 e 23 ottobre 1987, relative invece a ritardi nell'invio di certificati medici. Queste sanzioni, richiamate nel provvedimento di licenziamento, dovevano considerarsi nulle ex art. 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300 per mancata affissione del codice disciplinare ed erano, comunque, state applicate in violazione della normativa contrattuale. Conseguentemente anche il licenziamento doveva considerarsi illegittimo e nullo, sotto vari profili, in relazione alla contestazione di presunti ritardi, della recidiva e delle reiterate assenze per malattie. Con sentenza non definitiva dell'11 ottobre 1990 il RE dichiarava illegittime le sanzioni ed il licenziamento disciplinare, ordinando l'immediata reintegra del ricorrente nel suo posto di lavoro e la condanna dell'istituto convenuto al pagamento in favore del TU delle retribuzioni maturate dal giorno del recesso a quello dell'effettiva reintegra, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
A seguito di gravame dell'Istituto, il Tribunale di Roma con sentenza del 30 settembre 1996 rigettava l'appello e condannava l'appellante al pagamento delle spese del giudizio.
Nel pervenire a tale conclusione il Tribunale osservava - per la parte che ancora rileva in questa sede - che in relazione alle sanzioni conservative il datore di lavoro non aveva ottemperato all'onere di pubblicità del c.d. codice disciplinare ex art. 7 legge 20 maggio 1970 n. 300. Ed invero della prescritta affissione non era stata fornita alcuna prova idonea a dimostrare l'assolvimento dell'onere di pubblicità. L'istituto, infatti, aveva a tale riguardo fatto richiamo a due "comunicati". Del primo, oltre a non risultare, però, provata in alcun modo l'affissione, erano descritte modalità di pubblicità - quelle riservate, appunto, a "tutti gli altri comunicati" - che mettevano in dubbio la stessa stabilità dell'affissione per essere, di regola, gli avvisi ed i comunicati destinati a rimanere esposti al pubblico solo per breve tempo. Il secondo comunicato non conteneva, poi, disposizioni riguardanti gli oneri di comunicazione e reperibilità in caso di malattia gravanti sul lavoratore, obblighi che invece formavano oggetto di specifiche previsioni contrattuali.
Nè poteva, inoltre, addursi che nella fattispecie in esame non fosse necessaria alcuna pubblicità in quanto l'obbligo di reperibilità alla visita di controllo trovava fondamento in una precisa norma di legge. L'art. 10 del contratto collettivo di categoria, che prevedeva proprio l'obbligo di reperibilità del lavoratore in caso di assenza per malattia era norma disciplinare - composta da una parte precettiva e da altra parte sanzionatoria - che come tale doveva ritenersi soggetta alla disciplina formale di cui all'art. 7 legge n.300/1970. Diversa invece si presentava, per funzione e natura, la norma di cui all'art. 5 della legge n. 683 del 1983, la quale contempla unicamente la decadenza del trattamento economico di malattia per la sola violazione, in sè considerata, dell'obbligo di reperibilità del lavoratore alla visita di controllo nelle fasce orarie, sicché la disposizione veniva ad assumere il carattere di una mera sanzione amministrativa. Tutto ciò portava a confermare il capo della sentenza con il quale il RE aveva dichiarato illegittime le sanzioni disciplinari, ferme restando, di contro, quelle amministrative di revoca del trattamento economico di malattia.
Per quanto riguardava l'esame delle doglianze dell'istituto sulla declaratoria di illegittimità del licenziamento, ritenuta dal RE, il giudice d'appello rilevava, in primo luogo, che dalla ritenuta nullità delle sanzioni disciplinari irrogate al lavoratore nel biennio anteriore al provvedimento di recesso conseguiva l'impossibilità di tenere conto delle sanzioni stesse ai fini della valida intimazione del licenziamento.
Sotto altro versante il datore di lavoro per giustificare il licenziamento del TU non poteva in alcun modo richiamarsi alla frequenza ed al frazionamento delle assenze per malattie ne' poteva, pur in presenza di numerosi ritardi del lavoratore, formulare, come . aveva fatto, un giudizio di "discontinuità" e di "inaffidabilità" della prestazione lavorativa "comunque insufficiente e di fatto inutilizzabile ai fini produttivi". Ed infatti, il numero delle assenze per malattia è giuridicamente rilevante solo in caso di superamento del periodo di comporto, per essere l'ipotesi di malattia ( sia unica ed ininterrotta che intermittente e ripetuta) disciplinata dal solo disposto dell'art. 2110 c.c., che prevede determinati eventi come cause impeditive della prestazione lavorativa, sottraendole sia alla disciplina generale in materia contrattuale ( art. 1256 e 1464 c.c.) sia al regime limitativo della facoltà di recesso del datore di lavoro ( legge n. 604/1966 e legge n. 300 del 1970). In tale ipotesi non può il datore di lavoro risolvere il rapporto, anche se non ha più interesse alla prestazione del dipendente, fino a quando l'assenza del lavoratore non si protragga oltre il termine stabilito dalla legge, dal contratto collettivo o dagli usi, ovvero, in difetto, oltre il termine determinato secondo equità. L'Istituto Poligrafico non aveva contestato al lavoratore, ne' aveva eccepito in sede giudiziaria il superamento del periodo di comporto, sicché nemmeno sotto questo profilo le assenze per malattia potevano giustificare l'intimazione di licenziamento. Ed ancora non poteva configurarsi una giusta causa di licenziamento per il venir meno del rapporto fiduciario, risultando prospettabile una simile fattispecie solo in assenza dei fatti morbosi o della non veridicità delle attestazioni sanitarie, accadimenti questi di cui, però, l'Istituto non aveva fornito alcuna prova.
Un diverso iter motivazionale andava invece seguito per i ritardi addebitati al lavoratore.
Dei ritardi che si collocavano tra il 1985 ed il 1987, e cioè oltre il biennio anteriore alla data del licenziamento, non poteva tenersi conto ai fini della valida intimazione del recesso, stante il divieto posto dall'art. 7 , ultimo comma, legge n. 300/1970. Per quanto riguardava i ritardi successivi (anni 1987-1989) l'Istituto aveva violato il criterio della gradualità sancito nella specie dall'art. 15 del contratto collettivo per avere applicato la più grave sanzione sospensiva senza prima avere erogato le sanzioni amministrative della multa e della sospensione. Ed invero, il TU che aveva subito una sola sospensione dal lavoro in data 13 maggio 1987 non versava in alcuna delle ipotesi che per il contratto collettivo legittimavano il recesso del datore di lavoro per stabilire il citato art. 15 del contratto in caso di ritardo nell'inizio del lavoro l'irrogazione, nei casi più gravi, direttamente della multa o della sospensione, con ciò escludendo che potesse farsi applicazione diretta del licenziamento, dovendo la più grave delle sanzioni essere irrogata solo allorquando la recidiva avesse dato luogo già a sospensione nei sei mesi precedenti oppure quando si fosse trattato di recidiva nella medesima mancanza posta a base di due sospensioni.
Per concludere, quindi, il licenziamento intimato al TU risultava privo di giusta causa e di giustificato motivo, il che importava l'integrale conferma della impugnata sentenza. Avverso tale decisione l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi. Resiste con controricorso RK TU, che spiega anche ricorso incidentale condizionato, affidato a tre motivi
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va ai sensi dell'art. 335 c.p.c. disposta la riunione del ricorso principale e di quello incidentale perché proposti ambedue avverso la medesima sentenza.
2. Con il primo motivo del ricorso l'Istituto Poligrafico Zecca dello Stato denunzia violazione e/o falsa applicazione di legge, e cioè dell'art. 2119 c.c., 1 e 3 della legge 15 luglio 1966 n. 604 del 1966 in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. In particolare lamenta che il Tribunale ha erroneamente scomposto i motivi e le causali dell'intimato licenziamento, procedendo, quindi, ad esaminare singolarmente ciascuno degli addebiti mossi al lavoratore, onde affermare l'insufficienza di essi ai fini di legittimare il recesso dal rapporto di lavoro dell'Istituto. Ha in tal modo il giudice d'appello falsato il concetto di giusta causa e giustificato motivo, per verificare la sussistenza del quale devono essere presi in considerazione tutti i comportamenti del lavoratore, ivi compresi quelli non più sanzionabili o già sanzionabili autonomamente, trattandosi di valutare se il complessivo contegno di quello sia stato tale da far venire meno l'elemento fiduciario del rapporto. Con il secondo motivo l'Istituto ricorrente lamenta ulteriore violazione e/o falsa applicazione di legge, e, precisamente, ancora una volta dell'art. 2119 c.c. e dei commi 2 e 3 della legge 15 luglio 1966 n. 604 e dell'art. 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300 in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. Sostiene al riguardo il ricorrente che il Tribunale ha erroneamente fatto dipendere dalla mancata affissione del codice disciplinare l'impossibilità di tenere conto delle sanzioni - dichiarate per tale motivo nulle - comminate al TU per assenza a visita medica, ai fini dell'intimato licenziamento. In tal modo il Tribunale ha trascurato di considerare l'indirizzo giurisprudenziale che consente al giudice di tener conto - anche in mancanza della prescritta pubblicità del codice disciplinare - di quelle mancanze la cui fonte è rinvenibile esclusivamente nella legge.
3. Osserva la Corte che questo motivo che, per evidenti ragioni logiche va esaminato per primo, risulta privo di fondamento e, pertanto, va rigettato. L'Istituto ricorrente ha ricordato a sostegno della sua tesi la sentenza 27 aprile 1996 n. 3915 di questa Corte evidenziando al riguardo che la stessa ha statuito che l'assenza ingiustificata alla visita medica di controllo del lavoratore assente per malattia rileva, oltre che ai fini dell'applicazione dell'art. 5 del d.l. n. 463/1983 ( convertito con modificazioni nella legge n.638/1983), anche sotto il profilo della violazione dell'obbligo -
sussistente nei confronti del datore di lavoro - di sottoporsi al controllo, sanzionabile, in relazione alla gravità del caso, anche con il licenziamento;
il recesso del datore di lavoro non presuppone necessariamente l'esistenza di una specifica previsione di tale mancanza nel codice disciplinare applicabile, atteso che la predisposizione di una normativa secondaria è richiesta solo per l'esercizio del potere disciplinare con l'adozione di misure conservative, mentre il potere di recedere dal rapporto per giusta causa o giustificato motivo deriva direttamente dalla legge. Questa Corte non ignora tale precedente ne' le altre statuizioni, - che si inseriscono nell'indirizzo giurisprudenziale secondo il quale il datore di lavoro a fronte di comportamenti del lavoratore che la coscienza sociale considera lesivi del vivere civile può procedere al licenziamento anche nell'ipotesi in cui sia mancata l'affissione del codice disciplinare ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 20 maggio 1970 n. 300 ( cfr. in tali sensi : Cass. 17 novembre 1994 n.
9719 cui adde, tra le altre, Cass. 11 dicembre 1995 n. 12686; Cass.28 ottobre 1992 n. 11700; Cass. 6 febbraio 1988 n. 1311), ma le riferite pronunzie della Cassazione, per riguardare fattispecie diverse da quella in esame, non possono portare, come vorrebbe l'istituto ricorrente, ad un accoglimento del ricorso. Con sentenza n. 78 del 14-26 gennaio 1988, la Corte Costituzionale ha sottolineato che l'onere della reperibilità alla visita medica di controllo, posto a carico del lavoratore, è estrinsecazione della doverosa cooperazione che egli deve prestare affinché siano realizzate le condizioni richieste per l'erogazione del trattamento di malattia, osservando che la decadenza del trattamento economico di malattia inserita anche essa nel sistema dei controlli che spettano all'INPS è diretta a garantire la necessaria efficienza del funzionamento del sistema assicurativo nonché a realizzare la finalità di evitare abusi, ma non costituisce esercizio del potere disciplinare, da parte del datore di lavoro, al quale peraltro la contrattazione collettiva può riconoscere in aggiunta, la facoltà di infliggere sanzioni disciplinari in caso di assenza del lavoratore riscontrata nelle visite mediche di controllo.
E che profili di indubbio carattere disciplinare possa presentare la condotta del lavoratore, che non si faccia trovare alla visita di controllo, non può mettersi in dubbio sol che si pensi alla sussistenza in capo al lavoratore dell'obbligo di fedeltà - da intendersi oltre i limiti dell'art. 2105 c.c., come osservanza dell'obbligo di esecuzione del contratto secondo buona fede( art.1175 c.c.) - e all'obbligo generale di diligenza, operante anche durante la sospensione per malattia del rapporto di lavoro. Obblighi questi che sono stati ritenuti alla base dell'ulteriore e specifico obbligo del lavoratore di non sottrarsi alle visite di controllo sul suo stato di malattia( cfr. al riguardo : Cass. 11 dicembre 1995 n. 12686 cit.). Ciò spiega la frequenza con la quale la contrattazione collettiva, come è accaduto nel caso di specie, inserisca tra la gamma delle sanzioni disciplinari anche quella che si concretizza nella mancata reperibilità del lavoratore durante le fasce orarie, di cui all'art.5, quattordicesimo comma, d.l. 12 settembre 1983 n. 463(convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983 n. 638). Tutto ciò premesso, non può revocarsi in dubbio che dall'inquadramento della condotta del lavoratore, innanzi esaminata, nelle sanzioni disciplinari - e dalla espressa previsione da parte della contrattazione collettiva anche delle conseguenze scaturenti ai danni del lavoratore scaturisce l'effetto che il potere disciplinare del datore di lavoro non può essere legittimamente esercitato se non previa affissione del codice disciplinare ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 20 maggio 1970 n. 300.
Orbene, alla luce della considerazioni svolte la sentenza impugnata non è suscettibile di alcuna censura.
Ed invero il Tribunale di Roma, dopo avere evidenziato la sussistenza di una norma contrattuale sanzionante specificamente l'inosservanza dell'obbligo di reperibilità del lavoratore ( art. 15 del contratto collettivo di categoria, II, parte operai, e art. 10 del medesimo contratto) ha poi correttamente osservato l'assoggettabilità - per la legittimità dell'esercizio del potere disciplinare del datore di lavoro in materia - del codice disciplinare alla pubblicità di cui all'art. 7, comma 1, stat.lav.
Ha poi aggiunto il giudice d'appello, con una motivazione congrua e corretta sul piano giuridico - e pertanto non suscettibile di critica in questa sede di legittimità - come l'onere di pubblicità richiesto dal legislatore non fosse stato osservato nel caso di specie perché i "comunicati" con i quali era stata data notizia ai dipendenti del c.d. codice disciplinare, non garantivano una conoscibilità piena e permanente da parte dell'intera collettività dei lavoratori.
A tale riguardo va affermato che il giudizio sulla modalità delle forme di pubblicità del c.d. codice disciplinare e la valutazione della loro idoneità a configurare, per le modalità in concreto seguite dal datore di lavoro, quell'"affissione in luogo accessibile a tutti" di cui all'art. 7, comma 1, stat. lav., sono devoluti al giudice di merito, sicché le conclusioni cui perviene il giudice d'appello, se sorrette - come nel caso in oggetto - da motivazione congrua e logica, sono insuscettibili di censure in sede di legittimità.
4. Anche il primo motivo di ricorso è infondato e, pertanto, va rigettato.
Va premesso che la censura in esame è stata già formulata dall'istituto Poligrafico avverso la sentenza del RE, e sulla sua infondatezza si è già pronunziato il Tribunale.
Il giudice d'appello, infatti, ha preso in esame in una visione unitaria i vari episodi addebitati al lavoratore pervenendo alla conclusione che tutti questi episodi non potevano giustificare in alcun modo il recesso dell'Istituto che, per la contrattazione di categoria, era ricollegabile a diverse e ben individuate fattispecie. L'impugnata sentenza, essendo anche su detto punto congruamente motivata e corretta sul piano logico - giuridico, non è suscettibile delle critiche che le sono state mosse.
Ne per andare in contrario avviso vale il richiamo operato dal ricorrente all'indirizzo giurisprudenziale di questa Corte secondo il quale l'impossibilità di tener conto "ad alcun effetto" delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione non vieta di considerare fatti non contestati, e collocanti a distanza anche superiore ai due anni dal recesso, quali circostanze confermative della significatività di altri addebiti posti a base del licenziamento, ai fini della valutazione della complessiva gravità, sotto il profilo psicologico delle inadempienze del lavoratore e della proporzione o meno del correlativo provvedimento del l'imprenditore( cosi cfr. Cass. 20 luglio 1996 n. 6523 cui adde tra le altre : Cass. 21 dicembre 1990). Ed invero, va ancora una volta ribadito che la valutazione della complessiva gravità della condotta del lavoratore va effettuata dal giudice di merito, la cui decisione se logicamente motivata - come è avvenuto, appunto, nel caso di specie - si sottrae al sindacato dei giudici di legittimità.
Sotto altro versante va poi aggiunto che il richiamo a infrazioni del lavoratore anteriori al biennio dal licenziamento non può in alcun modo avere rilievo ai fini della configurabilità della giusta causa(o del giustificato motivo) del licenziamento stesso in tutti quei casi in cui il recesso dal rapporto lavorativo è regolato dalla contrattazione collettiva sulla base di fatti che non possono alla stregua della stessa contrattazione collettiva - per il principio della proporzionalità e della gradualità della sanzioni disciplinari - mai (e, quindi, anche nelle ipotesi in cui i fatti stessi si presentino nella loro massima gravità) legittimare il suddetto recesso.
Correttamente, quindi, il Tribunale ha escluso l'idoneità delle assenze a giustificare il licenziamento, osservando da un lato come dette assenze non integravano l'ipotesi del superamento del periodo di comporto, contrattualmente disciplinato, e precisando altresì come i ritardi e le assenze, anche se ripetuti, potevano essere sanzionate con il recesso solo in presenza di ben individuati presupposti, che nella specie non si erano affatto realizzati(la recidiva poteva giustificare il licenziamento solo quando aveva dato luogo già a sospensione nei sei mesi precedenti il licenziamento o si trattava di recidiva nella medesima mancanza che aveva già dato luogo a due sospensioni, laddove al TU era stata inflitta una sola sospensione in data 13 maggio 1987 mentre il licenziamento era stato intimato 118 giugno 1989).
5. Il rigetto del ricorso principale porta all'assorbimento di quello incidentale condizionato con il quale il TU deduce come primo motivo la violazione e\o falsa applicazione di norma di legge: art. 5 legge n. 604/1966, art. 2697 c.c. ed art. 112 c.p.c., nonché difetto di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia(art. 360 nn. 3 e 5 C.P.C.) (il TU lamenta che l'Istituto Poligrafico non ha in alcun modo provato l'effettiva sussistenza degli addebiti mossigli) ; come secondo motivo, la violazione e\o falsa applicazione di norme di legge, dell'art. 2 della legge n. 604/1966 nonché difetto di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia(art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.)( il TU riferisce di avere chiesto di conoscere i motivi del licenziamento il 15 giugno 1989, motivi poi comunicati in data 20 giugno 1989 dall'Istituto al solo difensore e non personalmente al lavoratore); come terzo ed ultimo motivo, violazione e\o falsa applicazione di norme di legge:
dell'art. 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300, dell'art. 2119 c.c. nonché difetto di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia( art. 360 nn. 3 e 5 c. p. C. ) (il TU lamenta che nonostante una previa eccezione in tali sensi il Tribunale ha del tutto omesso di pronunciarsi sull'evidente intempestività del licenziamento atteso il notevole lasso di tempo trascorso tra l'ultimo addebito contestato e l'intimazione del licenziamento).
6. Ricorrono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito quello incidentale.
Compensa interamente tra le parti le spese del presente giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 1 dicembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 24 maggio 1999