Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/05/1999, n. 5044
CASS
Sentenza 24 maggio 1999

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Massime1

Il giudizio sulla modalità delle forme di pubblicità del cosiddetto codice disciplinare e la valutazione della loro idoneità a configurare, per le modalità in concreto seguite dal datore di lavoro, quell'<<affissione in luogo accessibile a tutti>> di cui all'art. 7, comma primo, dello Statuto dei lavoratori, che condiziona la legittimità delle sanzioni disciplinari, nonché dello stesso licenziamento disciplinare, sono devoluti al giudice del merito, la cui decisione, se assistita da motivazione congrua e logica, è insuscettibile di censure in sede di legittimità. (Principio affermato con riferimento ad una fattispecie in cui il contratto collettivo di categoria sanzionava specificamente, come illecito disciplinare, valutabile quindi anche ai fini del licenziamento disciplinare, l'inosservanza del lavoratore all'obbligo di reperibilità in caso di assenza per malattia).

Commentario1

  • 1Licenziamento, perdita di fiducia, assenza di danno per il datore di lavoroAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 16 gennaio 2008

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/05/1999, n. 5044
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5044
Data del deposito : 24 maggio 1999

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