Sentenza 18 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 18/02/2002, n. 2348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2348 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2002 |
Testo completo
E A N C O I I L 6 Z B 8 5 A 9 B 1 R U / N T P 4 S / - I W 6 B 2 G A . . ITALIANA E L T R R . L P U . A A B 02 348/02 D . IN NOM I D B L R E A E T T D T I ORTE SU N S 3 E N 1 A S E I S . E I R SEZIONE QUINTA CIVILE N A E T A Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: M Dott. Pasquale Reale R.G.N.10376/98 Presidente Dott. Giovanni Paolini Consigliere Dott. Eugenio Amari Consigliere Cron. 5601 Dott. Vincenzo Di Nubila Consigliere Rep. Dott. Francesco TIRELLI Cons. Rel. Ud. 05/11/01 ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: srl RIO, elettivamente domiciliata in Roma, via Ximenes 10, presso l'avv. Massimo Marini, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
ricorrente
contro
Amministrazione delle Finanze dello Stato;
- intimata - avverso la sentenza n. 30/20/98, depositata il 璺 25/3/1998 dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio. 1 8 OGGETTO: Reddito d'impresa. Vendita di appartamento. 1 2 Prova del prezzo. Documento non firmato. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 5/11/2001 dal Relatore Cons. Francesco Tirelli;
Udito l'avv. Marini, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Destro, che ha invece concluso per il suo rigetto, La Corte, osserva quanto segue. A seguito di una verifica della G.d.F., l'Ufficio II.DD. di Roma rettificava la dichiarazione dei redditi presentata per l'anno 1991 dalla srl RIO, recuperando a tassazione la somma di £. 95.000.000 per ricavi non contabilizzati e quella di £. 24.030.000 per interessi passivi di competenza di un altro esercizio. La Commissione Tributaria Provinciale di Roma annullava soltanto quest'ultima ripresa e la contribuente si doleva al giudice superiore, che rigettava però il gravame. La srl RIO ricorreva allora per cassazione, deducendo l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia. Esponeva, infatti, la ricorrente che l'accertamento 2 dei maggiori ricavi era scaturito dal ritrovamento di una scrittura non firmata, nella quale i verificatori avevano creduto di poter ravvisare la prova della vendita di un immobile ad un prezzo maggiore di quello indicato nell'atto pubblico. Tributaria Regionale avevaLa Commissione confermato l'operato dell'Ufficio con una motivazione illogica e contraddittoria, qualificando addirittura come una prenotazione quello che rimaneva, invece, un pezzo di carta privo di qualunque significato e valore. Sempre la Commissione Tributaria Regionale, poi, aveva completamente ignorato l'atto pubblico di compravendita e gli ulteriori contratti attraverso appositamente prodotti per dimostrare, il raffronto coi prezzi richiesti per altri appartamenti similari, che il corrispettivo pattuito era stato proprio quello dichiarato nel rogito notarile e non quello esposto nell'appunto non firmato, che non essendo riferibile ad alcuna delle parti, non avrebbe potuto valere a dimostrare alcunchè. L'intimata non si costituiva e la causa veniva pubblica udienza del decisa all'esito della 5/11/2001. 3 MOTIVI DELLA DECISIONE Dalla lettura della sentenza impugnata emerge che nel corso dei loro controlli, i militari della G.d. F. avevano reperito un documento non firmato in data 11/11/1991, nonché un contratto preliminare del 12/11/1991, entrambi relativi ad un medesimo appartamento poi venduto dalla società verificata. La Commissione Tributaria Regionale ha dal canto suo precisato che contrariamente a quanto sostenuto dalla RIO, la scrittura dell'11/11/1991 non integrava un semplice appunto, ma una vera prenotazione dell'immobile perché dava atto del pagamento di una somma a tal fine e prevedeva l'obbligo di stipulare un compromesso entro il giorno successivo. Un atto del genere, ha proseguito la Commissione, doveva aver avuto per forza esecuzione, in quanto era innegabile il suo collegamento con il successivo preliminare di compravendita che, guarda caso, era stato prodotto in fotocopia mancante proprio della pagina con l'indicazione del prezzo che, anche per questo, doveva presumersi uguale a quello indicato nel documento del giorno prima. Tenuto conto di quanto sopra, i giudici a quo hanno pertanto rigettato il gravame con una sentenza che 4 la srl RIO ha, come si è visto, impugnato sotto il profilo della illogicità ed incompletezza della motivazione per sopravvalutazione della scrittura non firmata, mancata considerazione dell'atto pubblico ed omesso esame degli ulteriori contratti relativi all'acquisto di altre unità immobiliari sostanzialmente uguali a quella in discussione. Non contenendo alcuna concreta specificazione sul prezzo e l'ubicazione dei pretesi appartamenti similari, tale ultima censura risulta innanzitutto generica e comunque infondata, dato che il giudice di merito non ha l'obbligo di confutare espressamente tutto quanto prodotto (C.Cass. 2001/00267) о dedotto dalle parti (C. Cass. 2000/13802 e 2001/05799), ma soltanto il dovere di spiegare in modo chiaro e coerente le ragioni che lo hanno indotto a privilegiare una determinata soluzione a scapito di altre. E nel caso di specie, la Commissione Regionale ha dato adeguato conto del suo convincimento, illustrando i motivi per i quali pur in mancanza della firma delle parti, doveva ugualmente riconoscersi un valore decisivo al documento dell'11/11/1991. Così argomentando, i giudici a quo non si sono affatto dimenticati dell'atto pubblico di compravendita, ma hanno semplicemente concluso per la simulazione del prezzo in esso dichiarato, la cui non rispondenza al vero poteva essere dimostrata dal Fisco senza alcun limite di prova (art. 1417 cc). Di fronte ad una motivazione di tal fatta, le restanti doglianze di parte ricorrente finiscono, in realtà, per risolversi in un inammissibile tentativo di accreditare una differente lettura dei dati processuali, attribuendo agli stessi un valore ed una portata diversi da quelli riconosciuti dalla Commissione Tributaria Regionale. Il ricorso della srl RIO va pertanto rigettato, senza bisogno, però, di alcun provvedimento in tema di spese di lite, stante il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell'intimata.
P.Q.M.
E La Corte, 6 N 8 O 9 5 I 1 . Z / rigetta il ricorso. N 4 A / A - R I 6 T 2 B R S . Roma, il 5/11/2001 I . A R L . G L T P . E A U D R II CONSIGLIERE AST. . B L B I E A памете A R D D T A I T I 1 S E R 3 N T 1 E E N S . T E I S N impeli Muer A A IL PRESIDENTE E M DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL CANCELLERE C1 18 FEB 2002Oggi Innocente Besta IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista