CASS
Sentenza 3 giugno 2026
Sentenza 3 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 03/06/2026, n. 20359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20359 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da: YS GI nato in [...] il [...] avverso la sentenza del 03/02/2025 del TRIBUNALE di SAVONA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO NATALINI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GASPARE STURZO che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe depositata il 10 febbraio 2025 il Tribunale di Savona, in esito a rito abbreviato, ha ritenuto responsabile GI YN del reato di cui all’art. 4 legge n. 110 del 1975 (perché senza giustificato motivo, portava fuori dalla propria abitazione o dalle appartenenze di essa strumenti atti ad offendere e segnatamente un paio di tronchesi con punta acuminata) e, ritenuta l’ipotesi della lieve entità ai sensi dell’art. 4, comma 3, parte II, legge n. 110 del 1975, concesse le attenuanti generiche, lo ha condannato alla pena di 800 euro di ammenda;
operata la riduzione per il rito, ha irrogato la pena finale di euro 533 di ammenda disponendone, a richiesta, la rateizzazione in tredici Penale Sent. Sez. 1 Num. 20359 Anno 2026 Presidente: DE MARZO GIUSEPPE Relatore: NATALINI ALDO Data Udienza: 29/05/2026 rate da euro 41 ciascuna. 2. Avverso la sentenza ha proposto impugnazione – convertita in ricorso per cassazione (v. postea § 3) – innanzi alla Corte d’appello di Genova il difensore di fiducia dell’imputato, affidato a quattro motivi.
2.1. Con il primo motivo, l’appellante ha eccepito il difetto ovvero la carenza e l’illogicità della motivazione. Il Tribunale non ha minimamente affrontato il tema della reale tipologia dello strumento (tronchesi) e della sua reale offensività, del suo uso concreto da parte dell’imputato e del contesto in cui è avvenuto il porto;
si tratta di motivazione apparente inidonea a sostenere la pronuncia di condanna oltre ogni ragionevole dubbio.
2.2. Con il secondo motivo si deduce l’insussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie di reato in contestazione. È emerso con chiarezza che l’imputato ha portato con sé il tronchesino in questione al solo fine di rompere l’antitaccheggio applicato agli indumenti sottratti alla EC e poterli sottrarre sicché il Tribunale non avrebbe dovuto procedere allo stralcio per questo reato ma, semmai, assorbire il porto di questo strumento nel reato di furto aggravato dalla violenza sulle cose per il quale ha proceduto separatamente nell’ambito del giudizio per direttissima. Si eccepisce che le tronchesi in questione, non rientrano nell’elenco contemplato dall’art. 4, comma 2, legge n. 110 del 1975, e non può essere considerato arma da punta o da taglio, tanto più che non vi è agli atti alcuna descrizione neppure sommaria circa la reale fattezza dello strumento.
2.3. Con il terzo motivo, in subordine, l’appellante ha invocato il riconoscimento della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., stante la minima offensività del porto delle tronchesi, quale strumento volto ad offendere. La difesa ha osservato che i pur risalenti precedenti dell’appellante (l’ultimo risale ad oltre sette anni fa) richiamati dal Tribunale non potevano dirsi ostativi al riconoscimento della richiesta causa di esclusione della punibilità, essendo pacifico che il giudizio sulla abitualità vada attualizzato al momento della decisione, con la conseguenza che non possono essere utilizzati ai fini del giudizio di inclinazione alla commissione di reati precedenti penali risalenti e seguiti da un lungo lasso di tempo in cui il soggetto, non violando la legge penale, abbia dato corretta prova di buona condotta.
2.4. Con il quarto motivo, in ulteriore subordine, l’appellante ha richiesto la riduzione della pena pecuniaria dell’ammenda nello stretto minimo edittale, previo riconoscimento delle attenuanti generiche e riduzione del rito, e l’applicazione della massima rateizzazione. Si lamenta l’eccessività della pena base di 1.200 di ammenda e l’applicata rateizzazione per sole 13 rate mensili: l’imputato ha riparato integralmente il danno, ha avuto una condotta processuale esemplare ed ha in atto un percorso di recupero rispetto a pregresse vicende, sicché merita la pena minima e la massima rateizzazione. In conclusione, la Difesa appellante ha richiesto l’assoluzione dell’imputato perché il 2 fatto non sussiste o comunque con l’ampia formula assolutoria meglio ritenuta;
in subordine, ha chiesto il proscioglimento per la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen.; in ulteriore subordine, ha chiesto la rideterminazione della pena pecuniaria nello stretto minimo edittale, previo riconoscimento delle generiche e della riduzione del rito, con applicazione della massima rateizzazione. 3. La Corte d’appello di Genova, con l’ordinanza in epigrafe resa il 1° aprile 2026, ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello e, previa riqualificazione dell’impugnazione come ricorso di cassazione, ha disposto la trasmissione degli atti a questa Corte. 4. Il Sostituto Procuratore generale Gaspare Sturzo, con requisitoria scritta dell’8 maggio 2026, ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo e secondo motivo di ricorso – valutabili congiuntamente in quanto deducono censure relativa alla qualificazione giuridica del fatto tra loro connesse se non sovrapponibili – sono complessivamente infondati.
1.1. Deve osservarsi che l’art. 4, comma secondo, legge n. 110 del 1975, sanziona la condotta consistente nel porto, senza giustificato motivo, di «strumenti da punta o da taglio atti ad offendere», i quali sono equiparabili alle armi improprie, il cui porto costituisce reato alla sola condizione che avvenga «senza giustificato motivo».
1.1.1. La giurisprudenza di legittimità ha reiteratamente spiegato che, in tema di reati concernenti le armi, per arma in senso proprio deve intendersi quella la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona (rientrano in tale categoria, secondo l'art. 30 T.U.L.P.S. e l'art. 45 comma primo, del relativo regolamento, sia le armi da sparo che quelle cd. bianche); sono, invece, armi improprie quelle che, pur avendo una specifica diversa destinazione, possono tuttavia servire all’offesa personale, secondo le indicazioni date dall’art. 4 legge n. 110 del 1975. Si possono definire improprie, allora, le armi che, per loro natura, non sono destinate all’offesa della persona, pur potendo, tuttavia, nuocere, se utilizzate in maniera pericolosa (cacciaviti, martelli, asce, trapani, catene, tubi di ferro) e, perciò, qualsiasi strumento che, pur non avendo come naturale destinazione l'offesa, può essere utilizzato anche con quel fine (cfr. Sez. 1, n. 22998 del 24/01/2024, [...], non mass., in motiv. §): si tratta di oggetti cui si riferisce l’ultima parte della citata disposizione non indicati in dettaglio ma per i quali occorre che appaiano «chiaramente utilizzabili, per le circostanze di tempo e di luogo, per l’offesa alla persona» (Sez. 1, n. 32872 del 16/09/2025, [...], non mass.; Sez. 2, n. 15908 del 08/03/2022, [...], Rv. 283101-01; in motivazione anche Sez. 1, n. 10279 del 29/11/2011, dep. 2012, [...], Rv. 252253-01, in cui è stato ritenuto sussistente il reato nel 3 caso di porto di un coltello a serramanico, con lama di cm. 6, pur se non erano emersi elementi circa la loro destinazione all’offesa alla persona).
1.1.2. L’impugnata sentenza spiega – succintamente ma correttamente, senza incorrere in errori qualificatori – le ragioni per le quali il paio di tronchesi in questione (utilizzate dall’imputato, arrestato in flagranza di reato nel procedimento principale per furto aggravato definito con giudizio per direttissima, per rimuovere le placche antitaccheggio degli oggetti sottratti furtivamente esposti sugli scaffali dell’esercizio commerciale), descritto nel capo di imputazione «con punta acuminata», deve ritenersi «strumento da punta o da taglio atto ad offendere» poiché dotato di una lama appuntita e tagliente e, in quanto tale, idonea ad arrecare offesa (anche) alla persona, facendone derivare la conseguenza che detto strumento rientra senz’altro tra le armi improprie. Si tratta di motivazione non apparente, conforme a diritto e non manifestamente illogica, perché – come risulta dagli atti e come non è neppure contestato dalla difesa dell’imputato – il ricorrente con tale arnese ha esercitato violenza sulle cose (art. 625, secondo comma, cod. pen.) onde rimuovere i dispositivi antitaccheggio, sicché trattasi senz’altro di arma «da taglio» potenzialmente utilizzabile, alla bisogna, anche contro la persona.
1.2. Manifestamente infondata è, poi, doglianza che lamenta il mancato assorbimento della contestazione ex art. 4, comma 2, legge n. 110 del 1975 su cui è intervenuta condanna nell’aggravante della violenza sulle cose del furto aggravato contestata nel procedimento principale definito per direttissima, di cui il presente è stralcio. Come insegna questa Corte – con principio al quale si intende dare continuità – la sussistenza della circostanza aggravante prevista dall'art. 625, comma primo, n. 2, cod. pen. con riferimento al porto di un'arma, non determina l'assorbimento nel reato di furto di quelli di illecita detenzione della predetta arma o di porto ingiustificato di essa, previsto dall’art. 4, legge 18 aprile 1975, n. 110, atteso che la circostanza aggravante non postula l'illiceità della detenzione o del porto dell'arma ed è finalizzata a tutelare un bene giuridico diverso, stigmatizzando la predisposizione di strumenti volti a rendere più agevole la sottrazione e l'impossessamento dei beni mobili. (Sez. 5, n. 37212 del 28/04/2017, [...], Rv. 270917-01). 2. è infondato il terzo motivo di impugnazione, con assorbimento dell’ultimo motivo (ulteriormente subordinato) relativo al trattamento sanzionatorio.
2.1. La sentenza impugnata, nel riportare le conclusioni delle parti, riporta le richieste del difensore dell’imputato nei seguenti termini: “chiede l’assoluzione con la formula meglio vista, in subordine chiede applicare l’art. 131-bis cod. pen., in ulteriore subordine chiede che sia riconosciuta l’ipotesi di lieve entità […]” (v. pag. 2 sent. imp.).
2.2. Il Tribunale ha ritenuto che i «precedenti penali emergenti dal certificato del casellario giudiziale impediscono di applicare la speciale causa di non punibilità di cui all’art. 4 131-bis cod. pen., come richiesto dalla Difesa in sede di discussione».
2.3. Rileva questa Corte come dal certificato giudiziale in atti – cui questa Corte ha accesso in ragione del vizio sollevato in questa sede – risulta che il ricorrente è stato reiteratamente condannato per furto (cfr. iscrizioni sub 1, sub 2, sub 3, sub 13 e sub 15 del casellario giudiziale) aggravato dalla violenza sulle cose ex art. 625, n. 2, cod. pen. (cfr. condanne sub 2, sub 3, sub 13 e sub 15 del casellario) e dalla recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale) e ha riportato anche una condanna irrevocabile per porto d’armi ex art. 4 legge n. 110 del 1975 e 707 cod. pen. (condanna sub 15 del casellario), sicché è ineccepibile la decisione del Tribunale di fondare il rigetto della richiesta di applicazione della richiesta causa di non punibilità sulla base dei precedenti penali dell’imputato (cfr. Sez. 1, n. 25757 del 20/05/2025, [...], non mass. sul punto, in motiv.; conf. Sez. 3, n. 776 del 04/04/2017, dep. 2018, [...], Rv. 271863-01, secondo cui «la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen. non può essere applicata, ai sensi del terzo comma del predetto articolo, qualora l'imputato, anche se non gravato da precedenti penali specifici, abbia commesso più reati della stessa indole - ovvero plurime violazioni della stessa o di diverse disposizioni penali sorrette dalla medesima ratio puniendi - anche nell'ipotesi in cui ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità»). 4. L’ultimo motivo di ricorso prospetta questioni non consentite nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondate. Anzitutto, in tema di determinazione della misura della pena, la graduazione delle sanzioni rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. attraverso l’enunciazione, anche sintetica, dell’eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 1, n. 32132 del 12/06/2025, [...], non mass. sul punto;
Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, [...], Rv. 271243-01; Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, [...], Rv. 269196-01; Sez. 2, n. 12749 del 19/3/2008, [...], Rv. 239754-01), con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in cassazione miri a una nuova valutazione della sua congruità, ove la relativa determinazione – come avvenuto nel caso di specie (cfr. pag. 1 sent. imp.) – non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (cfr. Sez. 5, n. 28908 del 27/6/2025, [...], non mass.; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, [...], Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, [...], Rv. 238851; con riferimento alle pene accessorie fallimentari, cfr. Sez. 5, n. 7034 del 24/01/2020, [...], Rv. 278856-01). In secondo luogo, va ribadito che non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, ex multis, Sez. 2, n. 28852 del 08/65/2013, [...], Rv. 256464-01) essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli 5 elementi di cui all’art. 133 cod. pen. (tra le tante, Sez. 3, n. 27670 del 2/7/2025, [...], non mass. sul punto;
Sez. 3, n. 24722 del 12/6/2025, [...], non mass.; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, [...], Rv. 265283-01; Sez. 2, n. 28852 del 8/5/2013, Rv. 256464-01), come pure l’accenno all’equità quale criterio di sintesi adeguato e sufficiente (Sez. 4, n. 37867 del 18/06/2015, [...], Rv. 264726-01; Sez. 2, n. 28852 del 8/5/2013, [...], Rv. 256464-01; Sez. 1, n. 3632 del 17/01/1995, [...], Rv. 201495-01) e il parametro valutativo può essere desunto dal testo della sentenza nel suo complesso motivazionale e non necessariamente solo dalla parte destinata alla quantificazione della pena stessa (Sez. 1, n. 32132 del 12/06/2025, [...], non mass. sul punto;
Sez. 3, n. 38251 del 15/6/2016, [...], Rv. 267949-01). Nella specie, il Tribunale, dopo aver applicato l’attenuante della lieve entità (art. 4, comma 3, secondo periodo, legge n. 110 del 1975), ha applicato la sola pena dell’ammenda nella misura base di euro 800 (pag. 1 sent. imp.), a fronte di una cornice edittale da 1.000 a 10.000 euro, con successiva riduzione per il rito e con irrogazione della pena finale di euro 533 di ammenda, disponendo la rateizzazione in n. 13 rate, con conseguente esclusione della necessità di una motivazione analitica sul punto (cfr. ad es. Sez. 3, n. 24596 del 15/4/2025, [...], non mass.; Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [...], Rv. 276288-01; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, [...], Rv. 256464-01; Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, [...], Rv. 255825-01; Sez. 6, n. 35346 del 12/6/2008, [...], Rv. 241189-01; Sez. 6, n. 2925 del 18/11/1999, dep. 2000, [...], Rv. 217333-01). 5. In conclusione, il ricorso va rigettato ed il ricorrente va condannato, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 29/05/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 6
udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO NATALINI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GASPARE STURZO che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe depositata il 10 febbraio 2025 il Tribunale di Savona, in esito a rito abbreviato, ha ritenuto responsabile GI YN del reato di cui all’art. 4 legge n. 110 del 1975 (perché senza giustificato motivo, portava fuori dalla propria abitazione o dalle appartenenze di essa strumenti atti ad offendere e segnatamente un paio di tronchesi con punta acuminata) e, ritenuta l’ipotesi della lieve entità ai sensi dell’art. 4, comma 3, parte II, legge n. 110 del 1975, concesse le attenuanti generiche, lo ha condannato alla pena di 800 euro di ammenda;
operata la riduzione per il rito, ha irrogato la pena finale di euro 533 di ammenda disponendone, a richiesta, la rateizzazione in tredici Penale Sent. Sez. 1 Num. 20359 Anno 2026 Presidente: DE MARZO GIUSEPPE Relatore: NATALINI ALDO Data Udienza: 29/05/2026 rate da euro 41 ciascuna. 2. Avverso la sentenza ha proposto impugnazione – convertita in ricorso per cassazione (v. postea § 3) – innanzi alla Corte d’appello di Genova il difensore di fiducia dell’imputato, affidato a quattro motivi.
2.1. Con il primo motivo, l’appellante ha eccepito il difetto ovvero la carenza e l’illogicità della motivazione. Il Tribunale non ha minimamente affrontato il tema della reale tipologia dello strumento (tronchesi) e della sua reale offensività, del suo uso concreto da parte dell’imputato e del contesto in cui è avvenuto il porto;
si tratta di motivazione apparente inidonea a sostenere la pronuncia di condanna oltre ogni ragionevole dubbio.
2.2. Con il secondo motivo si deduce l’insussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie di reato in contestazione. È emerso con chiarezza che l’imputato ha portato con sé il tronchesino in questione al solo fine di rompere l’antitaccheggio applicato agli indumenti sottratti alla EC e poterli sottrarre sicché il Tribunale non avrebbe dovuto procedere allo stralcio per questo reato ma, semmai, assorbire il porto di questo strumento nel reato di furto aggravato dalla violenza sulle cose per il quale ha proceduto separatamente nell’ambito del giudizio per direttissima. Si eccepisce che le tronchesi in questione, non rientrano nell’elenco contemplato dall’art. 4, comma 2, legge n. 110 del 1975, e non può essere considerato arma da punta o da taglio, tanto più che non vi è agli atti alcuna descrizione neppure sommaria circa la reale fattezza dello strumento.
2.3. Con il terzo motivo, in subordine, l’appellante ha invocato il riconoscimento della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., stante la minima offensività del porto delle tronchesi, quale strumento volto ad offendere. La difesa ha osservato che i pur risalenti precedenti dell’appellante (l’ultimo risale ad oltre sette anni fa) richiamati dal Tribunale non potevano dirsi ostativi al riconoscimento della richiesta causa di esclusione della punibilità, essendo pacifico che il giudizio sulla abitualità vada attualizzato al momento della decisione, con la conseguenza che non possono essere utilizzati ai fini del giudizio di inclinazione alla commissione di reati precedenti penali risalenti e seguiti da un lungo lasso di tempo in cui il soggetto, non violando la legge penale, abbia dato corretta prova di buona condotta.
2.4. Con il quarto motivo, in ulteriore subordine, l’appellante ha richiesto la riduzione della pena pecuniaria dell’ammenda nello stretto minimo edittale, previo riconoscimento delle attenuanti generiche e riduzione del rito, e l’applicazione della massima rateizzazione. Si lamenta l’eccessività della pena base di 1.200 di ammenda e l’applicata rateizzazione per sole 13 rate mensili: l’imputato ha riparato integralmente il danno, ha avuto una condotta processuale esemplare ed ha in atto un percorso di recupero rispetto a pregresse vicende, sicché merita la pena minima e la massima rateizzazione. In conclusione, la Difesa appellante ha richiesto l’assoluzione dell’imputato perché il 2 fatto non sussiste o comunque con l’ampia formula assolutoria meglio ritenuta;
in subordine, ha chiesto il proscioglimento per la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen.; in ulteriore subordine, ha chiesto la rideterminazione della pena pecuniaria nello stretto minimo edittale, previo riconoscimento delle generiche e della riduzione del rito, con applicazione della massima rateizzazione. 3. La Corte d’appello di Genova, con l’ordinanza in epigrafe resa il 1° aprile 2026, ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello e, previa riqualificazione dell’impugnazione come ricorso di cassazione, ha disposto la trasmissione degli atti a questa Corte. 4. Il Sostituto Procuratore generale Gaspare Sturzo, con requisitoria scritta dell’8 maggio 2026, ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo e secondo motivo di ricorso – valutabili congiuntamente in quanto deducono censure relativa alla qualificazione giuridica del fatto tra loro connesse se non sovrapponibili – sono complessivamente infondati.
1.1. Deve osservarsi che l’art. 4, comma secondo, legge n. 110 del 1975, sanziona la condotta consistente nel porto, senza giustificato motivo, di «strumenti da punta o da taglio atti ad offendere», i quali sono equiparabili alle armi improprie, il cui porto costituisce reato alla sola condizione che avvenga «senza giustificato motivo».
1.1.1. La giurisprudenza di legittimità ha reiteratamente spiegato che, in tema di reati concernenti le armi, per arma in senso proprio deve intendersi quella la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona (rientrano in tale categoria, secondo l'art. 30 T.U.L.P.S. e l'art. 45 comma primo, del relativo regolamento, sia le armi da sparo che quelle cd. bianche); sono, invece, armi improprie quelle che, pur avendo una specifica diversa destinazione, possono tuttavia servire all’offesa personale, secondo le indicazioni date dall’art. 4 legge n. 110 del 1975. Si possono definire improprie, allora, le armi che, per loro natura, non sono destinate all’offesa della persona, pur potendo, tuttavia, nuocere, se utilizzate in maniera pericolosa (cacciaviti, martelli, asce, trapani, catene, tubi di ferro) e, perciò, qualsiasi strumento che, pur non avendo come naturale destinazione l'offesa, può essere utilizzato anche con quel fine (cfr. Sez. 1, n. 22998 del 24/01/2024, [...], non mass., in motiv. §): si tratta di oggetti cui si riferisce l’ultima parte della citata disposizione non indicati in dettaglio ma per i quali occorre che appaiano «chiaramente utilizzabili, per le circostanze di tempo e di luogo, per l’offesa alla persona» (Sez. 1, n. 32872 del 16/09/2025, [...], non mass.; Sez. 2, n. 15908 del 08/03/2022, [...], Rv. 283101-01; in motivazione anche Sez. 1, n. 10279 del 29/11/2011, dep. 2012, [...], Rv. 252253-01, in cui è stato ritenuto sussistente il reato nel 3 caso di porto di un coltello a serramanico, con lama di cm. 6, pur se non erano emersi elementi circa la loro destinazione all’offesa alla persona).
1.1.2. L’impugnata sentenza spiega – succintamente ma correttamente, senza incorrere in errori qualificatori – le ragioni per le quali il paio di tronchesi in questione (utilizzate dall’imputato, arrestato in flagranza di reato nel procedimento principale per furto aggravato definito con giudizio per direttissima, per rimuovere le placche antitaccheggio degli oggetti sottratti furtivamente esposti sugli scaffali dell’esercizio commerciale), descritto nel capo di imputazione «con punta acuminata», deve ritenersi «strumento da punta o da taglio atto ad offendere» poiché dotato di una lama appuntita e tagliente e, in quanto tale, idonea ad arrecare offesa (anche) alla persona, facendone derivare la conseguenza che detto strumento rientra senz’altro tra le armi improprie. Si tratta di motivazione non apparente, conforme a diritto e non manifestamente illogica, perché – come risulta dagli atti e come non è neppure contestato dalla difesa dell’imputato – il ricorrente con tale arnese ha esercitato violenza sulle cose (art. 625, secondo comma, cod. pen.) onde rimuovere i dispositivi antitaccheggio, sicché trattasi senz’altro di arma «da taglio» potenzialmente utilizzabile, alla bisogna, anche contro la persona.
1.2. Manifestamente infondata è, poi, doglianza che lamenta il mancato assorbimento della contestazione ex art. 4, comma 2, legge n. 110 del 1975 su cui è intervenuta condanna nell’aggravante della violenza sulle cose del furto aggravato contestata nel procedimento principale definito per direttissima, di cui il presente è stralcio. Come insegna questa Corte – con principio al quale si intende dare continuità – la sussistenza della circostanza aggravante prevista dall'art. 625, comma primo, n. 2, cod. pen. con riferimento al porto di un'arma, non determina l'assorbimento nel reato di furto di quelli di illecita detenzione della predetta arma o di porto ingiustificato di essa, previsto dall’art. 4, legge 18 aprile 1975, n. 110, atteso che la circostanza aggravante non postula l'illiceità della detenzione o del porto dell'arma ed è finalizzata a tutelare un bene giuridico diverso, stigmatizzando la predisposizione di strumenti volti a rendere più agevole la sottrazione e l'impossessamento dei beni mobili. (Sez. 5, n. 37212 del 28/04/2017, [...], Rv. 270917-01). 2. è infondato il terzo motivo di impugnazione, con assorbimento dell’ultimo motivo (ulteriormente subordinato) relativo al trattamento sanzionatorio.
2.1. La sentenza impugnata, nel riportare le conclusioni delle parti, riporta le richieste del difensore dell’imputato nei seguenti termini: “chiede l’assoluzione con la formula meglio vista, in subordine chiede applicare l’art. 131-bis cod. pen., in ulteriore subordine chiede che sia riconosciuta l’ipotesi di lieve entità […]” (v. pag. 2 sent. imp.).
2.2. Il Tribunale ha ritenuto che i «precedenti penali emergenti dal certificato del casellario giudiziale impediscono di applicare la speciale causa di non punibilità di cui all’art. 4 131-bis cod. pen., come richiesto dalla Difesa in sede di discussione».
2.3. Rileva questa Corte come dal certificato giudiziale in atti – cui questa Corte ha accesso in ragione del vizio sollevato in questa sede – risulta che il ricorrente è stato reiteratamente condannato per furto (cfr. iscrizioni sub 1, sub 2, sub 3, sub 13 e sub 15 del casellario giudiziale) aggravato dalla violenza sulle cose ex art. 625, n. 2, cod. pen. (cfr. condanne sub 2, sub 3, sub 13 e sub 15 del casellario) e dalla recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale) e ha riportato anche una condanna irrevocabile per porto d’armi ex art. 4 legge n. 110 del 1975 e 707 cod. pen. (condanna sub 15 del casellario), sicché è ineccepibile la decisione del Tribunale di fondare il rigetto della richiesta di applicazione della richiesta causa di non punibilità sulla base dei precedenti penali dell’imputato (cfr. Sez. 1, n. 25757 del 20/05/2025, [...], non mass. sul punto, in motiv.; conf. Sez. 3, n. 776 del 04/04/2017, dep. 2018, [...], Rv. 271863-01, secondo cui «la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen. non può essere applicata, ai sensi del terzo comma del predetto articolo, qualora l'imputato, anche se non gravato da precedenti penali specifici, abbia commesso più reati della stessa indole - ovvero plurime violazioni della stessa o di diverse disposizioni penali sorrette dalla medesima ratio puniendi - anche nell'ipotesi in cui ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità»). 4. L’ultimo motivo di ricorso prospetta questioni non consentite nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondate. Anzitutto, in tema di determinazione della misura della pena, la graduazione delle sanzioni rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. attraverso l’enunciazione, anche sintetica, dell’eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 1, n. 32132 del 12/06/2025, [...], non mass. sul punto;
Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, [...], Rv. 271243-01; Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, [...], Rv. 269196-01; Sez. 2, n. 12749 del 19/3/2008, [...], Rv. 239754-01), con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in cassazione miri a una nuova valutazione della sua congruità, ove la relativa determinazione – come avvenuto nel caso di specie (cfr. pag. 1 sent. imp.) – non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (cfr. Sez. 5, n. 28908 del 27/6/2025, [...], non mass.; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, [...], Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, [...], Rv. 238851; con riferimento alle pene accessorie fallimentari, cfr. Sez. 5, n. 7034 del 24/01/2020, [...], Rv. 278856-01). In secondo luogo, va ribadito che non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, ex multis, Sez. 2, n. 28852 del 08/65/2013, [...], Rv. 256464-01) essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli 5 elementi di cui all’art. 133 cod. pen. (tra le tante, Sez. 3, n. 27670 del 2/7/2025, [...], non mass. sul punto;
Sez. 3, n. 24722 del 12/6/2025, [...], non mass.; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, [...], Rv. 265283-01; Sez. 2, n. 28852 del 8/5/2013, Rv. 256464-01), come pure l’accenno all’equità quale criterio di sintesi adeguato e sufficiente (Sez. 4, n. 37867 del 18/06/2015, [...], Rv. 264726-01; Sez. 2, n. 28852 del 8/5/2013, [...], Rv. 256464-01; Sez. 1, n. 3632 del 17/01/1995, [...], Rv. 201495-01) e il parametro valutativo può essere desunto dal testo della sentenza nel suo complesso motivazionale e non necessariamente solo dalla parte destinata alla quantificazione della pena stessa (Sez. 1, n. 32132 del 12/06/2025, [...], non mass. sul punto;
Sez. 3, n. 38251 del 15/6/2016, [...], Rv. 267949-01). Nella specie, il Tribunale, dopo aver applicato l’attenuante della lieve entità (art. 4, comma 3, secondo periodo, legge n. 110 del 1975), ha applicato la sola pena dell’ammenda nella misura base di euro 800 (pag. 1 sent. imp.), a fronte di una cornice edittale da 1.000 a 10.000 euro, con successiva riduzione per il rito e con irrogazione della pena finale di euro 533 di ammenda, disponendo la rateizzazione in n. 13 rate, con conseguente esclusione della necessità di una motivazione analitica sul punto (cfr. ad es. Sez. 3, n. 24596 del 15/4/2025, [...], non mass.; Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [...], Rv. 276288-01; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, [...], Rv. 256464-01; Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, [...], Rv. 255825-01; Sez. 6, n. 35346 del 12/6/2008, [...], Rv. 241189-01; Sez. 6, n. 2925 del 18/11/1999, dep. 2000, [...], Rv. 217333-01). 5. In conclusione, il ricorso va rigettato ed il ricorrente va condannato, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 29/05/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 6