Sentenza 3 aprile 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 03/04/2003, n. 5114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5114 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2003 |
Testo completo
IN NO0 5 1 14 /0 3 REPUBBLICA ITALIANA EL PO LO ALIAN LA CORTE SUPREMA DTCASSAZIONE Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE Simule zuue reventorie Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: inter R.G.N. 13745/99 Dott. Angelo GRIECO Presidente 16986/99 Dott. ZO PROTO Consigliere Cron. 11438 Dott. MA Gabriella LUCCIOLI Consigliere Rep. 1313 Dott. Giuseppe Vito NT MAGNO Consigliere Ud. 07/10/2002 FITTIPALDI- Rel. Dott. Onofrio Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: OL OL, GR AR, elettivamente domiciliate in ROMA PIAZZA DEL FANTE 2, presso l'avvocato GIUSEPPE RIZZACASA, rappresentate e difese dagli avvocati GIUSEPPE TENAGLIA, DARIO TENAGLIA, giusta procura a margine del ricorso;
ricorrente
contro
RC FILOMENA IN IANDOLI O JANDOLI, RC DOMENICO O DOMINIC BENNY, RC OLGA, RC MARY ANN, RC ROSINA 2002 0 ROSE IN DE MASTRIS, RC SALVATORE, RC MARY, 1790 RC MARIA IN GIARRUSSO, PE ET, PE th 1 AN;
intimati - e sul 2° ricorso n° 16986/99 proposto da: PE ET, PE AN, elettivamente domiciliati in ROMA VIA N. RICCIOTTI 11, presso l'avvocato MICHELE SINIBALDI, rappresentati e difesi dall'avvocato CAMILLO TATOZZI, giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale OL OL, GR AR;
- intimate avverso la sentenza n. 38/99 della Corte d'Appello di L'AQUILA, depositata il 17/02/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/10/2002 dal Consigliere Dott. Onofrio A FITTIPALDI;
uditi per il ricorrente gli Avvocati Giuseppe e Dario Tenaglia che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso principale;
udito per il resistente l'Avvocato Sinibaldi per delega dell'Avvocato Tatozzi depositata in udienza, che ha chiesto il rigetto del ricorso principale e l'accoglimento del ricorso incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore 2 انگی Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso principale;
1'accoglimento del primo motivo, il rigetto del secondo e del terzo motivo del ricorso incidentale;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione notificata il 16/3/74, SA Gra- ziani conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Chieti, FI, NI, NT, RE, IN, AL, AN, e MA RC, quali eredi dei co- niugi ZO RC e MA ST nonché i signori PE PI ed NT, esponendo: a) di avere lavorato ininterrottamente alle dipendenze dei suddetti coniugi dal 4/2/58 fino alla loro morte;
b) di successivamente al 1960, percepito più alcun non avere, salario, avendole i datori di lavoro promesso di donar- A le dieci milioni e la casa di loro proprietà, quale compenso del lavoro da essa prestato, c) che il sig. ZO RC aveva il 23/4/70 raccomandato alle nipo- ti MA e FI ritornate dagli USA, che la casa dovesse essere lasciata ad essa GR, e le medesime si erano impegnate in tal senso, ed il direttore di banca, convocato, d'altronde, in pari data, per il pre- lievo della somma di 10.000.000, non aveva potuto ese- guire le indicazioni in quanto il giorno successivo il RC era deceduto;
d) che, in violazione degli impegni 3 assunti, gli eredi UR, con atto notarile del 1973 avevano venduto l'immobile in questione ai signori Pie- tro ed NT PE;
d) che tale vendita doveva in- tendersi affetta da nullità siccome oggetto di simula- zione assoluta, о comunque stipulata in frode alle sue ragioni creditorie. Ciò premesso chiedeva la condanna degli eredi al versamento dell'importo di danaro e la dichiarazione della nullità della vendita о comunque la revocatoria della stessa ai sensi dell'art. 2901 c.c. Gli eredi RC, tutti residenti all'estero, rima- nevano contumaci, mentre resistevano in giudizio i soli PE, i quali chiedevano il rigetto delle domande. Le domande della GR (all'esito di una fase pro- cessuale interinale in cui, all'udienza del 7.6.1978, la medesima aveva richiesto rimettersi gli atti al Pre- tore del lavoro in ordine alla domanda relativa alla somma di danaro, con sospensione del processo relativa- mente alle altre domande, ed in cui, essendo stata con sentenza del 25 gennaio 1980 rigettata la eccezione di incompetenza, aveva fatto seguito l'appello sul punto della GR, appello dichiarato inammissibile), ve- nivano alla fine respinte con sentenza del 4.10.1988. Proponeva appello avverso tale ultima sentenza la Hy GR notificando il 29.12.1988 1'impugnazione ai soli PE e riservandosi espressamente l'estensione del contraddittorio agli eredi RC all'esito del re- lativo ed emanando ordine del Consigliere istruttore. Tale ordine veniva impartito all'udienza del 6 febbraio 1990 a favore di "tutte le parti nei cui con- fronti si era svolto il giudizio di primo grado" e fis- sando il termine per la notifica al 6 luglio 1990, e per il prosieguo, l'udienza del 18 dicembre 1990. All'udienza in questione il difensore dell'appellante, dichiarando di non essere in grado di documentare l'avvenuta consegna delle copie della cita- zione integrativa regolarmente effettuata, in quanto l'Ente centrale americano non aveva provveduto a resti- tuire gli atti attestanti la stessa, chiedeva ed otte- neva rinvio al 16/4/91. A Dopo tutta una serie di rinvii connessi alla docu- mentazione dell'esito delle notifiche della citazione integrativa, si perveniva all'udienza del 20/10/92, nel corso della quale il consigliere istruttore dava ulte- riore termine per la notifica della citazione integra- tiva fino al 20/7/93 fissando per il prosieguo il 21/12/93. Seguivano altri rinvii fino al 6/2/96 allorchè ve- niva concesSO altro termine per la integrazione del contraddittorio fino al 15/11/1996, termine ulterior- 5 mente prorogato, sulla base di istanza presentata fuori udienza il 6/11/96, fino al 10/4/97, con coeva autoriz- zazione a procedere nelle forme di cui all'art. 143 c.p.c. Trattenuta infine in decisione la causa, la Corte di appello dichiarava inammissibile l'appello, rile- vando come: a) la disciplina di cui agli artt. 102 e 331 c.p.c. la quale attribuisce natura perentoria al termine assegnato per l'integrazione del contradditto- rio in cause inscindibili o fra loro dipendenti, esclu- da che esso possa essere prorogato o rinnovato;
b) da ciò consegua che l'inadempimento, anche solo parziale, dell'ordine di integrazione nel termine fissato dal giudice, determini, ai sensi dell'art. 331 comma 2 cpc, l'inammissibilità dell'impugnazione, rilevabile anche d'ufficio, senza che detta inammissibilità possa trova- re limitazioni o deroghe in relazione alle ragioni de- terminanti l'inosservanza del termine assegnato, tranne che appositi provvedimenti legislativi siano intervenu- ti per disciplinare particolari situazioni di impedi- mento e per accordare opportune proroghe;
c) l'inammissibilità dell'impugnazione vada rilevata indi- pendentemente dal fatto che il giudice istruttore abbia erroneamente rinnovato o prorogato detto termine e poi - il contraddittorio si sia costituito;
d) alla fine 6 ли ricorressero peraltro, proprio alla luce di tale ultima circostanza, giusti motivi per la compensazione inte- grale delle spese di lite;
e) non ricorressero i pre- supposti per l'accoglimento della domanda di condanna ex art. 96 c.p.c (mala fede o colpa grave). Ricorreva per Cassazione, in virtù di procura ge- nerale notarile, la signora OL LA, figlia della GR SA, sulla base di III motivi e no- tificava il ricorso ai soli signori PE NT e PE PI. Controricorrevano e proponevano ricorso incidentale PE PI e PE NT, sulla base di tre motivi. Depositava memoria la ricorrente All'udienza del 21/9/01, la Corte, rilevato come si affermassero, anche in questa sede, i profili di liti- sconsorzio necessario connessi alle domande di simula- zione assoluta e di revocatoria proposte dalla GR, per il che andava ordinata alla ricorrente l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi dei signori ZO RC e MA ST, siccome originariamente convenuti in giudi- zio con l'atto di citazione, disponeva in conformità, nuovo ruolo, e dando per la no- rinviando la causa а - termine di sei mesi a decorrere dalla notifica tifica - 7 ли della ordinanza. In data 16 maggio 2002 la ricorrente depositava atto di integrazione del contraddittorio notificato, ex art. 143 c.p.c. Rifissata l'udienza di discussione, il procedimen- to veniva infine oggi in decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE Va disposta preliminarmente, ai sensi dell'art. 335 c.p.c., la riunione dei due ricorsi. Preliminare rispetto all'esame dei motivi del ri- corso principale si rende la verifica della effettiva ritualità dei termini in cui abbia trovato attuazione l'ordinanza di integrazione del contraddittorio emessa da questa Corte il 21/9/2001. Al riguardo le conclusioni non possono che rive- larsi di ordine negativo, stante l'evidente illegitti- mità dell'ingresso dato, dalla ricorrente, alle forma- lità di cui all'art. 143 c.p.c.. Ed infatti, va innanzitutto osservato come: a) la notifica con il rito degli irreperibili, presupponga che siano ignoti la residenza la dimora e il domicilio del destinatario sia in Italia che all'estero; b) ad un tal fine l'ignoranza non possa essere di natura mera- mente soggettiva e tale perciò da poter essere superata con l'ordinaria diligenza;
c) ad un tal fine questa а н Corte abbia addirittura avuto modo di sottolineare Co- me, affinché l'ignoranza non venga ritenuta colpevole, non si rendano di certo sufficienti le mere ricerche anagrafiche;
d) nella presente vicenda non risulti ad- dirittura né dedotta né documentata la previa effettua- zione ai fini della notifica dell'atto integrativo didel contraddittorio in questa sede di giudizio specifiche ricerche negative in ordine alla residenza, domicilio o dimora attuali dei destinatari della stes- sa, esaurendosi la formula utilizzata dall'Ufficiale giudiziario, nel mero riferimento alla del tutto ovvia, scontata ed inconferente circostanza per cui i destina- tari della notifica cittadini statunitensi non fos- sero iscritti nell' "anagrafe locale"; d) nella presen- te fattispecie emerga addirittura, attraverso la stessa documentazione allegata dalla ricorrente а conforto dei motivi di ricorso (vedi le allegate citazioni inte- grative del 1990 e poi del 1993), che, allorché rice- vette il 6/2/90 l'ordine di integrazione del contrad- dittorio, la attrice disponesse di specifici dati rela- tivi alla residenza di ciascuno dei destinatari negli Stati Uniti;
dati costituenti uno specifico punto di riferimento per la effettuazione di eventuali successi- ve ricerche ove necessarie;
f) a suffragare una suppo- sta inutilizzabilità di quei dati allo scopo sia della 9 h. notifica (e comunque) sia dell'eventuale effettuazione di ulteriori ricerche ai fini dell'integrazione del contraddittorio disposto da questa Corte, non valgano le risultanze delle notifiche relative alla precedente fase del giudizio di II grado, allorché la ricorrente (privilegiando anche quella volta quella che parrebbe avere costituito una vera e propria sua linea generale undi condotta processuale consistente nell'instaurare contraddittorio in origine incompiuto e parziale), si condusse a rendersi appunto oggetto il 6/2/90 di un'altra ordinanza di integrazione del contraddittorio nei confronti degli stessi destinatari attuali, avendo, anche in sede di impugnazione nel giudizio di II grado, prescelto di notificare, in un primo tempo, l'atto in- troduttivo ai soli medesimi signori PE;
g) più in particolare, le deduzioni svolte in quella fase proces- suale si rivelino del tutto contraddittorie, posto che una originaria deduzione svolta all'udienza del 15 ot- tobre 1991, secondo la quale a quella data non erano pervenute le ricevute di solo tre citazioni integrati- ve: 1) è transitata dapprima nell'affermazione effet- tuata il 4 febbraio 1992 secondo la quale "alcune cita- zioni integrative non fossero pervenute"; 2) si è con- vertita poi nella affermazione resa il 5 maggio 1992, secondo la quale la citazione integrativa fosse stata 10 G effettuata regolarmente a RC NI ○ Dominick;
RC IN o SA in DE MASTRO;
RC RY, erede di RC DR;
RC RY NN, erede di RC RE, mentre la relata concernente RC LG non fosse stata ancora tradotta;
3) è evoluta nella ulteriore dichiara- zione resa il 20 ottobre 1992 secondo la quale la cita- zione integrativa risultasse notificata a 7 degli 8 de- stinatari (segno perspicuo di reperibilità della quasi totalità dei medesimi) e lasciasse fuori la sola RC LG;
4) è confluita il 21 dicembre 1993 nella- a quel punto del tutto inspiegabile ed inconciliabile affer-- mazione secondo cui fosse pervenuta la relata di noti- fica relativa a RC MA maritata GIARRUSSO, mentre le ultime notifiche non erano ancora ritornate;
5) è stata il 15/3/94 superata dalla non meno inconciliabi- le a quel punto affermazione secondo cui fosse per- venuto a quella data un plico contenente le infruttuose citazioni integrative relative a RC FI e RC AL siccome risultati assenti all'indirizzo, men- tre ancora non era pervenuta la relazione concernente gli altri convenuti%;B 6) è stata ulteriormente superata il 6 dicembre dall'affermazione di non aver ancora ri- cevuto le relazioni attestanti l'avvenuta notificazione o l'impossibilità della stessa, e ciò a causa di una dedotta eccessiva mobilità dei destinatari;
7) è ulte- 11 riormente evoluta nell'affermazione resa all'udienza del 21 marzo 1995 secondo la quale vi fosse stato il completamento delle notificazioni all'estero; assunto inspiegabilmente tuttavia smentito il 6 febbraio 1996 allorché veniva introdotta una, ancora una volta e tan- to più del tutto inconciliabile, richiesta di autoriz- zazione a provvedere sulla base dell'art. 142 c.p.c., accompagnata secondo quanto si evince dal verbale - dalla esibizione delle "relate" dedottamente negative, ed il 7/6/97 allorché veniva riferita, ad epoca suc- cessiva, l'avvenuta integrazione del contraddittorio;
h) a rendere ulteriormente inaccoglibili le deduzioni di irreperibilità sviluppate a premessa della notifica effettuata - ex art. 143 c.p.c. in occasione della integrazione del contraddittorio disposta il 21/9/2001 da questa Corte, si ponga il profilo per cui non si rinvenga agli atti del fascicolo di parte della ricor- rente il riscontro documentale integrale di quanto di volta in volta dedotto contraddittoriamente dalla ri- corrente nel corso dei verbali del II grado di giudi- zio, ma ci si trovi di fronte ad una selezione del tut- to parziale e monoorientata la quale, in ogni caso, si rivela comunque essa stessa incompleta posto che, quan- to alle notifiche effettuate nel 1990, ci dà conto SO- lo delle posizioni di RC MA, RC FI e 12 میکنن RC AL e, quanto poi alle notifiche del 1993, ha riferimento solo alle relate di notifica relative a RC FI (inconferente nelle sue risultanze) selezioneRC MA, RC LG e RC AL;
la quale non riceve alcuna conferente integrazione d'altronde da una del tutto successiva ed inconclu- dente missiva del 1998 delle autorità statunitensi pro- dotta anche in sede di odierna udienza;
L) meno che - d'altronde - possano dispiegare efficacia, ai fi- mai ni della presente fase, le valutazioni compiute dal Consigliere istruttore della Corte di Appello di l'Aquila nella fase del giudizio di II grado, allorché ebbe più che mai irritualmente (giacché, oltre che ponentesi in violazione della disciplina di cui all'art. 331 c.p.c. la quale fissa a carico della parte cui venga rivolto l'ordine d'integrazione del contrad- dittorio il rischio dell'eventuale insuccesso nelle no- tifiche di integrazione nel tempo perentorio fissato, altresì e comunque del tutto esulante dalle sue compe- tenze) ad "autorizzare" l'impugnante a ricorrere alla procedura di notifica ex art. 143 c.p.c.; m) di per sé, la circostanza della residenza all'estero del destina- tario della notifica non valga di certo tanto più in ragione delle trasformazioni conosciute dagli strumenti di comunicazione e dai tradizionali concetti di 13 "distanze" ad introdurre profili di attenuazione del- le garanzie che presiedono alla instaurazione del con- traddittorio. Il ricorso formulato dalla ricorrente va pertanto, ai sensi della previsione di cui all'art. 331, capover- SO c.p.c., dichiarato del tutto inammissibile, il che esonera conseguentemente questa Corte dallo specifico esame dei motivi formulati dalla stessa. Anche il ricorso incidentale in- trodotto dai resistenti signori PE non può trovare - ingresso alcuno. peraltro Più in particolare, il I motivo (con il quale PE PI e PE NT lamentano VIOLAZIONE DELL'ART. 2668 C.C., sottolineando come il giudice di appello, nel confermare il rigetto fra l'altro - - del- la domanda dell'attrice relativa all'accertamento della simulazione dell'atto di vendita, avrebbe omesso - come di ordinare d'ufficio la cancellazione invece dovuto - della trascrizione della domanda attrice) si rende del tutto inammissibile, siccome introducente questione del tutto nuova, giammai sollevata nel giudizio di II, e non esaminabile perciò in questa sede. Analoghe conclusioni di inammissibilità si impongono quanto al II motivo, con il quale i ricorren- ti incidentali deducono invece VIOLAZIONE DELL'ART. 92 14 C.P.C.. VIZIO DI MOTIVAZIONE, lamentando la assoluta erroneità ed illogicità della motivazione con la quale la Corte territoriale ha disposto la compensazione del- le spese di lite, essendo essa stata affidata alla con- siderazione secondo cui il contraddittorio era stato alla fine comunque (sia pur tardivamente) integrato;
considerazione sviluppata proprio nel momento in cui la stessa Corte aveva appena finito di dichiarare l'inammissibilità dell'appello proprio in ragione della tardività dell'integrazione dello stesso. Ed infatti la lettura che i ricorrenti of- frono delle motivazioni che avrebbero sorretto la deci- sione di compensare le spese di giudizio, appare non cogliere in realtà la effettiva ratio cui la Corte ter- ritoriale appare essersi ispirata, la quale appare piuttosto rappresentata dalla considerazione per cui lo sviluppo abnormemente lungo della fase del II grado di giudizio avesse trovato la sua origine nell'improvvida impostazione data al corso della causa dal Consigliere istruttore allorché, in violazione della disciplina di cui all'art. 331 c.p.c., in luogo di provocare subito la pronuncia di inammissibilità del gravame, ebbe a di- sporre la proroga del termine già concesso, innescando il perverso meccanismo di tutta una serie di ulteriori rinvii. 15 Quanto infine al III motivo, con il qua- le i ricorrenti deducono, infine, VIOLAZIONE DELL'ART. sottolineando come il96 C.P.C. VIZIO DI MOTIVAZIONE, giudice di appello, nel rigettare la domanda di condan- na dell'appellante al risarcimento del danno per re- sponsabilità processuale aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. (fondata sull'inesistenza del diritto vantato dall'attrice e dal difetto della normale prudenza nel trascrivere la domanda nel 1974), avrebbe fatto rife- rimento incongruamente al difetto del presupposti sog- gettivi della mala fede o colpa grave (profili del tut- to irrilevanti alla luce dell'applicanda disposizione di cui al secondo comma dell'art. 96 c.p.c.), va posto in evidenza come, stante l'assenza, in sentenza, di qualsivoglia riferimento alla tematica dell'avvenuta trascrizione della domanda introduttiva del giudizio, il recupero della tematica in questione in questa sede si appalesi ancora una volta come del tutto nuovo e perciò inesaminabile in questa sede, anche ai più ri- stretti fini della valutazione della dedotta violazione dell'art. 96 c.p.c.. -Sarebbe stato, più in particolare per il princi- pio dell'autosufficienza del ricorso onere dei ri- - non lamen- - d'altronde correnti incidentali (i quali tano violazione dell'art. 112 c.p.c.) precisare se ed 16 in qual luogo diverso dalla comparsa conclusionale del II grado di giudizio (la quale, in quanto tale, rappre- senta luogo inidoneo alla formulazione di domande), la domanda ex art. 96 c.p.c. abbia espressamente e for- malmente investito anche il profilo di cui al capover- SO della disposizione in questione, finendo, con ciò, per rendere incongrua la decisione assunta dalla Corte territoriale, la quale di per sé appare invece immune da vizi giuridici di sorta ove ragguagliata al tenore delle conclusioni dagli stessi PE rassegnate, sic- come trascritte nella impugnata sentenza, ed in quanto tali operanti solo un generico riferimento alla disci- plina di cui all'art. 96 c.p.c. Ricorrono giusti motivi per un'integrale compensazione, fra le parti, delle spese di questa fase di legittimità.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi. Dichiara inammissibi- le il ricorso principale. Rigetta il ricorso incidenta- le. Compensa le spese. Così deciso nella Camera di Consiglio della I se- zione civile della Suprema Corte di Cassazione il 7 ot- tobre 2002. Il Consigliere estensore Il Presidente Angelo GriecoOnofrio Fittipaldi 17 Bebe Civile Depositato in Cancelleria Po IL CANCELLIERE 3 - APR. 2003 Luisa Passinetti 1. CANCELLIEVE CORTE SUBREMA 6ASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia 29-8-2003 delle Entrate di Roma 2 il serie 4 al n.29389 versate 170.43 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) IL GOLLABORATORE CANCELLERIA Roberto Ricer