Cass. pen., sez. V, sentenza 28/04/2017, n. 37212
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Sentenza 28 aprile 2017

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La sussistenza della circostanza aggravante prevista dall'art. 625, comma primo, n. 3 cod. pen. con riferimento al porto di un'arma, non determina l'assorbimento nel reato di furto di quelli di illecita detenzione della predetta arma o di porto ingiustificato di essa, previsto dall'art. 4, legge 18 aprile 1975, n. 110, atteso che la circostanza aggravante non postula l'illiceità della detenzione o del porto dell'arma ed è finalizzata a tutelare un bene giuridico diverso, stigmatizzando la predisposizione di strumenti volti a rendere più agevole la sottrazione e l'impossessamento dei beni mobili.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 28/04/2017, n. 37212
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 37212
    Data del deposito : 28 aprile 2017

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