Sentenza 28 aprile 2017
Massime • 1
La sussistenza della circostanza aggravante prevista dall'art. 625, comma primo, n. 3 cod. pen. con riferimento al porto di un'arma, non determina l'assorbimento nel reato di furto di quelli di illecita detenzione della predetta arma o di porto ingiustificato di essa, previsto dall'art. 4, legge 18 aprile 1975, n. 110, atteso che la circostanza aggravante non postula l'illiceità della detenzione o del porto dell'arma ed è finalizzata a tutelare un bene giuridico diverso, stigmatizzando la predisposizione di strumenti volti a rendere più agevole la sottrazione e l'impossessamento dei beni mobili.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 28/04/2017, n. 37212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37212 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2017 |
Testo completo
37212-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE PUBBLICA UDIENZA DE 28/04/2017 Composta da: Sent. n. sez. 1233/2017 -Presidente - GRAZIA LAPALORCIA REGISTRO GENERALE EDUARDO DE GREGORIO N.41639/2016 ROSA PEZZULLO NI SETTEMBRE - Rel. Consigliere - IRENE SCORDAMAGLIA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DE BO ER nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 14/07/2015 della CORTE APPELLO di FIRENZE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 28/04/2017, la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA Udito il Procuratore Generale in persona del MARILIA DI NARDO che ha concluso per или міській раз поматиилк и мил d'am itin minto im mmissibilità vil resto pir Dil Aarbe puni pr Tutti i m ursi. udito il difensore di EL BO OB, Avv. Marco Talini, che ha illustrato i motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento; udito il difensore IN CO, Avv. Mario Cardillo, che si è riportato ai motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. E' impugnata la sentenza con la quale la Corte di appello di Firenze, in data 14 luglio 2015, ha confermato quella emessa in data 11 giugno 2014 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Livorno che, a seguito della celebrazione del processo con il rito del giudizio abbreviato, aveva condannato EL BO OB, ZO AN, IN CO e NA IU NI TI alla pena di anni due e mesi sei di reclusione ed Euro 440,00 di multa per il delitto di tentato furto in abitazione pluriaggravato in concorso, ai sensi degli artt. 110, 99, 56, 624, commi 1 e 3, 625, n. 2, prima parte, n. 3 e n. 5, cod.pen., e per le contravvenzioni di possesso ingiustificato di strumenti atti allo scasso e di porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere, ai sensi dell'art. 707 cod. pen. e dell'art. 4 I. n. 110 del 1975, ed aveva applicato loro la misura di sicurezza della libertà vigilata.
2. Per l'annullamento della decisione anzidetta hanno proposto ricorso tutti gli imputati.
3. Nell'interesse di EL BO OB ricorre il difensore Avv. Marco Talini articolando sette motivi di ricorso enunciati nei limiti indicati dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Con il primo motivo deduce vizio di motivazione, per avere errato la Corte di appello nel ritenere che la pena di anni tre e mesi sei di reclusione, assunta dal Tribunale come base per il calcolo degli aumenti determinati dall'applicazione delle aggravanti nonché della continuazione fosse corrispondente al minimo edittale previsto per il più grave reato di cui al capo A), dal momento che tale misura della sanzione era, invece, corrispondente al risultato della decurtazione di un terzo, in ragione della configurazione del reato nella forma tentata, praticata su una pena per il reato consumato determinata in misura ben superiore al limite edittale, perché pari ad anni quattro e mesi otto di reclusione ed Euro 810,00 di multa. Con il secondo motivo lamenta l'erronea applicazione della recidiva, tenuto - conto che l'imputato era gravato da un solo precedente penale, peraltro anche datato. La Corte di appello, comunque, aveva risposto ad analoga censura formulata nei motivi di appello con motivazione apparente. - Con il terzo ed il quarto motivo deduce vizio di motivazione, per carenza e contraddittorietà della stessa, per avere il giudice del gravame sostenuto, per un 2 verso, che non vi fosse piena coincidenza temporale tra la commissione del furto tentato aggravato dalla circostanza che uno dei correi il NA recasse in - dosso un coltello ed il porto del coltello da parte del NA, con la conseguente esclusione dell'assorbimento della contravvenzione di cui all'art. 4 1. n. 110 del 195 nella circostanza aggravante di cui all'art. 625, n. 3 cod. pen., e, per altro verso, che tutti i concorrenti non potessero non essere consapevoli del porto della suddetta arma trattandosi di strumento preordinato a rimuovere eventuali ostacoli incontrati sulla scena del crimine. -Con quinto motivo si duole dell'inosservanza o dell'erronea applicazione della legge penale cui aveva dato corso il Collegio di appello non ritendo assorbita, ai sensi dell'art. 84 cod. pen., la contravvenzione di cui all'art. 707 cod. pen. nell'aggravante della violenza sulle cose di cui all'art. 625, n.2, prima parte, cod. pen.: invero, in aderenza ai dicta della Corte di legittimità, si sarebbe dovuto, piuttosto, ritenere che il possesso di un solo piede di porco, servito per forzare l'ingresso della casa di abitazione violata, non fosse idoneo ad assegnare un'autonoma rilevanza alla detenzione materiale del detto arnese atto allo scasso. Con il sesto motivo denuncia il vizio di mancanza di motivazione sul profilo di censura agitato con i motivi di appello riguardante l'erroneità e, comunque, l'eccessività dell'aumento della continuazione per i due reati contravvenzionali satelliti. Segnatamente eccepisce che, a parte la sproporzione di determinare il detto aumento nella misura di cinque mesi complessivi per due fattispecie di modestissimo rilievo, si sarebbe dovuto tener conto - in ossequio al principio del ne bis in idem sostanziale - che il disvalore in concreto espresso dalle due contravvenzioni era già inglobato, dal punto di vista sanzionatorio, nelle aggravanti applicate di cui ai numeri 2) e 3) dell'art. 625 cod. pen.. Con il settimo motivo deduce il vizio di illogicità della motivazione quanto all'applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata, fondata su un giudizio di pericolosità sociale formulato su una visione fuorviata della gravità del reato ascritto all'imputato e della sua capacità a delinquere.
4. Nell'interesse di ZO AN ricorre il difensore, Avv. Maria Chiaramonte, che, in un unico motivo di censura, deduce il vizio di carenza di motivazione, per avere il giudice del gravame omesso di dare completa ed argomentata ragione delle scelte compiute in punto di graduazione della pena, di applicazione della recidiva e di diniego delle circostanze attenuanti generiche.
5. Affida a quattro motivi il proprio personale ricorso l'imputato IU NI TI NA, che deduce: 3 刈 -il vizio di violazione di legge e quello argomentativo, per avere la Corte di appello reso una motivazione errata in diritto e, comunque, insufficiente in ordine alla mancata concessione dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., non avendo preso in considerazione i parametri interpretativi riguardanti il valore economico intrinseco delle cose sottratte e le condizioni economiche del soggetto passivo;
-il vizio di violazione di legge e quello argomentativo, per avere il giudice del gravame fondato il giudizio di non meritevolezza delle attenuanti generiche su elementi di valutazione attinenti unicamente alla gravità del fatto suscettibile di cagionare allarme sociale, ma per nulla individualizzati, così tradendo la funzione propria di tali circostanze, di consentire al giudice di prendere in considerazione, nella determinazione del trattamento sanzionatorio, dati della più varia indole idonei a personalizzare il trattamento medesimo;
il vizio di violazione di legge e quello argomentativo, per avere la Corte distrettuale applicato l'aggravante ad effetto speciale della recidiva senza esaminare gli elementi di fatto che avrebbero consentito di evidenziare che il reato commesso non era espressione di una più consistente capacità criminale di esso ricorrente per essere egli già incappato nella commissione di altri reati;
- il vizio di violazione di legge ed il vizio di motivazione, per avere ancorato il giudizio di pericolosità sociale posto a fondamento dell'applicata misura di sicurezza della libertà vigilata a dati riferiti esclusivamente alla gravità dell'azione dei correi complessivamente considerata, senza alcuna connessione alla peculiare posizione di ogni singolo destinatario.
6. Nell'interesse di IN CO ricorre il difensore, avv. Mario Cardillo, sviluppando tre motivi. Con il primo motivo denuncia il vizio di violazione di legge ed il vizio di motivazione, per avere la Corte di appello omesso qualsiasi valutazione di quegli elementi specificamente indicati dalla difesa dell'imputato (attinenti al suo comportamento processuale ed ai suoi precedenti penali) che avrebbero consentito di applicare correttamente la norma di cui all'art. 62 bis cod. pen., concedendo al ricorrente le circostanze attenuanti generiche. Con il secondo motivo denuncia il vizio di violazione di legge e quello argomentativo, per avere il giudice del gravame applicato all'imputato l'aggravante ad effetto speciale della recidiva richiamando genericamente la capacità a delinquere dei correi senza alcun approfondimento calibrato sulla posizione specifica di ciascuno. 4 Con il terzo motivo deduce il vizio di violazione di legge e quello di motivazione, essendosi nella sentenza impugnata fatta erronea applicazione dell'art. 215 cod. pen. in materia di libertà vigilata, la quale presuppone una valutazione personalizzata della pericolosità sociale, che, nella specie, è mancata. CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi non possono essere accolti.
1. E' destituito di fondamento il primo motivo di ricorso agitato dalla difesa di EL BO. Dal tessuto motivazionale della sentenza impugnata considerato nel suo complesso e dalla stessa dizione utilizzata nell' incipit del paragrafo dedicato alla determinazione della pena ("Le considerazioni che immediatamente precedono - riferite al significativo allarme sociale destato dai fatti ascritti agli imputati, alla loro peculiare pericolosità, siccome dimostrata dalle modalità delle condotte poste in essere, e dal loro comportamento processuale - valgono anche in relazione alla determinazione della pena in base ai criteri dell'art. 133 cod. pen."), emerge chiaramente non solo che la Corte territoriale è incorsa in un mero errore materiale laddove ha affermato che la pena base era stata individuata nel minimo edittale quanto alla detentiva, essendo evidente che l'indicazione di anni tre di reclusione ed Euro 540,00 di multa costituiva la misura della pena per il delitto tentato - risultante dalla decurtazione di un terzo, ai sensi dell'art. 56 cod. pen., praticata sulla pena per il corrispondente reato consumato, determinata in anni quattro e mesi otto di reclusione ed Euro 810,00 di multa -, ma anche che ha compiutamente argomentato in ordine ai criteri utilizzati ai fini del corretto esercizio della propria discrezionalità nelle scelte sanzionatorie compiute.
2. Manifestamente infondata è anche la seconda ragione di censura sviluppata nell'interesse di EL BO, la quale è comune agli imputati ZO, NA e IN. I giudici di merito, infatti, in considerazione dei precedenti penali registrati nel certificato del casellario, hanno ritenuto, con motivazione incensurabile in questa sede perché attinente a profili di merito, che, essendo il delitto commesso espressione della maggiore proclività al reato già dimostrata, tutti i ricorrenti meritassero l'applicazione della circostanza aggravante ad effetto speciale della recidiva ex art. 99 cod. pen. e ne hanno computato gli effetti, in termini di aumento della pena, nella misura di mesi quattro di reclusione, tenendo conto del disposto di cui all'art. 63, comma 4, cod. pen., che, nell'ipotesi di concorso di più circostanze ad effetto speciale, dispone che si applichi soltanto la pena stabilita per la circostanza più grave - nel caso di specie quella di cui all'art. LO5 Sy 624 bis, comma 3, in relazione all'art. 625, comma 1, n. 2 e 3 -, ma che il giudice possa aumentarla.
3. Vanno respinte perché infondate le ragioni di censura formulate dall'imputato EL BO con il terzo ed il quarto motivo di ricorso. Con riguardo all'eccepito profilo della violazione del principio del ne bis in idem sostanziale in relazione al porto di un coltello a serramanico da parte di NA, posto a carico di tutti i concorrenti sia a titolo di circostanza aggravante del furto, ex art. 625, comma 1, n. 3, cod. pen., che a titolo di fattispecie autonoma di reato, ex art. 4 I. 110/1975, deve riconoscersi come sia conforme a diritto l'affermazione della Corte di merito secondo la quale non v'è assorbimento del fatto integrante la contravvenzione nel delitto di tentato furto aggravato. L'art. 625, comma 1, n. 3 cod. pen. - che prevede come ipotesi aggravata del delitto di furto la circostanza della realizzazione dell'impossessamento della cosa altrui per mano di persona armata - stabilisce, infatti, solo che la condotta di furto sia realizzata da persona che detenga un'arma, senza esigere altresì che la detenzione o il porto di quest'ultima siano illegali, con la conseguenza che deve ammettersi il concorso tra il delitto di furto commesso da persona armata e il reato di illecita detenzione di arma o di porto ingiustificato di essa, a nulla valendo l'invocato principio dell'assorbimento poiché non sussiste identità di elementi costitutivi tra l'aggravante in questione ed il reato in tema di armi, dato che l'aggravante non postula illiceità della detenzione o del porto dell'arma e, pertanto, non può dirsi costituita da un fatto, di per sé, integrante altro reato. Sicché il rilevo difensivo per cogliere nel segno si sarebbe dovuto formulare adducendo e provando che il porto del coltello a serramanico corrispondeva ad un'esigenza o ad un uso del tutto legittimi da parte di colui che ne era il detentore, sebbene questi, pur portandolo in dosso, avesse commesso il delitto di furto in abitazione. A ciò va aggiunto che il reato previsto dall'art 4, comma 2, I. 110/1975 è reato di pericolo per l'incolumità dei cittadini, volto a prevenire offese alla persona (Sez. 6, n. 12269 del 18/04/1980 - dep. 22/11/1980, Pedrinelli, Rv. 14675801), mentre la aggravante del portare in dosso armi, di cui all'art. 625, comma 1, n. 3, cod. pen., cui è riconosciuta natura oggettiva (Sez. 2, n. 1353 del 28/05/1969 - dep. 20/11/1969, Pinzarrone, Rv. 087609), intende stigmatizzare come sottolineato - la predisposizione di strumenti volti a rendere più agevoledalla Corte territoriale - la sottrazione e l'impossessamento dei beni mobili, con la conseguenza che, anche sotto il profilo del bene giuridico tutelato, la condotta del primo reato fuoriesce dallo schema tipico del secondo. Poiché, inoltre, l'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 3 cod. pen. riguarda una modalità dell'azione e rientra, dunque, tra le circostanze oggettive di cui all'art. 70 n. 1 cod. pen. (Sez. 6, 27 marzo 2004, n. 14973), la stessa si comunica ai concorrenti ai sensi dell'art. 118 cod. pen. (Sez. 6, 21 maggio 1993, n. 2853, rv 194189).
4. Non è accoglibile neppure il quinto motivo del ricorso proposto da EL BO. Premesso che la questione dell'assorbimento della contravvenzione di cui all'art. 707 cod. pen. nel delitto di tentato furto in abitazione aggravato dalla circostanza della violenza sulle cose, di cui all'art. 625, comma 1, n. 2 prima parte cod. pen. è stata sollevata per la prima volta al cospetto del Giudice di legittimità, con la conseguenza che è colpita dalla sanzione di inammissibilità di cui all'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., va, in ogni caso, sottolineato che, in ossequio ai dicta di questa Corte, richiamati dal ricorrente, a mente dei quali l'assorbimento della contravvenzione del possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso (art. 707 cod. pen.) nel delitto di furto aggravato dalla violenza sulle cose (art. 625 n.2) si verifica quando ricorra un nesso di immediatezza e strumentalità tra il possesso degli arnesi atto allo scasso ed il loro uso, che si verifica allorchè: 1) gli strumenti siano stati effettivamente usati per la commissione del furto;
2) il loro possesso sia stato limitato all'uso momentaneo necessario per l'effrazione; 3) non vi sia stato distacco temporale e spaziale tra la commissione del furto e l'accertamento del possesso degli arnesi;
4) tali arnesi non siano di natura e quantità tali da assumere una rilevanza giuridica autonoma rispetto all'ambito di consumazione del delitto circostanziato (Sez. 2, n. 6955 del 15/04/1998 - dep. 10/06/1998, Guarino N ed altro, Rv. 21110401), il predetto assorbimento non ricorre nel caso di specie poiché risulta dallo stesso capo di imputazione che il piede di porco non venne utilizzato per commettere il reato: infatti i ladri si introdussero all'interno della villa non forzando la porta d'ingresso, ma sfondando una vetrata ubicata sopra il tetto del porticato posto lateralmente rispetto all'ingresso.
5. Manifestamente infondata è la sesta ragione di censura agitata dallo stesso EL BO. Escluso, infatti, l'assorbimento delle contravvenzioni contestate nel delitto di tentato furto in abitazione pluriaggravato, corrisponde al legittimo esercizio del potere discrezionale del giudice di merito di determinazione della pena il computo dell'aumento stabilito per i detti reati satellite nella misura complessiva modesta di mesi cinque di reclusione, a fronte di un limite minimo edittale stabilito per ciascuno dei titoli di reato in parola fissato in sei mesi di [reclusione arresto. 7 6. Inammissibile quanto meno per aspecificità è, infine, la doglianza avanzata dal EL BO, ma comune agli imputati NA e IN, che si dirige sulle valutazioni compiute dalla Corte territoriale in ordine ai presupposti applicativi della misura di sicurezza della libertà vigilata. In effetti la sentenza di appello è contrastata dai ricorrenti svolgendo argomentazioni assertive, di mero fatto, ripetitive rispetto a quelle sviluppate nei motivi di appello, e non realmente confutative delle ragioni efficacemente indicate in punto di pericolosità di sociale dal giudice del gravame.
7. Per quanto si riferisce all'attenuante di cui all'art. 62, n. 4 cod. pen., invocata dal ricorrente NA, la Corte condivide il giudizio espresso dal Collegio di appello in ordine alla impossibilità di riconoscere nel caso concreto gli indici che ne consentono l'applicazione. Va detto, infatti, che, secondo il costante orientamento espresso dalla giurisprudenza di vertice, nei reati contro il patrimonio, la circostanza attenuante comune del danno di speciale tenuità è applicabile anche al delitto tentato quando sia possibile desumere con certezza, dalle modalità del fatto e in base ad un preciso giudizio ipotetico che se il reato fosse stato riportato al compimento il danno patrimoniale per la persona offesa sarebbe stato di rilevanza minima (Sez. U, n. 28243 del 28/03/2013 - 28/06/2013, Zonni Sanfilippo, Rv. 255528) e che l'entità del danno dev'essere valutata anzitutto con riferimento al criterio obiettivo del danno in sè, mentre quello subiettivo e, cioè, il riferimento alle condizioni economiche del soggetto passivo, ha valore sussidiario e viene in considerazione soltanto quando il primo, da solo, non appare decisivo (Sez. 2, n. 2993 del 01/10/2015 - dep. 22/01/2016, Sciuto e altro, Rv. 26582001). Essendosi conformata a tali parametri ermeneutici, la sentenza impugnata resiste al rilievo mossole sul punto.
8. Le doglianze avanzate da IN, NA e ZO, relative alla carenza di motivazione della parte della sentenza che respinge la richiesta di concessione delle attenuanti generiche sono manifestamente infondate. Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Cass. Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010 Rv. 248244; Sez. 1, n. 3772 del 11.01.1994 dep. 31.3.1994, rv 196880). La concessione delle attenuanti generiche richiede, infatti, l'apprezzamento di elementi positivi che orientino la discrezionalità affidata al giudice nella definizione del trattamento sanzionatorio verso l'attribuzione di una sanzione meno afflittiva. Nel caso di 8 specie i Collegio di merito non ha rilevato alcun elemento positivo per la concessione delle generiche, perché ha dovuto considerare ammissioni degli addebiti solo parziali e, talvolta, intempestive, a fronte di plurimi specifici segnali nella condotta degli imputati attestanti la loro proclività alla commissione di gravi reati suscettibili di creare allarme sociale e di offendere non solo il patrimonio in sé, ma anche altri beni di peculiare rilievo (l'intimità domestica).
9. Va, infine, ribadito in tal modo escludendosi il pregio della specifica ragione di censura articolata sul tema dalla difesa di ZO - che costituisce jus receptum di questa Corte regolatrice il principio secondo il quale la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 dep. 04/02/2014, Ferrario, Rv. 25914201). Il tenore della motivazione della sentenza impugnata - che ha preso in considerazione sia gli specifici profili di gravità del fatto, sia l'intensità del dolo, sia la peculiare capacità a delinquere degli imputati, siccome desumibile dai risultati dell'istruzione probatoria - è tale da sottrarre la sentenza impugnata ad ogni rilievo. 10. Le superiori considerazioni conducono al rigetto del ricorso di EL BO OB cui consegue la condanna di questi al pagamento delle spese processuali e alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi di ZO AN, NA IU NI TI e IN CO, cui si accompagna la condanna di ciascuno di essi al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso di EL BO OB che condanna al pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibili i ricorsi di ZO AN, NA IU NI TI e IN CO, che condanna singolarmente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 28/04/2017. Il Consigliere estensore Il Presidente Grazia Lapalorcia Irene Scordamaglia перевочей Уши пашминивый 9 add 26 KUG/2017 Qu IL FUNZIONARIO O