Sentenza 1 agosto 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 01/08/2001, n. 10466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10466 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME D1 04 6 6 / 0 1 LA CORTE SUPREMA DICASSAZIONE Oggetto APPALTO SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Mario SPADONE - Presidente R.G.N. 4621/99 Consigliere Cron.23084 Dott. Antonino ELEFANTE 3540Dott. Giovanni SETTIMJ - Consigliere Rep. Dott. Giovanna SCHERILLO Rel. Consigliere Ud. 16/02/01 ConsigliereDott. Francesca TROMBETTA ha pronunciato la seguente ....... SE NTEN ZA sul ricorso proposto da: IMPRESA INDIVIDUALE ANTONIO MAIORANA, in persona dello CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE stesso, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEL Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE CORSO, 504, presso lo studio dell'avvocato NICOLA dal Sig. per diritti L.3000 IELPO, che lo difende, per procura speciale notarile 11 01-96027-2004 IL CANCELLIERE rep.7587, Roma 19/01/01; ricorrente CANCELLERIA
contro
VIBROCEMENTO PERUGIA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore Geom. PECETTI BENITO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA CONCILIAZIONE 10, presso 10 studio dell'avvocato 2001 295 FIORILLO PAOLO, che lo difende unitamente all'avvocato -1- RONDINI GIOVANNI, giusta delega in atti;
- controricorrente avverso la sentenza n. 1679/98 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 19/05/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/02/01 dal Consigliere Dott. Giovanna SCHERILLO;
udito 1'Avvocato Antonio PIGNATELLI, per delega dell'Avv.N.Jelpo, depositata in udienza, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto 12/12/89 la srl Vibrocemento Perugia conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Roma Antonio IO, titolare dell'omonima ditta, esponendo che il convenuto, nell'ambito di un maggior appalto commessogli dal Comune di Guidonia Montecelio, gli aveva il montaggio di materiali ordinato la fornitura C per la costruzione di una palestra, ma, prefabbricati fornitura, nodopo che era stata oseguita parte della aveva ordinato la sospensione senza provvedere a pagarne l'intero prezzo. Chiedeva, pertanto, che accertata l'arbitrarierietà della sospensione operata dal convenuto ed il suo inadempimento, il predetto fosse condannato al pagamento del residuo dovuto per la fornitura già esequita, nonché al saldo della restante parte e al risarcimento dei danni. Il convenuto occepiva che la Vibrocementi aveva iniziato i lavori in ritardo eseguendoli, peraltro, inesattamente. Eccepiva, inoltre, che la sospensione non era dovuta a causa а lui imputabile, ma al Comune di Guidonia che a causa di mancanza di fondi, aveva fatto redigere lo stato finale dei lavori. Chiedeva pertanto il rigetto della domanda e, in via riconvenzionale, а condanna della società attrice al risarcimento dei danni. Con sentenza 14/5/94 il Tribunale, in parziale accoglimento della domanda attrice, condannava il convenuto a pagare la complessiva somma di lire 30.000.000, di cui lire 10.000.000 per sorte, interessi e maggior danno relativi al residuo dovuto per la fornitura già eseguita, e 20.000.000 а titolo di lucro cessante equitativamente liquidato in relazione alla seconda parte della fornitura. Rigettava la domanda riconvenzinale del convenuto. La decisione veniva confermata dalla corte d'appello Roma che, con sentenza 19/5/98, rigettava il gravame di proposto dal IO. Contro la sentenza il IO ha proposto ricorso per cassazione basato su due motivi di censura illustrati da una memoria. La società Vibrocemento ha resistito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE I Col primo motivo di ricorso vengono denunciati vizi di motivazione (art.360 n.5 cod. proc. civ.) per avere la sentenza rigettato la domanda riconvenzionale di risarcimento danni proposta dal ricorrente non tenendo conto della lettera 13/9/1983 con la quale il IO precisava alla società Vibrocemento i termini di consegna e montaggio dei prefabbricati, né della lettera 1/12/83, dalla quale risultava i 1 ritardo di un mese nella aveva ritenutoconsegna. La sentenza, inoltre generica, mentre non lo era, la prova testimoniale dedotta dal ricorrente, né aveva tenuto conto delle dichiarazioni fatte in sede di interrogatorio formale dal ricorrente in ordine alla mancata ultimazione del solaio intermedio, dalle quali risultava che vi era stata contestazione dell'inesatto adempimento. La censura va disattesa. La sentenza ha ritenuto, in base ad una valutazione complessiva delle risultanze probatorie (tra cui anche le lettere citate dal ricorrente), che il ritardo da parte della Vibrocemento nell'esecuzione del contratto non potendosi ritenere dalrisultava adeguatamente provato, contesto probatorio che il ritardo, se vi era stato, non era apparso significativo al IO, che non aveva allegato danni concreti. Né potevano essere ammessi i capitoli di prova articolati dal IO, in quanto generici e valutativi. A fronte della motivazione, coerente e logica, data sentenza, il ricorrente si è limitato, da una dalla la mancata ammissione parte, a lamentare genericamente prova testimoniale senza fornire quella della specificazione dei singoli capitoli che avrebbe consentito al collegio il controllo sulla decisività della prova, e, dall'altro, a prospettare una diversa valutazione di dichiarazioni che, in quanto provenienti dalla parte interessata, certamente non potevano considerarsi decisive rispetto alle altre risultanze considerate dal giudicante. La censura è, perciò, inammissibile. 1 I Col secondo motivo di ricorso si denunciano violazione di legge con riferimento agli artt.1671, 1672 avere la@ 1256 cod. civ., nonchè vizi di motivazione per sentenza liquidato a favore della Vibrocemento а titolo di lucro cessante la somma complessiva di 20.000.000 non tenendo conto della legittimità del recessO del dell'impossibilità sopravvenuta della committente né prestazione а causa della sospensione dei lavori determinata dal Comune di Guidonia. Anche tale censura va disattesa. Avuto riguardo al devoluto, incentrato sul capo della sentenza di primo grado che aveva rigettato la domanda riconvenzionale del IO, e non sul саро relativo alla condanna al pagamento dei 20 milioni (in ordine al quale il IO si era limitato a ribadire che da parte sua non vi era stato inadempimento e che la sospensione non era stata arbitraria, senza tuttavia formulare una censura specifica), la motivazione in ordine ai suindicati punti (legittimità del recesso, impossibilità sopravvenuta della prestazione) Va ritenuta implicita С consequenziale al fatto che il IO non avova dimostrato lo pretese avanzate con la riconvenzionale. Conseque il rigetto del ricorso. Si ritiene opportuna la compensazione dello spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa le speso. Roma, 16 febbraio 2001 Il presidente L'estensore s i telly Храними GRE01 IL CANC Francesco Catania 1/1000 DEPOSITATO IN CANCELLERIA 290000 Roma 1 AGO 2001 IL CANCELLEDECI Agenzia delle Entrate Ufficio di Roma 2 93.28.11 Iscritto a ruglo i 1770 Art. n. D