Sentenza 21 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 21/03/2003, n. 4153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4153 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2003 |
Testo completo
C.C. 72389 0 4153/03 SOME EL PO OLO NO & aut 13 q uinqu es , LA CONTE SUPREMA DI CESENTEADA REG ISTRAZIONE Oggetto SEZIONE TRIBUTARIA Tributari Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Col . Francesco CRISTARELLA ORESTANO Presidente - R.G.N. 20B14/ Cron. 9632 Dott. Massimo ODDO Consigliere Dott. Eugenio AMARI - Consigliere Rap. CECCHERINI Rel Consigliere Dott. Aldo Ud. 02/07/02 Dott. Paolo GIULIANI Consigliere CORTE SUPRE DI CASSAZION na pronunciato la seguente CAMPION CHALE SENTENZA N. 42389 sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE UFF II DD PERUGIA, in persona del Ministro pro tempore, niettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
RE IN;
intimato 1 a sentenza ПI. 275/99 dolla Commissione avver30 2002 tributaria regionale di PERCOTA, depositata il 3035 22/10/99; -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/07/02 dal Consigliere Dott. Aldo CECCHER NI;
udito per il ricorrente l'Avvocato dello Stato MELILLO che si rimette agli scritti;
udito il P.M. ir persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Carlo DESTRO che ha concluso per il rigetto dei ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCES80 La Commissione tributaria regionale dell'Um- bria, con sentenza depositata in data 22 ottobre 1999. n. 490/01/96, confermò la decisione di primo grado, che aveva annullato la cartella esattoriale notificata a IN RE. Con la predetta car- tella, l'Amministrazione aveva iscritto a ruolo le imposte dovute, sulla premessa che erano state a SUO avviso illegittimamente detratte dalla base imponi- bile le somme relative alle imposte sospese in re- lazione agli eventi sismici del maggio 1984. Contro la sentenza di appello ha proposto ri- corso per cassazione il Ministero delle finanze, in persona del ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Sta- to, con un motivo. MOTIVI DELLA DECISIONE falsaNel I COISO si denuncia la violazione applicazione dell'art. 28 della 1, 13 maggio 1999 n. 133, dell'art. 3 comma 2 bis del d.l. 30 dicem- bre 1985 n. 791, dell'art. 137 comma primo 1. 27 dicembre 1997 r. 449, dell'art. 10 1. 28 febbraio 1986 г. 46, dell'art. 2 d. P. R. п. 597 del 1973 e del d.l. 29 maggio 1989 n. 202 convertito dalla legge n. 263 del 1989; e si deduce che la prima delle disposizioni citate, sopravvenuta alla sen- tenza impugnata, impone di interpretare l'art. 3 d.l. n. 791/1985 e _'art. 13 1. П. 449/1997 nel senso che le stesse somme non costituiscono un опе- re deducibile per il corrispondente importe ai fini della determinazione delle imposte sui redditi. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, la norma agevolativa è da intendere nel sen- so che le somme relativa alla sospensione delle im- poste directe sopra ricordate, nonché dei contribu- ti assistenziali e previdenziali "ron concorrono alla formazione dell'imponibile ai fini dell'irpef e dell'ilor", e che essa si configura come una de- roga alia disciplina generale contenuta nell'art. 3 del d. P.R. 29 settembre 1973 n. 597, sulla determi- nazione della basc imponibile costituita dal reddi- to complessivo (comma primo) e sulle relative ecce- zioni;
mentre l'agevolazione di cui si controverte non deve essere confusa con la disciplina delia de- ducibilità delle imposte pagate al termine del pe- riodo di sospensione, avendo la norma di interpre- tazione autentica dell'art. 28 dolla 1. 13 maggio 133 chiarito che i'art. 3 comma 2 bis d.l.1999 n. n. 791 dove intendersi nel senso che le somme dovt- te a titolo di imposta, il cui pagamento sia stato non costituiscono sospeso per calamità pubbliche, Il cons, rel. est. dr. Aldo CeccherinKepcherini ESENTE DA REGISTRAZIONE - ar sem art 13 qui (75/5/3 158 un onere deducibile per il corrispondente importo ai fini della determinazione delle imposte sui red- diti, ma che si applica l'art. 11 della legge 19 febbraio 1999 n. 28 sopra ricordata;
pertanto, la sospensione o il differimento del pagamento delle imposte dirette non costituiscono autonomo titolo per ia deduzione delle imposte medesime dal reddito del periodo d'imposta nel quale sono state pagate, sicché l'esclusione dal CONCOISC alla formazione della base imponibile in un periodo d'imposta non autorizza altresì ia deduzione dell'imposta, già sospesa, nel successivo periodo in cui sia pagata, se ciò non sia previsto da speciali diverse dispo- sizioni di legge. Poiché non sono addotti argomenti nuovi, che impongano una rinnovata considerazione della que- stione, il ricorso deve essere rigettate. Non aver- do l'intimato resistito al ricorso non v'è luogo a pronuncia sulle spese,
P. q. m.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso a Roma, in camera di consiglio, il giorno 2 Luglio 2002. Il Cons. est. Il Presidente. Aldo C l (Aldo Ceccherini) (Francesco Cristarella Orestano) Cristy 32 CANCELLERIA IL CANCELLIERE C 21 MAR 2003 DEPOSIT aldo Casero wolds LCANCELLERE Oygi T M