Cass. pen., sez. I, sentenza 28/04/2000, n. 3219
CASS
Sentenza 28 aprile 2000

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Atteso il principio costituzionale secondo cui le pene, comunque espiate, debbono sempre tendere alla rieducazione del condannato, e considerato che, in vista del conseguimento di tale obiettivo, il legislatore ha inteso offrire al condannato una vasta gamma di mezzi di rieducazione e di redenzione con connotazioni di progressivo, crescente allontanamento dal controllo statuale, onde consentire al condannato medesimo di compiere le sue scelte di vita con la massima possibile autonomia e libertà (in rapporto alla pericolosità dimostrata, e con la connessa maggiore garanzia di autentico e convinto consolidamento del distacco dalla pregressa condotta deviante), deve ritenersi che nulla osti, giuridicamente e concettualmente, all'applicabilità dell'affidamento in prova al servizio sociale anche a soggetto che debba espiare la pena in regime di libertà controllata (o di semidetenzione), e cioè sottoponendosi a rigorose prescrizioni normativamente predeterminate, rispetto alle quali l'affidamento in prova al servizio sociale si caratterizza per l'imposizione di obblighi stabiliti invece di volta in volta dal giudice, con maggiore attenzione alle peculiarità del singolo caso; il che può rappresentare un ulteriore passo avanti sulla via del superamento degli errori passati e del pieno recupero del soggetto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 28/04/2000, n. 3219
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3219
    Data del deposito : 28 aprile 2000

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