Sentenza 28 aprile 2000
Massime • 1
Atteso il principio costituzionale secondo cui le pene, comunque espiate, debbono sempre tendere alla rieducazione del condannato, e considerato che, in vista del conseguimento di tale obiettivo, il legislatore ha inteso offrire al condannato una vasta gamma di mezzi di rieducazione e di redenzione con connotazioni di progressivo, crescente allontanamento dal controllo statuale, onde consentire al condannato medesimo di compiere le sue scelte di vita con la massima possibile autonomia e libertà (in rapporto alla pericolosità dimostrata, e con la connessa maggiore garanzia di autentico e convinto consolidamento del distacco dalla pregressa condotta deviante), deve ritenersi che nulla osti, giuridicamente e concettualmente, all'applicabilità dell'affidamento in prova al servizio sociale anche a soggetto che debba espiare la pena in regime di libertà controllata (o di semidetenzione), e cioè sottoponendosi a rigorose prescrizioni normativamente predeterminate, rispetto alle quali l'affidamento in prova al servizio sociale si caratterizza per l'imposizione di obblighi stabiliti invece di volta in volta dal giudice, con maggiore attenzione alle peculiarità del singolo caso; il che può rappresentare un ulteriore passo avanti sulla via del superamento degli errori passati e del pieno recupero del soggetto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 28/04/2000, n. 3219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3219 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MACRÌ GIOVANNI Presidente del 17/05/2000
1. Dott. ROSSI BRUNO Consigliere SENTENZA
2. Dott. MOCALI PIERO " N. 3631
3. Dott. VANCHERI ANGELO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. DELEHAYE ENRICO " N. 06118/2000
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) EN DA n. il 19.04.1947 in Ascoli Piceno, avverso decreto del 06.08.1999 dal Presidente del TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA di PERUGIA;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. ROSSI BRUNO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. G. Galati che chiede dichiararsi l'inammissibilità dell'impugnazione per manifesta infondatezza dei motivi indotti, con le statuizioni conseguenziali, la Corte osserva:
Con decreto del 6-8-1999 il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Perugia ha dichiarato inammissibile la domanda di affidamento in prova al servizio sociale spiegata da AL NI, sul rilievo che "il beneficio di cui all'art. 47 O.P. ottiene esclusivamente alla esecuzione della pena detentiva, non potendosi qualificare come tale quella, [la libertà controllata], in concreto da espiare da parte del condannato".
Ricorre per cassazione il NI contestando, con diffusi motivi, la correttezza giuridica della soluzione adottata dal giudice di merito. Il gravame è fondato.
Il problema posto dal caso in esame è già stato ripetutamente affrontato da questa Corte suprema. Con numerose decisioni emesse tra il 1992 e il 1997 (cfr., ex pluribus, sez. I, 18-5-1992, n. 2195 - Gallizio, sez. I, 18-3-1996, n. 1740 - Lippolis, sez. I, 27-1-1997, n. 524 - Morroni, sez. I 14-5-1997, n,. 3367 - Silvestri;
sez. I, 21- 5-1997, n. 3519 - Tortora) la Corte ha risposto affermativamente al quesito se possa disporsi l'affidamento in prova al servizio sociale nei confronti di soggetto sottoposto alla sanzione sostitutiva della libertà controllata o della semidetenzione, basandosi essenzialmente sulla equiparazione normativa (art. 57 della legge 24-11-1981, n.689), "per ogni effetto giuridico", delle pene anzidette alla pena detentiva della specie corrispondente.
Solo recentemente si è manifestato un diverso orientamento, iniziato con la sentenza "V (sez.I, 27-4-1998, n. 2366) proseguito con la sentenza OS (sez. I, 27-10-1993, n. 5925) e AU (sez. I, 27-10-1999, n. 5926), secondo le quali la misura alternativa in parola "presuppone ontologicamente lo stato di detenzione dell'interessato".
Questa tesi, sostenuta, peraltro, senza troppa convinzione ovvero mediante il ricorso a considerazioni sofistiche o miopi, che prescindono da una visione complessiva e sistematica degli strumenti predisposti dal legislatore per gestire la ricostruzione morale e sociale del condannato, non è condivisa dal collegio. A parte l'argomento letterale tratto dal citato art. 57 O.P., che pure ha un notevole peso e non deve essere ignorato dall'interprete, occorre considerare che, come s'è accennato, l'ordinamento giuridico appresta tutta una serie d'istituti particolari diretti a dare concreta attuazione al principio dettato dall'art. 27/3 Cost., secondo cui tutte "le pene devono tendere alla rieducazione del condannato".
Le pene sostitutive disciplinate dagli artt. 53, segg. della legge n.689/81 e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI del titolo I della legge n. 354/75, benché diversamente etichettate e strutturate, sono, le une e le altre, strumenti che mirano al raggiungimento di tale finalità, di primario interesse, sotto molteplici profili, per la collettività.
Dalla loro disamina emerge chiaro l'intento del legislatore di offrire al condannato una vasta gamma di mezzi di rieducazione e redenzione con connotazioni di progressivo, crescente allentamento del controllo statuale onde consentire al medesimo di compiere la sua scelta di vita con la massima possibile autonomia e libertà, in rapporto alla pericolosità dimostrata, e con la connessa maggiore garanzia di autentico e convinto consolidamento del distacco dalla pregressa condotta deviante.
In tale ottica, è evidente che rispetto alla libertà controllata, soggetta a rigorose prescrizioni normativamente predeterminate (art.56, L. 689/81), l'affidamento in prova al servizio sociale, anch'esso subordinato all'adempimento di obblighi, che vengono, però, stabiliti, di volta in volta, dal giudice con maggiore attenzione alle peculiarità del singolo caso, può rappresentare un ulteriore passo avanti sulla via del superamento degli errori passati e dal pieno recupero del soggetto.
Non si vede, allora, quale ostacolo di ordine giuridico o concettuale si frappongono all'estensione della misura ai condannati che devono espiare la pena in regime di libertà controllata (o di semidetenzione), tanto più che i legislatore, particolarmente sensibile al tema in discussione, già prevede (art. 57, ult. comma, L. 689/81) la possibilità che il magistrato di sorveglianza disponga "che i centri di servizio sociale previsti dalla legge 26-7-1975, n.354 svolgono gli interventi idonei..." al reinserimento nella comunità della persone sottoposte a libertà controllata, creando così una prima apertura verso il tipo di trattamento previsto specificamente dagli artt. 47 della L. n. 354/75 e 91 del D.P.R. 431/76. Per le ragioni esposte, il decreto impugnato deve essere annullato senza rinvio con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Perugia, perché deliberi sull'istanza avanzata dal NI in conformità del principio di diritto sopra enunciato.
Per questi motivi
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la Corte, visti gli artt. 606, 611, 620, c.p.p., annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di sorveglianza di Perugia per la deliberazione
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 28 aprile 2000. Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2000