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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 10/12/2025, n. 2627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2627 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TARANTO
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Raffaele Maria Tronci, all'esito della discussione orale svolta all'udienza del 27/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 888 dell'anno 2020 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Luigi Parte_1 P.IVA_1
Semeraro, con domicilio in Taranto, alla via Cataldo Nitti, n. 37, presso lo studio del difensore
Avv. Luigi Semeraro parte appellante
contro
, c.f. , con il patrocinio dell'Avv. Giuseppe CP_1 C.F._1
Aquaro, con domicilio in Grottaglie (Ta), alla via Alfieri, n. 35, presso lo studio del difensore
Avv. Giuseppe Aquaro parte appellata
e
Controparte_2
parte appellata contumace
Tribunale di Taranto sez. civile
Oggetto: risarcimento danni da circolazione stradale – danni subiti dal terzo trasportato – appello.
Conclusioni delle parti: all'udienza del 27.11.2025 le parti discutevano oralmente la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., riportandosi integralmente ai rispettivi scritti difensivi.
1) Sullo svolgimento dei due gradi di lite. evocava in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Grottaglie, e CP_1 Controparte_2 [...]
Part ( per brevità nel prosieguo), nella rispettiva qualità di proprietaria ed Parte_1
impresa assicurativa del veicolo Suzuki Swift tg. DE581LD. Esponeva che in data 17.8.2017, alle ore 21.00 circa, in qualità di terza trasportata, si trovava a bordo del predetto veicolo, e che, mentre lo stesso era fermo ed incolonnato nel traffico su via Otranto, nell'abitato di Grottaglie, sopraggiungeva da tergo la Kia Sportage tg. ES994VR, di proprietà di , condotta Controparte_3
dalla medesima, che lo tamponava. Deduceva, quindi, di aver subito lesioni fisiche a seguito dell'impatto avvenuto tra i due veicoli;
pertanto, sulla base di tali premesse, previo accertamento
Part della verificazione del sinistro, chiedeva la condanna di al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali nella specie subiti, contenendo la domanda nel limite di valore di
€ 5.200,00.
Part Si costituiva in giudizio contestando la domanda nell'an e nel quantum debeatur; in particolare, eccepiva l'incompatibilità - per morfologia ed altezze - dei danni rilevati sui veicoli, producendo all'uopo alcuni fotogrammi;
pertanto, insisteva nel rigetto della domanda attrice.
Nella sua comparsa conclusionale eccepiva, altresì, il difetto di integrazione del contraddittorio, lamentando che il proprietario del veicolo assertivamente tamponante, non era stato evocato in lite;
omissione, questa, che avrebbe determinato a suo avviso la nullità dell'emananda sentenza.
La causa veniva istruita mediante l'acquisizione della documentazione versata in atti dalle parti e nell'assunzione della prova testimoniale con il teste (sebbene nel corso della Controparte_3
Tribunale di Taranto sez. civile
sua deposizione, il difensore della compagnia assicurativa ne avesse eccepito l'incapacità ai sensi dell'art. 246 c.p.c.).
Restava contumace l'altra parte convenuta anche se ritualmente evocata in lite. Controparte_2
Con l'impugnata sentenza, il Giudice di Pace, rigettata ogni avversa eccezione, accoglieva la
Part domanda attrice e condannava al pagamento in favore della stessa della complessiva somma di € 549,40 (€ 427,41 a titolo di danno biologico da invalidità temporanea ed € 122,00 a titolo di spese mediche documentate), con condanna della medesima parte soccombente al pagamento delle spese di lite.
Part Avverso tale pronuncia ha promosso appello chiedendo, in riforma della stessa, il rigetto della domanda promossa dall'appellata.
Con il primo motivo si duole della violazione degli artt. 141-149 C.d.A., eccependo la nullità della sentenza per violazione del litisconsorzio necessario: a suo avviso, poiché nel corso del giudizio di prime cure non era stata citata in giudizio la proprietaria del veicolo danneggiante, la pronuncia di primo grado doveva ritenersi nulla.
Con il secondo ed il terzo motivo si duole dell'erronea valutazione del quadro istruttorio da parte del Giudice di Pace: a suo avviso, l'appellata non aveva fornito la prova del fatto illecito dedotto in lite;
inoltre, la prova testimoniale era stata raccolta con un teste incapace a testimoniare ai sensi dell'art. 246 c.p.c.; pertanto, il giudice di prime cure aveva errato nel disporre l'accoglimento della domanda.
Con il quarto motivo censura la liquidazione del danno, lamentando la violazione degli artt. 138-
139 C.d.A..
Con ulteriori doglianze, sussumibili come quinto motivo di gravame, impugna la sentenza nella parte in cui il Giudice di Pace aveva ritenuto infondata l'eccepita incompatibilità dei danni riportati dai veicoli.
Si è costituita in appello l'appellata chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma CP_1
Tribunale di Taranto sez. civile
dell'impugnata sentenza;
chiede, inoltre, la condanna dell'appellante per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
Anche nel presente grado di lite è rimasta contumace sebbene correttamente Controparte_2
evocata in lite.
2) Sui motivi d'appello.
L'appello è infondato e va respinto per le ragioni che seguono.
E' infondato il primo motivo.
Giova premettere che in caso di sinistro stradale, il danneggiato, terzo trasportato a bordo di uno dei veicoli coinvolti, può optare tra l'azione diretta contro l'assicurazione del vettore ai sensi dell'art. 141 C.d.A. (quando risultino coinvolti almeno due mezzi), l'azione diretta contro l'assicurazione del responsabile civile ai sensi dell'art. 144 C.d.A. (anche in caso in cui sia rimasto coinvolto il solo veicolo a bordo del quale viaggiava), e le ordinarie azioni previste dall'art. 2054 c.c. (Trib. Taranto n. 1107/2023 dell'11.5.2023).
Occorre aggiungere sul punto che l'art. 141 C.d.A., consentendo al terzo trasportato di agire nei confronti dell'assicuratore del proprio vettore sulla base della mera allegazione e prova del danno e del nesso causale, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, introduce una tutela rafforzata del danneggiato, alla quale può essere opposto il solo caso fortuito, da identificarsi, non già con la condotta colposa del conducente dell'altro veicolo coinvolto, ma con l'incidenza di fattori naturali e umani estranei alla sua circolazione (Cass. Civ. n. 17963/2021).
Ciò posto, nel caso di specie, dalle allegazioni difensive della parte e dalla documentazione versata in atti, risulta chiaramente che l'appellata abbia optato per l'azione ex art. 141 C.d.A., agendo contro il vettore e la sua impresa assicurativa.
Ne deriva che l'appellata, avendo promosso l'azione prevista dall'art. 141 C.d.A, e non quella prevista dall'art. 144 C.d.A, era tenuta ad evocare in lite il vettore e la sua impresa assicurativa e
Tribunale di Taranto sez. civile
non anche in proprietario del veicolo danneggiante.
E' noto che in tema di assicurazione obbligatoria della r.c.a., in tutte le ipotesi di azioni dirette disciplinate dal vigente D.Lgs. n. 209 del 2005, il proprietario del veicolo assicurato deve essere, quale responsabile del danno, chiamato in causa quale litisconsorte necessario nel giudizio promosso dal danneggiato contro l'assicuratore, al fine di rendere opponibile all'assicurato l'accertamento della sua condotta colposa, in vista dell'azione di regresso dell'assicuratore (Cass.
Civ. n. 23706/2016; Cass. Civ. n. 21896/2017; Cass. Civ. n. 7755/2020); tuttavia, nel caso di azione promossa ai sensi dell'art. 141 C.d.A., emerge solo una delle due esigenze alla base del predetto litisconsorzio, che è quella dell'accertamento della validità ed efficacia del rapporto assicurativo (quella dell'accertamento della responsabilità, invece, non rileva), dovendo il giudice poter pronunciare con efficacia di giudicato anche con riferimento al rapporto assicurativo;
in tali casi, pertanto, l'estensione del contraddittorio al proprietario del veicolo discende solo dall'opportunità del contestuale accertamento con efficacia di giudicato del rapporto assicurativo e dalla necessità di opporre tale giudicato al titolare del rapporto assicurativo.
Ne deriva che, riguardo all'azione proposta dal terzo trasportato nei confronti dell'assicuratore del vettore ai sensi dell'art. 141 C.d.A., deve ritenersi litisconsorte necessario il proprietario di quest'ultimo e non anche quello del mezzo antagonista.
Pertanto, la doglianza è infondata e va respinta.
Sono infondati anche il secondo ed il terzo motivo d'appello, che, per ragioni di connessione, possono essere vagliati congiuntamente.
Rivalutando l'intero quadro istruttorio assunto nel giudizio di primo grado, sulla scorta della prova testimoniale resa dal teste , del modulo CAI a doppia firma dei proprietari Testimone_1
dei veicoli, e della documentazione sanitaria versata in atti (inclusa la perizia medica di parte depositata dall'appellante), si ritiene che la danneggiata abbia dimostrato gli elementi costitutivi del fatto illecito dedotto in lite, ossia la verificazione del sinistro, la circostanza di essersi trovata,
Tribunale di Taranto sez. civile
quale trasportata, a bordo della vettura indicata, l'insorgenza di un danno a suo carico ed il nesso causale tra lo stesso ed il sinistro;
viceversa, si ritiene che l'appellante nulla abbia provato.
Con riferimento alla prova testimoniale, in disparte da ogni valutazione sulla effettiva incapacità del teste ai sensi dell'art. 246 c.p.c., si rileva che tale mezzo istruttorio risulta ammesso e comunque assunto nel giudizio di primo grado.
Ciò posto, si osserva che qualora la prova testimoniale sia stata ammessa nonostante l'eccezione d'inammissibilità della parte controinteressata, quest'ultima ha l'onere di eccepire, ai sensi dell'art. 157, comma 2, c.p.c., la nullità della prova ciò non di meno assunta, nella prima istanza o difesa successiva al compimento dell'atto, o alla notizia di esso, poiché l'eccezione d'inammissibilità, non va confusa con l'altra, quella di nullità - né ad essa può sovrapporsi - perché diverse sono le situazioni di partenza e diversi sono, altresì, gli interessi che vi sottostanno: la prima eccezione, invero, opera ex ante per impedire un atto invalido, la seconda, invece, agisce ex post per evitare che gli effetti di esso si consolidino, quindi, detti interessi - valutabili in senso diacronico - possono essere apprezzati in modo differente dalla medesima parte, la quale, valutata la prova, può ritenerne vantaggioso l'esito, che per il principio acquisitivo giova o nuoce indipendentemente da chi abbia dedotto il mezzo istruttorio (Cass.
Civ. n. 7376/2025).
Pertanto, posto che nel giudizio di primo grado l'appellante ha eccepito l'incapacità del teste e non la nullità della prova testimoniale all'esito della sua assunzione, ogni eventuale vizio di cui tale mezzo istruttorio sia stato affetto, deve ritenersi definitivamente sanato.
E' infondato anche il quarto motivo d'appello: il giudice di prime cure, pur evitando l'esperimento della CTU medico-legale, ha liquidato il danno sulla scorta delle valutazioni espresse dal medico fiduciario dell'appellante nella relazione di parte acclusa al suo fascicolo;
elaborato nel quale, lo specialista, confermando il nesso causale tra le lesioni accertate ed il sinistro oggetto di causa, ha quantificato il danno subito dalla in 7 giorni di I.T.P. CP_1
Tribunale di Taranto sez. civile
del 75%, giorni 5 di I.T.P. del 50%, giorni 5 di I.T.P. del 25%, ed in € 122,00 di spese mediche documentate.
Depositando tale elaborato tecnico di parte, l'appellante ha inteso contestare la quantificazione del danno allegata dall'appellata per la sola misura eccedente le valutazioni in esso contenute;
ragion per cui, non si ravvisa alcun vizio nell'operato del giudice di prime cure, che, pur senza disporre CTU, facendo corretta applicazione del principio di non contestazione previsto dall'art. 115 c.p.c., ha liquidato il danno in base alle stime formulate dal consulente medico di parte dell'appellante.
Va infine respinto anche il quinto motivo di gravame: l'appellante nulla ha dimostrato in ordine all'eccepita incompatibilità dei danni riportati dai veicoli, pur essendone all'uopo tenuta ai sensi dell'art. 2697, comma 2, c.c. (la sola documentazione fotografica versata in atti appare sul punto irrilevante); pertanto, considerato quanto complessivamente emerso dal quadro istruttorio, che appare univoco nel suffragare la fondatezza della domanda promossa dalla tale circostanza CP_1
non può ritenersi dimostrata.
In definitiva, l'appello è infondato e va respinto.
3) Sulla responsabilità aggravata dell'appellante
Non può essere accolta la domanda risarcitoria per responsabilità aggravata dell'appellante: la condanna ex art. 96, comma 1, c.p.c. richiede la prova del dolo o della colpa grave della parte soccombente, nonché dell'allegazione e dimostrazione di un danno ulteriore rispetto alle spese di lite (Corte App. Napoli 19.7.2025, n. 3863); prova, questa, che nella specie difetta;
va, inoltre, aggiunto che la condanna ex art. 96, c. 3, c.p.c., pur prescindendo dall'elemento soggettivo, presuppone comunque un comportamento oggettivamente qualificabile come abuso del processo, ossia l'avere agito o resistito pretestuosamente, elementi che neppure si ravvisano nel caso in esame.
Tribunale di Taranto sez. civile
4) Sulle spese di lite.
Al rigetto del gravame segue, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite nella misura liquidata in dispositivo.
Al rigetto dell'appello segue anche l'ulteriore condanna dell'appellante al pagamento della somma pari al contributo unificato dovuto per la introduzione della impugnazione, così come previsto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, norma applicabile anche al presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
• rigetta l'appello;
• rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. promossa da CP_1
• condanna al pagamento in favore di delle spese di Parte_1 CP_1
lite, che si liquidano in € 1.702,00, oltre rimborso forfettario, iva e cap, come per legge;
• nulla per le spese tra e Parte_1 Controparte_2
• condanna , ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio Parte_1
2002, n. 115, al pagamento della somma di € 147,00, pari all'importo del contributo unificato corrisposto per la introduzione del presente giudizio d'appello.
Così deciso in Taranto, in data 10/12/2025.
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Raffaele Maria Tronci, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44
Tribunale di Taranto sez. civile
IL TRIBUNALE DI TARANTO
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Raffaele Maria Tronci, all'esito della discussione orale svolta all'udienza del 27/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 888 dell'anno 2020 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Luigi Parte_1 P.IVA_1
Semeraro, con domicilio in Taranto, alla via Cataldo Nitti, n. 37, presso lo studio del difensore
Avv. Luigi Semeraro parte appellante
contro
, c.f. , con il patrocinio dell'Avv. Giuseppe CP_1 C.F._1
Aquaro, con domicilio in Grottaglie (Ta), alla via Alfieri, n. 35, presso lo studio del difensore
Avv. Giuseppe Aquaro parte appellata
e
Controparte_2
parte appellata contumace
Tribunale di Taranto sez. civile
Oggetto: risarcimento danni da circolazione stradale – danni subiti dal terzo trasportato – appello.
Conclusioni delle parti: all'udienza del 27.11.2025 le parti discutevano oralmente la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., riportandosi integralmente ai rispettivi scritti difensivi.
1) Sullo svolgimento dei due gradi di lite. evocava in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Grottaglie, e CP_1 Controparte_2 [...]
Part ( per brevità nel prosieguo), nella rispettiva qualità di proprietaria ed Parte_1
impresa assicurativa del veicolo Suzuki Swift tg. DE581LD. Esponeva che in data 17.8.2017, alle ore 21.00 circa, in qualità di terza trasportata, si trovava a bordo del predetto veicolo, e che, mentre lo stesso era fermo ed incolonnato nel traffico su via Otranto, nell'abitato di Grottaglie, sopraggiungeva da tergo la Kia Sportage tg. ES994VR, di proprietà di , condotta Controparte_3
dalla medesima, che lo tamponava. Deduceva, quindi, di aver subito lesioni fisiche a seguito dell'impatto avvenuto tra i due veicoli;
pertanto, sulla base di tali premesse, previo accertamento
Part della verificazione del sinistro, chiedeva la condanna di al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali nella specie subiti, contenendo la domanda nel limite di valore di
€ 5.200,00.
Part Si costituiva in giudizio contestando la domanda nell'an e nel quantum debeatur; in particolare, eccepiva l'incompatibilità - per morfologia ed altezze - dei danni rilevati sui veicoli, producendo all'uopo alcuni fotogrammi;
pertanto, insisteva nel rigetto della domanda attrice.
Nella sua comparsa conclusionale eccepiva, altresì, il difetto di integrazione del contraddittorio, lamentando che il proprietario del veicolo assertivamente tamponante, non era stato evocato in lite;
omissione, questa, che avrebbe determinato a suo avviso la nullità dell'emananda sentenza.
La causa veniva istruita mediante l'acquisizione della documentazione versata in atti dalle parti e nell'assunzione della prova testimoniale con il teste (sebbene nel corso della Controparte_3
Tribunale di Taranto sez. civile
sua deposizione, il difensore della compagnia assicurativa ne avesse eccepito l'incapacità ai sensi dell'art. 246 c.p.c.).
Restava contumace l'altra parte convenuta anche se ritualmente evocata in lite. Controparte_2
Con l'impugnata sentenza, il Giudice di Pace, rigettata ogni avversa eccezione, accoglieva la
Part domanda attrice e condannava al pagamento in favore della stessa della complessiva somma di € 549,40 (€ 427,41 a titolo di danno biologico da invalidità temporanea ed € 122,00 a titolo di spese mediche documentate), con condanna della medesima parte soccombente al pagamento delle spese di lite.
Part Avverso tale pronuncia ha promosso appello chiedendo, in riforma della stessa, il rigetto della domanda promossa dall'appellata.
Con il primo motivo si duole della violazione degli artt. 141-149 C.d.A., eccependo la nullità della sentenza per violazione del litisconsorzio necessario: a suo avviso, poiché nel corso del giudizio di prime cure non era stata citata in giudizio la proprietaria del veicolo danneggiante, la pronuncia di primo grado doveva ritenersi nulla.
Con il secondo ed il terzo motivo si duole dell'erronea valutazione del quadro istruttorio da parte del Giudice di Pace: a suo avviso, l'appellata non aveva fornito la prova del fatto illecito dedotto in lite;
inoltre, la prova testimoniale era stata raccolta con un teste incapace a testimoniare ai sensi dell'art. 246 c.p.c.; pertanto, il giudice di prime cure aveva errato nel disporre l'accoglimento della domanda.
Con il quarto motivo censura la liquidazione del danno, lamentando la violazione degli artt. 138-
139 C.d.A..
Con ulteriori doglianze, sussumibili come quinto motivo di gravame, impugna la sentenza nella parte in cui il Giudice di Pace aveva ritenuto infondata l'eccepita incompatibilità dei danni riportati dai veicoli.
Si è costituita in appello l'appellata chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma CP_1
Tribunale di Taranto sez. civile
dell'impugnata sentenza;
chiede, inoltre, la condanna dell'appellante per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
Anche nel presente grado di lite è rimasta contumace sebbene correttamente Controparte_2
evocata in lite.
2) Sui motivi d'appello.
L'appello è infondato e va respinto per le ragioni che seguono.
E' infondato il primo motivo.
Giova premettere che in caso di sinistro stradale, il danneggiato, terzo trasportato a bordo di uno dei veicoli coinvolti, può optare tra l'azione diretta contro l'assicurazione del vettore ai sensi dell'art. 141 C.d.A. (quando risultino coinvolti almeno due mezzi), l'azione diretta contro l'assicurazione del responsabile civile ai sensi dell'art. 144 C.d.A. (anche in caso in cui sia rimasto coinvolto il solo veicolo a bordo del quale viaggiava), e le ordinarie azioni previste dall'art. 2054 c.c. (Trib. Taranto n. 1107/2023 dell'11.5.2023).
Occorre aggiungere sul punto che l'art. 141 C.d.A., consentendo al terzo trasportato di agire nei confronti dell'assicuratore del proprio vettore sulla base della mera allegazione e prova del danno e del nesso causale, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, introduce una tutela rafforzata del danneggiato, alla quale può essere opposto il solo caso fortuito, da identificarsi, non già con la condotta colposa del conducente dell'altro veicolo coinvolto, ma con l'incidenza di fattori naturali e umani estranei alla sua circolazione (Cass. Civ. n. 17963/2021).
Ciò posto, nel caso di specie, dalle allegazioni difensive della parte e dalla documentazione versata in atti, risulta chiaramente che l'appellata abbia optato per l'azione ex art. 141 C.d.A., agendo contro il vettore e la sua impresa assicurativa.
Ne deriva che l'appellata, avendo promosso l'azione prevista dall'art. 141 C.d.A, e non quella prevista dall'art. 144 C.d.A, era tenuta ad evocare in lite il vettore e la sua impresa assicurativa e
Tribunale di Taranto sez. civile
non anche in proprietario del veicolo danneggiante.
E' noto che in tema di assicurazione obbligatoria della r.c.a., in tutte le ipotesi di azioni dirette disciplinate dal vigente D.Lgs. n. 209 del 2005, il proprietario del veicolo assicurato deve essere, quale responsabile del danno, chiamato in causa quale litisconsorte necessario nel giudizio promosso dal danneggiato contro l'assicuratore, al fine di rendere opponibile all'assicurato l'accertamento della sua condotta colposa, in vista dell'azione di regresso dell'assicuratore (Cass.
Civ. n. 23706/2016; Cass. Civ. n. 21896/2017; Cass. Civ. n. 7755/2020); tuttavia, nel caso di azione promossa ai sensi dell'art. 141 C.d.A., emerge solo una delle due esigenze alla base del predetto litisconsorzio, che è quella dell'accertamento della validità ed efficacia del rapporto assicurativo (quella dell'accertamento della responsabilità, invece, non rileva), dovendo il giudice poter pronunciare con efficacia di giudicato anche con riferimento al rapporto assicurativo;
in tali casi, pertanto, l'estensione del contraddittorio al proprietario del veicolo discende solo dall'opportunità del contestuale accertamento con efficacia di giudicato del rapporto assicurativo e dalla necessità di opporre tale giudicato al titolare del rapporto assicurativo.
Ne deriva che, riguardo all'azione proposta dal terzo trasportato nei confronti dell'assicuratore del vettore ai sensi dell'art. 141 C.d.A., deve ritenersi litisconsorte necessario il proprietario di quest'ultimo e non anche quello del mezzo antagonista.
Pertanto, la doglianza è infondata e va respinta.
Sono infondati anche il secondo ed il terzo motivo d'appello, che, per ragioni di connessione, possono essere vagliati congiuntamente.
Rivalutando l'intero quadro istruttorio assunto nel giudizio di primo grado, sulla scorta della prova testimoniale resa dal teste , del modulo CAI a doppia firma dei proprietari Testimone_1
dei veicoli, e della documentazione sanitaria versata in atti (inclusa la perizia medica di parte depositata dall'appellante), si ritiene che la danneggiata abbia dimostrato gli elementi costitutivi del fatto illecito dedotto in lite, ossia la verificazione del sinistro, la circostanza di essersi trovata,
Tribunale di Taranto sez. civile
quale trasportata, a bordo della vettura indicata, l'insorgenza di un danno a suo carico ed il nesso causale tra lo stesso ed il sinistro;
viceversa, si ritiene che l'appellante nulla abbia provato.
Con riferimento alla prova testimoniale, in disparte da ogni valutazione sulla effettiva incapacità del teste ai sensi dell'art. 246 c.p.c., si rileva che tale mezzo istruttorio risulta ammesso e comunque assunto nel giudizio di primo grado.
Ciò posto, si osserva che qualora la prova testimoniale sia stata ammessa nonostante l'eccezione d'inammissibilità della parte controinteressata, quest'ultima ha l'onere di eccepire, ai sensi dell'art. 157, comma 2, c.p.c., la nullità della prova ciò non di meno assunta, nella prima istanza o difesa successiva al compimento dell'atto, o alla notizia di esso, poiché l'eccezione d'inammissibilità, non va confusa con l'altra, quella di nullità - né ad essa può sovrapporsi - perché diverse sono le situazioni di partenza e diversi sono, altresì, gli interessi che vi sottostanno: la prima eccezione, invero, opera ex ante per impedire un atto invalido, la seconda, invece, agisce ex post per evitare che gli effetti di esso si consolidino, quindi, detti interessi - valutabili in senso diacronico - possono essere apprezzati in modo differente dalla medesima parte, la quale, valutata la prova, può ritenerne vantaggioso l'esito, che per il principio acquisitivo giova o nuoce indipendentemente da chi abbia dedotto il mezzo istruttorio (Cass.
Civ. n. 7376/2025).
Pertanto, posto che nel giudizio di primo grado l'appellante ha eccepito l'incapacità del teste e non la nullità della prova testimoniale all'esito della sua assunzione, ogni eventuale vizio di cui tale mezzo istruttorio sia stato affetto, deve ritenersi definitivamente sanato.
E' infondato anche il quarto motivo d'appello: il giudice di prime cure, pur evitando l'esperimento della CTU medico-legale, ha liquidato il danno sulla scorta delle valutazioni espresse dal medico fiduciario dell'appellante nella relazione di parte acclusa al suo fascicolo;
elaborato nel quale, lo specialista, confermando il nesso causale tra le lesioni accertate ed il sinistro oggetto di causa, ha quantificato il danno subito dalla in 7 giorni di I.T.P. CP_1
Tribunale di Taranto sez. civile
del 75%, giorni 5 di I.T.P. del 50%, giorni 5 di I.T.P. del 25%, ed in € 122,00 di spese mediche documentate.
Depositando tale elaborato tecnico di parte, l'appellante ha inteso contestare la quantificazione del danno allegata dall'appellata per la sola misura eccedente le valutazioni in esso contenute;
ragion per cui, non si ravvisa alcun vizio nell'operato del giudice di prime cure, che, pur senza disporre CTU, facendo corretta applicazione del principio di non contestazione previsto dall'art. 115 c.p.c., ha liquidato il danno in base alle stime formulate dal consulente medico di parte dell'appellante.
Va infine respinto anche il quinto motivo di gravame: l'appellante nulla ha dimostrato in ordine all'eccepita incompatibilità dei danni riportati dai veicoli, pur essendone all'uopo tenuta ai sensi dell'art. 2697, comma 2, c.c. (la sola documentazione fotografica versata in atti appare sul punto irrilevante); pertanto, considerato quanto complessivamente emerso dal quadro istruttorio, che appare univoco nel suffragare la fondatezza della domanda promossa dalla tale circostanza CP_1
non può ritenersi dimostrata.
In definitiva, l'appello è infondato e va respinto.
3) Sulla responsabilità aggravata dell'appellante
Non può essere accolta la domanda risarcitoria per responsabilità aggravata dell'appellante: la condanna ex art. 96, comma 1, c.p.c. richiede la prova del dolo o della colpa grave della parte soccombente, nonché dell'allegazione e dimostrazione di un danno ulteriore rispetto alle spese di lite (Corte App. Napoli 19.7.2025, n. 3863); prova, questa, che nella specie difetta;
va, inoltre, aggiunto che la condanna ex art. 96, c. 3, c.p.c., pur prescindendo dall'elemento soggettivo, presuppone comunque un comportamento oggettivamente qualificabile come abuso del processo, ossia l'avere agito o resistito pretestuosamente, elementi che neppure si ravvisano nel caso in esame.
Tribunale di Taranto sez. civile
4) Sulle spese di lite.
Al rigetto del gravame segue, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite nella misura liquidata in dispositivo.
Al rigetto dell'appello segue anche l'ulteriore condanna dell'appellante al pagamento della somma pari al contributo unificato dovuto per la introduzione della impugnazione, così come previsto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, norma applicabile anche al presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
• rigetta l'appello;
• rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. promossa da CP_1
• condanna al pagamento in favore di delle spese di Parte_1 CP_1
lite, che si liquidano in € 1.702,00, oltre rimborso forfettario, iva e cap, come per legge;
• nulla per le spese tra e Parte_1 Controparte_2
• condanna , ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio Parte_1
2002, n. 115, al pagamento della somma di € 147,00, pari all'importo del contributo unificato corrisposto per la introduzione del presente giudizio d'appello.
Così deciso in Taranto, in data 10/12/2025.
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Raffaele Maria Tronci, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44
Tribunale di Taranto sez. civile