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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XV, sentenza 27/02/2026, n. 843 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 843 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 843/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 15, riunita in udienza il 23/05/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SARESELLA WALTER, Presidente
DELL'ATTI VITTORIO, Relatore
MAZZOTTA GIOVANNI, Giudice
in data 23/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 851/2025 depositato il 23/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820240121478413000 REC.CREDITO.IMP 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2084/2025 depositato il
23/05/2025 Richieste delle parti:
come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorso
Ricorrente_1 S.r.l., in persona dell'Amministratore Unico, sig. Rappresentante_1, rappresentata e difesa come in atti, ha proposto ricorso avverso la cartella di pagamento n. 068 2024 01214784 13 000, notificata a mezzo Pec in data 27.11.2024 dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione di Milano, per complessivi
€ 51.332,63.
La cartella di pagamento ha per oggetto somme iscritte a ruolo a seguito di controllo automatizzato ai sensi dell'art. 36 bis del D.P.R. 600/1973 sul Modello Redditi 2018, anno d'imposta 2017.
Parte ricorrente contesta il “recupero del credito d'imposta indebitamente compensato – agevolazione per investimenti nelle aree svantaggiate”. L'Amministrazione Finanziaria non ha riconosciuto tale credito, rilevando che la società ha compensato tramite modello F24 l'importo di € 50.231,41 senza averlo indicato nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.
La ricorrente precisa che il citato credito d'imposta era stato riconosciuto alla società Società_1 S.r.l. ai sensi dell'art. 1, commi 271-279 della Legge 296/2006. Tale norma prevedeva la concessione di un credito d'imposta sugli investimenti effettuati dalle imprese situate nelle zone del Mezzogiorno, subordinatamente alla trasmissione all'Agenzia delle Entrate di una comunicazione sostitutiva dell'atto di notorietà, che la società Società_1 S.r.l. ha regolarmente inviato in data 13 giugno 2008.
Il 14.08.2017 e il 14.10.2017, la società Società_1 Srl, in qualità di accollante, firmava due distinti accordi con la società Ricorrente_1 S.r.l., in qualità di accollata, impegnandosi a estinguere i debiti tributari della società accollata mediante l'utilizzo di propri crediti tributari, regolarmente iscritti in bilancio e con visto di conformità dell'Agenzia delle Entrate.
In seguito all'accollo, la società Ricorrente_1 S.r.l. versava alla Società_1 S.r.l. le seguenti somme:
a) € 20.113,56 il 19.09.2017 per l'accollo del debito di € 28.733,66 (fattura n.111 del 28/08/2017);
b) € 15.048,42 il 26.10.2017 per l'accollo del debito di € 21.497,75 (fattura n.138 del 16/10/2017).
La ricorrente sostiene che l'accollo tributario, disciplinato dall'art. 8, comma 2, della L. n. 212/2000, consente a un terzo di assumere il debito d'imposta senza liberare il debitore originario. Tale disciplina, di natura civilistica (art. 1273 c.c.), secondo la ricorrente, è applicabile anche in assenza del decreto ministeriale previsto dal comma 6 del medesimo articolo. Tale lacuna normativa ha creato incertezze interpretative, come riconosciuto dalla Risoluzione n. 140/E del 15 novembre 2017, che stabiliva che la compensazione fosse ammessa solo per crediti e debiti riferibili allo stesso soggetto e che i pagamenti di debiti accollati, fatti tramite compensazione prima della risoluzione, fossero considerati validi, a condizione che i crediti utilizzati fossero esistenti e regolarmente utilizzabili.
Alla luce di quanto sopra, la ricorrente ritiene che la cartella di pagamento impugnata debba essere annullata, poiché la compensazione è avvenuta prima della Risoluzione n. 140/E del 15 novembre 2017 e con l'utilizzo di un credito tributario effettivamente esistente e documentato, mai contestato dall'Amministrazione
Finanziaria.
Controdeduzioni dall'Ufficio L'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale I di Milano - Ufficio Legale si è costituita in giudizio con atto di controdeduzioni del 24.03.2025 chiedendo il rigetto del ricorso con condanna della contribuente alle spese di lite.
L'Ufficio, preliminarmente, ha ricostruito la disciplina dell'agevolazione per investimenti nelle aree svantaggiate di cui all'art. 1, commi 271 ss., della L. n. 296/2006.
Nel caso concreto, l'Agenzia rileva che tale disciplina non sia applicabile in quanto la contribuente ha utilizzato in compensazione un credito d'imposta senza indicarlo nel quadro RU della dichiarazione dei redditi, la cui compilazione è obbligatoria per la fruizione del beneficio. Pertanto, il recupero operato è legittimo, in quanto fondato su un mero riscontro cartolare tra i dati dichiarativi e i modelli F24 (effettuati per utilizzare il credito in compensazione), che consente l'iscrizione a ruolo senza previo avviso di accertamento, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità. L'Ufficio contesta, inoltre, la tesi della ricorrente secondo cui la compensazione sarebbe legittima in quanto effettuata prima della Risoluzione n. 140/E del 2017, osservando che la mancata indicazione del credito in dichiarazione ne impedisce comunque l'utilizzo. Resta in ogni caso recuperabile l'imposta compensata con crediti inesistenti o non utilizzabili.
Con riferimento alla documentazione prodotta dalla ricorrente, l'Ufficio conferma la sua inidoneità al fine di dimostrare la spettanza del credito, in quanto:
· non è stata presentata la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà come richiesto dalla legge, ma solo il formulario e la comunicazione di ricezione da parte dell'Agenzia, non sufficiente a dimostrare la spettanza del credito;
· i contratti di accollo allegati non sono registrati e non menzionano il credito d'imposta per investimenti in aree svantaggiate;
· manca il nulla osta dell'Agenzia delle Entrate, necessario per l'utilizzo del credito.
Con successive memorie, depositate il 6.05.2025, parte ricorrente ha contestato quanto dedotto dall'Ufficio, ribadendo che non spettava alla Società indicare in dichiarazione il credito d'imposta per investimenti in aree svantaggiate, poiché tale credito era stato maturato dalla società Società_1 S.r.l., legittima beneficiaria secondo la Legge n. 296/2006, all'uopo precisando che la Società_1 S.r.l. aveva correttamente: a) trasmesso all'Agenzia delle Entrate il modello FAS e la dichiarazione sostitutiva (aiuti di Stato) nel 2008; b) ottenuto il nulla osta per l'utilizzo del credito;
c) maturato un credito d'imposta totale di circa € 11,3 milioni (per investimenti 2007-2009); d) utilizzato tale credito anche per pagare tributi di terzi (tra cui Ricorrente_1 S.r.l.) tramite accollo.
In conclusione, la contribuente contesta l'operato dell'Agenzia delle Entrate, in quanto posto in essere in violazione dell'art. 6, comma 4, dello Statuto del contribuente, per aver richiesto documentazione già nella propria disponibilità, nonché in contrasto con i principi di buona fede, trasparenza e leale collaborazione, avendo determinato un ingiustificato aggravio a carico del contribuente.
Alla pubblica udienza del 23.05.2025 sono presenti i rappresentanti delle parti, i quali discutono la causa riportandosi ai propri atti.
Il ricorso viene deciso in Camera di Consiglio in pari data, come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Esaminati gli atti di causa, si osserva quanto segue.
La presente causa riguarda la legittimità della cartella di pagamento emessa ai sensi dell'art. 36-bis del D.
P.R. n. 600/1973, con la quale l'Agenzia delle Entrate ha recuperato un credito d'imposta (agevolazione per investimenti nelle aree svantaggiate) utilizzato in compensazione. Tale compensazione è ritenuta dall'Ufficio indebitamente fruita per omessa indicazione nel quadro RU della dichiarazione dei redditi della ricorrente.
Nel caso concreto, i debiti tributari della ricorrente sono stati estinti dalla società Società_1 S.r.l., in qualità di accollante, mediante compensazione con propri crediti d'imposta (cod. tributo 6817), tramite modelli F24, nei quali è indicata, nell'apposito riquadro del coobbligato, la partita IVA della stessa accollante.
L'Ufficio ritiene legittimo il recupero operato in sede di controllo automatizzato, nel presupposto che il credito utilizzato in compensazione non sia stato indicato nel quadro RU, la cui compilazione sarebbe obbligatoria ai fini della fruizione del beneficio.
Tale assunto non è condivisibile.
La Corte osserva che i modelli F24, regolarmente quietanzati dall'Agenzia delle Entrate, riportano nell'apposito riquadro del coobbligato la partita Iva della società accollante, ragion per cui la compilazione del quadro RU spettava a quest'ultima, non già alla ricorrente, come sostenuto dall'Ufficio.
Inoltre, è da rilevare che, trattandosi, nel caso, di un disconoscimento di credito d'imposta, cioè di una disposizione normativa, la maggiore imposta non poteva essere recuperata tramite l'emissione di una cartella di pagamento ex art. 36 bis D.P.R. n. 600/1973, ammissibile solo quando il dovuto sia determinato mediante un controllo meramente cartolare sui dati dichiarati dal contribuente o di una correzione di errori materiali o di calcolo. La cartella di pagamento, invece, avrebbe dovuto essere preceduta da apposito avviso di recupero del credito d'imposta, nel caso mai notificato.
Pertanto, è da ritenersi corretto l'operato della ricorrente che ha effettuato il pagamento dei propri tributi in compensazione con l'utilizzo del credito d'imposta della società accollante: credito realmente esistente che non andava evidenziato nel quadro RU della propria dichiarazione poiché la sua compilazione, ai fini della fruizione del credito in compensazione, andava effettuata nell'ambito della dichiarazione della accollante.
Ed infatti:
a) l'accollo è disciplinato dall'art. 8, che al co. 1, L. n. 212/2000 stabilisce che “L'obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione” e, al co. 2 “E' ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui senza liberazione del contribuente originario”. Da ciò deriva che l'accollante assume la veste di mero coobbligato in solido, in quanto l'accollo non è liberatorio, ragion per cui non vi è motivo da impedirgli di estinguere l'obbligazione rispetto all'obbligato principale;
b) l'art. 1, D. L. n. 124/2019, che ha vietato l'estinzione dei debiti dell'accollato utilizzando in compensazione i crediti dell'accollante, non è applicabile al caso di specie, trattandosi di una disciplina successiva e non retroattiva rispetto all'anno d'imposta per cui è causa (2017);
c) i due contratti di accollo allegati in atti da parte ricorrente, e non contestati dall'Ufficio, contengono, tra l'altro: - l'indicazione che sussiste la legittimità della volontaria assunzione da parte di un soggetto terzo dell'impegno di pagare le imposte dovute da altro contribuente, come previsto dall'art. 8, co. 2, L. n. 212/2000; -
l'indicazione che la società accollante Società_1 S.r.l. si attribuisce i debiti d'imposta dell'accollata assumendo, quindi, la posizione di coobbligato della Ricorrente_1 S.r.l.; - l'indicazione che, conformemente a quanto previsto dal co. 2, art. 8, legge citata, l'accollo di cui al presente contratto è cumulativo;
d) il credito d'imposta era stato riconosciuto alla società Società_1 S.r.l. ai sensi dell'art. 1, commi 271-279 della Legge 296/2006, norma che prevedeva l'agevolazione per le imprese situate nelle zone del mezzogiorno, previa trasmissione all'Agenzia delle Entrate di una comunicazione sostitutiva dell'atto di notorietà, atto trasmesso dalla Società_1 S.r.l. in data 13.06.2008, come documentato in atti;
e) i mod. F 24, come quelli allegati, consentono di inserire il codice fiscale del coobbligato nel caso in cui, come quello in questione, le compensazioni effettuate tramite il modello non afferiscano al medesimo soggetto. È da ritenersi, quindi, che lo stesso Ufficio finanziario abbia previsto la possibilità di estinzione del debito tributario tramite la compensazione di un credito del coobbligato;
f) prima dell'introduzione del divieto di cui all'art. 1, D. L. n. 124/2019 la compensazione di un proprio credito con un debito altrui accollato era legittima e l'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 140/E del 2017, riteneva validi e non sanzionabili tali pagamenti mediante compensazione, specificando che ciò valeva solamente per le operazioni intervenute sino alla data di pubblicazione della medesima Risoluzione (15 novembre 2017), ponendo de facto un divieto per le operazioni avvenute dopo la stessa data. Pertanto, le operazioni di cui al presente giudizio, in quanto avvenute antecedentemente a tale data (21.8.2017;
16.10.2017), devono ritenersi eseguite legittimamente.
La decisività delle esposte considerazioni esonera la Corte dall'esaminare gli ulteriori motivi di impugnazione proposti che rimangono assorbiti.
Il ricorso va, pertanto, accolto con annullamento dell'atto impugnato.
La complessità e della peculiarità della materia trattata, giustifica la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Spese compensate.
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 15, riunita in udienza il 23/05/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SARESELLA WALTER, Presidente
DELL'ATTI VITTORIO, Relatore
MAZZOTTA GIOVANNI, Giudice
in data 23/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 851/2025 depositato il 23/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820240121478413000 REC.CREDITO.IMP 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2084/2025 depositato il
23/05/2025 Richieste delle parti:
come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorso
Ricorrente_1 S.r.l., in persona dell'Amministratore Unico, sig. Rappresentante_1, rappresentata e difesa come in atti, ha proposto ricorso avverso la cartella di pagamento n. 068 2024 01214784 13 000, notificata a mezzo Pec in data 27.11.2024 dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione di Milano, per complessivi
€ 51.332,63.
La cartella di pagamento ha per oggetto somme iscritte a ruolo a seguito di controllo automatizzato ai sensi dell'art. 36 bis del D.P.R. 600/1973 sul Modello Redditi 2018, anno d'imposta 2017.
Parte ricorrente contesta il “recupero del credito d'imposta indebitamente compensato – agevolazione per investimenti nelle aree svantaggiate”. L'Amministrazione Finanziaria non ha riconosciuto tale credito, rilevando che la società ha compensato tramite modello F24 l'importo di € 50.231,41 senza averlo indicato nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.
La ricorrente precisa che il citato credito d'imposta era stato riconosciuto alla società Società_1 S.r.l. ai sensi dell'art. 1, commi 271-279 della Legge 296/2006. Tale norma prevedeva la concessione di un credito d'imposta sugli investimenti effettuati dalle imprese situate nelle zone del Mezzogiorno, subordinatamente alla trasmissione all'Agenzia delle Entrate di una comunicazione sostitutiva dell'atto di notorietà, che la società Società_1 S.r.l. ha regolarmente inviato in data 13 giugno 2008.
Il 14.08.2017 e il 14.10.2017, la società Società_1 Srl, in qualità di accollante, firmava due distinti accordi con la società Ricorrente_1 S.r.l., in qualità di accollata, impegnandosi a estinguere i debiti tributari della società accollata mediante l'utilizzo di propri crediti tributari, regolarmente iscritti in bilancio e con visto di conformità dell'Agenzia delle Entrate.
In seguito all'accollo, la società Ricorrente_1 S.r.l. versava alla Società_1 S.r.l. le seguenti somme:
a) € 20.113,56 il 19.09.2017 per l'accollo del debito di € 28.733,66 (fattura n.111 del 28/08/2017);
b) € 15.048,42 il 26.10.2017 per l'accollo del debito di € 21.497,75 (fattura n.138 del 16/10/2017).
La ricorrente sostiene che l'accollo tributario, disciplinato dall'art. 8, comma 2, della L. n. 212/2000, consente a un terzo di assumere il debito d'imposta senza liberare il debitore originario. Tale disciplina, di natura civilistica (art. 1273 c.c.), secondo la ricorrente, è applicabile anche in assenza del decreto ministeriale previsto dal comma 6 del medesimo articolo. Tale lacuna normativa ha creato incertezze interpretative, come riconosciuto dalla Risoluzione n. 140/E del 15 novembre 2017, che stabiliva che la compensazione fosse ammessa solo per crediti e debiti riferibili allo stesso soggetto e che i pagamenti di debiti accollati, fatti tramite compensazione prima della risoluzione, fossero considerati validi, a condizione che i crediti utilizzati fossero esistenti e regolarmente utilizzabili.
Alla luce di quanto sopra, la ricorrente ritiene che la cartella di pagamento impugnata debba essere annullata, poiché la compensazione è avvenuta prima della Risoluzione n. 140/E del 15 novembre 2017 e con l'utilizzo di un credito tributario effettivamente esistente e documentato, mai contestato dall'Amministrazione
Finanziaria.
Controdeduzioni dall'Ufficio L'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale I di Milano - Ufficio Legale si è costituita in giudizio con atto di controdeduzioni del 24.03.2025 chiedendo il rigetto del ricorso con condanna della contribuente alle spese di lite.
L'Ufficio, preliminarmente, ha ricostruito la disciplina dell'agevolazione per investimenti nelle aree svantaggiate di cui all'art. 1, commi 271 ss., della L. n. 296/2006.
Nel caso concreto, l'Agenzia rileva che tale disciplina non sia applicabile in quanto la contribuente ha utilizzato in compensazione un credito d'imposta senza indicarlo nel quadro RU della dichiarazione dei redditi, la cui compilazione è obbligatoria per la fruizione del beneficio. Pertanto, il recupero operato è legittimo, in quanto fondato su un mero riscontro cartolare tra i dati dichiarativi e i modelli F24 (effettuati per utilizzare il credito in compensazione), che consente l'iscrizione a ruolo senza previo avviso di accertamento, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità. L'Ufficio contesta, inoltre, la tesi della ricorrente secondo cui la compensazione sarebbe legittima in quanto effettuata prima della Risoluzione n. 140/E del 2017, osservando che la mancata indicazione del credito in dichiarazione ne impedisce comunque l'utilizzo. Resta in ogni caso recuperabile l'imposta compensata con crediti inesistenti o non utilizzabili.
Con riferimento alla documentazione prodotta dalla ricorrente, l'Ufficio conferma la sua inidoneità al fine di dimostrare la spettanza del credito, in quanto:
· non è stata presentata la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà come richiesto dalla legge, ma solo il formulario e la comunicazione di ricezione da parte dell'Agenzia, non sufficiente a dimostrare la spettanza del credito;
· i contratti di accollo allegati non sono registrati e non menzionano il credito d'imposta per investimenti in aree svantaggiate;
· manca il nulla osta dell'Agenzia delle Entrate, necessario per l'utilizzo del credito.
Con successive memorie, depositate il 6.05.2025, parte ricorrente ha contestato quanto dedotto dall'Ufficio, ribadendo che non spettava alla Società indicare in dichiarazione il credito d'imposta per investimenti in aree svantaggiate, poiché tale credito era stato maturato dalla società Società_1 S.r.l., legittima beneficiaria secondo la Legge n. 296/2006, all'uopo precisando che la Società_1 S.r.l. aveva correttamente: a) trasmesso all'Agenzia delle Entrate il modello FAS e la dichiarazione sostitutiva (aiuti di Stato) nel 2008; b) ottenuto il nulla osta per l'utilizzo del credito;
c) maturato un credito d'imposta totale di circa € 11,3 milioni (per investimenti 2007-2009); d) utilizzato tale credito anche per pagare tributi di terzi (tra cui Ricorrente_1 S.r.l.) tramite accollo.
In conclusione, la contribuente contesta l'operato dell'Agenzia delle Entrate, in quanto posto in essere in violazione dell'art. 6, comma 4, dello Statuto del contribuente, per aver richiesto documentazione già nella propria disponibilità, nonché in contrasto con i principi di buona fede, trasparenza e leale collaborazione, avendo determinato un ingiustificato aggravio a carico del contribuente.
Alla pubblica udienza del 23.05.2025 sono presenti i rappresentanti delle parti, i quali discutono la causa riportandosi ai propri atti.
Il ricorso viene deciso in Camera di Consiglio in pari data, come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Esaminati gli atti di causa, si osserva quanto segue.
La presente causa riguarda la legittimità della cartella di pagamento emessa ai sensi dell'art. 36-bis del D.
P.R. n. 600/1973, con la quale l'Agenzia delle Entrate ha recuperato un credito d'imposta (agevolazione per investimenti nelle aree svantaggiate) utilizzato in compensazione. Tale compensazione è ritenuta dall'Ufficio indebitamente fruita per omessa indicazione nel quadro RU della dichiarazione dei redditi della ricorrente.
Nel caso concreto, i debiti tributari della ricorrente sono stati estinti dalla società Società_1 S.r.l., in qualità di accollante, mediante compensazione con propri crediti d'imposta (cod. tributo 6817), tramite modelli F24, nei quali è indicata, nell'apposito riquadro del coobbligato, la partita IVA della stessa accollante.
L'Ufficio ritiene legittimo il recupero operato in sede di controllo automatizzato, nel presupposto che il credito utilizzato in compensazione non sia stato indicato nel quadro RU, la cui compilazione sarebbe obbligatoria ai fini della fruizione del beneficio.
Tale assunto non è condivisibile.
La Corte osserva che i modelli F24, regolarmente quietanzati dall'Agenzia delle Entrate, riportano nell'apposito riquadro del coobbligato la partita Iva della società accollante, ragion per cui la compilazione del quadro RU spettava a quest'ultima, non già alla ricorrente, come sostenuto dall'Ufficio.
Inoltre, è da rilevare che, trattandosi, nel caso, di un disconoscimento di credito d'imposta, cioè di una disposizione normativa, la maggiore imposta non poteva essere recuperata tramite l'emissione di una cartella di pagamento ex art. 36 bis D.P.R. n. 600/1973, ammissibile solo quando il dovuto sia determinato mediante un controllo meramente cartolare sui dati dichiarati dal contribuente o di una correzione di errori materiali o di calcolo. La cartella di pagamento, invece, avrebbe dovuto essere preceduta da apposito avviso di recupero del credito d'imposta, nel caso mai notificato.
Pertanto, è da ritenersi corretto l'operato della ricorrente che ha effettuato il pagamento dei propri tributi in compensazione con l'utilizzo del credito d'imposta della società accollante: credito realmente esistente che non andava evidenziato nel quadro RU della propria dichiarazione poiché la sua compilazione, ai fini della fruizione del credito in compensazione, andava effettuata nell'ambito della dichiarazione della accollante.
Ed infatti:
a) l'accollo è disciplinato dall'art. 8, che al co. 1, L. n. 212/2000 stabilisce che “L'obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione” e, al co. 2 “E' ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui senza liberazione del contribuente originario”. Da ciò deriva che l'accollante assume la veste di mero coobbligato in solido, in quanto l'accollo non è liberatorio, ragion per cui non vi è motivo da impedirgli di estinguere l'obbligazione rispetto all'obbligato principale;
b) l'art. 1, D. L. n. 124/2019, che ha vietato l'estinzione dei debiti dell'accollato utilizzando in compensazione i crediti dell'accollante, non è applicabile al caso di specie, trattandosi di una disciplina successiva e non retroattiva rispetto all'anno d'imposta per cui è causa (2017);
c) i due contratti di accollo allegati in atti da parte ricorrente, e non contestati dall'Ufficio, contengono, tra l'altro: - l'indicazione che sussiste la legittimità della volontaria assunzione da parte di un soggetto terzo dell'impegno di pagare le imposte dovute da altro contribuente, come previsto dall'art. 8, co. 2, L. n. 212/2000; -
l'indicazione che la società accollante Società_1 S.r.l. si attribuisce i debiti d'imposta dell'accollata assumendo, quindi, la posizione di coobbligato della Ricorrente_1 S.r.l.; - l'indicazione che, conformemente a quanto previsto dal co. 2, art. 8, legge citata, l'accollo di cui al presente contratto è cumulativo;
d) il credito d'imposta era stato riconosciuto alla società Società_1 S.r.l. ai sensi dell'art. 1, commi 271-279 della Legge 296/2006, norma che prevedeva l'agevolazione per le imprese situate nelle zone del mezzogiorno, previa trasmissione all'Agenzia delle Entrate di una comunicazione sostitutiva dell'atto di notorietà, atto trasmesso dalla Società_1 S.r.l. in data 13.06.2008, come documentato in atti;
e) i mod. F 24, come quelli allegati, consentono di inserire il codice fiscale del coobbligato nel caso in cui, come quello in questione, le compensazioni effettuate tramite il modello non afferiscano al medesimo soggetto. È da ritenersi, quindi, che lo stesso Ufficio finanziario abbia previsto la possibilità di estinzione del debito tributario tramite la compensazione di un credito del coobbligato;
f) prima dell'introduzione del divieto di cui all'art. 1, D. L. n. 124/2019 la compensazione di un proprio credito con un debito altrui accollato era legittima e l'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 140/E del 2017, riteneva validi e non sanzionabili tali pagamenti mediante compensazione, specificando che ciò valeva solamente per le operazioni intervenute sino alla data di pubblicazione della medesima Risoluzione (15 novembre 2017), ponendo de facto un divieto per le operazioni avvenute dopo la stessa data. Pertanto, le operazioni di cui al presente giudizio, in quanto avvenute antecedentemente a tale data (21.8.2017;
16.10.2017), devono ritenersi eseguite legittimamente.
La decisività delle esposte considerazioni esonera la Corte dall'esaminare gli ulteriori motivi di impugnazione proposti che rimangono assorbiti.
Il ricorso va, pertanto, accolto con annullamento dell'atto impugnato.
La complessità e della peculiarità della materia trattata, giustifica la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Spese compensate.