Sentenza 7 maggio 2014
Massime • 1
Non è abnorme il provvedimento con il quale il giudice del dibattimento, investito del giudizio immediato ex art. 453, comma primo bis, cod. proc. pen., ordini la restituzione degli atti al pubblico ministero, con riferimento al reato oggetto di contestazione suppletiva in limine, per il quale, non sussistendo i presupposti di legge per l'instaurazione del rito, non era stato emesso il pure richiesto decreto di giudizio immediato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 07/05/2014, n. 37388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37388 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARASCA Gennaro - Presidente - del 07/05/2014
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAZA Carlo - Consigliere - N. 629
Dott. DE MARZO Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPUTO Angelo - rel. Consigliere - N. 10982/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA;
nei confronti di:
NO AN RL N. IL 26/04/1954;
ON OR N. IL 13/07/1934;
AS NI HE N. IL 03/11/1957;
IG LA N. IL 13/12/1962;
EZ LT N. IL 14/11/1958;
IA DO N. IL 12/02/1957;
avverso l'ordinanza n. 13842/2012 TRIBUNALE di ROMA, del 21/02/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CAPUTO ANGELO. Letta la requisitoria in data 20/05/2013 del Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Dott. GERACI V GERACI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO
1. Con provvedimento in data 21/02/2013, il Tribunale di Roma ha disposto ex art. 521 c.p.p., la restituzione al Pubblico Ministero delle contestazioni suppletive formulate all'udienza del 18/12/2012. Rileva il Tribunale che: il 25/05/2012 il G.I.P. del Tribunale di Roma ha emesso decreto di giudizio immediato nei confronti degli imputati in relazione ai reati per i quali era stata applicata in fase di indagini una misura detentiva, previa separazione del procedimento relativo ai reati per i quali detta misura non era stata emessa ovvero era stata revocata in sede di impugnazione;
contestualmente il G.I.P. rigettava l'istanza di alcuni difensori di declaratoria di inammissibilità della richiesta di giudizio immediato in ragione della dedotta "imprescindibile connessione" con i reati divenuti oggetto di separato procedimento, demandando al giudice del dibattimento la decisione circa "l'eventuale indispensabilità della riunione dei giudizi"; con la contestazione suppletiva effettuata all'udienza del 18/12/2012 il P.M. contestava gli stessi reati divenuti oggetto di separato procedimento per le ragioni indicate.
Premesso che la disciplina delle contestazioni dei reati concorrenti dettata per il caso dell'emersione, nel corso dell'istruttoria dibattimentale, di elementi integranti dette fattispecie di reati, è stata estesa in via interpretativa alle ipotesi, c.d. "patologiche", di contestazioni effettuate in limine litis, destinate a porre rimedio ad eventuali incompletezze o errori commessi dal P.M. nella formulazione dell'imputazione, rileva il Tribunale che il caso in esame esula da entrambe le ipotesi indicate: l'istruttoria dibattimentale non è ancora iniziata e le nuove contestazioni riguardano i reati oggetto di stralcio da parte del P.M., sicché, non ravvisandosi gli estremi della contestazione ex art. 517 c.p.p., tutti i fatti relativi alle ulteriori contestazioni devono essere ritrasmessi al P.M.
Osserva inoltre il Tribunale di Roma che, incidendo sul diritto di difesa, le norme in questione devono essere oggetto di stretta interpretazione: ove si accedesse alla tesi del P.M., gli imputati sarebbero privati delle garanzie previste per il rito ordinario (dall'avviso di conclusione delle indagini all'udienza preliminare) in palese violazione della previsione tassativa di cui all'art. 453 c.p.p., che, per il caso di indispensabilità della riunione di procedimenti con reati per i quali mancano le condizioni che giustificano la scelta del rito, impone la prevalenza del rito ordinario.
Nel caso di specie, inoltre, le contestazioni si riferiscono a reati per i quali è prevista l'udienza preliminare, che nel caso in esame non si è mai tenuta, trattandosi di un giudizio immediato ed. cautelare: dovendosi escludere la regressione del procedimento per lo svolgimento dell'udienza preliminare solo nell'ipotesi in quest'ultima si sia svolta almeno in relazione agli altri reati, trova applicazione l'art. 521 bis c.p.p., comma 1, che, a seguito di tempestiva eccezione da parte dei difensori, impone la trasmissione degli atti al P.M. nel caso in cui, a seguito della contestazione suppletiva, il reato risulti tra quelli attribuiti alla cognizione del Tribunale per i quali è prevista l'udienza preliminare e questa non sia stata tenuta.
2. Avverso l'indicato provvedimento del Tribunale di Roma ha proposto ricorso per cassazione il P.M. presso il medesimo Tribunale, denunciandone l'abnormità. I difensori avevano dedotto l'imprescindibile connessione tra i fatti originariamente contestati e quelli oggetto di contestazione suppletiva ed anche il Tribunale ha rilevato la connessione ex art. 12 c.p.p., comma 1, lett. b), sicché non si comprendono le ragioni della mancata applicazione dell'art. 517 c.p.p., comma 1. Nessun rilievo può essere attribuito al fatto che il Pubblico Ministero ha proceduto in limine litis sulla base degli atti assunti nella fase delle indagini preliminari, essendo ciò consentito dalla costante giurisprudenza, ne' può assumere rilievo che la contestazione sia stata effettuata, come rileva il Tribunale, sulla base di una "strategia processuale" e non per un errore o un'omissione, tesi, questa, che determinerebbe conseguenze illogiche e paradossali.
Erronea è la tesi che i sette reati oggetto della contestazione richiederebbero l'udienza preliminare, perché tre di essi riguardano il reato di appropriazione indebita (per il quale non prevista detta udienza) e i più fatti di bancarotta costituiscono circostanza aggravante ex art. 219, comma 2, n. 1), L.Fall.. È inoltre erronea la tesi del Tribunale secondo cui la disciplina ex artt. 516 e 517 c.p.p., deve essere oggetto di stretta interpretazione, in quanto detta disciplina trova applicazione proprio nello svolgimento del rito ordinario e non esiste alcun principio che ne imponga una stretta interpretazione, mentre sia l'avviso di conclusione delle indagini, sia l'udienza preliminare non sono previsti inderogabilmente. La tesi sostenuta dal provvedimento impugnato condurrebbe ad una sostanziale abrogazione della disciplina di cui agli artt. 516 e 517 c.p.p.. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Le censure del Pubblico Ministero ricorrente fanno leva, in particolare, su tre argomenti: in primo luogo, viene richiamata la pronuncia di questa Corte che ha ritenuto abnorme, e come tale ricorribile per cassazione, il provvedimento con il quale il giudice del dibattimento disponga la trasmissione degli atti al P.M., inibendogli l'esercizio dell'azione penale attraverso la facoltà di modificare o integrare l'imputazione, a norma degli artt. 516 e 517 c.p.p., (Sez. 6^, n. 37577 del 15/10/2010 - dep. 21/10/2010, P.M. in proc. Marcolin, Rv. 248539); in secondo luogo, al lume della giurisprudenza di legittimità, si esclude abbia rilievo la circostanza che la contestazione suppletiva sia stata effettuata in limine litis, sulla base degli atti acquisiti nel corso delle indagini preliminari;
infine, si denuncia l'erroneità della tesi del Tribunale di Roma incentrata su un'interpretazione restrittiva della disciplina delle contestazioni suppletive, per l'incidenza di detta disciplina sulle garanzie previste dal rito ordinario in tema di avviso della conclusione delle indagini preliminari e di svolgimento dell'udienza preliminare.
La prospettazione del ricorrente, tuttavia, trascura di collocare le argomentazioni sintetizzate nel quadro della fattispecie esaminata dall'ordinanza impugnata, sicché nessuna di tali argomentazioni risulta decisiva nel senso invocato. Il principio di diritto affermato dalla citata sentenza n. 37577 del 2010 non è riferito a contestazioni suppletive svolte nell'ambito del giudizio immediato ed aventi ad oggetto un reato in relazione al quale il decreto ex art. 456 c.p.p., non era stato emesso, non avendone il G.I.P. ravvisato i presupposti.
Quanto alle contestazioni suppletive "tardive" (o, per riprendere la terminologia della Corte costituzionale, "patologiche"), l'orientamento a suo tempo affermato da Sez. U, n. 4 del 28/10/1998 - dep. 11/03/1999, AR, Rv. 212757, ha trovato conferma, pur con significative oscillazioni, nella successiva giurisprudenza di legittimità, ove si è ribadito che il pubblico ministero può procedere, nel corso del dibattimento e prima dell'inizio dell'istruzione, alla modifica dell'imputazione per diversità del fatto, utilizzando a tal fine gli elementi che già emergevano nel corso delle indagini (Sez. 5^, n. 32797 del 20/06/2006 - dep. 03/10/2006, Battilana, Rv. 235071; conformi: Sez. 2^, n. 3192 del 08/01/2009 - dep. 22/01/2009, Caltabiano, Rv. 242672; Sez. 6^, n. 44980 del 22/09/2009 - dep. 24/11/2009, Nasso, Rv. 245284; Sez. 6^, n. 44501 del 29/10/2009 - dep. 19/11/2009, Cardella, Rv. 245006):
anche su questo punto, tuttavia, l'argomento del ricorrente - valido su un piano generale - deve misurarsi con le peculiarità della vicenda esaminata dal Tribunale di Roma e, in particolare, con la regola di cui all'art. 453 c.p.p., comma 2, la cui violazione è stata valorizzata dall'ordinanza impugnata e che, prima ancora, aveva dettato la determinazione del g.i.p. circa la separazione del procedimento relativo ai reati per i quali mancavano le condizioni giustificative del rito immediato (reati poi oggetto della contestazione suppletiva in questione). A questo proposito, deve osservarsi che, come rilevato dal Tribunale di Roma, la contestazione suppletiva operata nel caso di specie dal p.m. non risulta riconducibile in toto al caso preso in considerazione dalla sentenza AR, che ha riconosciuto la legittimità delle contestazioni suppletive "se il pubblico ministero, per inerzia o errore, abbia omesso in parte la contestazione di elementi di accusa già acquisiti", potendo, in detta ipotesi, "provvedervi poi nel dibattimento, e sin dal suo inizio, apportando le necessarie modifiche all'imputazione": mentre, dunque, la sentenza AR ha riconosciuto la legittimità della "contestazione suppletiva all'inizio del dibattimento e sulla base di elementi non considerati nella formulazione dell'originaria imputazione", la fattispecie in esame ha visto l'imputazione originariamente formulata dal p.m. comprendere anche i reati prima esclusi dall'emissione del decreto di giudizio immediato e poi oggetto della contestazione suppletiva ex art. 517 c.p.p.. Le contestazioni suppletive che vengono in rilievo nel presente giudizio sono, dunque, assimilabili alle contestazioni "tardive" prese in considerazione dalla sentenza AR in virtù della comune riferibilità ad atti già presenti nel fascicolo del p.m. al momento dell'esercizio dell'azione penale;
le due ipotesi, tuttavia, divergono perché solo nella prima l'imputazione originariamente formulata dal p.m. comprendeva anche i reati poi oggetto di contestazione suppletiva, conseguente, quest'ultima, alla decisione del g.i.p. di escludere tali reati dal decreto ex art. 456 c.p.p.. Sotto questo profilo, la contestazione suppletiva operata nel caso di specie si distingue dalla contestazioni "tardive" nell'accezione delineata dalla giurisprudenza più volte citata, assumendo la fisionomia di una contestazione, per così dire, "sostitutiva" della determinazione del g.i.p. in ordine alla selezione dei reati per i quali sono risultati sussistenti i presupposti per l'instaurazione del giudizio immediato.
Infine, al rilievo del P.M. ricorrente circa la deroga alla previsione dell'udienza preliminare e dell'avviso della conclusione delle indagini preliminari caratterizzante molteplici istituti può aggiungersi la considerazione che proprio la contestazione suppletiva ex art. 517 c.p.p., comporta per sua natura, con riguardo al reato che ne forma oggetto, cadenze procedimentali diverse da quelle proprie, in particolare, del rito ordinario, cadenze che, appunto con riferimento al rito ordinario, prescindono dalla notificazione dell'avviso ex art. 415 bis c.p.p. e dallo svolgimento dell'udienza preliminare (laddove necessario in relazione al titolo di reato):
ancora una volta, tuttavia, il rilievo e la considerazione indicati devono essere valutati in rapporto alla peculiare fattispecie in esame.
Le osservazioni svolte giovano a mettere a fuoco la questione posta all'esame di questa Corte, questione riassumibile nei seguenti termini: se sia abnorme l'ordinanza con la quale il giudice del dibattimento, investito del giudizio immediato ex art. 453 c.p.p., comma 1 bis, ordini la restituzione degli atti al pubblico ministero con riferimento al reato, oggetto di contestazione suppletiva in limine, in relazione al quale, non sussistendo i presupposti di legge per l'instaurazione del rito, non era stato emesso il decreto di giudizio immediato, pur essendo incluso nella relativa richiesta e, dunque, nell'originaria imputazione.
3. Ai fini della delimitazione del perimetro della categoria di atto abnorme, Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009 - dep. 22/06/2009, P.M. in proc. Toni e altro, Rv. 243590 ha limitato l'ipotesi di abnormità strutturale al caso di carenza di potere in astratto, che ricorre quando il giudice esercita un potere non attribuitogli dall'ordinamento processuale, e a quello di carenza di potere in concreto, che sussiste in presenza di una "deviazione del provvedimento giudiziale rispetto allo scopo di modello legale nel senso di esercizio di un potere previsto dall'ordinamento, ma in una situazione processuale radicalmente diversa da quella configurata dalla legge e cioè completamente al di fuori dei casi consentiti, perché al di là di ogni ragionevole limite".
3.1. L'ipotesi di abnormità strutturale per carenza di potere in astratto non ricorre, a tutta evidenza, nel caso di specie, essendo il potere di rimessione degli atti al pubblico ministero riconosciuto al giudice del dibattimento in relazione a varie fattispecie;
la giurisprudenza di questa Corte, del resto, ha escluso l'abnormità dell'ordinanza con la quale il giudice del dibattimento, investito del giudizio immediato instaurato con riferimento a reato per il quale l'azione penale doveva essere esercitata mediante citazione diretta a giudizio, ordini la restituzione degli atti al pubblico ministero, in quanto dall'omissione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari può derivare una lesione della facoltà di intervento dell'imputato rilevante a norma dell'art. 178 c.p.p., lett. c) (Sez. 1^, n. 8227 del 10/02/2010 - dep. 02/03/2010, P.M. in proc. Ly, Rv. 246249).
3.2. Inoltre, la riconducibilità della fattispecie in esame all'ipotesi di abnormità strutturale per carenza di potere in concreto deve escludersi, in primo luogo, alla luce della disciplina richiamata dal Tribunale di Roma;
a norma dell'art. 453 c.p.p., comma 2, (che trova applicazione anche al giudizio immediato "custodiate"
introdotto dal legislatore del 2008), in caso di connessione del reato per il quale è richiesto il giudizio immediato con altri reati per i quali manchino le condizioni che giustificano la scelta di tale rito si procede separatamente e, qualora la riunione risulti indispensabile, prevale in ogni caso il rito ordinario. La specifica disciplina stabilita dalla norma in esame e la centralità rivestita, nella sua applicazione, dalle determinazioni del g.i.p. devono essere considerate un limite alla possibilità di procedere alla contestazione suppletiva in limine del reato concorrente escluso dal decreto di giudizio immediato per carenza dei necessari requisiti:
infatti, la regola della separazione dei procedimenti relativi a reati connessi per i quali non sussistano le condizioni per l'instaurazione del giudizio immediato e la "prevalenza" riconosciuta al rito ordinario rispetto al rito speciale nel caso in cui la connessione tra i reati imponga la riunione dei rispettivi procedimenti sono espressione di una voluntas legis che prescrive le cadenze procedimentali tipiche del rito ordinario - con le garanzie e le facoltà connesse all'avviso della conclusione delle indagini preliminari e all'udienza preliminare - qualora si proceda per reati per i quali il g.i.p. ha escluso la sussistenza dei presupposti del rito speciale.
Se, dunque, su un piano generale, come si è anticipato, la disciplina della contestazione del reato concorrente ex art. 517 c.p.p., comporta, per sua stessa natura e in linea con la finalità
tipica dell'istituto, teso a "conferire un ragionevole grado di flessibilità all'imputazione" (Corte cost., sentenza n. 184 del 2014), la rinuncia all'iter proprio del rito ordinario (e, di conseguenza, ai segmenti dello stesso rappresentati dall'avviso di cui all'art. 415 bis c.p.p. e dall'udienza preliminare), la regola specificamente posta a presidio del rapporto tra giudizio immediato e rito ordinario e il ruolo attribuito al g.i.p. nella relativa applicazione escludono che possa ritenersi disposta in carenza di potere in concreto la restituzione degli atti da parte del giudice del dibattimento al pubblico ministero con riferimento al reato oggetto di contestazione suppletiva in relazione al quale, come nel caso di specie, il g.i.p., avendo rilevato l'insussistenza delle condizioni legali per l'instaurazione del giudizio immediato, non aveva emesso il decreto ex art. 456 c.p.p.. Coerente con la prospettiva indicata è il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità che ritiene abnorme, perché determina un'indebita regressione del procedimento, il provvedimento del giudice del dibattimento, il quale, sul presupposto che il giudizio immediato sia stato disposto al di fuori dei presupposti di legge, rimetta gli atti al pubblico ministero per l'ordinario esercizio dell'azione penale (così, ex plurimis, Sez. 3^, n. 179 del 15/11/2007 - dep. 07/01/2008, Rv. 238603, relativa alla previsione normativa concernente l'evidenza della prova). L'orientamento, che pure riconosce quale unico controllo possibile dopo l'ammissione del rito immediato quello concernente l'espletamento del previo interrogatorio dell'imputato (Sez. 6^, n. 6989 del 10/01/2011 - dep. 23/02/2011, C, Rv. 249463; Sez. 5^, n. 14740 del 20/01/2014 - dep. 28/03/2014), fa leva sull'argomento di carattere sistematico in forza del quale il giudice del dibattimento non può sindacare la sussistenza delle condizioni necessarie all'adozione del decreto ex art. 456 c.p.p., non essendo previsto dalla disciplina processuale un controllo ulteriore rispetto a quello attribuito al g.i.p. al momento della decisione sulla richiesta avanzata dal pubblico ministero (Sez. 3^, n. 31728 del 28/03/2013 - dep. 23/07/2013, Pmt in proc. En Naoumi Youssef, Rv. 256733). Ora, nella fattispecie in esame, non vi è un sindacato del giudice del dibattimento che si sovrapponga indebitamente, sconfessandolo, all'apprezzamento operato dal g.i.p. in ordine alla sussistenza dei presupposti del giudizio immediato, ma, al contrario, la determinazione del giudice dibattimentale di restituzione al pubblico ministero degli atti con riguardo al reato oggetto di contestazione suppletiva in relazione al quale non era stato emesso il decreto di giudizio immediato per la ritenuta insussistenza dei relativi presupposti ribadisce il contenuto della statuizione del g.i.p. e, anzi, ne salvaguarda l'effettività. Mette conto osservare, infatti, che proprio l'effettività della decisione del g.i.p. in ordine alla sussistenza, per il singolo reato, dei presupposti per l'instaurazione del rito immediato verrebbe minata dalla generalizzata possibilità del p.m., attraverso la contestazione suppletiva in limine, di introdurre nella sede dibattimentale l'imputazione per la quale il g.i.p. non aveva disposto il giudizio immediato. Il che giova a ribadire come l'ordinanza impugnata non possa essere ritenuta affetta da carenza di potere in concreto del giudice dibattimentale.
4. Per completezza, deve rilevarsi che la soluzione alla questione in esame cui si è pervenuti non muterebbe anche a voler prendere in considerazione la censura del P.M. ricorrente sub specie di abnormità funzionale, che, sempre secondo l'insegnamento delle Sezioni unite Toni già richiamate, è riscontrabile nel caso di stasi del processo e di impossibilità a proseguirlo e va limitata all'ipotesi in cui "il provvedimento giudiziario imponga al pubblico ministero un adempimento che concretizzi un atto nullo rilevabile nel corso futuro del procedimento o del processo": è di tutta evidenza, come, nella fattispecie in esame, l'ordinanza impugnata non ha determinato alcuna stasi, ne' ha obbligato il P.M. ricorrente al compimento di atti nulli, ma ha ricondotto l'esercizio dell'azione penale nei binari stabiliti dal g.i.p. sulla base della disciplina del giudizio immediato più volte richiamata.
4. Alla luce delle considerazioni svolte, deve concludersi che il provvedimento impugnato non è abnorme, sicché il ricorso del Pubblico Ministero ha investito un provvedimento non impugnabile e, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso del Pubblico Ministero. Così deciso in Roma, il 7 maggio 2014.
Depositato in Cancelleria il 9 settembre 2014