Sentenza 17 novembre 2004
Massime • 1
Le attestazioni contenute nel verbale di pignoramento, in quanto atto formatosi al di fuori del procedimento penale e per finalità non processuali, sono pienamente utilizzabili a norma dell'art. 238 cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/11/2004, n. 2979 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2979 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2004 |
Testo completo
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2979/05 Sentenza n. 7602 Registro generale n. 30649 del 2003
Udienza pubblica del 17 novembre 2004 (n. 2 del ruolo)
REPUBBLICA I TALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione sesta penale
Composta dai Signori:
Dott. Giangiulio Ambrosini Presidente
1. Dott. Nicola Milo Consigliere
Consigliere 2. Dott. Arturo Cortese
3. Dott. Francesco Ippolito Consigliere
4. Dott. Giovanni Conti Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
AR BE ZI, n. a Vibo Valentia il 3.10.1968
avverso la sentenza in data 3 aprile 2003 della Corte di appello di Catanzaro
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. Giovanni Conti;
Udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto
Procuratore generale dott. Enrico Delehaye, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Catanzaro confermava la sentenza in data 24 gennaio 2002 del Tribunale di
Vibo Valentia, appellata da AR BE ZI, condannato, con le attenuanti generiche, alla pena di mesi otto di reclusione, in quanto responsabile del reato di cui all'art. 388 commi terzo e quarto c.p., per avere sottratto o comunque disperso cose di sua proprietà (25 giacche e 30 pantaloni), sottoposte a pignoramento
Vibo Valentia, il 13 gennaio 1999).
La Corte di appello riteneva provata la responsabilità penale dell'imputato sulla base del verbale di pignoramento, con il quale l'TU veniva nominato custode dei beni staggiti e del successivo verbale in data 13 gennaio 1999 con il quale il dipendente dell'I.V.G. dava atto del mancato reperimento dei beni medesimi. Ricorre per cassazione l'imputato, unitamente ai difensori
avvocati Pietro Chiappalone e TO AT, deducendo: 1) Violazione dell'art. 337 c.p.p., per essere la querela stata irritualmente proposta senza indicazione dello specifico mandato dal legale rappresentante della società creditrice Staff
International s.p.a.
2) Violazione delle norme processuali in punto di affermazione della responsabilità penale, atteso che il verbale redatto dal dipendente dell'I.V.G. di cui fa cenno la sentenza impugnata non poteva essere utilizzato come prova, ostandovi il disposto dell'art. 511 c.p.p., dovendosi prima procedere all'esame della persona le cui dichiarazioni erano condensate in tale atto.
Diritto
Il ricorso appare infondato.
Quanto al primo motivo, va rilevato che, come dà atto la sentenza impugnata, l'atto di querela è stato proposto da DR
AL RÀ, nella qualità di legale rappresentante della società creditrice Staff International s.p.a., sicché deve ritenersi che in tale atto era contenuto l'implicito riferimento all'art. 2384
c.c., che costituisce la fonte normativa della legittimazione (v.
Cass., sez. VI, u.p. 13 febbraio 2003, Calderone).
In ordine alla seconda censura, deve osservarsi, contrariamente a quanto dedotto, che le attestazioni contenute nel verbale di pignoramento, in quanto atto formatosi al di fuori del procedimento penale e per finalità non processuali, sono pienamente utilizzabili, a norma dell'art. 238 c.p.p.
Il richiamo alla previsione dell'art. 511 comma 2 c.p.p. è del tutto incongruo, perché tale norma riguarda le condizione entro le quali si può dare lettura di "verbali di dichiarazioni" formatisi al di fuori del dibattimento;
mentre, come si è già osservato, il verbale di pignoramento non ha affatto tale natura.
Al rigetto del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso addì 17 novembre 2004.
Il Presidente Il Consigliere estensore
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Seele Deposited 3T GEN. 2005riaC CANCELLIL
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