Cass. pen., SS.UU., sentenza 28/06/2005, n. 26798
CASS
Sentenza 28 giugno 2005

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L'interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare, prescritto dall'art. 294 cod. proc. pen., è viziato da nullità quando non sia stato preceduto dal deposito nella cancelleria del giudice, a norma del comma terzo dell'art. 293 stesso codice, dell'ordinanza applicativa, della richiesta del P.M. e degli atti con essa presentati. La nullità, a carattere intermedio e dunque deducibile solo fino al compimento dell'atto, comporta la perdita di efficacia della misura ai sensi dell'art. 302 cod. proc. pen.. (In motivazione la Corte ha precisato che la notifica dell'avviso al difensore circa l'intervenuto deposito degli atti non condiziona la validità dell'interrogatorio, ma la sola decorrenza del termine per l'eventuale impugnazione del provvedimento cautelare).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., SS.UU., sentenza 28/06/2005, n. 26798
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 26798
Data del deposito : 28 giugno 2005

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