Sentenza 18 ottobre 2017
Massime • 1
Non costituisce indebita manifestazione del convincimento del giudice, in grado di fondare una richiesta di ricusazione, il fatto che egli, nel corso del procedimento, come componente del tribunale del riesame, abbia confermato una misura cautelare reale, atteso che l'adozione di quest'ultima prescinde da qualsiasi valutazione sulla sussistenza o meno dei gravi indizi di colpevolezza in capo all'imputato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 18/10/2017, n. 58024 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 58024 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2017 |
Testo completo
58024-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: PUBBLICA UDIENZA DEL 18/10/2017 -Presidente - Sent. n. sez. ANTONELLA PATRIZIA MAZZEI 1049/2017 ADET TONI NOVIK REGISTRO GENERALE MONICA BONI N.37722/2016 GAETANO DI GIURO Rel. Consigliere - LUIGI BARONE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IR TI nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 21/01/2015 del TRIBUNALE di FORLI' visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI BARONE Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI CUOMO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Udito il difensore presente che ha insistito nei motivi del ricorso, chiedendone l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 21 gennaio 2015, il Tribunale di Forlì condannava RI CH alla pena di 150 euro di ammenda per i reati di cui agli artt. 38, comma 1, 221 R.d. n. 773/31, in relazione all'art. 58 R.d. n. 635/40 (omessa denuncia della detenzione di armi e munizioni dopo averle trasferite ad un nuovo domicilio) e 39, R.d. n. 773/31 e 97 R.d. n. 635/40 (detenzione di munizioni in numero superiore a 200). Le armi e le munizioni, rinvenute nel corso di perquisizione effettuata da agenti di p.s. nell'abitazione del RI sita a Bertinoro, in via Del Poggio n. 329, risultavano denunciate dallo stesso imputato come detenute nel diverso suo domicilio di Cesena, via Montaletto 3492 indicato pure (domicilio presentate dall'imputato ed acquisite in atty, quale domicilio diverso dalla residenza p.. anagrafica di Roncofreddo, via Nazionale n. 219/a). Il giudice riteneva provata la responsabilità dell'imputato sulla base del verbale di sequestro, delle testimonianze rese dagli agenti operanti e dal confronto dei dati da questi forniti con quanto risultava dalle suindicate denunce presentate dallo stesso imputato ed acquisite in atti.
2. Avverso la sentenza ricorre per cassazione il RI deducendo i seguenti motivi: a. Nullità della sentenza in ragione della incompatibilità del giudice procedente (dott. Di Giorgio), per essere lo stesso intervenuto in una fase pregressa del procedimento quale componente del tribunale del riesame che aveva deciso sulla impugnazione avverso il provvedimento di sequestro delle armi e munizioni rinvenute nella disponibilità dell'imputato. Nel corso del giudizio, il giudice, pur sollecitato ad astenersi, aveva respinto la richiesta e la corte di appello aveva dichiarato inammissibile la dichiarazione di ricusazione perché non presentata dalla difesa con atto scritto nella cancelleria del giudice competente a decidere>>. b. Nullità della sentenza per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. Si duole nello specifico della omessa o comunque carente ed illogica motivazione della sentenza impugnata relativamente alle deduzioni difensive attraverso cui era stata evidenziata: - l'illegittimità della perquisizione che aveva portato al rinvenimento delle armi in sequestro;
l'erronea indicazione nelle denunzie del luogo di domicilio e di residenza dell'imputato (corretto con un timbro della Polizia di Cesena ed una sigla di cui si è ignorato l'autore); - l'impossibilità per l'imputato di denunciare nell'immediatezza il trasferimento delle armi nel nuovo domicilio di Bertinoro. c. Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato. Eccepisce, in relazione alla detenzione delle cartucce in numero superiore a 200, la propria buona fede e quindi la mancanza di colpa in ragione del comportamento tenuto dall'autorità di p.s. che, in occasione delle denunzie presentate, nulla gli aveva obiettato al riguardo. Si duole, altresì, del mancato apprezzamento da parte dei giudici, ai fini del riconoscimento 2 della buona fede, della sequenza temporale degli accadimenti, ricostruita con lealtà agli agenti di p.s., ammettendo di avere trasferito le armi nel nuovo domicilio 48 ore prima della perquisizione per ragioni puntualmente spiegate ai predetti. d. Nullità della sentenza per mancata assunzione di una prova decisiva. Si duole, in particolare, della omessa statuizione del giudice in ordine alla richiesta di perizia calligrafica volta ad individuare l'autore della correzione del domicilio di detenzione delle armi apportata nella denuncia acquisita dalla Autorità di p.s. di detenzione delle armi. e. Nullità dell'ordinanza con cui il giudice aveva respinto la richiesta di esame di un teste della difesa giustificando tale decisione con il fatto che, a distanza di quattro anni dai fatti, il teste non sarebbe stato pienamente attendibile. f. Mancata motivazione in ordine alla esclusa applicazione delle circostanze attenuanti generiche (che l'imputato avrebbe meritato in ragione della encomiabile>> condotta processuale senza omettere nulla>>) e alla applicazione della pena dell'ammenda anziché quella detentiva che gli avrebbe consentito di impugnare la sentenza nel merito davanti la corte di appello. g. Con motivo aggiunto il ricorrente chiede il riconoscimento della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, non potuto invocare nel corso del giudizio, in quanto introdotto normativamente successivamente alla definizione dello stesso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile, in quanto si articola in motivi, in parte non consentiti in sede di legittimità in parte manifestamente infondati.
2. Il primo motivo di ricorso non è ammissibile per più di una ragione. Questa Corte ha avuto modo ripetutamente di affermare che non costituisce indebita manifestazione del convincimento del giudice, in grado di fondare una richiesta di ricusazione, il fatto che abbia applicato nel corso del procedimento una misura cautelare reale, atteso che l'adozione di quest'ultima prescinde da qualsiasi valutazione sulla sussistenza o meno dei gravi indizi di colpevolezza in capo all'imputato (Sez. 6, n. 7082 del 03/02/2010, Calcagni, Rv. 246088; Sez. 6, n. 6859 del 03/12/2007, dep. 2008, Puliga, Rv. 239418). In ogni caso, l'esistenza di cause di incompatibilità ex art. 34 cod. proc. pen., allorché non rilevata dal giudice con dichiarazione di astensione, né tempestivamente dedotta con istanza di ricusazione, non incide sulla capacità dello stesso e, conseguentemente, non è causa di nullità ai sensi dell'art. 178, comma primo, lett. a), cod. proc. pen. (ex multis: Sez. 6, n. 12550 del 01/03/2016, K, Rv. 267419; Sez. 6, n. 3042 del 04/11/2015, dep. 2016, Bove, Rv. 266326; Sez. 2, n. 12896 del 05/03/2015, Verdoni, Rv. 262780). Al di là di tali considerazioni, occorre considerare che l'istanza di ricusazione era stata dichiarata inammissibile dalla corte di appello, a nulla rilevando la ragione meramente formale, a dire del ricorrente, di tale decisione. 3 3. Il secondo e il terzo motivo, che possono essere trattati unitariamente in ragione del contenuto, sono manifestamente infondati articolandosi in doglianze in parte destituite di fondamento giuridico, in parte non conferenti, in parte del tutto generiche e che, in tutti i casi, ripropongono quanto già dedotto nel giudizio di merito, senza un effettivo confronto con le argomentazioni attraverso cui sono state respinte nella sentenza impugnata. Nello specifico, in merito al rapporto tra la perquisizione (che, peraltro, con rilievi non convincenti si assume da parte della difesa essere illegittima) e il sequestro delle armi e munizioni, l'interessato trascura che secondo il consolidato insegnamento di questa Corte la nullità del provvedimento di perquisizione non si trasmette a quello di sequestro delle cose rinvenute nel corso della sua esecuzione, né determina l'inutilizzabilità a fini di prova delle stesse (ex multis: Sez. 1, n. 23674 del 10/05/2011, Gentile, Rv. 250428). Si consideri, altresì, che nel caso di specie il sequestro era obbligatorio, ai sensi dell'art. 253, comma 1, cod. proc. pen., avendo ad oggetto il corpo di reato. In ordine alla detenzione delle munizioni in numero superiore al consentito, il giudice del merito con motivazione perfettamente logica ha osservato che la buona fede invocata dall'imputato si tradurrebbe in una ignorantia legis priva di rilevanza scusante. Dall'imputato, in ragione del numero di armi possedute e dell'attività di investigatore privato svolta, era, infatti, esigibile un dovere di informazione in ordine alle cautele legalmente imposte nel campo della detenzione delle armi, a nulla rilevando il contegno meramente passivo della p.a. in sede di ricezione della denuncia che, peraltro, deve aggiungersi, non incide sull'elemento materiale della condotta del reato in contestazione che punisce la detenzione e non la denuncia - di un numero di cartucce superiore a 200.- Con riferimento, infine, all'omessa tempestiva denuncia del trasferimento dell'arma il ricorso è del tutto inadeguato rispetto alla solidità della motivazione della provvedimento impugnato. Invero, il giudice, dopo aver correttamente evidenziato il carattere di immediatezza che l'art. 38 T.U.L.P.S. conferisce all'obbligo di rinnovare la denuncia nel caso di trasferimento dell'arma, ha vagliato le deduzioni difensive escludendo che dalle stesse emergano fattori impeditivi di carattere assoluto per la tempestiva ripetizione della denuncia, esaurendosi la prospettazione difensiva in una serie di ragioni di mera opportunità (v. pagg. 17 e 18 del ricorso) che avrebbero indotto il RI a postergare la denunzia. Il ricorrente si limita ora a riproporre le medesime doglianze insistendo nella tesi della buona fede, del tutto irrilevante ai fini della configurazione del reato, specie se si considera che, nel caso in esame, al di là di quanto l'imputato sostiene, del tutto indimostrata è l'effettiva sua intenzione di denunciare il trasferimento dell'arma (mai verificatasi per via della avvenuta perquisizione). In altri termini, a fronte del dato oggettivo costituito dal rinvenimento delle armi in un domicilio diverso da quello denunciato, la difesa non ha addotto alcun elemento concreto da cui poter effettivamente desumere la sua effettiva intenzione di denunciare, seppure in ritardo, il trasferimento delle armi.
4. Il quarto motivo è completamente destituito di fondamento e deve, pertanto, anch'esso, essere ritenuto inammissibile. Si duole il ricorrente per il mancato espletamento di perizia per risalire all'autore ed individuare il momento della correzione contenuta nella denuncia acquisita dall'isp. Capo Botrugno relativa alla residenza dell'imputato. Il dato da dimostrare (che peraltro ben poteva essere scandagliato in sede di esame testimoniale), si appalesa del tutto eccentrico rispetto alle restanti ragioni del ricorso e, più in generale, all'accertamento dei fatti in contestazione, la cui sussistenza, sul piano materiale della condotta (omessa denuncia del trasferimento dell'arma), non è posta in discussione neanche dalla difesa, la quale nel prospettare la pertinenza della prova richiesta rispetto al thema decidendum si limita genericamente ad asserire che ciò avrebbe acclarato come tutta la vicenda in esame fosse gravemente viziata da violazione di legge>>.
5. Il quinto motivo è aspecifico, in quanto il ricorrente nel dolersi della mancata ammissione da parte del giudice dell'esame del teste Ortolani, non prospetta quale incidenza tale prova avrebbe potuto assumere sulla decisione.
6. Manifestamente infondato è il motivo di ricorso attinente alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, giustificata nella sentenza impugnata con motivazione che, per quanto sintetica, appare adeguata al fine, avendo il giudice rilevato l'assenza di elementi a favore dell'imputato. La difesa lamenta, invece, che avrebbe meritato considerazione la condotta encomiabile dell'imputato e l'aver questi testimoniato non omettendo nulla>>. Posta in questi termini la deduzione non supera la soglia della genericità, in quanto, al di là dell'imprecisione lessicale (""testimonianza" dell'imputato), non è dato comprendere su quale base la difesa ritenga che la condotta processuale dell'imputato fosse meritevole del beneficio invocato.
7. Inammissibile, infine, per carenza di interesse il motivo di ricorso con cui si lamenta la applicazione all'imputato della pena pecuniaria anziché quella detentiva che avrebbe consentito all'imputato un doppio grado di merito. Il ragionamento proposto è, all'evidenza, viziato dalla commistione tra profili di diritto sostanziale e processuale e trascura che la scelta sanzionatoria viene operata dal giudice (e così è dato riscontrare nella sentenza impugnata) nell'esercizio del potere discrezionale e sulla base dei parametri fissati dagli artt. 133 e 133-bis cod. pen., tra i quali non rientrano i riflessi processuali correlati alla valutazione resa.
8. L'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare l'esclusione della punibilità, prevista dall'art. 131-bis cod. 5 pen., pur trattandosi di "ius superveniens" più favorevole al ricorrente (Sez. 5, n. 40293 del 14/04/2016, La Verga, Rv. 268077; Sez. F, n. 40152 del 18/08/2015, Vece, Rv. 264573).
9. Per completezza di argomentazione, deve osservarsi che, qualora il ricorso fosse stato ritenuto ammissibile, ciò non avrebbe ugualmente consentito il riconoscimento della causa di non punibilità invocata dalla difesa, prevalendo su questa la prescrizione (maturata dopo la sentenza impugnata), che, estinguendo i reati in contestazione, rappresenta un esito più favorevole per l'imputato, mentre la prima lascia inalterato l'illecito penale nella sua materialità storica e giuridica (Sez. 6, n. 11040 del 27/01/2016, Calabrese, Rv. 266505). Anche la prescrizione non può, tuttavia, nel caso di specie essere rilevata in quanto la ritenuta inammissibilità del ricorso ha impedito la valida instaurazione del nuovo grado di giudizio e rende impossibile ogni accertamento diverso da quello diretto all'individuazione dell'impossibilità di giudicare (ex multis: Sez. U., n. 32 del 22/11/2000, tricomi, Rv. 228349 e, рій di recente, Sez. 7, n. 6935 del 17/04/2015, dep. 2016, Azzini, Rv. 266172; Sez. 2, n. 28848 del 08/05/2013, Ciaffoni, Rv. 256463). 10. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, che si ritiene equo determinare in euro 2.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di duemila euro alla cassa delle ammende. Così deciso il 18 ottobre 2017. Il presidente Il consigliere estensore Antonella Patrizia Mazzeiitonellaдотаре Luigi Barone DEPOSITATA IN CANCELLERIA 29 DIC 2017 A M E R CANCELLIERE P U S Pietro D Meb 6