Sentenza 14 aprile 2016
Massime • 1
In tema di particolare tenuità del fatto, l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare l'esclusione della punibilità, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., pur trattandosi di "ius superveniens" più favorevole al ricorrente.
Commentario • 1
- 1. Riforma Cartabia: il nuovo istituto della particolare tenuità del fattoAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 24 gennaio 2023
Sommario: 1. Estensione generale dell'ambito di applicabilità della non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis cod. pen.) 2. Il rilievo della condotta “susseguente al reato” 3. Ampliamento delle preclusioni oggettive 3.1 Inapplicabilità nei procedimenti per reati riconducibili alla Convenzione di Istanbul 3.2 Inapplicabilità nei procedimenti per ulteriori reati di particolare allarme sociale 3.3 Inapplicabilità nei procedimenti per taluni reati militari 1. Estensione generale dell'ambito di applicabilità della non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis cod. pen.) Nell'ambito dei generali obiettivi di deflazione processuale ed esecutiva perseguiti …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 14/04/2016, n. 40293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40293 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2016 |
Testo completo
402 9 3 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 14/04/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA PAOLO ANTONIO BRUNO Dott. -Presidente- N.1156 -Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. EDUARDO DE GREGORIO - Consigliere -N. 35590/2015 Dott. ROSA PEZZULLO Dott. ALFREDO GUARDIANO - Consigliere - Dott. PAOLO MICHELI - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LA VERGA STEFANO N. IL 27/01/1972 avverso la sentenza n. 6/2014 TRIBUNALE di BARCELLONA POZZO DI GOTTO, del 27/01/2015 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/04/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. EDUARDO DE GREGORIO Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. che ha concluso per Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. Tur RITENUTO IN FATTO Con la sentenza impugnata il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Giudice di Appello, ha parzialmente riformato la decisione di primo grado nei confronti dell'imputato, dichiarando la prescrizione del reato di lesioni personali e confermando la sentenza agli effetti civili del risarcimento del danno, fatto di Aprile 2006. 1.Avverso la decisione ha proposto ricorso la difesa dell'imputato La Verga, che col primo motivo ha lamentato il vizio di motivazione circa il ritenuto delitto di lesioni. Sostiene il ricorso che la decisione si era fondata sulla sola deposizione della parte civile, senza sottoporla a rigoroso vaglio, come avrebbe dovuto in quanto interessata alla condanna dell'imputato. Né poteva essere sufficiente a riscontrarla il certificato medico prodotto in giudizio, poiché i testi a carico neppure avevano chiarito che il pugno dell'imputato avesse colpito la parte lesa.
1.1 Nel secondo motivo è stata dedotta l'illogicità di motivazione, poiché il Giudice aveva confermato la condanna al risarcimento del danno in assenza di prova sulla responsabilità. E' stata inoltre richiesta la causa di non punibilità del fatto ai sensi dell'art 131 bis cp.
2. Il difensore della parte civile CA ha presentato un atto definito controricorso, nel quale ha evidenziato le ragioni dell'infondatezza del ricorso, chiedendo di respingerlo All'odierna udienza il PG, drssa, Di Nardo ha concluso per l'inammissibilità. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile.
1. La sentenza impugnata ha congruamente motivato circa le ragioni della ritenuta sussistenza del delitto di lesioni, dando atto della credibilità della parte civile, che aveva descritto la violenza concretamente subita consistita in un pugno in faccia ed era stata confermata dalle - - deposizioni di due testi, che avevano riferito di un alterco tra imputato e persona offesa;
a riscontro della versione proveniente dalla parte civile la sentenza ha valutato il certificato medico acquisito, attestante una lesione compatibile con il tipo di atto violento subito dalla stessa.
1.1. A fronte di tale adeguato percorso logico-argomentativo il ricorso ha proposto critiche nel merito della decisione, incentrate su una diversa interpretazione delle testimonianze e sull'omesso vaglio critico della persona offesa, censura peraltro, mossa in modo del tutto generico.
2. Il secondo motivo ha trascurato che la sentenza ha espressamente ribadito la dichiarazione di responsabilità dell'imputato per il delitto di lesioni, ritenuto integrato nella sua componente oggettiva e soggettiva, dichiarandone la prescrizione e correttamente confermando le statuizioni civili ai sensi dell'art 578 cpp. Z 3.Quanto alla richiesta di applicazione della causa di non punibilità ex art 131 bis cp, SS non valutabile in mancanza dell'instaurazione di un valido rapporto processuale, derivante dall'inammissibilità del ricorso. Così Sez. F, Sentenza n. 40152 del 18/08/2015 Ud. (dep. 06/10/2015) Rv. 264573: In tema di particolare tenuità del fatto, l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare l'esclusione della punibilità, prevista dall'art. 131 bis cod. pen., pur trattandosi di "ius superveniens" più favorevole al ricorrente. Per le considerazioni che precedono il ricorso va dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille in favore della cassa delle ammende.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille in favore della cassa delle ammende. Deciso il 14.4.2016 Il consigliere estensore Il Presidente Dr Eduardo de Gregorio dr. Paolo Bruno R DEPOSITATA IN CANCELLERIA addl 28 SET 2016 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Cam anzuise Qu 2