Sentenza 27 gennaio 2016
Massime • 1
La declaratoria di estinzione del reato per prescrizione prevale sulla esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen., in quanto essa, estinguendo il reato, rappresenta un esito più favorevole per l'imputato, mentre la seconda lascia inalterato l'illecito penale nella sua materialità storica e giuridica.
Commentari • 3
- 1. Particolare tenuità del fatto: ancora incertezze sui rapporti con la continuazione di reatiAccesso limitatoCiro Santoriello · https://www.altalex.com/ · 16 novembre 2021
- 2. Abusi edilizi: particolare tenuità non impedisce prescrizione o estinzione del reatoAccesso limitatoSimone Marani · https://www.altalex.com/ · 5 agosto 2021
- 3. Decreto penale di condanna, particolare tenuità del fatto, Gip, restituzione atti al P.M., proscioglimento, abnormitàAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 12 maggio 2017
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/01/2016, n. 11040 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11040 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2016 |
Testo completo
1 1 040/ 16 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE M Composta da Sent. n. sez.76 Giacomo Paoloni - Presidente - Andrea Tronci UP -27/1/2016 Giorgio Fidelbo -Relatore - R.G.N. 7617/15 Massimo Ricciarelli Antonio Corbo ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da CA ES, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 17/07/2014 della Corte d'appello di Bologna;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
sentita la relazione del componente Giorgio Fidelbo;
udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale Paolo Canevelli, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la decisione in epigrafe indicata la Corte d'appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza emessa in sede di giudizio abbreviato dal Tribunale di Bologna il 19/06/2012, ha confermato la responsabilità di ES SE per il reato di cui all'art. 47-ter legge n. 354/1975, in relazione all'art. 385 cod. pen., per essersi allontanato senza autorizzazione dal domicilio protetto in quanto collaboratore di giustizia - dove era- sottoposto alla misura della detenzione domiciliare, rideterminando la pena per effetto del riconoscimento delle attenuanti speciale di cui al comma 4 dell'art. 385 cod. pen.
2. L'avvocato Antonio Rocco, nell'interesse dell'imputato, ha presentato ricorso per cassazione.
2.1. Con il primo motivo deduce il vizio di motivazione per avere escluso la sussistenza dello stato di necessità o comunque un'idonea giustificazione per quanto riguarda l'allontanamento dell'imputato dalla propria abitazione, determinato dalla necessità di doversi recare in banca per la sostituzione della carta bancomat danneggiata trovandosi privo di contanti e dovendo assicurare il minimo fabbisogno a se stesso e alla figlia.
2.2. Con il secondo motivo ripropone l'eccezione di nullità per omessa citazione dell'imputato all'udienza del 10/04/2012 davanti al Tribunale, rilevando che la Corte d'appello ha respinto tale eccezione ritenendo erroneamente che la difesa non avesse eccepito tempestivamente la nullità.
2.3. Con il terzo motivo lamenta l'eccessività della pena, nonostante i giudici avessero riconosciuto la scarsa gravità del fatto.
2.4. Con l'ultimo motivo si eccepisce l'intervenuta prescrizione del reato.
2.5. Il difensore ha depositato motivi nuovi con cui, oltre ad insistere nei motivi dedotto nel ricorso, ha chiesto di valutare la possibilità di applicare al caso di specie la causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto prevista dall'art. 131-bis cod. pen., trattandosi di fatto occasionale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Va accolto il motivo con cui il ricorrente ha eccepito l'avvenuta prescrizione del reato, che commesso il 7.2.2007, si è estinto 1'8.8.2014, computando il termine massimo di sette anni e sei mesi previsto dal combinato disposto degli artt. 157 e 160 cod. pen. Conseguentemente, il Collegio non ritiene di dover esaminare il motivo con cui i ricorrenti hanno eccepito la nullità della sentenza per omessa citazione dell'imputato all'udienza del 10.4.2012: infatti, qualora risulti una causa di estinzione del reato, la sussistenza di una nullità di ordine generale non è rilevabile nel giudizio di legittimità, perché l'inevitabile rinvio al giudice del 2 merito è incompatibile con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva (Sez. un., 28 novembre 2001, n. 1021, Cremonese). Allo stesso modo, restano assorbiti dalla dichiarazione di estinzione anche gli altri due motivi.
2. Per quanto riguarda la richiesta di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. si osserva che questa Corte ha già avuto modo di escludere che in relazione ad un reato già estinto per il decorso del termine di prescrizione, possa essere rilevata la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto (Sez. 3, n. 27055 del 26/05/2015, Sorbara;
Sez. 3, n. 50215 del 08/10/2015, Sarli). Infatti la definizione del procedimento con una pronuncia di estinzione per prescrizione rappresenta un esito più favorevole per l'imputato: mattr mentre la dichiarazione di prescrizione estingue il reato, la declaratoria di non punibilità per la particolare tenuità del fatto lascia del tutto intatto il reato nella sua esistenza sia storica che giuridica e, inoltre, diverse sono le conseguenze scaturenti dalle due distinte tipologie di proscioglimento.
3. Ne consegue che, ai sensi dell'art. 129 comma 1 cod. proc. pen., la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, non potendosi procedere nei confronti dell'imputato per la suddetta causa di estinzione del reato e dovendosi escludere che il gravame sia fondato su motivi inammissibili all'origine, stante i contenuti delle censure mosse, il cui argomentare, però, consente di escludere la prova evidente dell'insussistenza del fatto, sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 27/1/2016 Il Consigliere estensore Il Presidente / Giorgio Fidelbo Giacomo Paoloni DEPOSITATO IN CANCELLERIA 16 MAR 2016 IL IL FUNZIONARI GIUDIZIARIO I O E N T IL Funzionario Responsabile Dott.ssa Silvana DI PUCCHIO