Sentenza 3 febbraio 2010
Massime • 1
Non costituisce indebita manifestazione del convincimento del giudice, in grado di fondare una richiesta di ricusazione, il fatto che abbia applicato nel corso del procedimento una misura cautelare reale, atteso che l'adozione di quest'ultima prescinde da qualsiasi valutazione sulla sussistenza o meno dei gravi indizi di colpevolezza in capo all'imputato.
Commentario • 1
- 1. Art. 37 c.p.p. Ricusazionehttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/02/2010, n. 7082 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7082 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 03/02/2010
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRAMENDOLA Francesco - rel. Consigliere - N. 217
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MATERA Lina - Consigliere - N. 43632/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) GN CO MA, N. IL 05/08/1947;
1) IL VI;
2) TT AR;
avverso l'ordinanza n. 26/2009 CORTE APPELLO di MILANO, del 27/10/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO PAOLO GRAMENDOLA;
lette le conclusioni del PG per il rigetto.
OSSERVA IN FATTO E IN DIRITTO
Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Milano ha dichiarato inammissibile la dichiarazione di ricusazione del dott. Vittorio Anghileri e del dott. Carlo Cecchetti, rispettivamente Presidente e Giudice a latere del Tribunale di Como, proposta dall'imputato CA AN MA nel procedimento penale a suo carico pendente davanti al medesimo Tribunale in riferimento all'art.36 c.p.p., comma 1 lett. d) e art. 37 c.p.p., comma 1, lett. b), per la manifesta infondatezza dei motivi, osservando, quanto al motivo di cui all'art. 37 c.p.p., comma 1, lett. b) che non sussisteva una situazione di incompatibilità nell'avere detti giudici deciso sulla misura cautelare reale, che al contrario di quella personale non presuppone una valutazione di merito della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ma solo la verifica del "fumus" del reato contestato, quanto al motivo di cui all'art. 36 c.p.p., comma 1, lett. d), che non sussisteva alcuna inimicizia grave, ne' la manifesta indebita manifestazione del proprio convincimento sui fatti di causa nell'avere i medesimi giudici, riportando nel testo dell'ordinanza cautelare alcune massime della Corte di Cassazione, attribuito sia pure in maniera sfumata una ipotesi di collusione tra l'imputato e il pubblico ufficiale nella realizzazione di opere edilizie, neppure contestata nelle imputazioni ascritte all'imputato. Contro tale decisione ricorre il LC e ne chiede l'annullamento, articolando tre motivi.
Con il primo motivo denuncia l'inosservanza e erronea applicazione della legge processuale, sostenendo che la decisione era frutto di una lettura parziale delle risultanze processuali da parte della Corte territoriale, che aveva omesso di considerare che il riferimento alla collusione non era stata rinvenuta in termini sfumati in una massima della Corte di Cassazione, ma era stata trascritta, utilizzando in termini chiari ben due massime, per legittimare il sequestro preventivo impugnato, ipotizzando a carico dell'imputato una inesistente collusione con il pubblico ufficiale nel rilascio dei titoli edilizi, che non costituiva neppure specifica contestazione di reato.
Con il secondo motivo deduce la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, testualmente rilevabile, sostenendo che la decisione impugnata illogicamente aveva eluso la sussistenza dell'anticipazione del giudizio di colpevolezza o dell'inimicizia grave, nonostante l'addebito di collusione rivolto all'imputato. Con il terzo motivo eccepisce la incostituzionalità dell'art. 34 c.p.p., comma 2, in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 111 Cost., nella parte in cui non prevedeva la condizione di incompatibilità alla partecipazione al giudizio per il giudice che abbia pronunciato o concorso a pronunciare una precedente decisione anche in materia di misura cautelare reale.
Osserva il collegio che il ricorso appare inammissibile per la manifesta infondatezza delle censure proposte.
Ed invero non può essere configurata la causa di ricusazione prevista dall'art. 37 c.p.p., comma 1, lett. b), giacché è principio ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità che "l'indebita manifestazione del proprio convincimento deve consistere nell'anticipazione dell'opinione sulla colpevolezza o sull'innocenza dell'imputato, senza che ne esista necessità ai fini della decisione adottata, e, quindi fuori da ogni collegamento o legame con l'esercizio delle funzioni giurisdizionali inerenti al fatto esaminato" (Cass. Sez. 1, 6/4-17/5/05 n. 18454 Rv.231566). Tale interpretazione è stata ribadita anche dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. Sez. Un. 27/9-15/11/05 n. 41263 Rv.232067), che ha osservato come l'indebita manifestazione del convincimento da parte del giudice, espressa con la deliberazione incidentale di una questione procedurale, può avere rilevanza come causa di ricusazione solo se il giudice abbia anticipato la valutazione sul merito della "res iudicanda", ovvero sulla colpevolezza dell'imputato, nonché quando essa anticipi in tutto o in parte gli esiti della decisione di merito. Nel caso in esame risulta che i giudici ricusati si sono mantenuti nell'ambito delle proprie attribuzioni e dei limiti funzionali strettamente connessi alla decisione assunta limitatamente ad una misura cautelare reale, la quale prescinde dalla sussistenza o meno di gravi indizi di colpevolezza.
Manifestamente infondata si rivela poi la questione di legittimità costituzionale sollevata dal ricorrente, perché al contrario delle misure cautelari personali, l'emissione di una misura cautelare - così come il suo controllo - non presuppone una valutazione di merito della sussistenza di un quadro indiziario grave di colpevolezza a carico del soggetto, ma soltanto la verifica dell'astratta configurabilità del reato (Cass. Sez. 6, 3/12/07- 13/2/08 n. 6859 Rv.239418). Quanto alla dedotta causa di ricusazione sotto il profilo della inimicizia grave, va richiamato il costante e ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale, secondo cui il sentimento di grave inimicizia, per essere pregiudizievole e integrare l'invocata causa di ricusazione deve trarre origine da rapporti di carattere privato estranei al processo - a questi possono essere equiparati solo atti processuali del giudice, che si siano concretati in un vero e proprio abuso, determinati da "malafede" o da "calcolato pregiudizio" - e fondati su dati di fatto concreti e ben precisi, tali da dimostrare un rapporto personale di inimicizia grave tra il giudice e l'imputato (Cass.Sez. 6, 19/1-5/4/00 n. 316 Rv.215740). Tale sentimento di grave inimicizia deve essere caratterizzato dalla "reciprocità", che insieme con la natura personale di tale rapporto e del fondamento oggettivo delle ragioni addotte a sostegno della detta causa di ricusazione costituisce un indefettibile parametro per la valutazione dell'invocata fattispecie di ricusazione (cass.Sez. 5, 10/1-2/2/07 n. 8429 Rv.236253). Nessuna di tali condizioni può essere ravvisata nella motivazione del provvedimento del Tribunale del Riesame, cui hanno partecipato i due magistrati ricusati, che ha deciso sulla misura cautelare del sequestro emesso a carico del ricorrente, onde è legittima e immune da censure l'ordinanza impugnata.
Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della cassa delle ammende della somma, ritenuta di giustizia ex art. 616 c.p.p., di Euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2010