Sentenza 13 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. IV, sentenza 13/04/2026, n. 1084 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1084 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01084/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01559/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1559 del 2025, proposto da EL GI, rappresentata e difesa dall'avvocato Olav Gianmaria Taraldsen, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Analab srl, non costituita in giudizio;
per l'ottemperanza
alla sentenza del TAR Sicilia – Catania del 18 settembre 2024, n. 3113.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2026 il dott. IE PI;
Considerato che:
- con la sentenza in epigrafe indicata, questa Sezione: 1) ha accertato il diritto della ricorrente “ad accedere ai dati e alle informazioni di cui all’istanza del 13 dicembre 2023”; b) per l’effetto, ha ordinato “alla società intimata di provvedere sull’istanza, mediante l’ostensione delle informazioni e dei dati richiesti, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, o notificazione di parte, se anteriore, della presente sentenza”; c) ha condannato la stessa “al pagamento, in favore di parte ricorrente, del 60% delle spese processuali del presente grado di giudizio, che liquida, in via equitativa, in euro 500,00 (cinquecento/00), oltre accessori di legge; compensa nel resto”, condannando altresì la società intimata alla “integrale rifusione del contributo unificato corrisposto da parte ricorrente”;
- la sentenza è stata notificata in data 25 settembre 2024;
- con ricorso, ritualmente notificato e depositato, la ricorrente ha adito questo Tribunale per l’esecuzione della suddetta sentenza passata in giudicato;
- la società “Analab srl”, seppur ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio;
- il titolo azionato è passato in giudicato (come da attestazione del 30 giugno 2025) ed è stato ritualmente notificato all’Amministrazione;
- la società intimata non ha dato prova, come era suo onere, di avere dato esecuzione al provvedimento giurisdizionale;
- pertanto, sussistono tutti i requisiti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza, ai sensi degli artt. 112 ss. del c.p.a.;
Ritenuto:
- di dover dichiarare l’obbligo della società “Analab srl” di dare esecuzione al giudicato di cui in epigrafe, nel termine di giorni 30 dalla notificazione ovvero dalla comunicazione della presente sentenza;
- di dover nominare, in caso di inutile scadenza di tale termine, quale commissario ad acta , attingendo alle risorse interne all’Amministrazione, il Dirigente Generale del Dipartimento per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico dell’Assessorato della Salute della Regione Sicilia, con facoltà di delega degli adempimenti esecutivi ad altro dirigente dell’ufficio, il quale, ove sia infruttuosamente decorso il predetto termine, provvederà entro l’ulteriore termine di 30 (trenta) giorni, all’integrale esecuzione del giudicato per cui è causa in luogo e vece dell’ente intimato, su richiesta di parte ricorrente;
- di non dover accogliere la domanda di applicazione delle penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e) , c.p.a., reputandosi sufficiente a sollecitare l’esecuzione del giudicato la mera previsione di intervento sostitutivo del commissario ad acta ;
- che le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:
a) accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, ordina alla società “Analab srl”, intimata di dare esecuzione al titolo indicato in epigrafe, nel termine di 30 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione, se anteriore, della presente sentenza;
b) nomina, quale commissario ad acta , il Dirigente Generale del Dipartimento per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico dell’Assessorato della Salute della Regione Sicilia, con facoltà di delega degli adempimenti esecutivi ad altro dirigente dell’ufficio, il quale, ove sia infruttuosamente decorso il predetto termine, provvederà entro l’ulteriore termine di 30 (trenta) giorni, all’integrale esecuzione del giudicato per cui è causa in luogo e vece dell’ente intimato, su richiesta di parte ricorrente.
c) respinge la domanda relativa al riconoscimento della penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e) , c.p.a.;
d) condanna la società intimata al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese processuali, liquidate in complessivi € 500,00, oltre accessori e rifusione del contributo unificato, ove effettivamente versato, come per legge, il tutto con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
SE IO, Presidente
IE PI, Consigliere, Estensore
Manuela Bucca, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IE PI | SE IO |
IL SEGRETARIO