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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 18/12/2025, n. 1427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 1427 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
N. R. G. 3107/2025
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
IA GE PU Presidente
MA RI Giudice relatore
Alessandra Ardito Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio promosso da
(C.F. ), con l'Avv. VEDOVATO Parte_1 C.F._1
JESSICA,
RICORRENTE contro
(C.F. ), con l'avv. ANGELA DI VASTO, CP_1 C.F._2
RESISTENTE con l'intervento necessario del Pubblico Ministero.
Conclusioni: come precisate alla prima udienza celebrata in data 17.12.2025 e di seguito riportate.
Per il ricorrente: confermare i provvedimenti provvisori e urgenti assunti dal giudice istruttore alla prima udienza celebrata in data 17.12.2025 i.e. 1) confermare le condizioni concordate per la separazione consensuale nel giugno 2024 sino al passaggio in giudicato della pronuncia divorzile, 2) confermare l'obbligo del ricorrente di versare a titolo di assegno divorzile il canone di locazione dell'immobile abitato dalla resistente sino alla scadenza del contratto nell'ottobre 2026 e di pagarne le utenze e, a seguire, l'obbligo di versare alla resistente l'importo mensile di € 400,00, rivalutato come per legge, a titolo di assegno divorzile fissando il termine finale di due anni, a spese di lite compensate.
Per la resistente: confermare i provvedimenti provvisori e urgenti assunti dal giudice istruttore alla prima udienza celebrata in data 17.12.2025 i.e. 1) confermare le condizioni concordate per la separazione consensuale nel giugno 2024 sino al passaggio in giudicato della pronuncia divorzile, 2) confermare l'obbligo del ricorrente di versare a titolo di assegno divorzile il canone di locazione dell'immobile abitato dalla resistente sino alla scadenza del contratto nell'ottobre 2026 e di pagarne le utenze e, a seguire, l'obbligo di versare alla resistente l'importo mensile di € 400,00, rivalutato come per legge, a titolo di assegno divorzile senza fissazione di un termine finale, a spese di lite compensate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio civile in data 22/06/2013, nel Comune di
Gallarate, iscritto nel registro dello Stato Civile di quel comune nella parte 1 sotto il numero 32, optando per il regime della comunione dei beni. Dalla loro unione non sono nati figli. I coniugi si sono separati consensualmente a mezzo della sentenza n. 351/2024 pubblicata da questo Tribunale in data 05/06/2024 alle seguenti condizioni:
Pag. 2 di 5 I coniugi hanno concordemente dichiarato di non avere più ripreso la convivenza e di non essersi mai riconciliati sicché è da ritenere impossibile la ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra loro.
Essendo stato ritualmente acquisito in causa che lo stato di separazione legale tra i coniugi si protrae da oltre sei mesi, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 01/12/1970 n. 898 per la pronuncia divorzile.
La sola questione controversa riguarda la legittimità o meno della richiesta formulata dal ricorrente di fissare il termine finale di due anni all'obbligo assunto di versare alla resistente l'importo mensile di € 400,00 a titolo di assegno divorzile dalla scadenza del contratto di locazione della casa coniugale nel mese di ottobre 2026.
Pag. 3 di 5 Sul punto osserva il Collegio che la convivenza coniugale è durata dieci anni, che il ricorrente ha percepito nel corso dell'anno 2024 redditi da lavoro dipendente a tempo indeterminato pari all'importo netto medio mensile di € 2.300,00, calcolato su 12 mensilità, simile a quello percepito negli anni 2023 e 2022 e non sostiene esborsi fissi per il soddisfacimento delle sue esigenze abitative (convivendo con la madre, titolare di redditi propri da pensione, nell'immobile di cui quest'ultima è conduttrice in forza del contratto di locazione vigente dal 10.10.2022) e che la resistente è stata riconosciuta invalida civile nella misura del 34% in data 05.01.2023 per “Esiti di frattura calcaneare bilaterale_ Protrusione discale lombare”, non ha mai lavorato regolarmente nel corso della convivenza coniugale, non parla né correttamente né fluidamente l'italiano e, anche nell'attualità, provvede al soddisfacimento delle esigenze (non soddisfatte dal ricorrente) svolgendo attività lavorative senza un regolare contratto e grazie all'aiuto ricevuto da amici/conoscenti.
Ne consegue che, allo stato, non essendovi neppure certezza delle sorti abitative della resistente post ottobre 2026, non è possibile porre un termine finale all'obbligo del ricorrente di versare alla controparte l'assegno divorzile dell'importo mensile di € 400,00.
L'esito della lite e la limitata attività istruttoria svolta impongono e giustificano la compensazione delle spese di lite sostenute dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero:
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti;
2) ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939 n. 1238 e successive modifiche;
3) CONFERMA le condizioni di cui alla sentenza di separazione consensuale n.
351/2024 sino al passaggio in giudicato del capo n. 1 della presente sentenza;
4) CONFERMA l'obbligo del ricorrente di versare a titolo di assegno divorzile il canone di locazione dell'immobile sito in Gallarate (VA), Via Madonna in Campagna 35,
Pag. 4 di 5 abitato dalla resistente sino alla scadenza del contratto nell'ottobre 2026 e di pagarne le utenze;
5) a seguire PONE a carico del ricorrente l'obbligo di versare alla resistente l'importo mensile di € 400,00, rivalutato come per legge, a titolo di assegno divorzile;
6) COMPENSA tra le parti le spese di lite.
MANDA all'uopo la competente Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio dello Stato Civile per quanto di competenza.
Busto Arsizio, 17/12/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
MA RI IA GE PU
Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
N. R. G. 3107/2025
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
IA GE PU Presidente
MA RI Giudice relatore
Alessandra Ardito Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio promosso da
(C.F. ), con l'Avv. VEDOVATO Parte_1 C.F._1
JESSICA,
RICORRENTE contro
(C.F. ), con l'avv. ANGELA DI VASTO, CP_1 C.F._2
RESISTENTE con l'intervento necessario del Pubblico Ministero.
Conclusioni: come precisate alla prima udienza celebrata in data 17.12.2025 e di seguito riportate.
Per il ricorrente: confermare i provvedimenti provvisori e urgenti assunti dal giudice istruttore alla prima udienza celebrata in data 17.12.2025 i.e. 1) confermare le condizioni concordate per la separazione consensuale nel giugno 2024 sino al passaggio in giudicato della pronuncia divorzile, 2) confermare l'obbligo del ricorrente di versare a titolo di assegno divorzile il canone di locazione dell'immobile abitato dalla resistente sino alla scadenza del contratto nell'ottobre 2026 e di pagarne le utenze e, a seguire, l'obbligo di versare alla resistente l'importo mensile di € 400,00, rivalutato come per legge, a titolo di assegno divorzile fissando il termine finale di due anni, a spese di lite compensate.
Per la resistente: confermare i provvedimenti provvisori e urgenti assunti dal giudice istruttore alla prima udienza celebrata in data 17.12.2025 i.e. 1) confermare le condizioni concordate per la separazione consensuale nel giugno 2024 sino al passaggio in giudicato della pronuncia divorzile, 2) confermare l'obbligo del ricorrente di versare a titolo di assegno divorzile il canone di locazione dell'immobile abitato dalla resistente sino alla scadenza del contratto nell'ottobre 2026 e di pagarne le utenze e, a seguire, l'obbligo di versare alla resistente l'importo mensile di € 400,00, rivalutato come per legge, a titolo di assegno divorzile senza fissazione di un termine finale, a spese di lite compensate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio civile in data 22/06/2013, nel Comune di
Gallarate, iscritto nel registro dello Stato Civile di quel comune nella parte 1 sotto il numero 32, optando per il regime della comunione dei beni. Dalla loro unione non sono nati figli. I coniugi si sono separati consensualmente a mezzo della sentenza n. 351/2024 pubblicata da questo Tribunale in data 05/06/2024 alle seguenti condizioni:
Pag. 2 di 5 I coniugi hanno concordemente dichiarato di non avere più ripreso la convivenza e di non essersi mai riconciliati sicché è da ritenere impossibile la ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra loro.
Essendo stato ritualmente acquisito in causa che lo stato di separazione legale tra i coniugi si protrae da oltre sei mesi, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 01/12/1970 n. 898 per la pronuncia divorzile.
La sola questione controversa riguarda la legittimità o meno della richiesta formulata dal ricorrente di fissare il termine finale di due anni all'obbligo assunto di versare alla resistente l'importo mensile di € 400,00 a titolo di assegno divorzile dalla scadenza del contratto di locazione della casa coniugale nel mese di ottobre 2026.
Pag. 3 di 5 Sul punto osserva il Collegio che la convivenza coniugale è durata dieci anni, che il ricorrente ha percepito nel corso dell'anno 2024 redditi da lavoro dipendente a tempo indeterminato pari all'importo netto medio mensile di € 2.300,00, calcolato su 12 mensilità, simile a quello percepito negli anni 2023 e 2022 e non sostiene esborsi fissi per il soddisfacimento delle sue esigenze abitative (convivendo con la madre, titolare di redditi propri da pensione, nell'immobile di cui quest'ultima è conduttrice in forza del contratto di locazione vigente dal 10.10.2022) e che la resistente è stata riconosciuta invalida civile nella misura del 34% in data 05.01.2023 per “Esiti di frattura calcaneare bilaterale_ Protrusione discale lombare”, non ha mai lavorato regolarmente nel corso della convivenza coniugale, non parla né correttamente né fluidamente l'italiano e, anche nell'attualità, provvede al soddisfacimento delle esigenze (non soddisfatte dal ricorrente) svolgendo attività lavorative senza un regolare contratto e grazie all'aiuto ricevuto da amici/conoscenti.
Ne consegue che, allo stato, non essendovi neppure certezza delle sorti abitative della resistente post ottobre 2026, non è possibile porre un termine finale all'obbligo del ricorrente di versare alla controparte l'assegno divorzile dell'importo mensile di € 400,00.
L'esito della lite e la limitata attività istruttoria svolta impongono e giustificano la compensazione delle spese di lite sostenute dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero:
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti;
2) ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939 n. 1238 e successive modifiche;
3) CONFERMA le condizioni di cui alla sentenza di separazione consensuale n.
351/2024 sino al passaggio in giudicato del capo n. 1 della presente sentenza;
4) CONFERMA l'obbligo del ricorrente di versare a titolo di assegno divorzile il canone di locazione dell'immobile sito in Gallarate (VA), Via Madonna in Campagna 35,
Pag. 4 di 5 abitato dalla resistente sino alla scadenza del contratto nell'ottobre 2026 e di pagarne le utenze;
5) a seguire PONE a carico del ricorrente l'obbligo di versare alla resistente l'importo mensile di € 400,00, rivalutato come per legge, a titolo di assegno divorzile;
6) COMPENSA tra le parti le spese di lite.
MANDA all'uopo la competente Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio dello Stato Civile per quanto di competenza.
Busto Arsizio, 17/12/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
MA RI IA GE PU
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