Sentenza 24 aprile 2015
Massime • 1
In tema di stupefacenti, la reviviscenza dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 272 (convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49) e successivamente dichiarate incostituzionali dalla sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014, non comporta che, nelle situazioni in cui la sentenza di primo grado abbia determinato la pena nella misura minima dell'editto allora vigente in relazione alle droghe cosiddette "leggere", il giudice di appello - quale giudice di merito di secondo grado ovvero quale giudice di rinvio - sia vincolato a rimodulare la sanzione rendendola conforme ai nuovi e più favorevoli minimi edittali detentivi e pecuniari, potendo egli determinarla discrezionalmente nell'ambito della più lieve cornice edittale tornata in vigore, con il solo limite - nell'ipotesi di appello proposto dal solo imputato - del divieto di "reformatio in peius".
Commentario • 1
- 1. PEC vietata per le parti, privilegio del solo giudice (Cass. 1056/20)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 17 gennaio 2020
E' da escludere che le parti private possano usare la PEC per comunciare con il giudice: l'utilizzo del mezzo è consentito al solo ufficio di cancelleria e non anche alle parti private. L'ammissibilità dell'istanza di rinvio per legittimo impedimento avanzata a mezzo della posta elettronica certificata dal difensore di fiducia dell'imputato, poiché il dettato della norma di cui al D.L. n. 179 del 2012, art. 16, comma 4, è ostativo ad una estensione ai difensori della possibilità di effettuare comunicazioni e notificazioni e di presentare istanze mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata. Corte di Cassazione sez. III Penale, sentenza 25 settembre 2019 – 14 gennaio 2020, n. …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 24/04/2015, n. 33396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33396 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MANNINO Saverio - Presidente - del 24/04/2015
Dott. DI NICOLA Vito - Consigliere - SENTENZA
Dott. ANDREAZZA Gastone - Consigliere - N. 2146
Dott. ACETO Aldo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GENTILI Andrea - Consigliere - N. 48563/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IO ZI, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 17/09/2014 della Corte di appello di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Aceto Aldo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. SALZANO Francesco, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito per l'imputato l'avv. Cinquegrana Marco, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il sig. IO ZI ricorre, per il tramite del difensore di fiducia, per l'annullamento della sentenza del 17/09/2014 della Corte di appello di Roma che, in parziale riforma della sentenza del 31/10/2013 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di CC, l'ha condannato alla pena di tre anni e quattro mesi di reclusione ed Euro 17.000,00 di multa per il reato di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, commi 1 e 4, per aver detenuto sostanza stupefacente del tipo hashish e marijuana destinata alla cessione a terzi;
fatto commesso in Anguillara Sabazi il 12/06/2013, con recidiva specifica e reiterata.
1.1. Con il primo motivo eccepisce, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. b), inosservanza o comunque erronea applicazione dell'art. 133 c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 4 e lamenta che la
Corte territoriale avrebbe dovuto rideterminare la pena secondo un criterio puramente aritmetico- proporzionale rispetto alla maggior pena inflitta in primo grado. Ne consegue che, così come aveva fatto il Tribunale di CC (che aveva applicato la pena detentiva di sei anni di reclusione, pari al minimo edittale della pena prevista per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 bis, lett. a), la Corte di appello avrebbe dovuto applicare il nuovo minimo edittale mentre ha applicato una pena assai prossima all'odierno massimo edittale, con ciò mostrando di ignorare l'applicabilità del D.P.R. 309 del 1990, art. 73, comma 4, nella formulazione precedente le modifiche dichiarate incostituzionali.
1.2.Con il secondo motivo eccepisce, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. e), mancanza o comunque manifesta illogicità della motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, negate sul rilievo dei precedenti penali che, però, non erano stati ostativi alla esclusione della recidiva. CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Il ricorso è infondato.
3.L'imputato è stato irrevocabilmente condannato per il reato di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 4, per aver detenuto, a fine di cessione a terzi, sostanza stupefacente del tipo hashish in quantità di poco inferiore a 3,4 chilogrammi, per una quantità di principio attivo pari a gr. 344,5 dai quali avrebbero potuto ricavarsi 13.783 dosi.
3.1. Il G.i.p. di CC, all'esito di giudizio abbreviato, esclusa la contestata recidiva facoltativa, negate le circostanze attenuanti generiche (in considerazione proprio dei precedenti penali specifici), lo aveva condannato alla pena, già diminuita per il rito, di quattro anni di reclusione ed Euro 18.000,00 di multa, partendo dalla pena base di sei anni di reclusione ed Euro 27.000,00 di multa.
3.2.La Corte di appello, nel riaffermare la colpevolezza dell'imputato, ha tenuto conto degli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n. 32 del 12 febbraio 2014 (che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, artt.
4- bis e 4- vicies, convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49) e, in applicazione del rivissuto regime sanzionatorio di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 4, ha applicato la pena base di cinque anni di reclusione ed Euro 24.000,00 di multa, riducendola per il rito a quella finale di tre anni e quattro mesi di reclusione ed Euro 16.000,00 di multa.
3.3.La Corte di appello ha ritenuto non più "giusta" la pena a suo tempo applicata dal primo Giudice perché pari al massimo della sanzione attualmente prevista e, in considerazione della gravita oggettiva del reato (considerata l'entità della droga detenuta) e della personalità del suo autore, ha ritenuto congruo rideterminare la pena (base) nei termini sopra indicati.
3.4.Il ricorrente contesta la decisione della Corte di appello ed eccepisce la sostanziale violazione del divieto di "reformatio in pejus" poiché la pena applicata è superiore, secondo un criterio meramente aritmetico- proporzionale, a quella applicata in prime cure.
3.5.La questione proposta non si risolve in termini astratti, ma concreti.
3.6.Ritiene infatti il Collegio che la Corte di appello, nel rideterminare d'ufficio il trattamento sanzionatorio, pur non potendo applicare una pena maggiore di quella già inflitta in primo grado senza violare il divieto di cui all'art. 597 c.p.p., comma 4, non era vincolata, per quanto oltre si dirà, all'apprezzamento di congruità della pena effettuata dal primo Giudice.
3.7.Questi, infatti, ha ritenuto adeguato un trattamento sanzionatorio che all'epoca della sua applicazione era certamente corrispondente al minimo edittale ma ciò non equivale a sostenere che tale valutazione di prossimità sarebbe rimasta invariata in costanza degli odierni parametri edittali.
3.8.È dirimente sul punto la circostanza che non mancavano al G.i.p. gli strumenti per affievolire ulteriormente la condanna ove avesse voluto. Egli ha ritenuto di non concedere le circostanze attenuanti generiche il cui impatto sul trattamento sanzionatorio avrebbe comportato, tenuto conto della diminuente del rito, l'applicazione di una pena pari a due anni e otto mesi di reclusione (molto prossima all'odierno minimo edittale).
3.9.È evidente, dunque, che la quantificazione della pena finale nella misura indicata dal G.i.p., non equivale ad un giudizio di poca offensività del fatto ma ad una valutazione di adeguatezza della pena che il Giudice ha ritenuto di non voler ulteriormente attenuare.
3.10.Non è peraltro inutile ricordare che allorquando la L. n. 49 del 2006 mitigò il trattamento sanzionatorio previsto per le c.d.
droghe pesanti, abbassando il minimo edittale da otto a sei anni di reclusione, questa Corte si interrogò sull'obbligo o meno del giudice dell'appello di diminuire la pena inflitta in primo grado ma non ha mai sostenuto la vincolante necessità di applicare il nuovo minimo edittale in modo automatico, ove in primo grado fosse stata inflitta una pena pari al minimo.
3.Il Secondo un primo indirizzo, infatti, si affermò che "in sede di ricorso per cassazione, non può essere accolta la richiesta difensiva di rideterminazione della pena ovvero di annullamento con rinvio per rideterminazione della pena inflitta per il reato di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 1, in conseguenza dell'applicazione del trattamento sanzionatorio più favorevole previsto dal D.L. 30 dicembre 2005 n. 272, conv. con modd. dalla L. 2 febbraio 2006, n. 49, se la pena sia stata determinata nel provvedimento impugnato in misura superiore al minimo edittale, in considerazione della gravita del reato" (Sez. 2, n. 40382 del 26/09/2006, Arici, Rv. 235470) e che pertanto "non viola il divieto della "reformatio in peius" il giudice, che, in presenza dell'appello del solo imputato condannato in primo grado al minimo edittale della pena, non applichi automaticamente la più lieve pena minima prevista dalla legge nel frattempo intervenuta, e, ritenuta la gravita del reato commesso, determini la pena in una misura intermedia tra il minimo edittale della legge precedente ed il minimo edittale della legge successivamente entrata in vigore" (Sez. 6^, n. 37887 del 11/10/2006, Druetto, Rv. 235588).
3.12.Un diverso indirizzò sostenne, invece, che dovesse essere annullata con rinvio, "per rideterminazione della pena, la sentenza di condanna per il reato di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 1, in conseguenza dell'applicazione del trattamento sanzionatorio più favorevole previsto dal D.L. 30 dicembre 2005 n. 272, conv. con modd. dalla L. 2 febbraio 2006 n. 49, anche se la pena-
base determinata nel provvedimento impugnato sia superiore al minimo edittale" (Sez. 4^, n. 1024 del 17/10/2006, Durante, Rv. 236061) e che dunque il giudice d'appello dovesse rimodulare la pena di ufficio "anche nel caso in cui il primo giudice, anteriormente alla novella, abbia determinato la pena base, o sia comunque partito dal suo calcolo, in misura superiore al minimo edittale" (Sez. 6^, n. 50614 del 06/12/2013, Chukwumah, Rv. 257655).
3.13.Nella loro diversità, nessuno dei due indirizzi si spinse fino al punto di ritenere che violasse il divieto di "reformatio in pejus" la mancata automatica applicazione del nuovo minimo edittale.
3.14.Tale automatismo è peraltro escluso dall'art. 597 c.p.p., commi 3, 4 e 5, che fa obbligo al giudice che accolga l'appello dell'imputato relativo a circostanze o a reati concorrenti di diminuire la pena in misura corrispondente, ma lo escludono negli altri casi (si veda, sul punto, quanto lucidamente esposto in motivazione da Sez. U, n. 33752 del 18/04/2013, Papola, Rv. 255660 a supporto dell'affermazione di principio che il giudice di appello, dopo aver escluso una circostanza aggravante o riconosciuto un'ulteriore circostanza attenuante in accoglimento dei motivi proposti dall'imputato, può, senza incorrere nel divieto di "reformatio in peius", confermare la pena applicata in primo grado, ribadendo il giudizio di equivalenza tra le circostanze, purché questo sia accompagnato da adeguata motivazione).
3.15.La Corte di appello non ha dunque violato il divieto di cui all'art. 597 c.p.p., comma 4 ed il primo motivo di ricorso deve essere respinto.
4. È manifestamente infondato e generico il secondo motivo di ricorso.
4.1.Il ricorrente lamenta la contraddittorietà delle ragioni poste a fondamento della decisione di escludere la recidiva (ultimo precedente risalente al 1994) con quella di disconoscere le circostanze attenuanti generiche in virtù dei precedenti specifici.
4.2.La censura è manifestamente infondata.
4.3.La Corte di appello ha indicato i quattro precedenti penali dell'imputato (due dei quali per reati specifici) ostativi alla concessione delle circostanze attenuanti generiche e ha ben motivato le ragioni della diversa prospettiva di valutazione che ne è stata fatta ai i fini della recidiva.
4.4.La recidiva, infatti, costituisce circostanza aggravante della pena la cui esclusione non contraddice l'assenza di circostanze che l'attenuino, dovendosi altrimenti escludere la possibilità stessa di un loro bilanciamento.
4.5.Occorre peraltro ricordare che la concessione delle circostanze attenuanti generiche richiede la dimostrazione di elementi di segno positivo (Sez. 3^, n. 19639 del 27/01/2012, Gallo, Rv. 252900) che la Corte di appello, con motivazione ampia, congrua e immune da vizi logico- giuridici, con la quale il ricorrente omette di confrontarsi, ha ritenuto insussistenti e comunque non provati alla luce delle peraltro deboli deduzioni difensive articolate nell'atto di appello.
4.6.Ne consegue che il ricorso deve essere respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
Così deciso in Roma, il 24 aprile 2015.
Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2015