Cass. pen., sez. III, sentenza 24/04/2015, n. 33396
CASS
Sentenza 24 aprile 2015

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Massime1

In tema di stupefacenti, la reviviscenza dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 272 (convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49) e successivamente dichiarate incostituzionali dalla sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014, non comporta che, nelle situazioni in cui la sentenza di primo grado abbia determinato la pena nella misura minima dell'editto allora vigente in relazione alle droghe cosiddette "leggere", il giudice di appello - quale giudice di merito di secondo grado ovvero quale giudice di rinvio - sia vincolato a rimodulare la sanzione rendendola conforme ai nuovi e più favorevoli minimi edittali detentivi e pecuniari, potendo egli determinarla discrezionalmente nell'ambito della più lieve cornice edittale tornata in vigore, con il solo limite - nell'ipotesi di appello proposto dal solo imputato - del divieto di "reformatio in peius".

Commentario1

  • 1PEC vietata per le parti, privilegio del solo giudice (Cass. 1056/20)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 17 gennaio 2020

    E' da escludere che le parti private possano usare la PEC per comunciare con il giudice: l'utilizzo del mezzo è consentito al solo ufficio di cancelleria e non anche alle parti private. L'ammissibilità dell'istanza di rinvio per legittimo impedimento avanzata a mezzo della posta elettronica certificata dal difensore di fiducia dell'imputato, poiché il dettato della norma di cui al D.L. n. 179 del 2012, art. 16, comma 4, è ostativo ad una estensione ai difensori della possibilità di effettuare comunicazioni e notificazioni e di presentare istanze mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata. Corte di Cassazione sez. III Penale, sentenza 25 settembre 2019 – 14 gennaio 2020, n. …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 24/04/2015, n. 33396
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 33396
Data del deposito : 24 aprile 2015

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