Sentenza 2 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/05/2002, n. 6279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6279 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2002 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLIC062 79 / 02 7 IN NOME DEL POP ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente & Rel.R.G.N. 22432/99 Dott. Corrado GUGLIELMUCCI Consigliere Cron. 18414 Dott. Guido VIDIRI Consigliere Rep. Dott. Paolo STILE Dott. Giuseppe CELLERINO Consigliere Ud. 05/03/02 Dott. Aldo DE MATTEIS Consigliere ha pronunciato la seguente S E NTENZA sul ricorso proposto da: RO LO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA presso lo studio dell'avvocatoDELLA PANETTERIA 15, ANTONIO SINESIO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ENRICO QUATTROCCHI, giusta I delega in atti;
ricorrente
contro
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE;
INPS - - intimato la sentenza n. 925/98 del Tribunale di avverso AGRIGENTO, depositata il 07/12/98 - R.G. N. 1118/97; "2002 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 901 -1- Corrods udienza del 05/03/02 dal Consigliere Dott. Gastado V обиделевшиеся udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- RILEVATO IN FATTO 1- che il sign. ER DA ha impugnato innanzi al Pretore la revoca, da parte dell'INPS, dell'assegno d'invalidità dallo stesso corrispostogli;
2- che il Pretore ha, sulla base della c.t.u., rigettato la domanda;
3- che l'assicurato ha proposto appello al Tribunale di Agrigento lamentando che la c.t.u.- su cui si fondava la sentenza del Pretore- aveva nettamente sottovalutato l'incidenza delle patologie esistenti a suo carico;
4- che il predetto Tribunale, con sentenza del 7.12.98, ha ritenuto di approvare le conclusioni del c.t.u. da esso nominato per rinnovare la consulenza, secondo cui le infermità riscontrate all'assicurato, globalmente considerate, non gli consentivano di raggiungere la soglia invalidante;
5- che il sign. DA chiede la cassazione della sentenza con ricorso sostenuto da due motivi RILEVATO IN DIRITTO 1- che con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione dell'art. 10 r.d. n.636/39 e successive integrazioni e modificazioni in relazione all'art. 18 dpr n488/68, nonché difetto di motivazione ed addebita al Tribunale di non essersi attenuto, nel conferire l'incarico al c.t.u., alla regola secondo cui la pensione di invalidità può essere revocata solo se venga accertato che dopo il riconoscimento del diritto al trattamento pensionistico siano sopravvenute modificazioni in melius delle condizioni fisico- lavorative del pensionato;
è stato quindi omesso ogni confronto fra lo stato fisico- lavorativo dell'assicurato esistente al momento del conferimento del trattamento pensionistico e quello proprio del momento in cui lo stesso viene revocato, tenuto presente che l'INPS aveva revocato l'assegno non per aver riscontrato un miglioramento sebbene per mancata presentazione della domanda di conferma;
2- che con il secondo motivo denuncia difetto di motivazione e violazione dell'art. 10 dpr n.636/39 ed addebita al Tribunale di aver fatte proprie le conclusioni del c.t.u. senza considerare l'incidenza particolare sul quadro patologico dell'assicurato della sua età avanzata,che influisce sulla sua capacità di guadagno per la difficoltà di adattarsi ad altro tipo di lavoro, per la mancanza di base culturale, e per la impossibilità di trovare altre occasioni di lavoro in Palma di Montechiaro ove egli vive;
3- che il primo motivo è infondato atteso che, come ripetutamente affermato da questa Corte, in caso di contestazione in giudizio di revoca dell'assegno di invalidità disposta dall'INPS oggetto dell'indagine è la sussistenza o meno dell'invalidità nella misura di legge senza che si renda necessario alcun raffronto fra il quadro patologico che aveva originato l'erogazione della prestazione e quello che si riscontra invece al momento del provvedimento soppressivo, raffronto che è, invece necessario, allorchè il diritto all'assegno ordinario di invalidità sia stato in precedenza assegnato con sentenza passato in giudicato ( 4159/01,9638/00, 5131/99, 928/96), caso che non ricorre nella fattispecie in esame;
4- che del pari infondato il secondo motivo facendo esso riferimento ad elementi attinenti alla non più vigente nozione di capacità di guadano sostituita da quella di capacità di lavoro, per effetto dell'art. 1 1. 224/82, che dagli stessi prescinde;
5- che il ricorso va, pertanto, rigettato;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese. 3 Roma 5 marzo 2002 3 5 0 . 1 . N T A S R 3 S A 7 ' A - Il Presidente es. L T 6 , L - E 1 A 1 D S E Loried Sayle I P S E S N I G E N G S G E еже I L O A A O A D T L E T L , I E R O I D R D T IL CANCELLIERE S I O G E Depositato in Cancelleria R oggi, 2 MAG. 2002 IL CANCELLEREс е R O F 3