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Sentenza 21 novembre 2023
Sentenza 21 novembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/11/2023, n. 46793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46793 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da KA GI, nata in [...] il [...] avverso l'ordinanza emessa il 20/04/2023 dal Tribunale di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione del consigliere Fabrizio D'Arcangelo; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Riccardi, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Bologna ha rigettato la richiesta di riesame e ha confermato l'ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna in Penale Sent. Sez. 6 Num. 46793 Anno 2023 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: D'ARCANGELO FABRIZIO Data Udienza: 28/09/2023 data 17 marzo 2023 nei confronti di GI KA, che ha condannato al pagamento delle spese del procedimento. Nell'ordinanza genetica la KA, unitamente al coniuge ON SC AZ Encarnacion, è ritenuta gravemente indiziata della commissione del delitto di cui all'art. 110 cod. pen., 73, 80 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 per aver acquistato dieci kilogrannmi di cocaina da ER RO EZ LC e YO BA ON RI in Bologna, nelle date del 28 e 29 gennaio 2022. • Anteriormente alla celebrazione del giudizio di riesame, l'originaria misura della custodia cautelare in carcere, con ordinanza del 31 marzo 2023, è stata sostituita dal Giudice per le indagini preliminari con quella degli arresti domiciliari nei confronti della KA, quale madre di prode infraseienne. Questa ordinanza è stata confermata dal Tribunale di Bologna, che, con ordinanza del 23 maggio 2023 1 ha disatteso l'appello cautelare medio tempore interposto dalla KA sul punto. 2. Gli avvocati Fabrizio Poggi Longostrevi e Filippo Poggi Longostrevi, nell'interesse della KA, hanno presentato ricorso avverso tali ordinanze e ne hanno chiesto l'annullamento, deducendo quattro motivi e, segnatamente: a) la violazione della legge processuale in ordine all'acquisizione delle videoriprese, ai tabulati e ai dati del PGS dell'autovettura in uso al coniuge della KA;
b) la violazione dell'art. 64, comma 3, cod. proc. pen., in quanto il Tribunale del riesame avrebbe utilizzato il silenzio serbato dall'indagata quale prova a suo carico. c) la violazione dell'art. 273 cod. proc. pen. e la manifesta illogicità dell'ordinanza impugnata in ordine ai gravi indizi di colpevolezza;
d) la violazione degli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. e la manifesta illogicità dell'ordinanza impugnata in ordine alle esigenze cautelari;
3. Non essendo stata richiesta la trattazione orale del procedimento, il ricorso è stato trattato con procedura scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 28 ottobre 2020 convertito in legge n. 176 del 18 dicembre 2020, prorogato per effetto dell'art. 16, comma 1, del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022, e per le impugnazioni proposte sino al 30 giugno 2023 dall'art. 94, comma 2, del d.lgs. 10/10/2022, n. 150. In data 7 giugno 2023 l'avvocato Donata Malmusi, difensore di fiducia della KA, ha depositato rinuncia al ricorso, confermata dalla stessa ricorrente, che ha sottoscritto l'atto. 2 Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 13 settembre 2023, il Procuratore generale ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto i motivi proposti sono manifestamente infondati e, comunque, diversi da quelli consentiti dalla legge. 2. La rinuncia al ricorso depositata in data 7 giugno 2023 non è, infatti, efficace, in quanto la sottoscrizione della ricorrente è priva del requisito dell'autenticazione prescritto dal combinato disposto degli artt. 583 e 591 cod. proc. pen. 3. Con il primo motivo i difensori hanno censurato la violazione della legge processuale in ordine all'acquisizione delle videoriprese, ai tabulati e ai dati del PGS dell'autovettura in uso al coniuge della KA. 4. Il motivo è inammissibile per aspecificità. È, infatti, inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati nel procedimento di riesame e motivatamente disattesi, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970 - 01; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425 - 01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608 - 01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838 - 01). Il Tribunale di Bologna ha correttamente rilevato la legittimità e, dunque, la piena utilizzabilità delle videoriprese eseguite d'iniziativa della polizia giudiziaria all'esterno del casale sito alla Via Dondarini, in Monte San Pietro, in quanto non sono state eseguite in un luogo di privata dimora. Secondo il costante orientamento di questa Corte, in tema di prove atipiche, sono legittime e, pertanto, utilizzabili, senza che necessiti l'autorizzazione del giudice per le indagini preliminari, le videoriprese dell'ingresso e del piazzale di un'impresa, eseguite dalla polizia giudiziaria a mezzo di impianti installati sull'edificio antistante, non configurandosi, in tal caso, alcuna indebita intrusione nell'altrui domicilio, posto che i luoghi suddetti non rientrano in tale nozione (Sez. U, n. 26795 del 28/03/2006, Prisco, Rv. 234270 - 01; conf., ex plurimis: Sez. 3, n. 43609 del 08/10/2021, Piccolo, Rv. 282164 - 01, fattispecie di videoriprese 3 aventi ad oggetto la mera presenza di cose o persone e i loro movimenti). Parimenti pienamente legittima è stata l'acquisizione dei tabulati telefonici della ricorrente e del coniuge, anche prima della loro iscrizione nel registro degli indagati, in quanto tale atto di indagine è state disposto nell'ambito delle investigazioni già pendenti nei confronti dei correi ed era voltea consentire anche l'identificazione della KA e del marito. Generica, in ragione della propria indeterminatezza, è, inoltre, la censura di inutilizzabilità dei dati GPS dell'autovettura in uso al coniuge della ricorrente. 5. Con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione dell'art. 64, comma 3, cod. proc. pen., in quanto il Tribunale del riesame avrebbe utilizzato il silenzio serbato dall'indagata quale prova a suo carico e che, invece, ha costituito legittimo e insindacabile esercizio del proprio diritto di difesa. 6. Il motivo è inammissibile, in quanto non si confronta con la motivazione dell'ordinanza impugnata. Il Tribunale di Bologna non ha, infatti, annesso valore probatorio al silenzio serbato dall'indagata, ma ha solo rilevato che la stessa, non avendo reso dichiarazioni nell'interrogatorio, non ha enucleato una diversa versione dei fatti rispetto a quella delineata nel titolo genetico e fondata su plurimi e convergenti elementi di prova. 7. Con il terzo motivo i difensori deducono la violazione dell'art. 273 cod. proc. pen. e la manifesta illogicità dell'ordinanza impugnata in ordine ai gravi indizi di colpevolezza, ritenuti sussistenti in modo solo apodittico e in assenza di prove della presenza della ricorrente alla consegna della sostanza stupefacente. 8. Il motivo è, tuttavia, inammissibile, in quanto la ricorrente, censurando la mancata valutazione di elementi probatori asseritannente pretermessi dal Tribunale, sollecita la Corte di legittimità ad un rinnovato esame di merito dei presupposti della misura cautelare che consenta di pervenire ad una loro lettura alternativa. In tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (ex plurimis: Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; ex plurimis: Sez. F., n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, 4 Rv. 261400). Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, nel giudizio di legittimità, non è consentito invocare una valutazione o rivalutazione degli elementi probatori al fine di trarne proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito, chiedendo alla Corte di legittimità un giudizio di fatto che non le compete. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651, in motivazione;
Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260). Il Tribunale del riesame ha, del resto, motivato non certo incongruamente il giudizio di gravità indiziaria sulla base della valutazione sinergica delle risultanze delle intercettazioni telefoniche, dei dati del tracciamento delle utenze telefoniche in uso alla ricorrente e al coniuge e delle videoriprese eseguite dalla polizia giudiziaria. 9. Con il quarto motivo i difensori censurano, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 274 cod. proc. pen., in quanto il Tribunale di Bologna avrebbe affermato solo apoditticamente la sussistenza delle esigenze cautelari. La KA sarebbe, peraltro, incensurata, priva di pendenze e madre di due figli, di due e sette anni, e svolge regolare attività lavorativa. 10.11 motivo è inammissibile per aspecificità, in quanto non si confronta con la motivazione dell'ordinanza impugnata. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, dal quale non vi è ragione per discostarsi, l'insussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 cod. proc. pen. è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato (ex plurimis: Sez. F., n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400). La Corte di cassazione non ha, infatti, alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, né di rivalutazione delle condizioni soggettive dell'indagato in relazione alle esigenze cautelari ed alla adeguatezza delle misure, trattandosi di apprezzamenti di merito rientranti nel compito esclusivo del giudice che ha applicato la misura e del Tribunale del riesame. Il Tribunale del riesame ha, del resto, argomentato congruamente 5 sussistenza del pericolo di recidiva, concreto ed attuale, dal coinvolgimento della ricorrente nei circuiti del narcotraffico, unitamente al coniuge. Le censurg_formulate dalla ricorrente in ordine all'adeguatezza della misura k t) coercitiva della misura degli arresti domiciliari sono, da ultimo, meramente reiterative di questioni già proposte al Tribunale di Bologna e dal medesimo disattese con motivazione congrua ed effettiva nelle ordinanze del 20 aprile 2023 e del 3 maggio 2023. 11. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. La ricorrente deve, pertanto, essere condannata, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. Non essendoci jZI ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», in virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, deve, altresì, disporsi che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 settembre 2023. (4)
udita la relazione del consigliere Fabrizio D'Arcangelo; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Riccardi, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Bologna ha rigettato la richiesta di riesame e ha confermato l'ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna in Penale Sent. Sez. 6 Num. 46793 Anno 2023 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: D'ARCANGELO FABRIZIO Data Udienza: 28/09/2023 data 17 marzo 2023 nei confronti di GI KA, che ha condannato al pagamento delle spese del procedimento. Nell'ordinanza genetica la KA, unitamente al coniuge ON SC AZ Encarnacion, è ritenuta gravemente indiziata della commissione del delitto di cui all'art. 110 cod. pen., 73, 80 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 per aver acquistato dieci kilogrannmi di cocaina da ER RO EZ LC e YO BA ON RI in Bologna, nelle date del 28 e 29 gennaio 2022. • Anteriormente alla celebrazione del giudizio di riesame, l'originaria misura della custodia cautelare in carcere, con ordinanza del 31 marzo 2023, è stata sostituita dal Giudice per le indagini preliminari con quella degli arresti domiciliari nei confronti della KA, quale madre di prode infraseienne. Questa ordinanza è stata confermata dal Tribunale di Bologna, che, con ordinanza del 23 maggio 2023 1 ha disatteso l'appello cautelare medio tempore interposto dalla KA sul punto. 2. Gli avvocati Fabrizio Poggi Longostrevi e Filippo Poggi Longostrevi, nell'interesse della KA, hanno presentato ricorso avverso tali ordinanze e ne hanno chiesto l'annullamento, deducendo quattro motivi e, segnatamente: a) la violazione della legge processuale in ordine all'acquisizione delle videoriprese, ai tabulati e ai dati del PGS dell'autovettura in uso al coniuge della KA;
b) la violazione dell'art. 64, comma 3, cod. proc. pen., in quanto il Tribunale del riesame avrebbe utilizzato il silenzio serbato dall'indagata quale prova a suo carico. c) la violazione dell'art. 273 cod. proc. pen. e la manifesta illogicità dell'ordinanza impugnata in ordine ai gravi indizi di colpevolezza;
d) la violazione degli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. e la manifesta illogicità dell'ordinanza impugnata in ordine alle esigenze cautelari;
3. Non essendo stata richiesta la trattazione orale del procedimento, il ricorso è stato trattato con procedura scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 28 ottobre 2020 convertito in legge n. 176 del 18 dicembre 2020, prorogato per effetto dell'art. 16, comma 1, del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022, e per le impugnazioni proposte sino al 30 giugno 2023 dall'art. 94, comma 2, del d.lgs. 10/10/2022, n. 150. In data 7 giugno 2023 l'avvocato Donata Malmusi, difensore di fiducia della KA, ha depositato rinuncia al ricorso, confermata dalla stessa ricorrente, che ha sottoscritto l'atto. 2 Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 13 settembre 2023, il Procuratore generale ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto i motivi proposti sono manifestamente infondati e, comunque, diversi da quelli consentiti dalla legge. 2. La rinuncia al ricorso depositata in data 7 giugno 2023 non è, infatti, efficace, in quanto la sottoscrizione della ricorrente è priva del requisito dell'autenticazione prescritto dal combinato disposto degli artt. 583 e 591 cod. proc. pen. 3. Con il primo motivo i difensori hanno censurato la violazione della legge processuale in ordine all'acquisizione delle videoriprese, ai tabulati e ai dati del PGS dell'autovettura in uso al coniuge della KA. 4. Il motivo è inammissibile per aspecificità. È, infatti, inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati nel procedimento di riesame e motivatamente disattesi, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970 - 01; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425 - 01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608 - 01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838 - 01). Il Tribunale di Bologna ha correttamente rilevato la legittimità e, dunque, la piena utilizzabilità delle videoriprese eseguite d'iniziativa della polizia giudiziaria all'esterno del casale sito alla Via Dondarini, in Monte San Pietro, in quanto non sono state eseguite in un luogo di privata dimora. Secondo il costante orientamento di questa Corte, in tema di prove atipiche, sono legittime e, pertanto, utilizzabili, senza che necessiti l'autorizzazione del giudice per le indagini preliminari, le videoriprese dell'ingresso e del piazzale di un'impresa, eseguite dalla polizia giudiziaria a mezzo di impianti installati sull'edificio antistante, non configurandosi, in tal caso, alcuna indebita intrusione nell'altrui domicilio, posto che i luoghi suddetti non rientrano in tale nozione (Sez. U, n. 26795 del 28/03/2006, Prisco, Rv. 234270 - 01; conf., ex plurimis: Sez. 3, n. 43609 del 08/10/2021, Piccolo, Rv. 282164 - 01, fattispecie di videoriprese 3 aventi ad oggetto la mera presenza di cose o persone e i loro movimenti). Parimenti pienamente legittima è stata l'acquisizione dei tabulati telefonici della ricorrente e del coniuge, anche prima della loro iscrizione nel registro degli indagati, in quanto tale atto di indagine è state disposto nell'ambito delle investigazioni già pendenti nei confronti dei correi ed era voltea consentire anche l'identificazione della KA e del marito. Generica, in ragione della propria indeterminatezza, è, inoltre, la censura di inutilizzabilità dei dati GPS dell'autovettura in uso al coniuge della ricorrente. 5. Con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione dell'art. 64, comma 3, cod. proc. pen., in quanto il Tribunale del riesame avrebbe utilizzato il silenzio serbato dall'indagata quale prova a suo carico e che, invece, ha costituito legittimo e insindacabile esercizio del proprio diritto di difesa. 6. Il motivo è inammissibile, in quanto non si confronta con la motivazione dell'ordinanza impugnata. Il Tribunale di Bologna non ha, infatti, annesso valore probatorio al silenzio serbato dall'indagata, ma ha solo rilevato che la stessa, non avendo reso dichiarazioni nell'interrogatorio, non ha enucleato una diversa versione dei fatti rispetto a quella delineata nel titolo genetico e fondata su plurimi e convergenti elementi di prova. 7. Con il terzo motivo i difensori deducono la violazione dell'art. 273 cod. proc. pen. e la manifesta illogicità dell'ordinanza impugnata in ordine ai gravi indizi di colpevolezza, ritenuti sussistenti in modo solo apodittico e in assenza di prove della presenza della ricorrente alla consegna della sostanza stupefacente. 8. Il motivo è, tuttavia, inammissibile, in quanto la ricorrente, censurando la mancata valutazione di elementi probatori asseritannente pretermessi dal Tribunale, sollecita la Corte di legittimità ad un rinnovato esame di merito dei presupposti della misura cautelare che consenta di pervenire ad una loro lettura alternativa. In tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (ex plurimis: Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; ex plurimis: Sez. F., n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, 4 Rv. 261400). Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, nel giudizio di legittimità, non è consentito invocare una valutazione o rivalutazione degli elementi probatori al fine di trarne proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito, chiedendo alla Corte di legittimità un giudizio di fatto che non le compete. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651, in motivazione;
Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260). Il Tribunale del riesame ha, del resto, motivato non certo incongruamente il giudizio di gravità indiziaria sulla base della valutazione sinergica delle risultanze delle intercettazioni telefoniche, dei dati del tracciamento delle utenze telefoniche in uso alla ricorrente e al coniuge e delle videoriprese eseguite dalla polizia giudiziaria. 9. Con il quarto motivo i difensori censurano, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 274 cod. proc. pen., in quanto il Tribunale di Bologna avrebbe affermato solo apoditticamente la sussistenza delle esigenze cautelari. La KA sarebbe, peraltro, incensurata, priva di pendenze e madre di due figli, di due e sette anni, e svolge regolare attività lavorativa. 10.11 motivo è inammissibile per aspecificità, in quanto non si confronta con la motivazione dell'ordinanza impugnata. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, dal quale non vi è ragione per discostarsi, l'insussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 cod. proc. pen. è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato (ex plurimis: Sez. F., n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400). La Corte di cassazione non ha, infatti, alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, né di rivalutazione delle condizioni soggettive dell'indagato in relazione alle esigenze cautelari ed alla adeguatezza delle misure, trattandosi di apprezzamenti di merito rientranti nel compito esclusivo del giudice che ha applicato la misura e del Tribunale del riesame. Il Tribunale del riesame ha, del resto, argomentato congruamente 5 sussistenza del pericolo di recidiva, concreto ed attuale, dal coinvolgimento della ricorrente nei circuiti del narcotraffico, unitamente al coniuge. Le censurg_formulate dalla ricorrente in ordine all'adeguatezza della misura k t) coercitiva della misura degli arresti domiciliari sono, da ultimo, meramente reiterative di questioni già proposte al Tribunale di Bologna e dal medesimo disattese con motivazione congrua ed effettiva nelle ordinanze del 20 aprile 2023 e del 3 maggio 2023. 11. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. La ricorrente deve, pertanto, essere condannata, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. Non essendoci jZI ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», in virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, deve, altresì, disporsi che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 settembre 2023. (4)