CASS
Sentenza 31 luglio 2023
Sentenza 31 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 31/07/2023, n. 33384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33384 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: HI ZI nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 29/12/2022 del TRIB. LIBERTA' di AVELLINO udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI sentite le conclusioni del PG PASQUALE FIMIANI che conclude per l'inammissibilita' del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 33384 Anno 2023 Presidente: FERRANTI DONATELLA Relatore: BELLINI UGO Data Udienza: 30/05/2023 RITENUTO IN FATTO 1.11 Tribunale di Avellino quale giudice del riesame cautelare confermava il provvedimento del Tribunale di Avellino— Ufficio Gip- il quale, su richiesta del PM in sede, aveva convalidato il sequestro operato dalla PG e disposto il sequestro preventivo di una ingente somma di denaro, pari ad euro 252.000 rinvenuta all'interno di abitazione, occultata in cucina in una intercapedine, di cui i titolari non avevano saputo fornire giustificazione, ravvisando ipotesi di riciclaggio in capo ai titolari, atteso che ON IC risultava pluri- pregiudicato e ristretto in carcere per reati concernenti i traffico di stupefacenti mentre la moglie, HI IA, presente alla perquisizione, risultava essere disoccupata. 2. Il Tribunale del riesame riconosceva la legittimità del disposto sequestro in quanto, a prescindere dalle modalità con le quali il denaro risultava occultato e suddiviso in mazzette separate, lo stesso doveva ritenersi provento del reato di traffico di sostanze stupefacenti, fattispecie per la quale il ON era stato condannato, mentre le singolari modalità di occultamento palesavano la volontà della ricorrente di impedirne la individuazione della provenienza;
il denaro era poi pronto per essere utilizzato e reimpiegato fino alla definitiva sottrazione a qualsiasi tipo di accertamento. Le modalità di detenzione, in uno con il rilevantissimo importo e l'assenza di elementi giustificativi del possesso, anche da parte della moglie, seppure da soli non sufficienti a costituire prova della illecita provenienza del denaro, andavano esaminati in collegamento ai precedenti penali, anche recenti, a carico del ON così da poterlo considerare, quantomeno ai fini del fumus della riconosciuta cautela, quale provento dei reati presupposti in precedenza ascritti al ON. Anche nei confronti della HI erano ravvisati indizi di reità in relazione al reato di riciclaggio o quantomeno di ricettazione, dovendo ritenersi la stessa consapevole della provenienza delittuosa della somma di denaro, tenuto conto dell'entità della somma e delle modalità di occultamento della stessa, quantomeno a titolo di dolo eventuale. 3. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione la difesa di HI IA deducendo un unico articolato motivo di impugnazione, con il quale assume violazione di legge in relazione agli art. 125, 321 cod.proc.pen. e 648 e 648 bis cod.pen. In particolare rileva la contraddittorietà degli argomenti del Tribunale del Riesame nella parte in cui, dopo avere richiamato pertinente giurisprudenza di legittimità sulla insufficienza di meri elementi sintomatici 1 di un possesso ingiustificato di una somma di denaro al fine dell'adozione della cautela reale, aveva ravvisato un collegamento tra la stessa e i delitti di traffico di sostanze stupefacenti per cui era intervenuta condanna nei confronti del ON, in termini del tutto congetturali. Sotto diverso profilo censura il ragionamento del giudice del riesame anche in ordine all'accertamento della materialità del reato di riciclaggio, il quale non poteva esaurirsi nel mero occultamento di una somma di denaro, ma doveva confrontarsi con le condotte tipiche di cui all'art.648 bis cod.pen. e al di fuori della clausola di riserva in essa indicata, risultando peraltro l'argomento delle modalità di presentazione delle mazzette di denaro del tutto equivoche ai fini dell'eventuale allegazione di una intenzione dismissiva dello stesso. Deduce inoltre la illogicità della motivazione dell'ordinanza impugnata nella parte in cui aveva riconosciuto il concorso del reato in capo alla HI, quantomeno in relazione alla ipotesi di ricettazione, in quanto la stessa non era tenuta a fornire giustificazioni e comunque nulla era stato indicato, neppure a livello di prova logica, sul fatto che essa fosse effettivamente consapevole della presenza del nascondiglio che conteneva il denaro e delle ragioni della sua presenza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.In sede di impugnazione dei provvedimenti cautelari reali l'accertamento da parte del giudice di legittimità è limitato ai profili di violazione di legge e alla totale assenza e apparenza della motivazione assunta dal Tribunale del Riesame, non potendo trovare riscontro neppure la verifica della manifesta illogicità della stessa (Sez.2, n.5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv.269119; sez.4, 21/01/2009, P.G. in proc.Vespoli, Rv.242916; sez.5, 25/06/2010, Angelini, Rv.248129, sez.1, 31/01/2012, Rv. 252430). Ciò preclude in questa sede l'esame dei supposti vizi motivazionali che, sebbene inseriti nella categoria e nel titolo della violazione di legge si risolvano in una mera critica alla struttura argomentativa del provvedimento impugnato, dovendo lo scrutinio del giudice di legittimità essere nella specie riservato alle censure del ricorrente che prospettino, e che in effetti si risolvano, in violazione della legge penale, ovvero in ipotesi di motivazione assente o meramente apparente su punti decisivi della trama argomentativa del giudice del riesame. Comunque è compito del giudice valutare, non solo l'astratta sussumibilità del fatto in una fattispecie 2 penale, ma anche se sia ravvisabile il "fumus" del reato ipotizzato, tenendo conto sia degli elementi forniti dall'accusa che delle argomentazioni difensive. Ne consegue che la motivazione del provvedimento deve dar conto anche delle ragioni per le quali il fatto integri il reato contestato, posto che quest'ultimo è antecedente logico e necessario del provvedimento cautelare (Sez.2, 23/03/2006, P.M. in proc.Cappello, Rv.234197) e quindi non solo gli elementi probatori offerti dalla pubblica accusa, ma anche le confutazioni e gli elementi offerti dagli indagati che possano avere influenza sulla configurabilità e sulla sussistenza del "fumus" del reato contestato (sez.3I, 20.5.2010, Barbano, Rv.248134; sez.3, 11.10.2018, Morabito, 274693). 2. Il giudice del riesame delle misure cautelari reali ha fornito adeguata giustificazione del fumus del reato presupposto (traffico di sostanze stupefacenti), non limitandosi ad evocare le singolari modalità di occultamento e di detenzione di rilevantissime somme di denaro contante (euro 252.000) suddivise in mazzette, all'interno dell'abitazione degli indagati, la mancanza di fonti reddituali e l'assenza di qualsivoglia giustificazione della loro provenienza, ma collegando l'origine del denaro alla attività illecita di ON America, marito della ricorrente, nel settore del narcotraffico, evidenziando i plurimi precedenti penali e il più recente precedente (6/05/2021 Corte di Appello di Napoli) in relazione al quale lo stesso si trovava in stato di detenzione. In tale modo risulta pienamente rispettato il grado di onere motivazionale richiesto per la configurabilità del "fumus" dei reati contro il patrimonio presupponenti la consumazione di un altro reato (648, 648 bis, 648 ter cod.pen.), laddove il reato presupposto, quale essenziale elemento costitutivo delle relative fattispecie, deve essere individuato quantomeno nella sua tipologia, pur non essendone necessaria la ricostruzione in tutti gli estremi storici fattuali (sez.2, n.6584 del 15/12/2021, Cremonese, Rv.282629, n.46773 del 23/11/2021, Peri, Rv.282433-02). 3. In termini del tutto corretti inoltre è stato riconosciuto in capo alla HI moglie convivente del ON, il fumus del reato di riciclaggio ovvero, in alternativa, di quello di ricettazione sulla base di un ragionamento logico ineccepibile, tenuto conto che la rilevantissima somma di denaro era custodita in una intercapedine posta all'interno della cucina nella casa familiare, che il marito risultava detenuto in esecuzione pena, che le modalità di presentazione delle somme di denaro facevano ipotizzare 3 Il Presidente un imminente reimpiego, che la donna è risultata priva di redditi e non ha saputo fornire agli inquirenti alcuna giustificazione sulla provenienza e sulle modalità di detenzione del denaro del quale, in ragione dell'ammontare, anche in relazione ai limiti normativi alla detenzione di contante, non poteva non riconoscere la provenienza illecita, tenuto conto del rapporto di coniugio con il ON nella consapevolezza dei suoi trascorsi criminali e nella custodia dell'abitazione familiare (sez.2, n.43532 del 19/11/2021, Berati, Rv.282306; sez.1, n.46419 del 18/09/2019, Failla, Rv.277334). 3.1 In termini aderenti alla giurisprudenza di legittimità il giudice del riesame ha inoltre evidenziato che nel reato ipotizzato dall'autorità procedente (riciclaggio) si configura il dolo nella forma eventuale quando l'agente si rappresenta la concreta possibilità, accettandone il rischio, della provenienza delittuosa del denaro ricevuto ed investito (sez.5, n.21925 del 17/04/2018, RA e altri, Rv.273185; sez.2, n.36893 del 25/05/2018, PG c/Franchini, Rv.274457), ipotesi certamente ravvisabile nella specie, tenuto conto dell'ambito domestico di detenzione del denaro, del rapporto di coniugio con l'autore delle condotte illecite e dell'assoluta carenza di elementi reddituali in capo alla HI. 4. Il ricorso deve pertanto essere rigettato e la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 30 Maggio 2023 Il Consigliere estensore
il denaro era poi pronto per essere utilizzato e reimpiegato fino alla definitiva sottrazione a qualsiasi tipo di accertamento. Le modalità di detenzione, in uno con il rilevantissimo importo e l'assenza di elementi giustificativi del possesso, anche da parte della moglie, seppure da soli non sufficienti a costituire prova della illecita provenienza del denaro, andavano esaminati in collegamento ai precedenti penali, anche recenti, a carico del ON così da poterlo considerare, quantomeno ai fini del fumus della riconosciuta cautela, quale provento dei reati presupposti in precedenza ascritti al ON. Anche nei confronti della HI erano ravvisati indizi di reità in relazione al reato di riciclaggio o quantomeno di ricettazione, dovendo ritenersi la stessa consapevole della provenienza delittuosa della somma di denaro, tenuto conto dell'entità della somma e delle modalità di occultamento della stessa, quantomeno a titolo di dolo eventuale. 3. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione la difesa di HI IA deducendo un unico articolato motivo di impugnazione, con il quale assume violazione di legge in relazione agli art. 125, 321 cod.proc.pen. e 648 e 648 bis cod.pen. In particolare rileva la contraddittorietà degli argomenti del Tribunale del Riesame nella parte in cui, dopo avere richiamato pertinente giurisprudenza di legittimità sulla insufficienza di meri elementi sintomatici 1 di un possesso ingiustificato di una somma di denaro al fine dell'adozione della cautela reale, aveva ravvisato un collegamento tra la stessa e i delitti di traffico di sostanze stupefacenti per cui era intervenuta condanna nei confronti del ON, in termini del tutto congetturali. Sotto diverso profilo censura il ragionamento del giudice del riesame anche in ordine all'accertamento della materialità del reato di riciclaggio, il quale non poteva esaurirsi nel mero occultamento di una somma di denaro, ma doveva confrontarsi con le condotte tipiche di cui all'art.648 bis cod.pen. e al di fuori della clausola di riserva in essa indicata, risultando peraltro l'argomento delle modalità di presentazione delle mazzette di denaro del tutto equivoche ai fini dell'eventuale allegazione di una intenzione dismissiva dello stesso. Deduce inoltre la illogicità della motivazione dell'ordinanza impugnata nella parte in cui aveva riconosciuto il concorso del reato in capo alla HI, quantomeno in relazione alla ipotesi di ricettazione, in quanto la stessa non era tenuta a fornire giustificazioni e comunque nulla era stato indicato, neppure a livello di prova logica, sul fatto che essa fosse effettivamente consapevole della presenza del nascondiglio che conteneva il denaro e delle ragioni della sua presenza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.In sede di impugnazione dei provvedimenti cautelari reali l'accertamento da parte del giudice di legittimità è limitato ai profili di violazione di legge e alla totale assenza e apparenza della motivazione assunta dal Tribunale del Riesame, non potendo trovare riscontro neppure la verifica della manifesta illogicità della stessa (Sez.2, n.5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv.269119; sez.4, 21/01/2009, P.G. in proc.Vespoli, Rv.242916; sez.5, 25/06/2010, Angelini, Rv.248129, sez.1, 31/01/2012, Rv. 252430). Ciò preclude in questa sede l'esame dei supposti vizi motivazionali che, sebbene inseriti nella categoria e nel titolo della violazione di legge si risolvano in una mera critica alla struttura argomentativa del provvedimento impugnato, dovendo lo scrutinio del giudice di legittimità essere nella specie riservato alle censure del ricorrente che prospettino, e che in effetti si risolvano, in violazione della legge penale, ovvero in ipotesi di motivazione assente o meramente apparente su punti decisivi della trama argomentativa del giudice del riesame. Comunque è compito del giudice valutare, non solo l'astratta sussumibilità del fatto in una fattispecie 2 penale, ma anche se sia ravvisabile il "fumus" del reato ipotizzato, tenendo conto sia degli elementi forniti dall'accusa che delle argomentazioni difensive. Ne consegue che la motivazione del provvedimento deve dar conto anche delle ragioni per le quali il fatto integri il reato contestato, posto che quest'ultimo è antecedente logico e necessario del provvedimento cautelare (Sez.2, 23/03/2006, P.M. in proc.Cappello, Rv.234197) e quindi non solo gli elementi probatori offerti dalla pubblica accusa, ma anche le confutazioni e gli elementi offerti dagli indagati che possano avere influenza sulla configurabilità e sulla sussistenza del "fumus" del reato contestato (sez.3I, 20.5.2010, Barbano, Rv.248134; sez.3, 11.10.2018, Morabito, 274693). 2. Il giudice del riesame delle misure cautelari reali ha fornito adeguata giustificazione del fumus del reato presupposto (traffico di sostanze stupefacenti), non limitandosi ad evocare le singolari modalità di occultamento e di detenzione di rilevantissime somme di denaro contante (euro 252.000) suddivise in mazzette, all'interno dell'abitazione degli indagati, la mancanza di fonti reddituali e l'assenza di qualsivoglia giustificazione della loro provenienza, ma collegando l'origine del denaro alla attività illecita di ON America, marito della ricorrente, nel settore del narcotraffico, evidenziando i plurimi precedenti penali e il più recente precedente (6/05/2021 Corte di Appello di Napoli) in relazione al quale lo stesso si trovava in stato di detenzione. In tale modo risulta pienamente rispettato il grado di onere motivazionale richiesto per la configurabilità del "fumus" dei reati contro il patrimonio presupponenti la consumazione di un altro reato (648, 648 bis, 648 ter cod.pen.), laddove il reato presupposto, quale essenziale elemento costitutivo delle relative fattispecie, deve essere individuato quantomeno nella sua tipologia, pur non essendone necessaria la ricostruzione in tutti gli estremi storici fattuali (sez.2, n.6584 del 15/12/2021, Cremonese, Rv.282629, n.46773 del 23/11/2021, Peri, Rv.282433-02). 3. In termini del tutto corretti inoltre è stato riconosciuto in capo alla HI moglie convivente del ON, il fumus del reato di riciclaggio ovvero, in alternativa, di quello di ricettazione sulla base di un ragionamento logico ineccepibile, tenuto conto che la rilevantissima somma di denaro era custodita in una intercapedine posta all'interno della cucina nella casa familiare, che il marito risultava detenuto in esecuzione pena, che le modalità di presentazione delle somme di denaro facevano ipotizzare 3 Il Presidente un imminente reimpiego, che la donna è risultata priva di redditi e non ha saputo fornire agli inquirenti alcuna giustificazione sulla provenienza e sulle modalità di detenzione del denaro del quale, in ragione dell'ammontare, anche in relazione ai limiti normativi alla detenzione di contante, non poteva non riconoscere la provenienza illecita, tenuto conto del rapporto di coniugio con il ON nella consapevolezza dei suoi trascorsi criminali e nella custodia dell'abitazione familiare (sez.2, n.43532 del 19/11/2021, Berati, Rv.282306; sez.1, n.46419 del 18/09/2019, Failla, Rv.277334). 3.1 In termini aderenti alla giurisprudenza di legittimità il giudice del riesame ha inoltre evidenziato che nel reato ipotizzato dall'autorità procedente (riciclaggio) si configura il dolo nella forma eventuale quando l'agente si rappresenta la concreta possibilità, accettandone il rischio, della provenienza delittuosa del denaro ricevuto ed investito (sez.5, n.21925 del 17/04/2018, RA e altri, Rv.273185; sez.2, n.36893 del 25/05/2018, PG c/Franchini, Rv.274457), ipotesi certamente ravvisabile nella specie, tenuto conto dell'ambito domestico di detenzione del denaro, del rapporto di coniugio con l'autore delle condotte illecite e dell'assoluta carenza di elementi reddituali in capo alla HI. 4. Il ricorso deve pertanto essere rigettato e la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 30 Maggio 2023 Il Consigliere estensore