Sentenza 3 agosto 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 03/08/2001, n. 10725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10725 |
| Data del deposito : | 3 agosto 2001 |
Testo completo
IN NOME DEL1 0725 / 01 REPUBBLICA ITALIAN LA CORTE SUPRENA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE COtratto PRELI - Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: MINARE DI VENDITA Dott. Mario SPADONE Presidente R.G.N. 2547/99 COsigliere Cron. 23343 Dott. Ugo RIGGIO Dott. Roberto Michele TRIOLA - COsigliere Rep. 3656 Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO Ud. 03/05/01 - COsigliere - Rel. COsigliere Dott. Ettore BUCCIANTE IL SOLE 24 ORE ha pronunciato la seguente 6000 03 AGO. 2001 SE NTE NZA sul ricorso proposto da: EL IL OC, elettivamente domiciliata CANCELLERIA in ROMA VIA SARDEGNA 50, presso lo studio dell'avvocato CAMPIONE FRANCO, che la difende, giusta delega in atti;
B
- ricorrente -
contro
AS IL, CA TITO, CA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ANDREA, nella persona dell'esercente la potestà della Richiesta copia studio dal Sig. SBARDELLA madre AL IL, elettivamente domiciliati in per diritti L. 5000 3 OTT. 2001- 2001 ROMA VLE GIULIO CESARE 71, presso lo studio ALUORLUFA p *755 difesi dagli avvocatiCAROCCI-BONACINA, ARIANNA DIRITTI A 6 T 3 7 4 5 3 1 3 -1- A 2 9 V BELLONI, ANTONIO BELLONI, giusta delega in atti;
controricorrenti avverso la sentenza n. 1491/98 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 05/05/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/05/01 dal COsigliere Dott. Ettore BUCCIANTE;
udito l'Avvocato Franco CAMPIONE, difensore del l'accoglimento delricorrente che ha chiesto ricorso;
udito l'Avvocato Antonio BELLONI, difensore dei resistenti che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- موریان SVOLGIMENTO DEL PROCESSO atto notificato il 22 maggio 1995 IL CO TA espose che il 26 gennaio 1979 aveva concluso con TT AP un contratto preliminare avente per oggetto la vendita, da parte di lei, di un terreno in Amatrice per il prezzo di lire 55.000.000, di cui lire 20.000.000 già pagate come caparra, a condizione che entro un anno venisse eliminata la destinazione del- l'immobile a edilizia scolastica, salva richiesta di proroga da parte del promittente acquirente;
che l'evento non si era avverato, ma l'area non le era stata restituita ed era stata danneggiata, a causa dell'abusiva sua adibizione a pascolo. Citò pertanto davanti al Tribunale di Roma, LV RI, in proprio e quale esercente la potestà dei genitori su TO AP e ND AP, tutti come eredi del defunto TT AP, chiedendo che il contratto fosse dichiarato inefficace o in subordine risol- to per inadempimento dell'altra parte, con con- danna dei convenuti al rilascio del bene e al risarcimento dei danni. LV RI, costituendosi in giudi- zio anche in rappresentanza dei figli, osservò 2547/1999 3 Shin che il preliminare era tuttora operante, poiché la sua risoluzione o proroga erano state rimesse alla volontà del promittente acquirente senza limiti di tempo;
negò inoltre che il terreno fosse stato utilizzato in difformità dalla sua destinazione agricola. Chiese quindi il rigetto delle domande proposte dall'attrice e in via riconvenzionale la pronuncia del trasferimento dell'immobile, in applicazione dell'art. 2932 c.c., previo pagamento del prezzo residuo, pari a lire 35.000.000. CO sentenza del 23 maggio 1997 il Tribunale, in parziale accoglimento delle domande proposte da IL TA, dichiarò inefficace il contratto preliminare del 26 gennaio 1979 e condannò LV RI, anche quale rappre- sentante dei figli TO AP e ND AP, al rilascio dell'area. Adita in via principale da TO AP e da LV RI, in proprio e in nome di ND AP, nonché incidentalmente da IL TA, la Corte di appello di Roma, con sentenza del 5 maggio 1998, in accoglimento del primo gravame, ha respinto le domande del- l'originaria attrice e ha trasferito ai convenuti 2547/1999 4 Mhir la proprietà del terreno in questione, subordina- tamente alla condizione del pagamento di lire 35.000.000 entro trenta giorni dal passaggio in giudicato della pronuncia. COtro tale sentenza ha proposto ricorso per IL TA, formulando trecassazione motivi di impugnazione, poi illustrati anche con memoria. TO AP e LV RI, anche in rappresentanza di ND AP hanno resistito con controricorso e hanno presen- tato a loro volta una memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE CO il primo motivo di ricorso IL SA relli, denunciando «violazione e falsa applica- zione dell'art. 346 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.», lamenta che erroneamente la Corte di appello ha ritenuto non essere stata riproposta in secondo grado la domanda di risolu- zione del contratto preliminare per inadempimen- to, la quale invece "inequivocabilmente" era stata rinnovata anche in quella sede, sia con la richiesta di rigetto del gravame principale, sia con la deduzione che «il sig. TT Capriccio- li e i suoi eredi non hanno mai concretamente offerto la loro controprestazione». 2547/1999 5 Phi La censura va disattesa. La domanda di cui la Corte di appello ha con- statato la mancata riproposizione, in realtà, è quella con cui l'originaria attrice aveva chiesto la pronuncia di risoluzione del preliminare, in base all'assunto che il terreno in questione fosse stato danneggiato a causa dell'impropria utilizzazione come pascolo. La tesi secondo sua cui non vi era mai stata una concreta offerta del prezzo residuo, invece, dava luogo non già a una della quale "domanda", bensì a una "eccezione", comunque il giudice di secondo grado non ha affatto omesso l'esame: sul punto, nella sentenza impugnata, si è Osservato che «deve rilevarsi, quanto all'offerta della controprestazione di cui all'art. 2932 cpv. Cod. Civ., che gli appellanti, già nella comparsa di risposta davanti al Tribu- nale, nel chiedere l'emissione della sentenza prevista da detta norma, offrirono il "contestua- le versamento del residuo prezzo". E la Corte non ha ragione per discostarsi dall'indirizzo giuri- sprudenziale secondo il quale, se il pagamento dal contratto preliminaredel corrispettivo è previsto per il momento della stipula del con- tratto definitivo o successivamente, la sentenza 2547/1999 6 costitutiva ex art. 2932 cod. civ. deve essere pronunciata indipendentemente da qualsiasi offer- ta ed il pagamento del prezzo (o della parte residua) va imposto dal giudice quale condizione dell'effetto traslativo derivante dalla sentenza (Cass. 18.11.1996 n. 10069) ». COtrariamente a quanto lamenta la ricorrente, dunque, la questio- ne è stata affrontata dalla Corte di appello (e altresì correttamente risolta, in conformità con il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità: cfr., da ultimo, Cass. 22 settembre 2000 n. 12556). CO il secondo dei motivi addotti a sostegno ricorso, IL TA addebita alla del sentenza impugnata «violazione e falsa applica- zione degli artt. 1362 e 1363 SS. C.C., in rela- zione all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.C.>>, sostenendo che il giudice di secondo grado «non ha esaminato un punto decisivo della controversia», consisten- previsione, più volte ripetuta nel te nella preliminare, che il definitivo era contratto condizionato alla positiva soluzione della ver- tenza con il Comune di Amatrice e con la Regione urbanistico cui era Lazio, circa il vincolo assoggettato il terreno. 2547/1999 7 La doglianza è infondata. La Corte di appello non ha per nulla trascu- rato di prendere in esame la tesi della Santarel- li, secondo la quale il preliminare era divenuto inefficace a causa del mancato avveramento della condizione sospensiva, con cui si era stabilito che "la validità della presente scrittura resta, per accordo preciso tra le parti, subordinata soltanto alla risoluzione del vincolo di P.R.G. dell'area, come già precisato, ed avrà vigore per un anno a datare di oggi e, se non definita prima, potrà essere risolta, o prorogata, soltan- to a richiesta dell'acquirente allo scadere del termine fissato, esclusivamente però per la sola ragione suddetta". Lungi dal non aver «avvertito preliminare in questione esiste una che nel condizione, relativa alla caducazione del vincolo di P.R.G., comunque operante ed avente carattere sospensivo dell'efficacia del preliminare e non risolutivo dello stesso, cui era stato aggiunto un termine annuale, entro il quale, senza peral- tro modificare la condizione, era data facoltà al promittente acquirente di risolvere о prorogare l'efficacia del preliminare, per il caso che il vincolo permanesse>>>, la Corte di appello ha 2547/1999 Mihn dedicato il nucleo centrale della sua sentenza proprio all'individuazione dell'intento manife- stato dalle parti, nel subordinare il contratto a tale condizione: intento che è stata ricostruito nel senso (diverso da quello prospettato dalla ricorrente, ma ciò ovviamente non costituisce valida ragione di una pronuncia di cassazione) che la scadenza dell'anno, senza che il vincolo fosse stato rimosso, lasciava integra l'efficacia del contratto, a meno che il promittente acqui- rente dichiarasse di volerne recedere. Appunto l'esattezza di questa interpretazione del negozio, compiuta dalla Corte di appello, viene contestata da IL TA con il terzo motivo di ricorso, sotto il profilo della «viola- zione e falsa applicazione degli artt. 1362 ss., ed in specie degli artt. 1363 e 1367 C.C., in relazione all'art. 360 3 e 5 c.p.c.>>: sin. nella sentenza sostiene che illegittimamente, impugnata, sono state prese in considerazione soltanto alcune delle clausole del contratto, si è svalutata la previsione di una "proroga" e si è data importanza all'ininfluente comportamento successivo delle parti. Anche questa censura va disattesa. 2547/1999 9 Le pattuizioni di cui al giudice di secondo grado viene imputato l'omesso esame, come risulta dalla loro trascrizione contenuta nello stesso ricorso, semplicemente ribadivano la subordina- zione del contratto all'eliminazione del vincolo, sicché la questione da risolvere era quella di individuare la portata delle clausole che tale condizione direttamente stabilivano. Né la Corte è incorsa nelladi appello, nell'interpretarle, violazione delle regole di ermeneutica che le viene addebitata dalla TA: correttamente ha utilizzato, in primis, il criterio testuale, alla stregua del quale ha ritenuto che il con- tratto era stato sottoposto a una condizione risolutiva, la quale era destinata a diventare operante «solo se, dopo che fosse trascorso un anno senza la rimozione del vincolo urbanistico, il promissario acquirente avesse manifestato il suo intento in tal senso>>>, sicché «la previsione di una "proroga", in presenza della simultanea previsione della descritta condizione potestati- va, è una mera ridondanza verbale». На fatto altresì ricorso al parametro del comportamento successivo, che legittimamente può essere utiliz- zato, ove l'impiego di quello letterale lasci 2547/1999 10 margini di dubbio, traendone conferma dell'esat- tezza dell'interpretazione adottata, alla luce del «lunghissimo tempo trascorso dopo la conclu- sione del preliminare e lo spirare del termine annuale», in cui l'inerzia delle parti «null'al- 109T 250.000 tro può significare che il comune convincimento 456T 69000 del permanere degli effetti del contratto, se TOT. 310000 vero che di fatto l'una parte permetteva che l'altra rimanesse nel possesso del bene e, analo- gamente, la seconda permetteva che la prima continuasse a trattenere l'acconto>>>. Si tratta, in sostanza, di argomentazioni svolte nel rispet- to dei criteri legali di ermeneutica e consisten- ti in valutazioni di merito congruamente motiva- te, insindacabili pertanto in questa sede. Il ricorso deve quindi essere rigettato. Le spese del giudizio di cassazione vengono compensate tra le parti, per giusti motivi. DISPOSITIVO La Corte rigetta il ricorso;
compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione. Roma, 3 maggio 2001 Провень A I 1 Mtion Buniani R E 0 L 0 L 2 E 1 C C N O IL CANCELLIERE C1 A E G C R A IN Francesco Catania E I L O 3 L T A E IT C 2547/1999 11 S N s O e A P c a C E n m D a L o r I R F