Cass. pen., sez. I, sentenza 02/03/2010, n. 18119
CASS
Sentenza 2 marzo 2010

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In tema di benefici penitenziari, richiesti da condannato in espiazione dell'ergastolo e di pena detentiva temporanea inflitta per reato ostativo, allorché si debba procedere allo scioglimento del cumulo per la verifica della già intervenuta espiazione di quest'ultima, tradottasi, per la concorrenza con la pena perpetua, in applicazione dell'isolamento diurno che sia stato interamente eseguito, si deve avere riferimento alla pena temporanea originariamente inflitta, ridotta della metà. (Fattispecie relativa a istanza per la concessione di permesso premio). V. sez. I, 20 giugno 2007 n. 34574, non massimata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 02/03/2010, n. 18119
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 18119
    Data del deposito : 2 marzo 2010

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