Cass. pen., sez. I, sentenza 27/11/1986, n. 5759
CASS
Sentenza 27 novembre 1986

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La partecipazione con le funzioni di pubblico ministero al giudizio di Cassazione sui provvedimenti dei giudici militari di magistrati militari costituisce estrinsecazione del potere discrezionale previsto dall'art. 108, comma primo cost.. È pertanto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 legge n. 180 del 1981 proposta in relazione agli art. 102, primo comma, 104, primo, secondo e terzo comma, 105, 108 secondo comma, 110, 111 secondo e terzo comma cost..*

Il fatto del rifiuto di prestare il servizio militare previsto dall'art. 8, comma secondo, legge 15 dicembre 1972 n. 772 non coincide neppure in parte, con il fatto di rifiutare il servizio sostitutivo civile previsto dal primo comma della suddetta norma stante la Mancanza di identità tra le due previsioni legali e le condotte che ne integrano gli estremi. Il fatto del rifiuto di prestazione del servizio militare di leva non è pertanto preveduto, sia pure parzialmente, come reato dalla legge penale comune agli effetti dell'art. 37 cpmp. Ne consegue che il reato relativo, previsto dall'art. 8, secondo comma, legge n. 772 del 1972 deve essere qualificato come reato esclusivamente militare e, come tale, suscettibile di attenuazione di pena a norma dell'art. 48 cpmp.*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 27/11/1986, n. 5759
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5759
    Data del deposito : 27 novembre 1986

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