Sentenza 27 novembre 1986
Massime • 2
La partecipazione con le funzioni di pubblico ministero al giudizio di Cassazione sui provvedimenti dei giudici militari di magistrati militari costituisce estrinsecazione del potere discrezionale previsto dall'art. 108, comma primo cost.. È pertanto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 legge n. 180 del 1981 proposta in relazione agli art. 102, primo comma, 104, primo, secondo e terzo comma, 105, 108 secondo comma, 110, 111 secondo e terzo comma cost..*
Il fatto del rifiuto di prestare il servizio militare previsto dall'art. 8, comma secondo, legge 15 dicembre 1972 n. 772 non coincide neppure in parte, con il fatto di rifiutare il servizio sostitutivo civile previsto dal primo comma della suddetta norma stante la Mancanza di identità tra le due previsioni legali e le condotte che ne integrano gli estremi. Il fatto del rifiuto di prestazione del servizio militare di leva non è pertanto preveduto, sia pure parzialmente, come reato dalla legge penale comune agli effetti dell'art. 37 cpmp. Ne consegue che il reato relativo, previsto dall'art. 8, secondo comma, legge n. 772 del 1972 deve essere qualificato come reato esclusivamente militare e, come tale, suscettibile di attenuazione di pena a norma dell'art. 48 cpmp.*
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/11/1986, n. 5759 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5759 |
| Data del deposito : | 27 novembre 1986 |
Testo completo
1 5759 REPUBBLICA ITALIANA Udienza pubblica
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO del 27/11/1986
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE I SENTENZA PENALE
Composta dagli 111.mi Sigg.: N. 3370
Dott. CORRADO CARNEVALE Presidente
1. Dott. STANISLAO Consigliere REGISTRO GENERALE SIBILIA
2. PIETRO
» COLONNA N. 39315/86
3. » RENATO DE TULLIO
4. GIOVANNI
-> NO DI RICCO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal
PROCURATORE Generale Militare presso la Corte Militare
di Appello sezione di Verona avverso la sentenza émessa il 18 luglio 1986 dalla Corte
Militare di Appello - sezione di Verona
- nel procedi mento penale a carico di LZ ND
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr.De Tullio
Mod 82
A. Spinosi Roms Udito, per la parte civile, l'avv.
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dr. G.Perazzoli
che ha concluso per la manifesta info ndatezza della que stione di legittimità costituzionale proposta dalla difesa e per l'a.s.r. limitatamente alla concessione dell'attenuante dell'art.48 n.2 C.P.M.C., in accogli mento del ricorso del P.M.
Udito il difensore Avv. Mauro Mellini
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte Milita
re di Appello sezione di Verona dichiarava AL ta ND colpevole del reato di rifiuto del servizio militare di Ieva (art.8, comma II della legge 15.12. 1972 n.772 e successive modificazioni) con cedendogli le circostanze attenuanti generiche e q uelle di cui all'art.48 n.2 c.p.m.p.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassa 3
zione il Procuratore Generale Militare presso la Cog
te Militare d'Appello
- sezione di Verona
- deducendo
1'erronea applicazione della legge penale (art.524 n.1 c.p.p. in relazione agli arlt.37 e 48 n.2 c.p. .p.).
Rileva il P.C. ricorrente che illegittimamente e con violazione di legge la Corte Militare ha ritenuto ap-
plicabile, al reato contestato, l'attenuante del non avere, al momento del reato, il militare ancora COM-
piuto trenta giorni di servizio alle armi e ciò per chè, per espressa disposizione di legge, Lale attenuan te è applicabile solo ai reati esclusivamente militari.
Aggiunge il P.G. che il reato contestato al ALta
non può essere considerato esclusivamente militare.
་
ད
ཁྱ
་
འི
པ
Con memorie tempestivamente depositate il difensore del ALta, oltre a contrastare la tesi sostenula
dal P.G. ricorrente, ha sollevato questione di legit timità costituzionale degli artt. 5 comma I, 7 comma
II della legge 7 maggio 1981 n.180 in relazione allo art.185 n.3, 534 comma III, 536 I e III comma C.p.p.
nonchè in relazione agli artt.69, 70, 76 R.D. 30 gen naio 1941 n.12 per contrasto con gli artt. 102, I com
ma, 104, I, II e III comma 1.105, 107, I, II e III.com ma, 108 II comma
, 110, 111 II e III comma della Costi
tuzione.
Va preliminarmente esaminata la proposta questione d - 4 -
legittimità costituzionale.
Sostiene il ALta che contrasta con le norme co-
stituzionali sopra richiamate l'istituzione, presso la Corte di Cassazione, di un distinto ed autonomo ufficio di Procura Generale militare.
La questione è stata già sottoposta all'esame ed alla valutazione di questa Corte che, con la sentenza n.91 dell'anno 1983 emessa dalle Sezioni unite pe nali, l'ha ritenuta manifestamente infondata.
Ha precisato questa Corte che la soluzione adottatal dal legislatore (istituzione di un ufficio di Procura
Generale militare presso la Corte di Cassazione
) va ritenuta corretta e legittima sul piano costi tuziona le perchè fondata sull'esercizio di poteri e preroga tive proprie della legislazione ordinaria, così come espressamente sancito dall'art.108 della Costituzione,
che riserva alla legge ordinaria la disciplina dello ordinamento giudiziario e di quello relativo all e al tre magistrature.
'esattezza e la correttezza di tale conclusione va ribadita da questa Corte che, sul punto, non può c he richiamare tutte le argomentazioni ed i rilievi espo sti nella decisione delle SS.UU.; del resto il AL
ta, pur prendendo atto di tale decisione e criticandp la energicamente, non evidenzia ulteriori e decisivi 5
-
profili di illegittimità costituzionale ribadendo,
piuttosto, il carattere di singolarità e di novità
concernente la partecipazione al giudizio di legitti mità di un ufficio del P.M. diverso da quello ordina rio esistente presso la stessa Corte.
Ma è il caso di ripetere che la singolarità dell'isti tuzione di un ufficio del P.M. speciale presso un or
gano della giurisdizione ordinaria è sicuramente giu stificata dalla singolarità della situazione da risol vere legislativamente ed è a questa correlata%3B del re sto tale singolarità trova un indubbio e ragionevole fondamento sia nella particolarità della materia (rea ti militari) sia nella qualità dei soggetti che sono sottoposti alla giurisdizione militare sia nell'esi-
genza di assicurare, in una materia che consente lo esperimento del ricorso per Cassazione in via ordina ria e generale, la presenza in Cassazione del P.M.
specializzato che pur ha preso parte a tutti i prece denti gradi di merito.
Si può anche convenire con il ALta e con il suo difensore sulla sussistenza di inconvenienti e di dub intepretativi conseguenti alla istituzione dello ufficio del P.M. militare presso questa Corte, ma ciò,
Tuttavia, non è sufficiente a concretizzare un contra o rilevante della relativa legge ordinaria con una a di - 6
norma di valore costituzionale;
ed è per questo mot vo, e cioè per la mancanza di un contrasto con una
norma di rango costituzionale, che la proposta questio ne di legittimità costituzionale va dichiarata mani festamente infondata.
Il ricorso del P.G. va rigettato.
Sostiene il P.G. ricorrente che il rato contestato al ALta (art.8, I I comma legge 772/7) non può
essere considerato "esclusivamente militare" ai sen si e per gli effetti dell'art.48 n.2 c.p.m.p. a cau
sa dell'esistenza, nel diritto penale comune della
L
corrispondente ipotesi delittuosa di cui all'art.8,
I comma della detta legge (rifiuto del servizio sosti tutivo civile); tale assunto viene dal ricorrente_
fondato sul disposto dell'art. 37 cpv. c.p.m.p. che
definisce reato esclusivamente militare quello costi tuito da un fatto che, nei suoi elementi materiali costitutivi, non è, in tutto o in parte, preveduto come reato dalla legge penale comune.
Argomenta il P.G. ricorrente che, poichè per legge penale comune deve intendersi non solo la legge pe-
nale di cui al codice penale comune ma anche ogni legge anche speciale non militare il reato di cui
2
all'art.8, I comma legge 772/72 è previsto dalla leg-
ge penale comune e, pertanto, esclude l a natura "esclu 7
-
sivamente militare" del reato di rifiuto del servizio militare di leva.
Ad opposta conclusione è pervenuta la Corte M ilitare di appello la quale, con dovizia di argo menti la cui fondatezza e rilevanza sarà in seguito esamina ta, ha ritenuto esclusivamente militare il rea to contestato al ALta rilevando che, il reato di ri fiuto di pre stazione del servizio civile è previsto no n dalla legge penale comune ma bensì da una legge speciale.
Osserva questa Corte che va rigettato il ricorso pro posto dal P.G.
Ritiene questa Corte che, ai fini della decisio ne del presente ricorso, può del tutto prescindersi dalla questione dell'identificazione della portat a e del
"Fsignificato della locuzione "legge penale comune contenuta nell'art. 37 del c.p.m.p. giacchè essa non.
è rilevante nè decisiva.
In realtà quale che sia il significato ed il valore da riconoscere alla detta locuzione e cioè se essa
Eguardi solo la disciplina contenuta nel codice pe-
"comune ovvero anche altre norme che non possono tenersi di diritto comune perchè contenute in leggi ali ovvero riguardanti solo speciali categorie
Boggetti, resta chiaro che la qualifica di reato busivamente militare" non può essere riconosciuta. 8
-
al reato militare solo quando il fatto da esso con-
templato, nei suoi elementi costitutivi, in tutto od in parte, sia preveduto come reato da un'altra legge
(si può prescindere, per il momento, dalla natura co mune o speciale di tale legge)..
Ciò premesso, ne consegue che, ai fini della soluzio ne della questione proposta dal P.G. ricorrente, oc-
corre verificare se il fatto del rifiuto di prestare il servizio militare coincida, anche se in parte, con il fatto di rifiutare il sevizio sostitutivo civile,
è questo il punto veramente decisivo della questione
(in ordine al quale, per la verità, nè il P.G. ricorren te nè la Corte di appello hanno approfondito la loro valutazione.
La risposta al quesito non può che essere negativa.
Ed invero, l'elemento oggettivo del reato di rifiuto del servizio militare di leva è costituito dal fatto del mancato assolvimento di quell'obbligo specifico
(dovere di prestatione del servizio militare di leva)
che incombe al cittadino chiamato a prestare il ser-
vizio militare di leva;
tale fatto, specifico;
con-
templato e pnito soltanto dalla legge penale milita fre re, non è contemplato e punito da altra disposizione di legge nè comune nè speciale.
Non può fondatamente afferma rsi che il fatto del mancato assolvimento dell'obbligo del servizio milita re di leva sia compreso, sia pure parzialmente, nella previsione legale del rifiuto di prestazione del ser
vizio sostitutivo civile per la totale e completa man canza di identità tra le due previsioni legali e le
condotte che ne integrano gli estremi.
Pervero, è di tutta evidenza che un soggetto che vio la l'obbligo di prestare il servizi o militare di le- va e che, quindi, commette il reat o di rifiuto del servizio militare non viola contemporaneamente l'ob- bligo di prestare il servizio sostitutivo civile com mettendo, nel contempo, anche il reato relativo;
ciò
non avviene perchè non vi è ne identità nè rapporto di continenza tra le due figure delittuose.
Esse, al contrario, sono del tutto distinte e sono
✓ caratterizzate da una condotta fondamentalmente diver sa: in primo luogo il reato di cui all'art.8, I comma
Legge 772/72 al contrario dell'altro di cui al II com del detto articolo richiede una particolare e spe
cifica condizione personale del soggetto attivo che deve essere "un soggetto ammesso al beneficio del
Servizio sostitutivo civile" ed, inoltre, esso conten
la il mancato assolvimento di un obbligo del tutto verso da quello relativo alla prestazione del servi militare di leva. 10
Le suesposte considerazioni consentono, quindi, di escludere che il fatto del rifiuto di prestazione del servizio militare di leva sia preveduto, sia pure parzialmente, come reato da altra legge;
dal che consegue che il reato relativo, previsto dallo art.8, II comma della legge 772/72, deve essere qual lificato come reato esclusivamente militare e, Come
tale, suscettibile di attenuazione di pena ai sensi dell'art.48 n.2 c.p.m.p.
P.T. .M..
La Corte di Cassazione dichiara manifestamente infor data la dedotta questione di legittimità costituzio nale. Rigetta il ricorso del Procuratore Generale.
Così deciso in ROma il 27 novembre 1986
IL PRESIDENTE
Ecc.Dott CARNEVALE CORRADO
Маши IL CONSIGLIERE ESTENSORE
Dott. DE TULLIO RENATO
IL DIRETTORE DI SEZIONE
(Carlo Navacet) DEPOSITATA IN CANCELLERIA.
-il 9 MAG 1987.
IL CANCELLERE