Sentenza 11 febbraio 2000
Massime • 1
Il cumulo giuridico delle pene irrogate per il reato continuato è scindibile ai fini della fruizione dei benefici penitenziari allorché il condannato abbia espiato per intero la pena relativa ai reati ostativi. Tuttavia, allorché il reato ostativo non coincida con la violazione più grave, ma sia solo un reato satellite, lo scioglimento del cumulo formatosi per effetto della continuazione non può non determinare il ripristino per esso della pena edittale prevista, calcolata nel minimo, e quindi con esclusione di qualsiasi riferimento alla pena inflitta in concreto a titolo di aumento per la continuazione, giacché tale riferimento non ha più ragione di essere, una volta che si sia operato lo scioglimento del vincolo giuridico dovuto alla continuazione. (Nella specie, in relazione a condanna a pena, diminuita per il rito abbreviato, a tre anni e otto mesi di reclusione per traffico di stupefacenti e associazione per delinquere finalizzata allo spaccio, unico reato, quest'ultimo, ostativo alla concessione dei benefici penitenziari, per il quale era stato applicato l'aumento di un anno di reclusione sulla pena stabilita per il primo reato, indicato come il più grave, era stata avanzata istanza di affidamento in prova al servizio sociale, previa imputazione della custodia cautelare sofferta all'aumento di pena per il reato satellite. Nell'enunciare il principio di cui in massima, la S.C. ha annullato con rinvio il provvedimento impugnato perché il tribunale di sorveglianza accertasse l'avvenuta espiazione, da parte del condannato, della pena edittale minima prevista per il reato associativo, diminuita di un terzo per il rito abbreviato). (V. Corte cost. 27 luglio 1994 n. 361).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/02/2000, n. 990 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 990 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI EDOARDO Presidente del 11/02/2000
1. Dott. SANTACROCE GIORGIO Consigliere SENTENZA
2. " DE NA US " N. 990
3. " GG CO " REGISTRO GENERALE
4. " ER AN " N. 35714/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) FU EZ n. il 17.09.1953
avverso ordinanza del 16.03.1999 TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA di VENEZIA sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DE NA US lette le conclusioni del P.G. Dr. G. Viglietta che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Il Tribunale di Sorveglianza di Venezia con ordinanza in data 13.6.1999 dichiarava inammissibile l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale presentata da US ZI poiché il medesimo era detenuto in espiazione di pena per uno dei delitti indicati nell'art.4 bis, comma 1, Legge 354/75, ostativi alla concessione dei benefici penitenziari in assenza di collaborazione con la giustizia ai sensi dell'art. 58 ter della legge citata;
vale a dire per il delitto associativo di cui all'art. 75 legge 22.12.75 n. 685, cui l'art. 4 bis è applicabile in forza del richiamo contenuto nel 3^ comma dell'art. 4 D.L. 13.5.91 n. 152, convertito con mod. nella legge
12.7.'91 n. 203.
Riteneva, inoltre, il Tribunale che non fosse stato operato l'integrale accertamento dei fatti e della responsabilità riferentisi al detto reato associativo che, rendendo impossibile un'utile collaborazione con la giustizia, avrebbe consentito la concessione dei benefici penitenziari anche per i delitti previsti dall'art. 4 bis, giusta la sentenza della Corte Costituzionale n. 68 del 1^ marzo 1995 ed alle condizioni in essa indicate. Avverso la detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il US deducendo erronea applicazione della legge penale e mancanza di motivazione.
Assumeva il ricorrente di aver espiato ormai la pena detentiva inflitta per il reato associativo, ostativo alla concessione del beneficio, pari a mesi 8 di reclusione, tenuto conto che egli era stato condannato, calcolata la diminuzione di pena per il rito abbreviato, alla pena complessiva di anni 3, mesi 8 di reclusione per i reati di traffico di sostanze stupefacenti ed associazione per delinquere finalizzata allo spaccio, unificati dal vincolo della continuazione, essendo stato applicato per il reato associativo l'aumento ex art. 81 cpv. c.p. di un anno di reclusione sulla pena stabilita per il traffico di sostanze stupefacenti (art. 71 legge 685/75), indicato come reato più grave, dovendosi poi applicare anche su detto aumento la diminuzione di un terzo per la scelta del rito abbreviato.
In definitiva la custodia cautelare patita era pari alla pena inflitta per il reato associativo, di tal che il richiedente doveva considerarsi detenuto esclusivamente in espiazione della condanna inflitta per il reato di cui all'art. 71 legge 685/75, reato non ostativo alla concessione del beneficio ed al quale è applicabile l'indulto concesso ex DPR 394, pari ad anni 2 di reclusione. Deduceva, inoltre, il ricorrente la mancanza di motivazione in ordine alla ritenuta insussistenza dell'integrale accertamento dei fatti e della responsabilità che, rendendo impossibile un'utile collaborazione, avrebbe consentito la concessione del beneficio richiesto.
- Motivi della decisione -
Premesso che il Tribunale di Sorveglianza, contrariamente all'assunto del ricorrente, peraltro espresso in termini generici e con considerazioni in punto di fatto, ha adeguatamente motivato in ordine all'insussistenza dell'integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità inerenti al processo penale per il quale il US ha subito condanna, osserva nondimeno la Corte che il ricorso appare fondato, nei termini di seguito precisati, quanto al motivo con il quale si deduce la imputabilità della pena espiata al delitto ostativo alla concessione dei benefici penitenziari nell'ipotesi di cumulo delle pene.
Già la Corte Costituzionale aveva risolto la questione sottoposta al suo esame con una sentenza interpretativa di rigetto (n. 361 del 27 luglio 1994) in linea con l'orientamento giurisprudenziale secondo cui nel caso di cumulo di pene inflitte per reati diversi può essere ammesso ai benefici penitenziari il condannato che abbia già scontato la pena relativa al delitto ostativo (cfr. Cass. sez. I, 9.11.92, n. 4600, Policastro e, dopo la sentenza della Corte Cost., nello stesso senso, Cass. sez. I, 12.6.96, Glisu;
Cass. sez. I 7.10.97 n. 4998, Messina e, da ultimo, Cass. sez. I 26.3.99 n. 2529). Nondimeno, l'indirizzo prevalente nel caso di cumulo di pene riguardanti delitti unificati per la continuazione fra i quali fosse compreso un reato "ostativo", era nel senso della inscindibilità sulla base di una pericolosità soggettiva del condannato per taluni gravi reati, cui conseguiva per legge la esclusione dai vari benefici (Cass. sez. I 24.7.93, n. 2903, Sfara;
sez. I 15.6.94 n. 2050 Gilona;
sez. I 2.3.95 n. 400, Perrone;
sez. I, 29.3.95 n. 918, Piccirillo;
sez. VI 10.12.97 n. 3356, Lombardi). Le Sezioni unite di questa Corte investite della questione, con sentenza del 30.6.1999, adeguandosi ai principi enunciati dalla Corte Costituzionale nella decisione sopra indicata, hanno ritenuto che il cumulo giuridico delle pene irrogate per il reato continuato sia scindibile ai fini della fruizione dei benefici penitenziari allorché il condannato abbia espiato per intero la pena relativa ai reati ostativi.
La decisione delle Sezioni Unite è conforme ai principi affermati dalla stessa Corte in tema di natura giuridica e finalità dell'istituto della continuazione, la cui "ratio" consiste nel mitigare l'effetto del cumulo materiale delle pene, di modo che l'unificazione normativa dei reati e la conseguente unitarietà della pena, essendo preordinate a garantire un risultato favorevole al reo, non possono invece risolversi in suo danno. Ne consegue la possibilità di scindere i reati e le relative pene nelle situazioni in cui la "fictio iuris" si traduce in un pregiudizio per il condannato.
Il Collegio condivide l'orientamento delle Sezioni unite, rilevando tuttavia che, nello speciale caso in esame in cui il reato ostativo non è quello ritenuto più grave, ma solo un reato satellite legato al primo per la continuazione, tale indirizzo potrebbe dar luogo a situazioni che suscitano perplessità ove esso non sia applicato secondo criteri logici e realistici.
Come ha rilevato, infatti, il P.G. presso questa Corte nel concludere per l'inscindibilità del cumulo delle pene derivante dalla continuazione, se il US avesse commesso soltanto il reato associativo previsto dall'art. 75 legge 685/75 avrebbe riportato una pena minima di due anni (anni 3 - 1/3 per il rito abbreviato) che, pur con la detrazione della custodia cautelare presofferta, si porrebbe sempre come ostativa alla concessione del beneficio richiesto. A tale beneficio il medesimo può, invece, avere accesso avendo commesso, oltre al reato associativo ostativo, anche un reato considerato più grave quale il delitto di cui all'art. 71 della legge 685/75 al quale il primo è unificato dal vincolo della continuazione.
per ovviare alla possibilità che si verifichino tali situazioni paradossali, lo scioglimento del cumulo formatosi per effetto della continuazione non può non determinare il ripristino per i reati satelliti delle pene previste per ciascun reato, calcolate nel minimo edittale ed escludendo il riferimento alla pena stabilita in concreto a titolo di aumento per la continuazione, giacché tale riferimento non ha più ragione di essere una volta che si sia operato lo scioglimento del vincolo dovuto alla continuazione. La ordinanza impugnata va, quindi, annullata per la necessaria verifica in ordine all'eventuale espiazione da parte del condannato della pena edittale minima prevista per il reato associativo ostativo, diminuita di un terzo per il rito abbreviato ed, in caso positivo, in ordine alla sussistenza della altre condizioni stabilite dall'art. 47 della legge 354/75 per la concessione della misura alternativa richiesta.
P.Q.M.
annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Venezia.
Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2000.
Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2000