Sentenza 11 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/07/2001, n. 9390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9390 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2001 |
Testo completo
Aula A 9390 /0 1 In nome del Popolo Italiano La Corte Suprema di Cassazione Sezione Lavoro composta dai seguenti Magistrati: Oggetto: Lavoro. dr. Guglielmo Sciarelli Presidente R.G.n. 12024/1999 14422/1999 dr. Alberto Spand Consigliere Crom. 21639 Consigliere Rep.dr. Fernando Lupi Consigliere rel. Ud.19.04.2001 dr. Donato Figurelli Consigliene dr. Natale Capitanio ha pronunciato la seguente SENTENZA Привет sul ricorso (12024/1999) proposto da: Azienda Tramvie ed Autobus del Comune di Roma (ATAC), in persona del Direttore Generale dr. ing. Roberto Cavalieri, elettivamente domicilia- ta in Roma alla via dei Rogazionisti n. 16 pres- 1848 so l'avv. Luciano Cappella, che la rappresenta e difende im virtù di procura speciale in calce al ricorso, ricorrente;
CONTRO
IL OR, CA NI, LA LO, rappresentati e difesi dall'avv. Roberto Muggia in 1 virtù di procura speciale a margine del controricorso e ricorso incidentale, ed elettivamente domiciliati presso lo studio del medesimo in Roma alla via Germa- nico n. 146, controricorrenti;
NON CHE sul ricorso (14422/1999) proposto da: IL OR, CA NI, LA LO, rappresentati e difesi ed elettivamente domiciliati come sopra, CONTRO Приво ricorrenti incidentali;
Azienda Tramvie ed Autobs del Comune di Roma (ATAC), in persona, rappresentata e difesa ed elettivamente domiciliata come sopra, controricorrente e ricorrente principale;
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Roma in data 22 gennaio - 9 giugno 1998, n. 11146/98, n. 6574/1992 R.G.A.C.; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Donato Figurelli nella pubblica udienza del 19 aprile 2001; udito l'avv. Luciano Cappella per l'ATAC; udito l'avv. Roberto Muggia per i controricorrenti e ricorrenti incidentali;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dr. NI Buonajuto, che ha concluso per la riunione dei ricorsi ed il rigetto del ricorso princi- pale e di quello incidentale. Svolgimento del processo. Com distinti ricorsi successivamente riuniti i signori OR LI, NI AR ed LO Orlando adivano il Pretore di Roma, im funzione di giudice del premesso di essere dipendenti dell'ATAC e lavoro, di essere stati inquadrati fimo al 1° gennaio 1989 nel IX livello contrattuale, com la qualifica di "operai comuni", nella vigenza del sistema di inquadramento di cui alla legge m. 30/78%; che, com decorrenza 1° gen- maio 1989, era stata loro attribuita la qualifica di "addetto alla manutenzione", com inquadramento nello VIII livello contrattuale%3B che, nonostante il mutamento di qualifica, l'Azienda aveva continuato ad adibirli allo svolgimento delle attività di pulizia di impianti e vet- ture, nom pertinenti al muovo profilo professionale, com. carattere di continuità e prevalenza rispetto alle man- sioni di manutenzione%3B tutto ciò premesso, deducevamo l'illegittimità dell'operato aziendale per dequalifica- zione professionale, chiedendo che il Pretore ordinasse all'Azienda di nom adibirli a mansioni di pulizia e ri- conoscesse loro, a titolo di risarcimento dei danni, la somma di lire 10.000.000 la diversa somma ritenuta di giustizia, anche com valutazione equitativa, oltre riva- lutazione monetaria ex art. 429 c.p.a. ed interessi le- gali da calcolarsi sulla somma rivalutata. - 4 - Si costituiva l'ATAC sostenendo che l'attività di pulizia è concettualmente compresa in quella di manutenzione;
che l'Art.. 4 dell'Accordo 27.2.87 prevede la possibilità che il lavoratore sia chiamato a svolgere anche mansioni diverse da quelle espressamente elencate nelle declara- torie dei diversi profili professionali;
che la richiesta di risarcimento dei danni era infondata, essendo inappli- cabile l'art. 2103 c.c. al rapporto di lavoro degli auto- ferro tranvieri e non essendo comunque stato allegato, nè provato dai ricorrenti alcun danno specifico suscettibile di ristoro. Con sentenza del 1° febbraio 1991 il Pretore, in parziale accoglimento della domanda, ordinava all'ATAC di non adi- bire i ricorrenti a mansioni di pulizia, respingendo la domanda di risarcimento dei danni. Avverso tale sentenza proponeva tempestivo appello l'ATAC. Si costituivano gli appellati che nel merito chiedevano il rigetto del gravame e proponevano appello incidentale per l'accoglimento della domanda di risarcimento rigettata dal Pretore. Acquisita agli atti copia integrale della normativa contrat- tuale applicabile alla fattispecie, con sentenza in data 22 gennaio 9 giugno 1998 il Tribunale di Roma rigettava l'ap- pello principale ed, in accoglimento dell'appello incidenta- le, condannava l'ATAC al pagamento, a titolo di risarcimen-- - 5 to dei danni, della somma di lire 10.000.000 onnicompren- sive, in favore di ciascuno degli appellati. Osservava il Tribunale che andava confermata la sentenza impugnata nella parte contenente l'accertamento dell'il- legittimità dell'operato aziendale di adibizione dei ri- correnti a mansioni inferiori e nom pertinenti al livello di inquadramento posseduto dal 1° gennaio 1989, nonchè l'ordine pretorile intesa a ripristinare la situazione di diritto violata con l'anzidetto comportamento;
che fijined era accoglibile la domanda di risarcimento dei danni ri- proposta con appello incidentale dai lavoratori, ai sensi dell'art. 2103 c.c. Quanto alla misura della liquidazione, il Tribunale rite- neva di dover ricorrere ad una valutazione equitativa, e che appariva equa l'attribuzione della somma di lire 10.000.000=, comprensiva di interessi legali e rivaluta- zione monetaria, in favore di ciascuno dei ricorrenti. Avverso detta sentenza, con atto notificato 1'8 giugno 1999, 1'Azienda Tramvie ed Autobus del Comune di Roma ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due ATAC - mottivi. Com atto notificato il 12 luglio 1999 gli intimati hanno resistito con controricorso ed hanno altresì proposto ricorso incidentale, affidato ad un unico motivo. L'ATAC ha resistito con controricorso notificato il 23 -6- luglio 1999. Motivi della decisione. Con il primo motivo, denunziando violazione di legge (art. "" 1362 1371 c.c.), nonchè omessa, insufficiente, contraddit- - toria motivazione (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), la ricorrente principale deduce che la sentenza del Tribunale applica la C.C.N.L. in modo errato e contraddittorio;
che, per quanto riguarda la fattispecie concreta in esame, in cui i dipen- Ayma denti erano già inquadrati ex 1. 30/78, la nuova contratta-- zione applicabile (A.N. 13 maggio 1987 all. B) ha ride termi- nato i livelli di inquadramento con il passaggio possibile. ed immediato (dal 1° gennaio 1989) da un livello all'altro; che la ridefinizione dei profili professionali operata dal- l'A.N. 13 maggio 1987 all. A sicuramente vale per il futuro (nuove assunzioni, concorsi, ecc.), non essendo possibile un mutamento radicale ed immediato di mansioni richiedenti diversa professionalità da un giorno all'altro%; che in ogni caso particolare rilievo assume nella presente controversia il contenuto dell'art. 4 dell'Accordo 24 aprile 1987, che consente di contemperare le mansioni precedenti con quelle. nuove e quindi di far rientrare tra la manutenzione anche opere di pulizia;
che l'art. 9 stesso Accordo, richiamato dal Tribunale, si riferisce agli avanzamenti di carriera, e non ai profili professionali. - 7 Con il secondo motivo, denunziando violazione di legge (art. 2103 c.c.), nonchè omessa, insufficiente, contrad- dittoria motivazione (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), la ricorrente principale deduce che l'art. 2103 c.c. è inap- plicabile al rapporto di lavoro de quo non solo in rela- zione all'art. 18 del Regolamento all. A al R.D. n. 148/ 1931; che infatti l'art. 3 del medesimo Regolamento in te- ma di inquadramento prevede un amplissimo jus variandi per l'azienda, conferendole il potere di modificare le mansioni del dipendente anche ove ciò comporti un cambia- June mento in peius, con la sola garanzia per il lavoratore del livello retributivo raggiunto%3B che peraltro il Tribu- nale omette di motivare in cosa sia consistito il danno risarcito ai ricorrenti, che nessuna prova hanno offerto in proposito. Con l'unico motivo, denunziando violazione e falsa appli- cazione art. 13 Stat. Lav., artt. 1218, 1223 e 2043 c.c., art. 1282 c.c., art. 429 c.p.c., nonchè motivazione carente e contraddittoria, i ricorrenti incidentali deducono che il Tribunale liquida equitativamente il danno a favore di ciascuno dei ricorrenti in lire 10.000.000, ricomprendendo nella indicata somma rivalutazione ed interessi;
che la de- cisione del Tribunale appare carente di motivazione e co- munque è tale da violare le norme indicate, perchè non indi- ca i criteri di valutazione del dammo relativo alla dequa- 8 - lificazione, mom tiene conto che il comportamento ille- gittimo datoriale risale ad un periodo che si colloca nel tempo a 9 anni prima della sentenza del Tribunale che ha liquidato il danno ed ancora non considera che negli anni in cui si è verificato l'illegittimo compor- tamento datoriale il tasso di rivalutazione era assai alto (intorno al 10% ed oltre) ● che nel periodo 1991/ met 1995 1996/1998 gli interessi legali erano determinati al 10% e al 5%; che tutto ciò porta alla conseguensa illegittima di ridurre il risarcimento danni alla somma irrisoria di non più di 2/3 milioni di lire. Osserva la Corte che i ricorsi devono essere riuniti, trattandosi di impugnazioni avverso la stessa sentenza (art. 335 c.p.c.). Quanto al ricorso principale dell'ATAC, è infondato il primo motivo di ricorso. L'art. 4 dell'Accordo 24 aprile 1987 stabilisce che le mansioni indicate "non costituiscono l'elencazione di tutte le attività esplicabili". Ma bisogna tener conto di attività più o meno dello stesso livello, non di man- siomi chiaramente inferiori quale la pulizia, che, come dice il Tribunale, era riservata al " 'manovale", per cui non erano mansioni equivalenti, ma, dice il Tribunale, minusvalenti. Quanto al secondo motivo, si afferma che non si poteva - 9- applicare l'art. 2103 c.c., stante la legislazione spe- ciale per gli autoferro tranvieri: si afferma che per l'art. 3 del Regolamento all. A r.d. n. 148/1931 è assi- curato un amplissimo ius variandi delle mansioni con la sola garanzia per il lavoratore della retribuzione rag- giunta. Infondato: l'art. 3 dice:"l'azienda ha facoltà di pas- sare gli agenti di ruolo da uno ad altro servizio o ra- mo di servizio con la stessa qualifica o con altra dello stesso grado". All'opposto, nel caso in esame, fu dato loro June un lavoro (pulizia), di una qualifica inferiore (manova- le); infatti non ha mai provato la ricorrente che fossero della stessa qualifica. Quanto al ricorso incidentale, anch'esso è infondato. Ci si duole della liquidazione. Non ci si duole della li- quitazione equitativa, bensì dell'ammontare. Infatti di- cono i ricorrenti che, essendo la liquidazione comprensiva di interessi e rivalutazione, il danno originario sarebbe stato valutato in due, tre milioni. Orbene non è stato nep- pure spiegato, e tanto meno provato, perchè il danno avreb- be dovuto essere maggiore. In definitiva devono essere rigettati entrambi i ricorsi. Sussistono giusti motivi per dichiarare compensate le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
- 10 - La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma il 19 aprile 2001. Il Presidente (dr. Guglielmo Sciarelli) pylielmo I wauth Il Consigliere estensore (dr. Donato Figurelli) Amato Fijuck IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 11 LUG. 2001 oggi IL CANCELLIERE T R O C O L L O B I D E A P T S S I O N P G IM O 7 I A S A D N D E E 1 S E , T O I E N A R E G T S IS O G E T E G T L E I R R I A D L L O E D - 11 -