Sentenza 24 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 24/01/2001, n. 986 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 986 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2001 |
Testo completo
LLO B. BE TO O B Aula A I va sarcimento dei danni.09 86 / 0 1 10-12, D STA 26- O TTO: Espropriazione per pub EL PO bi tilità-Occupazione acquisiti- D 642 IM A R. .P. D TE IN NOME IN POPO O IT. I AN L ESEN . to 22 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G. N. 5585/99 Dott.Corrado CARNEVALE Presidente 8500/99 Dott. Giammarco CAPPUCCIO Consigliere Cron. 2003 Dott. Ugo VITRONE Cons. Relatore Rep..308 Dott. Mario Rosario MORELLI Consigliere Ud.
7.11.00. Dott. Giuseppe Maria BERRUTI Consigliere ha pronunciato la seguente: CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE S E N T E N ZA Richiesta copia studio SOLE 24 ORE dal Sig. sul ricorso proposto da: 6000 per diritti L. LA PORTA PAOLO e VITALE ANGELO, elettivamente 2-4 GEN. 2001 IL CANCELLIERE domiciliati in Roma, Via Po, n. 43, presso l'avv. Cesare Massimo Bianca, unitamente all'avv. Giacomo Iraci Sareri del foro di Enna, che li rappresenta e 000 difende per procura in calce al ricorso;
ricorrenti
contro
CG575625 COMUNE DI LEONFORTE, in persona del sindaco in carica Manuele Vito, elettivamente domiciliato in CG575674 Roma, Via Lazio, n. 20/c, presso l'avv. Claudio Coggiati, unitamente agli avv.ti Filippo Tortorici e Giuseppe Balistreri del foro di Caltanissetta, 2028 2000 che lo rappresentano e difendono per procura a mar- gine del controricorso;
controricorrente COOPERATIVA EDILIZIA MANUELA, in persona del legale rappresentante Gaetano Rindone, elettivamen- te domiciliata in Roma, Piazza della Libertà, n. 13, presso l'avv. Orlando Sivieri, unitamente al- l'avv. Antonino Macaluso del foro di Palermo, che la rappresenta e difende per procura in calce al controricorso;
controricorrente ricorrente incidentale avverso le sentenze della Corte d'Appello di Paler- mo n. 553, pubblicata il 22 giugno 1996; n. 755, pubblicata il 1° ottobre 1998, e n. 1024, pubblica- ta il 23 dicembre 1998; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 7 novembre 2000 dal Relatore Cons. Ugo VITRONE;
udito l'avv. Orlando SIVIERI per delega;
; udito il P.M., in persona del Sostituto Procu- ratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA, che ha con- cluso per il rigetto di entrambi i ricorsi;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 3 gennaio 2 1985 OL La RT e i germani EL e RE LE convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Nicosia il Comune di Leonforte per sentirlo con- dannare al pagamento dell'indennità di occupazione legittima e al risarcimento del danno derivante dal la irreversibile trasformazione del suolo occupato, esteso mq.
7.719 e appartenente per due sesti al La RT, per un sesto a ciascuno dei germani LE e per i restanti due sesti a Gaetano La Delfa, estra- neo al giudizio. Precisavano gli attori che l'occu- pazione, disposta con decreto assessoriale n. 109 del 13 marzo 1975, era stata attuata il 7 aprile successivo e che alla scadenza del quinquennio non era intervenuto alcun decreto di espropriazione. Il convenuto eccepiva la propria carenza di le gittimazione passiva adducendo che aveva delegato alla Cooperativa Edilizia NU tutti gli atti ne cessari all'espropriazione dei suoli destinati alla costruzione di alloggi di edilizia economica e popo lare. Veniva quindi autorizzata la chiamata in causa della Cooperativa la quale eccepiva a sua volta il proprio difetto di legittimazione passiva in base alla considerazione che solo con ordinanza sindaca- le del 3 febbraio 1983 era stata delegata a procede 3 re all'occupazione dell'area ad essa assegnata per la costruzione di alloggi di edilizia economica e popolare e che il procedimento espropriativo doveva considerarsi tuttora legittimamente in corso;
SO- steneva, conseguentemente, che di nulla poteva es ser chiamata a rispondere in dipendenza dell'occu- pazione attuata dal Comune di Leonforte. Nei confronti della Cooperativa il Comune di Leonforte spiegava domanda di garanzia. Con sentenza del 13 luglio 21 settembre 1989 il tribunale dichiarava inammissibile per tardività la domanda diretta al pagamento dell'indennità di occupazione legittima, dichiarava il Comune unico responsabile dei danni, limitati alla irreversibile Z trasformazione di un'area di mq. 103 che era stata destinata a strada nel piano di zona, e lo condan- nava al pagamento delle somme rispettive di £.
2.050.385 in favore del La RT e di £.
1.025.190 in favore di ciascuno dei germani LE;
rigettava infine la domanda di rivalsa proposta dal Comune nei confronti della Cooperativa. Gli attori impugnavano la pronuncia e la Corte d'Appello di Caltanissetta, con sentenza del 16 gen naio - 1° febbraio 1991, confermava la decisione im pugnata specificando ai fini della decisione rile- vava solo la trasformazione irreversibile che si e- ra verificata per la superficie di mq. 103, utiliz- zata dal Comune di Leonforte per la costruzione di una "strada di piano", essendo del tutto priva di effetti, a tal fine, la mera destinazione dei rima- nenti terreni alla realizzazione di un'opera pubbli ca, mentre la radicale trasformazione della superfi cie di mq. 2.228, attuata dalla Cooperativa Manue- la, costituiva circostanza del tutto irrilevante nel giudizio in corso, essendo essa stata operata nell'ambito di una diversa procedura espropriativa. Ricorrevano per cassazione gli attori e la Su- prema Corte, con sentenza in data 31 maggio 1993 1° luglio 1994, n. 6262, accoglieva in parte il ri- corso affermando che la Cooperativa NU, nei cui confronti era stata estesa la domanda risarcito ria proposta originariamente contro il Comune di Leonforte, era unica responsabile del danno derivan te dalla accertata irreversibile trasformazione an- che della complessiva superficie di mq. 2.228, de stinata alla realizzazione di alloggi di edilizia e conomica Comunee popolare, mentre il - fermo re- stando il suo obbligo a risarcire il danni per l'occupazione acquisitiva della superficie di mq. 103 destinati a strada di piano, accertato con pro- nuncia passata in giudicato - era tenuto unicamente a restituire la residua superficie di mq.
5.491. Riassunto il giudizio la Corte d'Appello di Pa -con sentenza del 3 maggio 22 giugno 1996 lermo, pronunziata nei soli confronti del La RT e di An gelo LE a seguito del decesso di RE Vi- tale, estrometteva dal giudizio il Comune di Leon- forte compensando fra le parti le spese giudiziali;
condannava la Cooperativa NU al risarcimento del danno nei confronti degli attori e, ritenuta la inattendibilità della valutazione dei terreni già acquisita agli atti, rinviava al prosieguo la deter minazione dell'importo dovuto a titolo di risarci- mento. La pronuncia veniva impugnata per revocazione per violazione del giudicato ma la Corte d'Appello di Palermo, con sentenza del 29 maggio 1° ottobre 1998 dichiarava inammissibile l'impugnazione in ba- se alla considerazione che la decisione impugnata a veva pronunciato sulla relativa eccezione. Quindi, con sentenza del 4-23 dicembre 1998, la Corte d'Appello di Palermo condannava la Coope- rativa NU al pagamento della somma complessiva di £. 38.851.160 oltre accessori a titolo di risar- cimento in favore degli attori. 6 Contro le tre sentenze ricorrono per cassazio- ne OL La RT e EL LE con tre motivi il lustrati da memoria. Resistono con separati controricorsi il Comune di Leonforte e la Cooperativa Edilizia NU che ha proposto contestuale ricorso incidentale affida- to a tre motivi. I ricorrenti hanno proposto controricorso per resistere al ricorso incidentale. MOTIVI DELLA DECISIONE Va disposta preliminarmente la riunione delle impugnazioni proposte contro le medesime sentenze. Dev'essere quindi esaminata la doglianza mossa dai ricorrenti principali contro la sentenza di ri- getto dell'impugnazione per revocazione della sen- tenza parziale emessa dal giudice di rinvio. I ricorrenti denunciano al riguardo la viola- dell'art. 2909 cod. civ. in relazione al- zione l'art. 360, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., e sostengo- no che erroneamente la sentenza impugnata avrebbe e scluso la formazione del giudicato in ordine alla determinazione del valore dei terreni in questione poiché esso derivava dalla condanna definitiva del Lesuporte Comune di Nicosia a risarcire il danno per l'occupa th zione irreversibile di una superficie di mq. 103 fạ 7 cente parte della maggiore estensione di mq.
7.719 che apparteneva pro quota agli attori ed era stata valutata in £. 59.766/mq. La censura, formulata al limite dell'inammissi bilità poiché ripropone sostanzialmente il motivo di revocazione disatteso dalla corte d'appello, non merita accoglimento anche se deve procedersi ad una doverosa correzione della motivazione della senten- za impugnata. Va considerato, infatti che nella specie non si è formato alcun giudicato esterno tra le stesse parti, ma all'interno dello stesso processo è stato affermato che il Comune di Leonforte era tenuto а risarcire il danno derivante dall'occupazione irre- versibile, nell'ambito della maggior superficie di mq. 7.719, di un'area di mq. 103 destinata a stra- da, mentre la Cooperativa NU era tenuta a ri- sarcire il danno derivante dall'occupazione irrever sibile di altra area di mq.
2.228 destinata а CO struzione di alloggi di edilizia economica e popola re, salva la restituzione da parte del Comune del- la superficie rimasta inutilizzata. Ne consegue che il giudicato formatosi nei rap porti tra gli attori e il Comune di Leonforte, e- stromesso dal giudizio, non era vincolante nei rap- 8 porti tra gli stessi e la Cooperativa NU, tra i quali il giudizio proseguiva, ma al massimo pote- va offrire un elemento di riscontro nella determina zione del valore dell'area occupata, trattandosi di terreni compresi nella medesima zona e aventi le me desime caratteristiche. Ne consegue che l'eccezione degli attori volta a ottenere l'applicazione dei me desimi criteri di valutazione da parte del giudice di rinvio non poteva essere interpretata come di- retta all'applicazione di un giudicato formatosi del resto nello stesso processo e tra parti diverse e correttamente è stata disattesa dal giudice di rinvio senza alcun riferimento ad una pretesa por- tata vincolante della valutazione già operata, ma solo in base a criteri di opportunità, consistenti nel rilievo che tra l'occupazione appropriativa del primo lotto da parte del Comune e quelle del secon- do lotto da parte della Cooperativa era decorso un quinquennio e ciò comportava un mutamento del merca to immobiliare che imponeva un nuova valutazione dei terreni occupati dalla Cooperativa. Accertato quindi che l'impugnazione per revoca zione va dichiarata inammissibile non tanto perché la sentenza impugnata si sarebbe pronunciata sul- l'eccezione di giudicato, quanto per la radicale i- 9 nesistenza di un giudicato contrastante formatosi tra le stesse parti in un diverso processo, e re- spinto il ricorso previa doverosa correzione della motivazione della sentenza impugnata, può proceder- si all'esame delle censure mosse contro la sentenza parziale e quella definitiva emesse in sede di rin- vio. Al riguardo il Comune di Leonforte ha eccepito che l'impugnazione proposta nei suoi confronti deve ritenersi inammissibile in base alla considerazione che la sentenza parziale emessa dal giudice di rin- vio tra tutte le parti ha natura di sentenza defini tiva nei suoi confronti, essendosi concluso il giu- dizio con la sua estromissione dal processo e pro- nuncia sulle spese giudiziali, sicché, non essendo stata impugnata tempestivamente in via autonoma det ta pronuncia, le relative statuizioni debbono rite- nersi passate in giudicato. L'eccezione è fondata non potendo dubitarsi della natura definitiva della pronuncia che conclu- da il processo tra l'attore e uno dei convenuti, e stromettendolo dal giudizio con pronuncia sulle spe se giudiziali, e disponga la prosecuzione del pro- cesso nei soli confronti dell'altro convenuto (al riguardo, vedi: SS.UU. 7 ottobre 1999, n. 711). 10 Limitata così la portata del ricorso ai soli rapporti tra gli attori e la Cooperativa NU, con il primo motivo si deduce la falsa ed erronea applicazione dell'art. 5 bis della legge 8 agosto 1992, n. 359, in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, cod. proc. civ. per aver la sentenza impugnata e scluso la portata vincolante del giudicato in ordi- ne alla valutazione del suolo occupato dalla Coope- rativa NU. La censura non può trovare accoglimento poiché costituisce mera riproposizione delle doglianze mos se contro la pronuncia di rigetto dell'impugnazione per revocazione, le quali sono state respinte all'e sito dell'esame del primo motivo con argomentazioni alle quali è sufficiente riportarsi senza necessità di alcuna ulteriore illustrazione. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano la falsa ed erronea ricostruzione dei fatti di cau- sa con riferimento alla individuazione del termine iniziale dell'occupazione legittima dell'area in questione, fatto coincidere dalla sentenza impugna- ta con la data del 12 marzo 1983, senza considerare che l'occupazione sarebbe stata disposta con decre- to del 13 marzo 1975. La censura non può trovare accoglimento poiché 11 non denuncia alcun vizio di motivazione della sen- tenza impugnata ma sottopone a questa Corte unica- mente una diversa interpretazione della documenta- zione in atti al fine di pervenire ad una diversa ricostruzione dei fatti posti a fondamento della statuizione impugnata. E ciò contrasta con i limiti che caratterizzano il giudizio di legittimità il quale è diretto unicamente alla verifica della cor- rettezza giuridica e della congruità logica della motivazione della sentenza impugnata, con la conse- guente preclusione per la corte di cassazione di o- gni riesame della valutazione delle risultanze i- struttorie che costituisce espressione di un potere discrezionale del giudice di merito, insuscettibile di censura in sede di legittimità salvo che essa non sia viziata da omissioni o contraddittorietà di motivazione che nella specie non sono state denun- ciate. Respinto il ricorso principale, e passando al- l'esame delle censure sollevate dalla ricorrente in cidentale, con il primo motivo la Cooperativa Manue la denuncia la violazione degli artt. 85, 100 e 105 e seguenti cod. proc. civ. in relazione all'art. 360, n. 3 e 5, cod. proc. civ. per non aver conside rato la sentenza impugnata la sua carenza di legit- 12 timazione passiva, rilevabile in ogni stato e grado del giudizio. La censura è inammissibile poiché il principio generale secondo cui determinate questioni sono ri- levabili anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio incontra il suo limite nelle preclusioni processuali, tra cui rientra quella derivante dal principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione che impedisce al giudice di rinvio di ri esaminare le questioni che abbiano formato oggetto di statuizione esplicita o implicita da parte della Suprema Corte. Tale principio, che ha formato ogget to di ampia illustrazione nella sentenza impugnata, non viene messo in discussione dalla ricorrente in- cidentale le cui censure non possono trovare acco- glimento in presenza dell'accertamento, contenuto nella precedente pronuncia di questa Corte, secondo cui la legittimazione passiva spetta alla Cooperati va NU, tenuta a risarcire il danno derivante dall'occupazione appropriativa della superficie de- stinata alla costruzione di quattordici alloggi di edilizia economica e popolare. Con il secondo motivo viene denunciata la vio- lazione e l'erronea applicazione dell'art. 5 bis della legge 8 agosto 1992, n. 359, in relazione al- 13 l'art. 360, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., e si sostie ne che la sentenza impugnata non avrebbe fatto ap- plicazione della riduzione del 40% prevista in tale norma, tanto più che in base ad un opportuno riesa- me dei fatti di causa avrebbe dovuto escludersi nel la specie ogni occupazione appropriativa. La censura, formulata in termini non del tutto perpsicui, sembra doversi interpretare nel senso che nella specie non si sarebbe verificata alcuna occupazione da parte della ricorrente incidentale e che, in ogni caso, la somma liquidata a titolo di risarcimento avrebbe dovuto esser ridotta con la de curtazione del 40%. Orbene, la prima parte della censura non può 砒 essere interpretata se non come mera riproposizione dell'eccezione di carenza di legittimazione passi- va, il cui mancato accoglimento forma oggetto del primo motivo di censura, che è stato respinto con argomentazioni alle quali è sufficiente far rinvio. Del tutto infondata, invece, è la censura, da inten dersi proposta in via subordinata, secondo cui la somma liquidata a titolo di risarcimento del danno avrebbe dovuto subire una decurtazione del 40%, se Si considera che tale decurtazione riguarda solo l'indennità di espropriazione, mentre l'importo del 14 risarcimento del danno va commisurato, com'è noto, all'indennità di espropriazione che sarebbe spetta- ta per l'area occupata, senza alcuna decurtazione e con un ulteriore aumento del 10%, a norma del comma 7 bis dell'art. 5 bis della legge n. 359 del 1992. Con il terzo e ultimo motivo viene denunciata la violazione e la falsa applicazione dell'art. 2909 cod. civ. in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., in quanto la statuizione in or- dine alla carenza di legittimazione passiva della Cooperativa NU, formulata dal Tribunale di Ni- cosia e ribadita dalla Corte d'Appello di Caltanis- setta, non avrebbe formato oggetto di impugnazione da parte del Comune di Leonforte e sarebbe quindi passata in giudicato. La censura non ha fondamento poiché il provve- dimento con il quale il giudice autorizza la chiama ta in causa del terzo a istanza del convenuto, che protesti la propria carenza di legittimazione pas- siva indicando nel terzo il soggetto tenuto a ri- spondere nei confronti dell'attore, comporta una sia pur implicita valutazione positiva della comu- nanza di causa tra l'attore e il terzo chiamato, nei cui confronti il giudice può quindi emettere le gittimamente una pronuncia suscettibile di impugna- 15 zione da parte dell'attore, ancorché questi non ab- bia espressamente esteso le sue domande nei confron ti del terzo. (Cass. 22 luglio 1971, n. 2408; 9 no- vembre 1991, n. 11949; 13 aprile 1995, n. 4259). Correttamente, quindi, la corte di cassazione, in- vestita dal ricorso degli attori, ha riformato la pronuncia della corte nissena affermando la legitti mazione passiva della Cooperativa con una statuizio ne che, in ogni caso, è vincolante nei confronti del giudice di rinvio, la cui pronuncia non può quindi formare oggetto di alcuna censura che ripro- ponga la questione relativa alla legittimazione pas siva della Cooperativa. In conclusione, perciò, sia il ricorso princi- pale che quello incidentale sono destituiti di fon- damento e debbono essere respinti. La soccombenza reciproca costituisce giusta causa di compensazione delle spese giudiziali tra la ricorrente incidentale e i ricorrenti principa- li, la cui soccombenza ne comporta invece la con- danna in solido, atteso l'interesse comune alla li- te, nei confronti del Comune di Leonforte.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta;
di- spone la compensazione delle spese giudiziali tra 16 la Cooperativa Edilizia NU e La RT OL e LE EL, che condanna in solido nei confronti del Comune di Leonforte al pagamento delle spese giudiziali nella somma complessiva di £.2406 oltre £.
1.000.000 per onorario. Così deciso in Roma, il 7 novembre 2000. llameme IL PRESIDENTE o, Vikrom IL CONSIGLIERE EST. M DEPOSITATA IN CANCELLERIA 24 GEN. 2001 IL CANCELLIERE Maria Di NU Oggi, IL CANCELLIERE AR NU Аного 2 4 A NZIA DELLE ENTRATE L o Loocis Roma 2 art. 22 tab. all.b D.P. ESENTE Si restituisce la presents contenen por carenza degli clor 4 b LCC E .
1. Sari chi gli in to Г. ACST 124, 11 CORTE SUPREMA CASSAZIONE 19.49 Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 8.3 2011 sene 4 alm. 13420 versate € 144.60 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) 17