Sentenza 26 aprile 2001
Massime • 1
In sede di legittimità, occorre tenere distinta l'ipotesi in cui venga lamentato l'omesso esame di una domanda da quella in cui si censuri l'interpretazione data alla domanda stessa, ritenendosi in essa compresi, o esclusi, alcuni aspetti della controversia in base ad una considerazione non condivisa dalla parte: mentre nel primo caso si verte propriamente in tema di violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. e la Corte di cassazione ha il potere - dovere di procedere all'esame diretto degli atti onde acquisire gli elementi di giudizio necessari ai fini della pronuncia richiestale, nell'altro caso, invece, poiché l'interpretazione della domanda e l'individuazione della sua ampiezza e del suo contenuto integrano un tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito, alla Corte è devoluto soltanto il compito di effettuare il controllo della correttezza della motivazione che sorregge sul punto la decisione impugnata. (Nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la S.C., letti gli atti processuali, ha ritenuto sussistente la denunciata violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., giacché, a fronte di una domanda con la quale l'attore, deducendo la stipulazione di un contratto definitivo di compravendita di autoveicolo, aveva chiesto la condanna del venditore alla consegna dei documenti di circolazione del mezzo e l'accertamento del suo obbligo di redigere la dichiarazione di vendita autenticata ai fini della trascrizione del passaggio di proprietà nel pubblico registro automobilistico, il giudice di merito aveva erroneamente qualificato la domanda come volta ad ottenere l'esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto definitivo "ex" art. 2932 cod. civ., così sostituendo l'azione espressamente e formalmente proposta con una diversa, fondata su un diverso titolo).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 26/04/2001, n. 6066 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6066 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MARIO SPADONE - Presidente -
Dott. ALFREDO MENSITIERI - Consigliere -
Dott. GIANDONATO NAPOLETANO - Consigliere -
Dott. LUCIO MAZZIOTTI DI CELSO - Consigliere -
Dott. SERGIO DEL CORE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AZ ES, elettivamente domiciliato in ROMA P.ZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, difeso dall'avvocato PROFETA ALFREDO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ER, DO UN;
- intimati -
avverso la sentenza n. 205/98 della Corte d'Appello di BRESCIA, depositata il 18/04/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/03/01 dal Consigliere Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRÒ che ha concluso in via principale, per il rinnovo della notifica nei confronti di DO NO;
in subordine, il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo
Con atto notificato il 10 e il 13 ottobre 1986 RE ZZ conveniva in giudizio EV TI e NO TI per ottenere sentenza idonea alla trascrizione della vendita avente ad oggetto la jeep targata BS 557423 che affermava di aver acquistato il 5/9/1983 dal TI il quale non gli aveva consegnato la dichiarazione di vendita necessaria per la trascrizione al PRA. L'attore precisava che il mezzo risultava intestato al TI il quale lo aveva venduto al TI e si era rifiutato di regolarizzare l'intestazione a costui non avendo ricevuto il pagamento del prezzo. Il ZZ riteneva che il TI fosse tenuto verso i terzi a formalizzare la vendita o, in difetto, a risarcire loro i danni: in ogni caso chiedeva la condanna di entrambi i convenuti al risarcimento.
Il TI rimaneva contumace. Il TI, invece, si costituiva e chiedeva il rigetto della domanda dell'attore nonché, in via riconvenzionale, la restituzione del veicolo.
L'adito tribunale di Brescia, con sentenza 21/2/1995, rigettava la domanda del ZZ, dichiarava l'esclusiva proprietà del veicolo in capo al TI e condannava l'attore a restituire a quest'ultimo il mezzo.
Avverso la detta sentenza il ZZ proponeva appello al quale resisteva il TI. Il TI rimaneva contumace anche in secondo grado.
La corte di appello di Brescia, con sentenza 18/4/1998, rigettava il gravame osservando: che il ZZ aveva agito ex articolo 2932 c.c. nei confronti sia del TI, proprio contraente, sia del TI, asserito contraente del TI;
che nella specie non sussistevano i requisiti necessari per emettere una sentenza idonea a produrre gli effetti del contratto non concluso;
che, in particolare, non poteva essere trasferita in favore del ZZ la proprietà del veicolo in questione in quanto, come era pacifico, titolare del diritto sul bene oggetto del contratto ZZ/TI non era quest'ultimo ma il TI;
che sussisteva l'obbligo del TI di procurare al ZZ l'acquisto della jeep a norma dell'articolo 1478 c.c. ovvero a subire gli effetti di una domanda di risoluzione;
che nessun obbligo aveva assunto il TI nel confronti del ZZ e, quindi, non poteva essere emessa sentenza volta a privare il primo in favore del secondo della proprietà di un bene che non aveva mai formato oggetto di un contratto di compravendita tra le parti;
che il giuramento deferito non poteva essere ammesso quanto meno per difetto di decisorietà posto che esso, nella migliore delle ipotesi, sarebbe stato idoneo a dimostrare l'avvenuta vendita dell'automezzo da TI a TI il che sarebbe stato di qualche utilità per il ZZ solo se questi avesse svolto un'azione surrogatoria ex articolo 2900 c.c. - che in tale ipotesi l'appellante avrebbe assunto la posizione dell'inerte TI con impossibilità di accoglimento della domanda di cui all'articolo 2932 c.c. in difetto di prova dell'avvenuta esecuzione della controprestazione come richiesto ed imposto dal secondo comma della citata norma;
che tale prova non era stata fornita e non poteva essere raggiunta mediante il deferito giuramento.
La cassazione della sentenza della corte di appello di Brescia è stata chiesta da ZZ RE con ricorso affidato ad un motivo. TI EV e TI NO non hanno svolto attività difensiva in sede di legittimità.
Motivi della decisione
In via preliminare la Corte rileva che il ricorso proposto dal ZZ è stato ritualmente notificato a mezzo posta a TI NO il quale ha firmato l'avviso di ricevimento del plico contenente il detto ricorso. Tale firma risulta apposta dal TI, quale destinatario, unitamente a tale VA RT firmataria per conto della ditta NA VA presso la cui sede era stato inviato il plico postale. Non sussiste pertanto alcun vizio della notifica del ricorso al TI tale da giustificare la notifica dell'atto richiesta dal pubblico ministero a norma dell'articolo 291 c.p.c. Con l'unico motivo di ricorso ZZ RE denuncia: violazione e falsa applicazione degli articoli 112 c.p.c., 2932 e 1350 c.c., 6, 11 e 13 della legge 1814/1927; omessa e/o insufficiente motivazione su di un punto decisivo della controversia (qualificazione della domanda). Deduce il ricorrente che la ricostruzione delle ragioni delle parti, quale si legge nella motivazione della sentenza impugnata, non è riconducibile alla lettera ed al senso degli atti processuali secondo quanto esposto nella stessa parte narrativa della sentenza in cui si riporta che esso ZZ aveva agito a seguito di vendite (e non di promesse di vendite) TI/TI e TI/ZZ: non vi è quindi corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato. La diversa qualificazione della domanda da parte della corte di appello è apodittica e priva di ogni motivazione oltre che avulsa da collegamenti e riferimenti alle allegazioni, alle domande ed ai documenti. L'errore sulla qualificazione della domanda ha condizionato - la successiva pronuncia in ordine all'ammissione del giuramento decisorio avente ad oggetto un contratto definitivo e non preliminare di compravendita. La corte di merito ha infine errato nell'affermare che esso ZZ non aveva proposto domanda di risoluzione nei confronti del TI, laddove con la sentenza del tribunale era stato risolto il contratto ZZ/TI con la condanna di quest'ultimo alla restituzione del prezzo. Il motivo è fondato.
Occorre premettere che in sede di legittimità, come più volte chiarito da questa Corte, va tenuta distinta l'ipotesi in cui viene lamentato l'omesso esame di una domanda da quella in cui si censura l'interpretazione data alla domanda stessa, ritenendosi in essa compresi, o esclusi, alcuni aspetti della controversia in base ad una considerazione non condivisa dalla parte. Nel primo caso si verte propriamente in tema di violazione dell'articolo 112 c.p.c. e si pone un problema di natura processuale per la soluzione del quale la Corte di Cassazione ha il potere-dovere di procedere all'esame diretto de, ali atti onde acquisire gli elementi di giudizio necessari ai fini della pronuncia richiestale. Nel secondo caso, invece, poiché l'interpretazione della domanda e l'individuazione della sua ampiezza e del suo contenuto integrano un tipico accertamento di fatto riservato, come tale, al giudice del merito, in sede di legittimità va solo effettuato il controllo della correttezza della motivazione che sorregge sul punto la decisione impugnata (sentenze 20/3/1999 n. 2574; 19/10/1998 n. 10337; 14/1/1998 n. 272). In particolare questa Corte ha avuto modo di chiarire che spetta al giudice del merito il compito di definire le domande avanzate dalle parti identificando e qualificando giuridicamente i beni della vita destinati a formare oggetto del provvedimento richiesto (petitum) nonché il complesso degli elementi della fattispecie da cui derivano le pretese dedotte in giudizio (causa petendi). Il giudice di appello può a sua volta procedere ad una nuova qualificazione giuridica dei suddetti elementi, ma sempre entro i limiti di fatto originariamente prospettati dalla parte e lasciando immutati il petitum e la causa petendi. Da ciò deriva che il ricorso per cassazione in cui, senza prospettare vizi motivazionali, si censuri l'errore del giudice del merito nella detta operazione ermeneutica, soggiace alla sanzione di inammissibilità alla quale resta invece sottratto quando tale errore venga fatto valere in quanto vizio riconducibile alla previsione dell'articolo 112 c.p.c. a norma del quale il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa. In tal caso - che è appunto quello in esame - la natura del vizio (in procedendo) comporta l'estensione del sindacato di legittimità anche al fatto ed il conseguente esame diretto degli atti processuali da parte della corte di cassazione nel sensi suddetti, tra le tante, sentenze 2/5/1997 n. 3782; 18/8/1995 n. 8924). Costituisce ormi "Ius receptum" che il vizio di ultra o extra petizione ricorre soltanto quando il giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri qualcuno degli elementi obiettivi di identificazione dell'azione (petitum o causa petendi), attribuendo o negando a taluna delle parti un bene diverso da quello richiesto o non compreso nemmeno virtualmente o implicitamente nella domanda, o sostituendo l'azione espressamente o formalmente proposta con una diversa, fondata su altri fatti o su una differente causa petendi, con la conseguente introduzione nel processo di un dissimile titolo, accanto a quello posto dalla parte a fondamento della domanda, o di un nuovo tema di indagine (tra le tante Cass. 18/4/1996 n. 3670). È del pari pacifico nella giurisprudenza di legittimità che la domanda giudiziale, per essere correttamente interpretata, va considerata non solo nella sua formulazione letterale ma anche, e soprattutto, nel suo contenuto sostanziale con riguardo alle finalità che la parte intende perseguire e tenendo conto dell'insieme delle deduzioni e delle tesi svolte. In tale prospettiva un'istanza, pur se non espressamente e formalmente proposta, può ritenersi tacitamente avanzata e virtualmente contenuta nel thema decidendum quando si trovi in rapporto di necessaria connessione con la materia del contendere e non ne estenda l'ambito soggettivo di riferimento (sentenze 20/5/1997 n. 4461; 16/1/1997 n. 381; 18/4/1996 n. 3670;
14/3/1996 n. 2142).
Nella specie il giudice di appello non ha applicato correttamente i detti principi più volte affermati in giurisprudenza. La Corte - letti gli atti processuali e interpretate le domande e le tesi difensive del ZZ nei giudizi di primo e di secondo grado - ritiene sussistente la denunciata violazione dell'articolo 112 c.p.c. e non concorda con la decisione della corte di appello la quale ha ritenuto esercitata dal ZZ l'azione ex articolo 2932 c.c. nei confronti sia del TI che del TI.
Dalla detta lettura degli atti processuali, risulta che: a) il ZZ, con l'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, ha chiesto l'accertamento del suo diritto di proprietà del veicolo in questione deducendo di aver "acquistato" dal TI detto bene intestato al TI il quale non aveva "inteso prestarsi per la regolarizzazione dell'intestazione opponendo che il TI, suo avente causa, non gli avrebbe versato ancora il prezzo"; b) nel corso del giudizio di primo grado il ZZ ha esibito documenti fattura e contratto di pennuta a sostegno dell'asserito duplice trasferimento di proprietà del veicolo dal TI al TI e da questi ad esso ZZ - ed ha chiesto di provare con testimoni e per interrogatorio formale l'avvenuta stipula dei due contratti di compravendita;
c) il TI nei giudizi di merito ha negato di aver venduto l'autocarro al TI e non ha mai sostenuto di aver stipulato con il TI un contratto preliminare di vendita;
d) il tribunale di Brescia, con la sentenza di primo grado, ha ritenuto non provato il contratto di compravendita della jeep tra il TI ed il TI e, di conseguenza, ha posto evidenza l'inadempimento del TI nei confronti del ZZ per il mancato acquisto della proprietà del veicolo in favore di quest'ultimo; e) con l'atto di appello il ZZ ha ribadito la domanda avanzata in primo grado ed ha concluso chiedendo "emanarsi sentenza che dichiari che l'appellante è proprietario della jeep BS/557423) per averla acquistata da TI NO che, a sua volta, l'aveva acquistata da TI EV". Ciò posto è evidente l'errore commesso dalla corte di appello nell'affermare che il ZZ aveva "agito ai sensi dell'articolo 2932 c.c. sia nei confronti del TI, proprio contraente, che in quelli di TI, asserito contraente di TI". Al contrario il ZZ ha posto a base della domanda successivi contratti definitivi (e non preliminari) di compravendita, con conseguente obbligo per i venditori di consegnare i documenti di circolazione del mezzo e la dichiarazione di vendita autenticata: la consegna di tali documenti non attiene alla validità della vendita, bensì alla tradizione della cosa venduta al fine di consentire al compratore la possibilità di godimento e di scambio (con la trascrizione nel P.R.A. del passaggio di proprietà) del veicolo già acquistato con l'incontro dei consensi. A tal fine l'ultimo acquirente di un autoveicolo può domandare la consegna dei detti documenti congiuntamente nei confronti del venditore e dei precedenti danti causa chiamandoli tutti in giudizio ed agendo in via diretta verso il primo ed in via surrogatoria nei confronti degli altri. Del pari errata è l'affermazione della corte di appello secondo la quale sarebbe pacifica la titolarità del diritto di proprietà del veicolo in capo al TI e non al TI: al contrario la detta circostanza non è pacifica ma è espressamente contrastata dal ZZ il quale, sin dal primo grado del giudizio, ha sostenuto che la proprietà del bene era stata trasferita dal TI al TI e, successivamente, da quest'ultimo ad esso istante.
È appena il caso di rilevare infine l'inesattezza della parte della motivazione della sentenza impugnata relativa alla asserita mancata proposizione da parte del ZZ di una domanda di risoluzione contrattuale nei confronti del TI. Nella sentenza di primo grado (confermata dalla stessa decisione di appello) era stato espressamente precisato che "alla risoluzione del contratto (necessariamente presupposta dalle conclusioni assunte dall'attore) consegue l'obbligo di restituire il prezzo incassato in esecuzione del contratto stesso". Tale punto della pronuncia del tribunale non aveva formato oggetto di censura nel motivi di gravame per cui non poteva essere modificato dalla corte di appello.
In definitiva deve ritenersi non corretta la qualificazione giuridica attribuita dalla corte di appello all'azione proposta dal ZZ: da ciò l'erroneità delle conseguenze che da detta falsa premessa ha tratto il giudice di secondo grado (con riferimento, tra l'altro, all'ammissibilità o meno del giuramento decisorio deferito dal ZZ al TI.
Pertanto, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio per un nuovo esame ad altra sezione della corte di appello di Brescia che riesaminerà la controversia tenendo conto dei principi sopra enunciati e dei rilievi sopra esposti con riferimento, in particolare, alla questione della qualificazione della domanda proposta dal ZZ. Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della corte di appello di Brescia.
Così deciso in Roma, il 8 marzo 2001.
Depositato in Cancelleria il 26 aprile 2001