Cass. civ., sez. III, sentenza 30/03/1999, n. 3041
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Sentenza 30 marzo 1999

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Il proprietario di un immobile non cessa di averne la materiale disponibilità per averne pattuito, in appalto, la ristrutturazione, e pertanto, salvo che provi il totale affidamento di esso all'appaltatore, è responsabile, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ. perché custode del bene, dei danni derivati ad un terzo, avendo l'obbligo, al fine di impedire che essi si verifichino, di controllare e vigilare l'esecuzione dei relativi lavori.

Il vizio della sentenza di appello consistente nel non aver il giudice ravvisato la novità della domanda, in base all'erroneo assunto dell'avvenuta proposizione della stessa fin dal primo grado di giudizio, se non è oggetto di specifico motivo di ricorso per violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., non consente al giudice di legittimità di procedere alla reinterpretazione della domanda per accertare se è stato violato l'articolo 345 cod. proc. civ..

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 30/03/1999, n. 3041
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3041
    Data del deposito : 30 marzo 1999

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