Cass. pen., sez. V, sentenza 27/10/2015, n. 4011
CASS
Sentenza 27 ottobre 2015

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

È configurabile il concorso tra il reato di violenza privata e quello di atti persecutori, trattandosi di reati che tutelano beni giuridici diversi, in quanto l'art. 610 cod. pen. protegge il processo di formazione e di attuazione della volontà personale, ovvero la libertà individuale come libertà di autodeterminazione e di azione; mentre l'art. 612 bis cod. pen. è preordinato alla tutela della tranquillità psichica - ed in definitiva della persona nel suo insieme - che costituisce condizione essenziale per la libera formazione ed estrinsecazione della predetta volontà. (In motivazione, la S.C. ha precisato che l'"alterazione delle abitudini di vita" non può considerarsi una peculiare ipotesi di violenza privata, avendo la prima una ampiezza di molto maggiore rispetto al fare, omettere o tollerare qualcosa per effetto della coartazione esercitata sulla volontà della vittima).

Commentari2

  • 1Il reato di violenza privata concorre con il reato di atti persecutoriAccesso limitato
    Giulia Brunelli · https://www.altalex.com/ · 2 aprile 2020

  • 2La violenza privata nella giurisprudenza
    Giovanni Tringali · https://www.studiocataldi.it/ · 13 febbraio 2019

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 27/10/2015, n. 4011
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4011
Data del deposito : 27 ottobre 2015

Testo completo