Sentenza 27 ottobre 2015
Massime • 1
È configurabile il concorso tra il reato di violenza privata e quello di atti persecutori, trattandosi di reati che tutelano beni giuridici diversi, in quanto l'art. 610 cod. pen. protegge il processo di formazione e di attuazione della volontà personale, ovvero la libertà individuale come libertà di autodeterminazione e di azione; mentre l'art. 612 bis cod. pen. è preordinato alla tutela della tranquillità psichica - ed in definitiva della persona nel suo insieme - che costituisce condizione essenziale per la libera formazione ed estrinsecazione della predetta volontà. (In motivazione, la S.C. ha precisato che l'"alterazione delle abitudini di vita" non può considerarsi una peculiare ipotesi di violenza privata, avendo la prima una ampiezza di molto maggiore rispetto al fare, omettere o tollerare qualcosa per effetto della coartazione esercitata sulla volontà della vittima).
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- 1. Il reato di violenza privata concorre con il reato di atti persecutoriAccesso limitatoGiulia Brunelli · https://www.altalex.com/ · 2 aprile 2020
- 2. La violenza privata nella giurisprudenzaGiovanni Tringali · https://www.studiocataldi.it/ · 13 febbraio 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 27/10/2015, n. 4011 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4011 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2015 |
Testo completo
4 0 1 1 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA. DEL 27/10/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA Dott. GENNARO MARASCA Presidente N. 3146/2015 Dott. GRAZIA MICCOLI - Consigliere - REGISTRO GENERALE Rel. Consigliere N. 22022/2015 Dott. ANTONIO SETTEMBRE - Dott. ALFREDO GUARDIANO - Consigliere - Dott. PAOLO GIOVANNI DEMARCHI ALBENGO - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RG DO N. IL 05/05/1953 TR LA N. IL 23/02/1959 avverso la sentenza n. 2246/2014 CORTE APPELLO di GENOVA, del 27/11/2014 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 27/10/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO SETTEMBRE Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. che ha concluso per Udito, per la parte civile, l'Avy Udit i difensor Avv. all -Udito il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, dr. Pasquale Fimiani, che ha concluso per il rigetto del ricorso. - Udito, per l'imputato, l'avv. Stefano Sarchi, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La corte d'appello di Genova, con la sentenza impugnata, ha confermato quella emessa dal Tribunale di Massa, che aveva condannato GH ER e RU GE per atti persecutori (art. 612-bis cod. pen.), violenza privata (art. 610 cod. pen.) e diffamazione continuata (art. 595 cod. pen.) in danno di TI AS, TI ID AR ZI e SI ID, oltre al risarcimento dei danni in favore delle persone offese, costituitesi parti civili. La vicenda esaminata dal Tribunale e dalla Corte d'appello si inserisce in un contenzioso, di natura civile, esistente tra le famiglie di TI e SI da una parte e GH dall'altra, soci al 50% di un bar (il Bar Battistini snc) sito in una zona importante della città di Massa. A seguito di dissidi tra i soci originati, - secondo l'accusa, dal sostanziale disinteresse di GH nella gestione della società, a cui pure si era impegnato fu, con delibera del 20 dicembre 2002, - dall'assemblea della societàpronunciata l'esclusione di GH dalla - - compagine societaria;
delibera che, impugnata dai soci estromessi, è stata, dopo alterne vicende, confermata dal Tribunale di Massa con sentenza del 22 febbraio 2012. In tale contesto sono maturati i fatti di questo procedimento, giacché, nel periodo tra il 19 giugno 2009 e il 10 settembre 2009 (giorno in cui furono arrestati), GH ER e la moglie RU GE avrebbero posto in essere una serie di atti vessatori, minacciosi, violenti e offensivi intrusione nei - I locali societari, pedinamento delle persone offese, apposizione di catene alla porta dell'esercizio, diffusione di volantini diffamatori, ecc. volti a impedire il regolare svolgimento dell'attività commerciale e a mettere in cattiva luce le persone offese nell'ambiente sociale e imprenditoriale di Massa. Come conseguenza di tali comportamenti le persone offese oltre a subire - rilevanti danni economici sarebbero piombate in un grave stato di turbamento, ansia e apprensione, anche per il timore ingenerato nella loro incolumità fisica, fino a mutare le proprie abitudini di vita (ID TI - architetto - aveva persino vergogna di dare il proprio nome alle persone con cui si relazionava ed evitava di passare dinanzi al Bar per timore di incontrare RU;
il figlio di TI aveva smesso di frequentare gli amici;
SI ID era dovuta ricorrere alle cure di un sanitario;
ecc.). 2 2. Contro la sentenza suddetta ha proposto ricorso per Cassazione, nell'interesse degli imputati, l'avv. Stefano Sarchi, con nove motivi.
2.1. Col primo deduce un vizio di motivazione con riguardo alla richiesta, formulata al giudice d'appello, di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale mediante acquisizione del decreto del Tribunale di Massa del 2003 -emesso dal giudice dr. Fabbrizzi con cui, su richiesta di GH ER, era stata - ordinata la cancellazione della delibera del 20-12-2002, che aveva disposto l'esclusione dello stesso GH dalla società; nonché del "decreto del Tribunale collegiale di Massa nel proc. n. 299/2012 RGVG, avente ad oggetto il rigetto del reclamo contro il decreto 10 maggio 2013 del Giudice del Registro delle Imprese".
2.2. Col secondo lamenta "mancanza e/o manifesta contraddittorietà della motivazione di cui art. 606 lett. E) in punto di ricostruzione dei fatti". Si duole - con tale motivo della sommaria ricostruzione dei fatti che sono a base della presente vicenda processuale e, in particolare, del fatto che la Corte d'appello abbia errato "circa la data in cui il Tribunale di Massa ha revocato il decreto 26 giugno 2009 ritenendo legittima la delibera di esclusione 20 dicembre 2002 non ostandovi il difetto rilevato dal Giudice del Registro di alcuni requisiti". Tale decreto, specifica, è stato emesso il 27 agosto 2009 (e non il 28 luglio 2009, come erroneamente ritenuto dalla Corte d'appello) e depositato il 3 settembre 2009. Fatto, questo, che assume rilevanza ai fini della qualificazione del reato, poiché idoneo a illuminare lo stato soggettivo degli imputati mentre, tra a giugno e agosto 2009, ponevano in essere le condotte loro addebitate.
2.3. Col terzo si duole della latitudine attribuita dal giudicante all'art. 612-bis cod. pen., che comprende e assorbe, a suo giudizio, la violenza privata di cui all'art. 610 cod. pen., in base al principio di specialità, perché "l'alterazione delle abitudini di vita può considerarsi una peculiare ipotesi di violenza privata".
2.4. Col quarto contestano l'esistenza dei presupposti - oggettivi e soggettivi - del reato di atti persecutori, non essendo stato dimostrato né il grave e persistente stato di ansia e di paura, né il cambiamento delle abitudini di vita delle persone offese e non essendosi considerato che le condotte degli imputati erano rivolte non già ad opprimere o molestare le persone offese, ma solo ad essere posti in condizione di esercitare i diritti connessi alla qualità di soci. Prova ne sia che l'intrusione del 19 giugno 2009 era stata preannunciata con lettera raccomandata e che le condotte incriminate furono poste in essere solo dopo che GH ER era stato reinserito nelle cariche societarie con decreto del Giudice del Registro dell'8 luglio 2008 e dopo che il Giudice del Registro aveva disposto con altro decreto del 26 giugno 2009 - la cancellazione dal Registro delle Imprese della delibera assembleare del 18 marzo 2009 di modifica dei patti sociali. Con lo stesso motivo deduce la non punibilità di RU GE per il reato 3 ли di diffamazione, posto in essere sostiene in una situazione che ne comporta la non punibilità (stato d'ira determinato dalla illegittima esclusione dalla compagine societaria).
2.5. Col quinto motivo lamenta l'erronea applicazione dell'art. 595 cod. pen. perché sostiene non vi è prova della partecipazione di GH ER all'attività di diffusione dei volanti diffamatori, in quanto tutti i testi hanno ricondotto la detta attività all'iniziativa di RU GE.
2.6. Col sesto lamenta l'erronea applicazione per RU GE - del diritto di critica in ordine ai fatti offensivi della reputazione.
2.7. Anche col settimo motivo si duole dell'erronea applicazione dell'art. 51 cod. pen. quantomeno nella forma putativa in ordine ai fatti ricondotti alle - fattispecie degli artt. 610 e 612-bis cod. pen., avendo gli imputati agito a seguito del provvedimento del Giudice del Registro del 26/6/2009 (revocato solo il 27 agosto 2009), come si evince tra l'altro dalle dichiarazioni dei testi CO (ispettore di p.g.) e AN (commercialista della società).
2.8. Con l'ottavo motivo ripropone la qualificazione dei fatti ascritti agli imputati come esercizio arbitrario delle proprie ragioni.
2.9. Col nono lamenta un vizio di motivazione con riguardo alla commisurazione della pena che non tiene conto della situazione paradossale in cui si sono venuti a trovare gli imputati, esclusi dalla società sulla base di provvedimenti oggetto di contrastanti decisioni giudiziali e alla mancata concessione della - sospensione condizionale della pena, illogicamente motivata col perdurare della vicenda giudiziaria civile e senza tener conto dell'assenza di comportamenti riprovevoli successivi al settembre 2009. CONSIDERATO IN DIRITTO Nessun motivo di ricorso merita accoglimento.
1. Il primo motivo è inammissibile per genericità. I ricorrenti si dolgono della mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello mediante - l'acquisizione della documentazione sopra specificata - senza nulla argomentare in ordine alla loro decisiva rilevanza. E' allora il caso di ricordare che la mancata acquisizione di una prova può essere dedotta in sede di legittimità, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. d) c.p.p., quando si tratta di una "prova decisiva", ossia di un elemento probatorio suscettibile di determinare una decisione del tutto diversa da quella assunta, ma non quando i risultati che la parte si propone di ottenere possono condurre confrontati con le altre ragioni poste a sostegno della decisione solo ad una diversa valutazione degli elementi legittimamente - acquisiti nell'ambito dell'istruttoria dibattimentale (Cassazione penale, sez. VI, 11/06/2008, n. 37173). E' noto, peraltro, che nel giudizio d'appello, trattandosi 4 di un procedimento critico che ha per oggetto la sentenza impugnata, la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale è un istituto di carattere eccezionale, rispetto all'abbandono del principio di oralità del secondo grado, nel quale vale la presunzione che l'indagine istruttoria abbia ormai raggiunto la sua completezza nel dibattimento svoltosi innanzi al primo giudice. In una tale prospettiva, l'art. 603, comma 1, c.p.p. non riconosce carattere di obbligatorietà all'esercizio del potere del giudice d'appello di disporre la rinnovazione del dibattimento, anche quando è richiesta per assumere nuove prove, ma vincola e subordina tale potere, nel suo concreto esercizio, alla rigorosa condizione che il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti. Con la conseguenza che, se è vero che il diniego dell'eventualmente invocata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale deve essere spiegato nella sentenza di secondo grado, la relativa motivazione (sulla quale nei limiti della illogicità e della non congruità è esercitabile il controllo di legittimità) può anche ricavarsi per implicito dal complessivo tessuto argomentativo, qualora il giudice abbia dato comunque conto delle ragioni in forza delle quali abbia ritenuto di potere decidere allo stato degli atti (in questo senso, Cassazione penale, sez. IV, 28/04/2011, n. 23297). Tanto è in concreto avvenuto, giacché l'ordito motivazionale della sentenza d'appello chiarisce ampiamente perché entrambi gli imputati debbano ritenersi responsabili dei reati loro ascritti.
2. Sebbene il rilievo contenuto nel secondo motivo di ricorso sia esatto (il Tribunale di Massa revocò il decreto del Giudice del registro delle imprese del 26/6/2009 in data 27 agosto 2009, e non già il 28 luglio 2009), tuttavia da tale errore non possono farsi discendere gli effetti pretesi dai ricorrenti. La qualificazione delle condotte ascritte agli imputati e la loro attribuzione sotto il profilo soggettivo sono avvenuti, infatti, per ragioni ben diverse da quelle supposte dai ricorrenti, trovando base nella molteplicità delle azioni delittuose poste in essere dai prevenuti in un arco temporale ampio e con modalità che non si conciliano con la pretesa di esercitare sia pure abusivamente un diritto, - - perché rivolte ad aggredire le persone per squalificarle nell'ambiente - economico e nella realtà sociale, oltre che per fiaccarne e coartarne la volontà - piuttosto che a realizzare coattivamente la situazione giuridica vantata. Invero, ove la pretesa costituisca solo l'occasione, o il pretesto, per dare sfogo al malanimo anche se originato dal contrasto intorno a beni o a situazioni negate - - si è al di fuori della fattispecie invocata dall'imputato per ricadere nelle diverse ipotesi delittuose ravvisabili nel comportamento concretamente tenuto. In giurisprudenza si è infatti precisato che nel reato di ragion fattasi restano assorbiti solo quei fatti che, pur costituendo di per se stessi reato, rappresentano elementi costitutivi del primo, come il danneggiamento (nel reato di cui all'art. ои 5 392 cod. pen.) o la violenza o moinaccia (nel reato di cui all'art. 393 cod. pen.); tuttavia, se la violenza eccede tali limiti, i reati in tal modo commessi danno luogo ad autonome responsabilità penali, concorrenti eventualmente con il reato di ragion fattasi, ove sussista il dolo specifico proprio di quest'ultimo (C., Sez. V, 7.12.1988). Nella specie, pertanto, resta opinabile il concorso dei reati di cui agli artt. 392 e 393 cod. pen. con quelli contestati, ma non la ricorrenza di questi ultimi.
3. Non ha fondamento nemmeno la contestazione del concorso tra i reati di atti persecutori e di violenza privata. È infatti configurabile il concorso tra questi due reati, trattandosi di reati che tutelano beni giuridici diversi, in quanto l'art. 610 cod. pen. protegge il processo di formazione e di attuazione della volontà personale, ovvero la libertà individuale come libertà di autodeterminazione e di azione;
mentre l'art. 612 bis cod. pen. è preordinato alla tutela della tranquillità psichica ed in definitiva della persona nel suo insieme che costituisce - 1 condizione essenziale per la libera formazione ed estrinsecazione della predetta volontà (Cass., n. 2283 del 11/11/2014). Non è poi vero che "l'alterazione delle abitudini di vita può considerarsi una peculiare ipotesi di violenza privata", come sostenuto dai ricorrenti, giacché la prima ha uno spettro e un'ampiezza ben maggiori della rassegnazione a fare, tollerare od omettere qualche specifica cosa per effetto della coartazione esercitata sulla volontà della vittima. E ciò a prescindere dal fatto che l'alterazione delle abitudini di vita rappresenta uno dei possibili risultati della violenza o della minaccia, potendo la stessa concorrere con le altre forme di "soggezione" contemplate dall'art. 612/bis cod. pen. (che prevede, pacificamente, più eventi).
4. L'accertamento del grave stato di ansia e di paura, che rappresenta l'evento del reato, è stato effettuato sulla base delle dichiarazioni delle persone offese (la cui credibilità, per quel che si dirà, non è stata messa in discussione dai giudicanti), le quali hanno precisamente rappresentato gli effetti sulla loro - persona delle condotte tenute dagli imputati, riferendo di aver avuto timore a muoversi per la città per tema di incontrare gli imputati ed essere da loro aggrediti o ingiuriati, di aver percepito esattamente il discredito generato nei loro confronti, di essere stati costretti a mutare i percorsi solitamente fatti per raggiungere i luoghi di lavoro e di ricorrere a cure mediche, ecc. Persino i figli della coppia TI avevano dovuto smettere di incontrare gli amici nei soliti posti, per timore di incontrarvi gli imputati. Orbene, è ormai ricorrente - nella giurisprudenza di questa Corte - l'affermazione che la prova dell'evento del delitto di atti persecutori, in riferimento alla causazione nella persona offesa di un grave e perdurante stato di ansia o di 6 ell paura, deve essere ancorata ad elementi sintomatici di tale turbamento psicologico ricavabili dalle dichiarazioni della stessa vittima del reato, dai suoi comportamenti conseguenti alla condotta posta in essere dall'agente ed anche da quest'ultima, considerando tanto la sua astratta idoneità a causare l'evento, quanto il suo profilo concreto in riferimento alle effettive condizioni di luogo e di tempo in cui è stata consumata (Cass., n. 50746 del 14/10/2014. Conformi: N. 14391 del 2012 Rv. 252314, N. 24135 del 2012 Rv. 253764, N. 20038 del 2014 Rv. 259458). Da tale orientamento questo collegio non ravvisa motivo per discostarsi, non potendosi pretendere che la prova del nesso eziologico risieda in accertamenti da effettuare col mezzo della perizia (o altri mezzi tecnici equivalenti), sia perché l'ansia, la paura o il timore, ovvero il mutamento delle abitudini di vita, non sono misurabili con mezzi tecnici, sia perché la prova testimoniale (in questa compresa le dichiarazioni della persona offesa) ha un'attitudine dimostrativa certamente maggiore delle indagini post delictum, poste in essere quando gli effetti della condotta hanno subito le ineliminabili variazioni correlate al decorso del tempo e all'intervento degli organi di polizia amministrativa e giudiziaria. Inoltre, perché le indagini "tecniche" che rappresentano l'unica alternativa praticabile - recano, nella subiecta materia, un margine di opinabilità certamente maggiore della prova testimoniale, dovendo cimentarsi con stati d'animo e squilibri psicologici che le scienze umane non sono in grado di indagare in maniera obbiettiva. Nella specie, nessuna censura può muoversi alla sentenza impugnata che, sulla base delle dichiarazioni delle vittime, ha ritenuto provata la produzione dello stato psicologico sopra descritto, dal momento che le condotte tenute dagli imputati, diffusamente esposte in sentenza, sono certamente idonee, per reiterazione e qualità, a ingenerare lo stato morboso lamentato dalle persone offese e ritenuto dal giudicante. Quanto, poi, alle "intenzioni" nutrite dagli imputati (nel mentre ponevano in essere le condotte loro contestate) vale il rilievo che l'art. 612/bis cod. pen. contempla un reato a dolo generico, per la cui integrazione basta la volontarietà della violenza, della minaccia o della molestia nella consapevolezza della idoneità delle medesime alla produzione di uno degli eventi alternativamente previsti dalla norma incriminatrice, non richiedendosi affatto il fine specifico di procurare gli effetti descritti dalla norma suddetta (C., Sez. V, 19.2.2014, n. 18999; C., Sez. V, 27.11.2012-15.5.2013, n. 20993; Cass., n. 20993 del 27/11/2012). Assertiva e indimostrata, infine, è l'affermazione che le condotte diffamatorie di RU GE siano scriminate dallo stato d'ira in cui la stessa versava per effetto di torti ricevuti, posto che la sentenza è di tutt'altro tenore e l'illegittimità dell'esclusione dalla compagine societaria è smentita allo stato - - dagli esiti del procedimento giudiziale avviato dagli imputati. 7 5. Manifestamente infondato è anche il quinto motivo di ricorso. La partecipazione di GH all'attività diffamatoria posta in essere principalmente - da RU è stata desunta dalle dichiarazioni di TI, secondo cui anche il marito partecipava alla distribuzione dei volantini, nonché dal fatto che tutta l'attività diffamatoria traeva origine dalla contesa in corso ed era funzionale alla "complessiva e condivisa strategia di attacco dei coniugi GH- RU alle PP.00.". E tale ricostruzione, operata col richiamo di plurime fonti informative e nemmeno contrastata con l'allegazione di pertinenti argomenti, costituisce valido titolo di imputazione anche nei confronti di GH del reato suddetto.
6. Completamente disancorato dalle risultanze istruttorie e dalla motivazione esibita dal giudicante - e perciò inammissibile - è, poi, il riferimento al "diritto di critica" evocato dalla ricorrente RU per escludere la diffamazione, posto che nessuna contesa esistente con qualsivoglia persona autorizza il contendente a porre in essere le condotte descritte in sentenza;
tanto, a prescindere dall'attività esercitata da RU e dagli avversari e a prescindere dalla natura della contesa esistente tra gli stessi, che non rimandavano ad un interesse pubblico o diffuso, che autorizzasse la diffusione su scala cittadina delle "notizie" contenute negli atti e nelle attività poste in essere dall'imputata.
7. Le riflessioni sviluppate in sentenza e sopra diffusamente esposte costituiscono risposta pertinente, logica ed esaustiva - anche alla doglianze - sollevate col settimo motivo di ricorso, con cui viene riproposta la tesi, già ampiamente confutata, dell'esercizio del diritto, essendo stato spiegato che nessun diritto autorizzava gli imputati a porre in essere gli atti persecutori e violenti loro ascritti al capo A); e ciò a prescindere dal fatto che, allorché venivano posti in essere le condotte loro ascritte, il diritto ad essere riammessi nella compagine societaria non aveva ricevuto alcuna sanzione giudiziaria, essendo aperto il procedimento relativo. Né giova agli imputati appellarsi a uno dei tanti provvedimenti emessi dalle Autorità adite nel corso del lungo contenzioso intrapreso con le persone offese, trattandosi, in ogni caso, di provvedimenti non definitivi, tutti sub-iudice, che vennero poi regolarmente ribaltati in senso sfavorevole agli imputati dal giudice dell'impugnazione.- - 8. L'ottavo motivo rappresenta pedissequa riproposizione di quelli precedenti e ne segue, pertanto, le sorti.
9. Quanto al diniego della sospensione condizionale della pena, questo Collegio aderisce all'opinione - espressa in plurimi arresti secondo cui, nel valutare la 8 all concedibilità del beneficio, il giudice non ha l'obbligo di prendere in esame tutti gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen., ma ben può limitarsi ad indicare quelli da lui ritenuti prevalenti (Sez. I, n. 6239 del 1989, Palamara, Rv. 184181; Sez. I, n. 326 del 1992, P.M. in proc. Gelati, Rv. 189611; Sez. I, n. 4136 del 1993, P.G. Mil. in proc. Sinesi, Rv. 193735; Sez. IV, n. 9540 del 1993, Scalia, Rv. 195225). Nella specie, il riferimento al contegno processuale degli imputati e alle dichiarazioni rese, nel corso del processo, dagli appellanti, costituiscono - siccome indicative di una pervicacia offensiva non intaccata nemmeno dall'esercizio dell'azione penale legittimo criterio di valutazione della - pericolosità, idoneo a fondare una prognosi di reiterazione delle condotte e, quindi, a legittimare la negazione del beneficio. 10. In conclusione, nessuno dei motivi proposti appare idoneo ad intaccare sotto alcuno dei profili esaminati la decisione impugnata. Segue il rigetto del ricorso e,ai sensi dell'art. 592 c.p.p., comma 1, e art. 616 c.p.p, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 27/10/2015 Il Consigliere Estensore Il Presidente, (Antonia Settembr (Gennaro Marasca) DEFOSTATA IN CANCELLERIA addi 29 GEN 2015 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Lanzuise use 9