Sentenza 9 maggio 2012
Massime • 1
In tema di atti persecutori, la prova dello stato d'ansia o di paura denunciato dalla vittima del reato può essere dedotta anche dalla natura dei comportamenti tenuti dall'agente, qualora questi siano idonei a determinare in una persona comune tale effetto destabilizzante.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 09/05/2012, n. 24135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24135 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARASCA Gennaro - Presidente - del 09/05/2012
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - SENTENZA
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 1182
Dott. LAPALORCIA Grazia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PISTORELLI Luca - rel. Consigliere - N. 33030/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
G.G. , nato a (omesso) ;
avverso la sentenza del 19/04/2011 della Corte d'Appello di Caltanissetta;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. IACOVIELLO Francesco Mauro, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato limitatamente al riconoscimento dell'aggravante in danno dei minori;
udito per la parte civile l'avv. Marcioni Monica, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 19 aprile 2011 la Corte d'Appello di Caltanissetta confermava la condanna alla pena di giustizia inflitta all'imputato, a seguito di giudizio abbreviato, dal G.u.p. del Tribunale di Nicosia per i reati, unificati sotto il vincolo della continuazione, di atti persecutori aggravati, danneggiamento aggravato e minaccia aggravata.
2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato articolando due motivi.
2.1 Con il primo deduce la violazione dell'art. 612 bis c.p., rilevando che, essendo nella fattispecie stata contestata la determinazione di un grave stato d'ansia e paura nella persona offesa, la sussistenza del medesimo necessiti di una prova obiettiva della sua insorgenza in conseguenza della consumazione della condotta tipica del reato ed in particolare di un accertamento medico dell'effettiva sussistenza di una forma patologica caratterizzata dallo stress, non potendosi per contro, come invece effettuato dalla Corte territoriale, ancorarsi la prova dell'evento del reato alle mere dichiarazioni rese in proposito dal soggetto passivo degli atti persecutori. Con lo stesso motivo il ricorrente censura altresì il mancato assorbimento del reato di minacce e danneggiamento consumati in danno del convivente della querelante in quello di atti persecutori, la contestazione dell'aggravante di cui al terzo comma del citato art. 612 bis, non sussistendo prova alcuna della direzione della condotta criminosa anche nei confronti dei figli minori, nonché l'applicazione dell'aggravamento di pena conseguente alla contestazione della recidiva.
2.2 Con il secondo motivo il ricorrente deduce vizi motivazionali del provvedimento impugnato, lamentando il travisamento dei fatti, da ricondursi nell'alveo di normali contrasti coniugali, oltre che il difetto di adeguata giustificazione sui profili oggetto del precedente motivo, nonché sull'applicazione, invero facoltativa, della riconosciuta recidiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e per certi versi anche inammissibile. Infondato è il primo motivo nel punto in cui si lamenta la mancata acquisizione della prova della natura patologica dello stato di ansia o di paura contratto dalla vittima a seguito del reiterato comportamento dell'imputato, ritenendo che solo il riscontro di tale natura qualifichi la tipicità delle conseguenze prese in considerazione dall'art. 612 bis c.p.. In proposito il provvedimento impugnato ha ritenuto integrato l'evento del reato in ragione delle dichiarazioni rese dalla vittima in merito alla decisione di mutare le proprie abitudini di vita al fine di evitare ulteriori incontri con il G. , nonché
dell'oggettivo profilo delle condotte tenute da quest'ultimo, considerando implicitamente non necessario che ansia e paura trasmodino in uno stato patologico ai fini della sussistenza del reato di atti persecutori. Ed in tal senso la decisione della Corte territoriale - certamente insindacabile in questa sede quanto all'apprezzamento in fatto delle risultanze processuali, in quanto adeguatamente e logicamente motivata, contrariamente a quanto sostenuto con il secondo motivo di ricorso - appare ineccepibile. Come già evidenziato dalla giurisprudenza di questa Corte, infatti, la sussistenza del grave e perdurante stato di turbamento emotivo preso in considerazione dall'art. 612 bis c.p. prescinde dall'accertamento di una stato patologico, che può assumere rilevanza solo nell'ipotesi di contestazione del concorso formale con l'ulteriore delitto di lesioni. La fattispecie prevista dall'art. 612 bis c.p., infatti, non può essere ridotta ad una sorta di mera ripetizione di quella contenuta nell'art. 582 c.p. - il cui evento è configurabile sia come malattia fisica che come malattia mentale e psicologica - e per la sua consumazione deve ritenersi dunque sufficiente che gli atti ritenuti persecutori abbiano un effetto comunque destabilizzante dell'equilibrio psicologico della vittima (Sez. 5 n. 16864 del 10 gennaio 2011, C, rv 250158). Tale effetto deve avere indubbiamente una qualche consistenza, come suggerisce il ricorso da parte del legislatore agli aggettivi "grave" e "perdurante" per qualificare gli elementi selezionati per caratterizzare l'evento in questione, ma ciò non significa che necessariamente ansia o paura debbano corrispondere ad un preciso stato patologico, nel senso proprio del termine. Sotto il profilo probatorio tutto ciò significa che l'effetto destabilizzante deve risultare in qualche modo oggettivamente rilevabile e non rimanere confinato nella mera percezione soggettiva della vittima del reato, ma in tal senso anche la ragionevole deduzione che la peculiarità di determinati comportamenti suscitino in una persona comune l'effetto destabilizzante descritto dalla norma corrisponde alla segnalata esigenza di obiettivizzazione, costituendo valido parametro di valutazione critica di quella percezione.
Nel caso di specie, come detto, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione di tali principi, rinvenendo altresì un ulteriore indicatore oggettivo dello stato di ansia o paura nell'accetta modifica delle abitudini di vita della vittima e ciò a tacere del fatto che il ricorrente trascura che l'imputazione riguarda anche un altro degli eventi alternativamente considerati dall'art. 612 bis c.p., essendo stato contestato al G. di aver ingenerato nella persona offesa altresì il timore per la propria incolumità e per quella dei suoi congiunti, sulla cui ritenuta sussistenza alcuna lamentela è stata avanzata.
2. Sono invece inammissibili gli altri profili eccepiti nel primo motivo di ricorso. Del tutto apodittica è infatti la pretesa dell'assorbimento dei reati commessi ai danni del compagno della persona offesa, atteso che il provvedimento impugnato ha fornito adeguata motivazione delle ragioni di tale esclusione, con le quali il ricorrente ha omesso di confrontarsi. Non meno generica è la lamentela ad oggetto la ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 612 bis c.p., comma 3, atteso che la stessa era stata ritualmente contestata e il giudice d'appello ha anche in questo caso spiegato in maniera logica e completa le ragioni per cui ha ritenuto integrata la fattispecie circostanziale, ragioni, che ancora un volta, il ricorrente non ha in alcun modo sottoposto a critica rivelando la genericità del motivo di ricorso. E considerazioni del tutto analoghe devono essere svolte con riguardo all'applicazione della recidiva, atteso che in proposito il ricorrente si è limitato a richiamarne l'astratta facoltatività, senza contrastare in concreto la argomentazioni svolte sul punto dalla Corte distrettuale.
3. Il ricorso deve dunque essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al rimborso delle spese sostenute dalla parte civile che si liquidano in complessivi Euro 2.500, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 9 maggio 2012.
Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2012