Sentenza 29 settembre 2017
Massime • 1
Integra la contravvenzione di porto abusivo di armi, di cui all'art. 699 cod. pen., il porto in luogo pubblico di una bomboletta contenente "spray" urticante a base di "oleoresin capsicum" che non rispetti le caratteristiche stabilite dal decreto ministeriale 12 maggio 2011 n. 103.
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La detenzione e la messa in commercio di bombolette spray antiaggressione, contenente oleorisin capsicum integra il reato laddove tale strumento di autodifesa non rispetti le caratteristiche stabilite dal decreto ministeriale 12 maggio 2011 n. 103 (capienza delle bombolette, gittata della sostanza urticante, ..). CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE (ud. 27/02/2018) 27-04-2018, n. 18481 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SARNO Giulio - Presidente - Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - Dott. DI GIURO Gaetano - Consigliere - Dott. CENTONZE Alessandro - rel. Consigliere - Dott. RENOLDI Carlo - Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 29/09/2017, n. 57624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 57624 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2017 |
Testo completo
57 624-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: PUBBLICA UDIENZA DEL 29/09/2017 -Presidente - ANTONELLA PATRIZIA MAZZEI Sent. n. sez. 957/2017 VINCENZO SIANI REGISTRO GENERALE ROSA ANNA SARACENO N.43733/2016 GIACOMO ROCCHI Rel. Consigliere - MONICA BONI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BRESCIA nel procedimento a carico di: RE FI nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 13/06/2016 del TRIBUNALE di BRESCIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MONICA BONI Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SIMONE PERELLI che ha concluso per Il P.G. conclude per il rigetto del ricorso. Udito il difensore Ritenuto in fatto 1. Con sentenza in data 13 giugno 2016 il Tribunale di Brescia condannava l'imputato LA RE alla pena di anno uno di arresto, in quanto ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 699 cod. pen., comma 2, così riqualificato il fatto, contestato in origine ai sensi dell'art. 4 L. 895/1967, per avere il predetto portato fuori dall'abitazione una bomboletta spray antiaggressione, priva dei requisiti prescritti dal D.M. n. 103 del 12-05-2011, fatto commesso in Montichiari il 27 gennaio 2016. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso diretto il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Brescia per chiederne l'annullamento per violazione di legge nella forma dell'erronea applicazione dell'art. 699 cod. pen. e degli artt. 10, 12 e 14 della L. 497/74 in relazione agli artt. 2, 4 e 7 L. 895/67. Secondo il ricorrente, il Tribunale, dopo aver affermato che la bomboletta spray, portata in luogo pubblico dall'imputato, non presenta i requisiti indicati dal D.M. n. 103/11, e contiene 50 ml. di sostanza infiammabile contenente "oleoresin capsicum", con gittata di 5 mt., ha qualificato il fatto come violazione dell'art. 699 cod. pen., comma 2, senza osservare l'orientamento costante della Suprema Corte e senza valutare che anche armi comuni da sparo possono funzionare con emissione di gas. Pertanto, il porto di bombolette come quella in esame andava qualificato ai sensi degli artt. 10-12-14 L. 497/74 ed applicata pena diversa da inflitta, che risulta dunque illegale. Considerato in diritto Il ricorso è infondato e non merita dunque accoglimento.
1.La sentenza in esame ha offerto corretta definizione giuridica del fatto di reato. Premesso che la condotta materiale è oggetto di sicura dimostrazione, essendo stata rinvenuta la bomboletta spray antiaggressione nel vano accanto al volante dell'autocarro condotto dall'imputato al momento del controllo ed essendo risultato il recipiente, all'accertamento condotto dai verbalizzanti sulla scorta dei dati informativi ricavati dall'etichetta apposta sulla confezione, contenere un gas urticante, idoneo a provocare irritazioni dermiche per un lasso temporale limitato, dal contenuto di 50 mg., superiore a 20 mg, con percentuale di principio attivo pari all' 11%, oltre il limite del 10% e con gittata di 5 mt., dunque maggiore di 3 mt.
1.1 Tanto posto, vanno richiamate al riguardo le pronunce già rese nella materia, che però non hanno offerto soluzioni uniformi e costanti. Secondo sez. 1, n. 21932 del 09/06/2006, P.g. in proc. Hamdi, rv. 234697, e sez. 1, 14/11/2007, n. 44994, Amantonico, rv. 238704, costituisce reato il porto in luogo pubblico di una bomboletta spray, contenente gas lacrimogeno, in quanto idonea ad arrecare offesa alla persona e come tale rientrante nella definizione di arma comune da sparo di cui alla L. n. 110 del 1975, art.
2. A questo orientamento si oppone altro ancora più severo, sostenuto da sez. 1, n. 6106 del 13/01/2009, Stabile, rv. 243349, per il quale, invece, la bomboletta 1 spray contenente sostanza urticante è compresa tra gli aggressivi chimici, il cui porto illegale costituisce reato ai sensi della L. 2 ottobre 1967, n. 895, decisione conforme alla precedente sez. 1, n. 27435 del 15/06/2005, P.m. in proc. Ionut ed altro, rv. 231756. In tempi più recenti, si è registrata una diversa linea interpretativa alla luce delle norme regolamentari introdotte dal D.M. 12 maggio 2011, n. 103, per la quale la bomboletta contenente "spray" urticante a base di peperoncino, in particolare contenente "oleoresin capsicum", principio estratto dalle piante di peperoncino, non è compresa né tra le armi da guerra o tipo guerra, né tra quelle comuni da sparo e la condotta di porto non integra il delitto previsto dall'art. 4 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, e succ. modif., (sez. 1, n. 3116 del 24/10/2011, P.G. in proc. Cantieri, rv. 251825; sez. 1, n. 14807 del 07/01/2016, Delmastro, rv. 267284; sez. 1, n. 19411 del 09/03/2017,P.m. in proc. Sacco e sez. 1, n. 19412 del 09/03/2017, P.m. in proc. Vailatti, entrambe non massimate), quanto la fattispecie contravvenzionale di cui all'art. 699 cod. pen.. 1.2 Ciò premesso, ritiene il Collegio di dover dare seguito a tale orientamento e che la soluzione al tema di diritto, sollevato dal Procuratore ricorrente debba partire dal dato fattuale della natura e delle caratteristiche del dispositivo sequestrato all'imputato, quale, come già detto, conteneva una soluzione irritante a base di oleoresin capsicum con concentrazione superiore al 10% e con una gittata dichiarata superiore ai tre metri, quindi non conforme al d.m. 12 maggio 2011, n. 103. E' noto che il decreto in questione, recante «Disposizioni in materia di sicurezza pubblica», al primo comma stabilisce che: "1. Gli strumenti di autodifesa di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 18 aprile 1975, n. 110, in grado di nebulizzare una miscela irritante a base di oleoresin capsicum e che non hanno attitudine a recare offesa alle persone, devono avere le seguenti caratteristiche: a) contenere una miscela non superiore a 20 ml;
b) contenere una percentuale di oleoresin capsicum disciolto non superiore al 10 per cento, con una concentrazione massima di capsaicina e capsaicinoidi totali pari al 2,5 per cento;
c) la miscela erogata dal prodotto non deve contenere sostanze infiammabili, corrosive, tossiche, cancerogene o aggressivi chimici;
d) essere sigillati all'atto della vendita e muniti di un sistema di sicurezza contro l'attivazione accidentale;
e) avere una gittata utile non superiore a tre metri”. Il secondo comma della stessa norma prevede "2. Tutti gli strumenti di autodifesa di seguito denominati prodotti non conformi alle caratteristiche tecniche di cui al comma 1 rimangono disciplinati dalla normativa in materia di armi".
1.3 E' dunque testuale la previsione che stabilisce quali caratteristiche debbano possedere i dispositivi contenenti l'oleoresin capsicum per poter essere impiegati quali leciti strumenti di autodifesa, il cui porto è consentito e costituisce condotta lecita, e all'opposto, la loro soggezione alla normativa in materia di armi quando non conformi ai requisiti previsti dal Decreto ministeriale. In tale situazione, trattandosi di strumenti, che secondo la loro naturale destinazione sono in grado di arrecare offesa alla persona, ancorchè temporanea e reversibile, e non essendo consentito ottenere il 2 мов rilascio della licenza per poterli condurre in luogo pubblico, deve ritenersi che tale condotta rientri nell'ambito di applicazione dell'art. 699 cod. pen., comma 2, come correttamente ritenuto dal primo giudice. Per le considerazioni svolte, il ricorso va respinto.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, il 29 settembre 2017. Il Consigliere estensore Il Presidente Antonella Patrizia Mazzei Monica Boni Monic me DEPOSITATA IN CANCELLERIA 27 DIC 2017 CANCELLIERE Pietro Di Med 3