Sentenza 26 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/03/2001, n. 4337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4337 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2001 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME PO LO ITALIAN04337/0 1 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. Rosario DE MUSIS R.G.N. 2344/98 Rel. Consigliere Cron.9271 Dott. Pietro CUOCO Dott Pasquale PICONE Consigliere Rep. Consigliere Ud.18/01/01 Dott. Aldo DE MATTEIS Dott. Gianfranco SERVELLO Consigliere ha pronunciato la seguente SENT ENZA sul ricorso proposto da: ENEL SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA MONTEVERDI 16, presso lo studio dell'avvocato CONSOLO GIUSEPPE, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato DE SANTIS EMILIO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
OL RE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CICERONE 28, rappresentato e difeso dall'avvocato MANZO TOMMASO, giusta delega in atti;
2001
- controricorrente -
260 avverso la sentenza n. 4716/97 del Tribunale di -1- NAPOLI, depositata il 11/09/97 R.G.N. 40975/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/01/01 dal Consigliere Dott. Pietro CUOCO;
udito 1'Avvocato RUGGIERI per delega Avvocato CONSOLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con ricorso del 25 marzo 1992 TO IZ, sostenendo che, attraverso interposizione fittizia della LA AR E C. S.n.c. (che si era limitata a pagargli la retribuzione), egli aveva prestato lavoro per l'E.N.E.L. S.p.a. dal 1° dicembre 1984, inizialmente presso la sede in via P.E. Imbriani come usciere, poi in Pozzuoli (con mansioni di ешко movimentazione di pacchi in base a direttive di impiegati dell'ENEL S.p.a.), chiese che il OR di Napoli in funzione di giudice del Lavoro dichiarasse l'esistenza del suo rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze delal predetta Società dal 1° dicembre 1984. Il OR accolse la domanda. Ed il Tribunale di Napoli, con sentenza dell'11 settembre 1997, respinse l'appello proposto dall'E.N.E.L. S.p.a., affermando che 1. 1'E.N.E.L. S.p.a., avendo chiesto solo genericamente di provare le circostanze di fatto enunciate in memoria, non aveva osservato l'onere di dedurre specificamente i mezzi di prova, come previsto dall'art. 416 cod. proc. civ.; 2. il contratto di appalto stipulato dalla LA AR E C. S.n.c. con l'E.N.E.L. S.p.a. aveva per oggetto "l'esecuzione saltuaria del servizio di trasporto, carico, scarico merci e facchinaggio nell'ambito degli uffici dell'E.N.E.L. S.p.a.";
3. confermando quasi integralmente le mansioni dedotte dal ricorrente, la stessa resistente E.N.E.L. S.p.a. aveva dichiarato in primo grado che il IZ “veniva utilizzato per i servizi di spostamento di pacchi e colli e talvolta nella mera consegna materiale di pacchi di raccomandate 3 alla Posta Centrale e di plichi alle Banche, ed in operazioni relative ad esigenze di movimentazione di pacchi, tabulati ed apparecchiature, nonché preparazione ed imballaggio di carteggi, pacchi, pubblicazioni e stampe;
4. la movimentazione dei pacchi di carta e di pubblicazioni, e Амосо maggiormente il recapito di plichi alla Posta ed alle Banche, costituivano una componente del ciclo produttivo aziendale, estranea all'oggetto dell'appalto; il IZ si era poi avvalso dei mezzi dell'E.N.E.L. S.p.a., ed aveva eseguito le direttive dei relativi dipendenti. Per la cassazione di questa sentenza ricorre l'E.N.E.L. S.p.a., percorrendo le linee di un unico articolato motivo, coltivato con memoria. Resiste TO IZ con controricorso. Motivi della decisione Con l'unico motivo, denunciando per l'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 3 della legge n. 1369 del 1960, degli artt. 1362 e segg., 2697 e 1736 cod. civ. e degli artt. 112, 229 e 420 cod. civ. nonché omessa insufficiente e contraddittoria motivazione, la ricorrente sostiene 1. poiché non aveva preventivamente definito che cosa costituiva “facchinaggio", il Tribunale aveva immotivatamente affermato che l'attività di movimentazione (di pubblicazioni, stampe .....), accertata attraverso il “riconoscimento" da parte dell'Ente, non aveva nulla a che fare con il “facchinaggio"; e non aveva “dato conto delle ragioni per cui le merci, che l'E.N.E.L. aveva riconosciuto essere state oggetto dell'attività del lavoratore, fossero escluse dal concetto di merci ovvero dal concetto di facchinaggio di cui al contratto di appalto"; poiché l'attività di facchinaggio e la stessa movimentazione di pacchi e colli possono essere oggetto di appalti leciti, il Tribunale aveva erroneamente dedotto l'intermediazione dalla natura di “generica manovalanza", che aveva l'attività del IZ;
2. il Tribunale aveva immotivatamente affermato che l'attività di movimento di pacchi e colli “era ordinaria componente del ciclo produttivo aziendale, senza avere ragionato sulla concreta attività disimpegnata in generale dall'E.N.E.L.”;
3. poiché non era stata riconosciuta la continuità dell'attività Киссо del IZ, il Tribunale (che non poteva escludere la relativa saltuarietà, come peraltro prevista dall'appalto) aveva immotivatamente supposto il carattere stabile di tale attività (pur avendo l'Ente dichiarato che in questa attività il IZ era utilizzato "talvolta”);
4. le predette censure erano valide anche per la valutazione dell'attività svolta dal 1989 presso il CED di Pozzuoli, ed in particolare in ordine all'uso del "muletto"; e l'E.N.E.L. aveva esibito copia del registro da cui risultava una limitatissima presenza (nove giorni) del IZ in un periodo di circa otto mesi;
ed aveva segnalato che l'uso del muletto “non snaturava il contenuto del servizio di carico e scarico e facchinaggio, rendendolo solo più economico e funzionale";
5. il Tribunale non aveva accertato se il lavoratore fosse organicamente inserito nella Società appaltante;
né, in particolare, aveva effettuato indagini in ordine al controllo di presenze, alla scelta dei lavoratori da assegnare alle singole attività, alla concessione di ferie e permessi;
né aveva accertato la frequenza del lavoratore presso l'azienda dell'E.N.E.L. S.p.a., 5 6. la consistenza della Società appaltatrice dei lavori non poteva essere dedotta dalla contumacia (ben posteriore alla stipulazione del contratto); come dimostrato attraverso le fatture, la Società, nell'eseguire i lavori appaltati, si era servita di autocarri di sua proprietà, imputandone i costi all'E.N.E.L.: ciò dimostrava che aveva proprie attrezzature e propri mezzi economici. Il ricorso è infondato. Come questa Corte ha affermato (Cass. 16 sto settembre 2000 n. 12249), criterio interpretativo per accertare l'esistenza di u un appalto di manodopera, vietato dalla legge 23 ottobre 1960 n. 1369, è, in C particolare, il fatto che i lavoratori impiegati siano effettivamente diretti dall'appaltatore ed agiscano realmente alle sue dipendenze e nel suo interesse. Poiché la permanenza di un rapporto di lavoro subordinato con l'appaltatore diventa inipotizzabile ove il lavoratore sia inserito nell'impresa committente, questo inserimento costituisce un concorrente parametro ai fini dell'accertamento in esame. Nell'ambito dell'accertamento dell'intermediazione (come per l'accertamento della natura autonoma o subordinata del rapporto, e per l'accertamento della giusta causa del licenziamento), in sede di legittimità è deducibile solo ciò che attiene alla lettura del modulo normativo: i caratteri che ne sono parte integrante e consentono di definirlo e specificarlo: la pur analitica specificazione del modulo (l'articolata specificazione delle clausole generali, con cui man mano si delineano, ad esempio, le astratte ipotesi di giusta causa del licenziamento), avendo per oggetto l'astratto contenuto della norma, resta giudizio di diritto. La lettura del fatto reale, 6 come materiale contingente proiezione del modulo normativo, giudizio di fatto: apprezzamento del giudice di merito che, immune da errori giuridici ed adeguatamente motivato, resta insindacabile in sede di legittimità. Nel caso in esame, il Tribunale, ha accertato l'esistenza del rapporto in esame da tre elementi: a. l'essersi il IZ avvalso del mezzo (muletto elettrico) di proprietà della società committente (E.N.E.L. S.p.a.); b. l'avere egli lavorato "alle dirette dipendenze degli impiegati dell'E.N.E.L. stesso” ("ricevendo disposizioni dal personale ENEL”); Eu c. l'avere egli svolto un'attività che “costituisce un'ordinaria componente del ciclo produttivo aziendale, che nulla ha a che vedere con l'esecuzione del servizio di carico, scarico e facchinaggio", prevista dall'appalto che l'E.N.E.L. S.p.a. aveva concesso. In particolare, questo terzo elemento è dedotto dalla diversità fra l'iniziale appalto (avente per oggetto "l'esecuzione saltuaria del servizio di trasporto, carico, scarico merci e facchinaggio nell'ambito degli uffici dell'ENEL") ed il lavoro effettivamente svolto dal dipendente ("servizi di spostamento di pacchi e colli all'interno dell'edificio, e, talvolta, mera consegna materiale di pacchi di raccomandate alla Posta Centrale e mera consegna materiale di plichi alle Banche"), e dalla riferibilità di questa diversità (consegna di plichi alla Posta ed alle banche) agli obiettivi aziendali dell'E.N.E.L: fatti che si risolvono nell'inserimento del lavoratore nell'azienda committente. Deducendo l'intermediazione da questi elementi, il Tribunale ha applicato esattamente il parametro normativo;
ed attraverso analitico esame 7 ed adeguata valutazione dei dati processuali ha adeguatamente accertato che i fatti in controversia erano la materiale proiezione di questo astratto parametro. In ordine alla censura precedentemente indicata sub "1.", il Tribunale deduce l'estraneità dell'attività in esame, nei confronti dell'appalto, non dalla natura e qualità delle merci movimentate, né dalla natura dell'attività (facchinaggio) svolta, bensì prevalentemente (espressamente eseguendo il raffronto fra appalto e dichiarazioni delle parti: вико sentenza, pp. 8 e 9) dai luoghi di movimentazione, esterni all'azienda E.N.E.L. (né la ricorrente assume che l'appalto avesse avuto mutamenti in tal senso). L'affermazione per cui i recapiti presso la posta e le banche "esorbitavano dal facchinaggio", è palesemente marginale ("comunque"); e reca in sé inscritta la nozione di facchinaggio, che il giudicante non aveva l'onere di definire preventivamente, e che la ricorrente aveva l'onere di contestare in forma autosufficiente. In ordine alla censura sub “2.”, il fatto che la movimentazione dei pacchi presso il CED ed il recapito di plichi alla Posta ed alle banche costituisse "un'ordinaria componente del ciclo produttivo aziendale” è inscritta nella stessa origine di questa attività (che non era nel contratto di appalto) e nella sua direzione (l'interesse non della società appaltatrice, bensi della committente), le quali sono espresse con la locuzione “nulla ha a che vedere". In ordine alla censura sub "3.", il Tribunale, pur non ritenendo che l'attività in esame avesse natura continuativa (“e ciò a prescindere dalla maggiore o minore frequenza ..": p. 9), conferisce rilievo anche alle 8 dichiarazioni rese in sede di libero interrogatorio dal ricorrente (per cui le attività esaminate erano svolte “prevalentemente”). Quanto precedentemente osservato è a dirsi anche per la censura sub "4": il Tribunale deduce i caratteri dell'attività svolta in Pozzuoli dalle dichiarazioni del IZ e dalle conformi dichiarazioni del rappresentante dell'E.N.E.L. (sentenza, p. 8). E la censura relativa alla limitata presenza del Rudo lavoratore presso il centro di teleinformatica è priva di autosufficienza e di decisività (provenendo la documentazione dalla stessa parte, ed avendo un limite temporale, e per la carente indicazione in ordine all'assenza in ogni altra parte dell'azienda). In ordine alla censura sub “5.", è da osservare che, come questa Corte ha affermato (Cass. 27 dicembre 1997 n. 13045), il giudice di legittimità non ha il potere di riesaminare il merito della controversia, bensi la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico - formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, e di scegliere, fra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all'uno od all'altro dei mezzi di prova acquisiti. Ne consegue che il vizio di motivazione può dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato od insufficiente esame di aspetti decisivi della controversia, ovvero quando esista insanabile contrasto fra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non 9 consentire l'identificazione del procedimento logico - giuridico posto a base della decisione. E nel caso in esame il Tribunale ha dedotto l'inserimento aziendale da elementi di notevole rilievo. L'affermazione del Tribunale, per cui “la prestazione del IZ è consistita soltanto in una generica manovalanza, senza specializzazione alcuna, appaltata ad una società che in questo processo è risultata non rintracciabile in sede di tentativo di estensione del contraddittorio” (oggetto della censura sub “6.”), è non solo palesemente marginale, bensì esterna alla logica che (attraverso il percorso della sentenza: da p. 4 a pag. 9) conduce il giudicante alla decisione. Il ricorso deve essere respinto. E la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle 36.000spese del giudizio di legittimità, liquidate in lire oltre a lire 3.000.000 per onorario. Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2001. Il Consigliere estensore Pietro Cusco IL PRESIDENTE Розино бе Шикіз A 0 S Phillie 3 1 S I 2 A . I D T 5 L , D , R . O A A A IL CANCELLIERE ' L S M T L L E Depositato in Cancelleria S L P 3 O E S O B 7 - I D P oggi, 26 MAR. 2001 N 3 I M - S G I 1 O N 1 A E D A S Z D E I IL CANCELLIERE G T E A , N G O O E E S T R L E T T I S I R A I G L E D L R E O D 10