Sentenza 13 gennaio 2009
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La bomboletta spray contenente sostanza urticante è compresa tra gli aggressivi chimici il cui porto illegale costituisce reato ai sensi della legge 2 ottobre 1967 n. 895.
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Il porto di uno spray da autodifesa che nebulizza un principio attivo naturale a base di oleorisin capsicum non configura alcun reato, qualora lo spray sia conforme ai requisiti di cui all'art. 1 DM 103/2011: se non lo è, esso costituisce un'arma (propria). Nota: La disciplina dello spray da autodifesa contenenti oleoresin capsicum (oc), è avvenuto con il Decreto del Ministro dell'interno 12 maggio 2011 n. 103 "Regolamento concernente la definizione delle caratteristiche tecniche degli strumenti di autodifesa che nebulizzano un principio attivo naturale a base di Oleoresin Capsicum e che non abbiano attitudine a recare offesa alla persona, in attuazione dellʹarticolo 3, comma 32, della …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/01/2009, n. 6106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6106 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 13/01/2009
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI TOMASSI Mariastefania - Consigliere - N. 5
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONITO Francesco Maria S. - Consigliere - N. 033386/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AB UC N. IL 05/07/1981;
avverso SENTENZA del 18/04/2008 CORTE APPELLO di TORINO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. ZAMPETTI UMBERTO;
Udito il Procuratore Generale in persona del sostituto Dr. MURA A., che ha concluso per l'inammissibilità;
Udito il difensore avv. Svariati E., per Abate Zaro.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza in data 18.04.2008 la Corte d'appello di Torino, in parziale riforma della pronuncia 19.12.2007 resa in esito a giudizio abbreviato dal locale Tribunale, riconosceva all'imputato AB UC, in ordine al reato di porto in luogo pubblico di una bomboletta di spray urticante, qualificata come aggressivo chimico, la specifica diminuente di cui alla L. n. 895 del 1967, art. 5 ritenuta equivalente alla recidiva, per l'effetto confermando peraltro la pena, in continuazione con il reato di tentato furto aggravato, posto che essa era stata già determinata dal primo giudice nei minimi di legge.
2. Avverso tale sentenza, chiedendone l'annullamento, proponeva ricorso per cassazione l'anzidetto imputato che motivava il gravame formulando le seguenti deduzioni, per violazione di legge e vizio di motivazione:
a) nessuna prova risultava in atti, in mancanza di qualsivoglia concreto accertamento, che la bomboletta sequestrata ad esso ricorrente contenesse affettivamente sostanze tali da potersi qualificare aggressivo chimico;
b) errata mancata qualificazione dell'oggetto in questione come arma comune da sparo e conseguente omessa applicazione della specifica diminuente L. n. 895 del 1967, ex art.
7. MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso, infondato, deve essere rigettato con le dovute conseguenze di legge.
Il contenuto urticante della bomboletta spray sequestrata all'imputato deve essere correttamente qualificato aggressivo chimico, ai sensi della L. n. 895 del 1967 (come modificata dalla L. n. 497 del 1974). Integra, invero, tale categoria - secondo pacifica giurisprudenza sul punto - qualsivoglia sostanza idonea in concreto a compromettere, anche in via temporanea, l'integrità dell'organismo umano. Tale è, infatti, l'irritazione dermica provocata dalla sostanza in esame che, se indirizzata sugli occhi, può anche produrre danni certamente non irrilevanti.
Sul punto la motivazione dell'impugnata sentenza è pertanto ineccepibile. La deduzione del ricorrente, che lamenta mancato esame specifico del contenuto della bomboletta in questione, non può essere accolta in questa sede, posto che essa si traduce in una doglianza sull'accertamento in fatto, come tale improponibile davanti alla Corte di legittimità.
Del resto, sullo specifico punto, appare ineccepibile la motivazione dell'impugnata pronuncia laddove rileva da un lato la mancata contestazione immediata da parte dell'imputato circa la natura del contenuto dello spray in suo possesso, dall'altro la sicura minore plausibilità logica dell'ipotesi - qui di nuovo riproposta - di un oggetto innocuo, e come tale inservibile rispetto alla funzione. Non può essere accolto neppure il secondo motivo di ricorso con il quale si lamenta la mancata qualificazione del fatto L. n. 895 del 1967, ex art. 7 (che riduce le pene per le armi comuni da sparo)
posto che la ridetta bomboletta spray non rientra nella classificazione che ne fa, in modo quanto mai generale ("agli effetti della legge penale"), L. 110 del 1975, art. 2, dovendosi invero escludere - come detto - la completa inidoneità della sostanza espulsa a recare offesa alla persona.
In definitiva il ricorso contro l'anzidetta sentenza 18.04.2008, infondato, deve essere rigettato.
La reiezione del gravame comporta, in forza del disposto dell'art.616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente AB UC al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2009.
Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2009