Sentenza 14 novembre 2007
Massime • 1
Costituisce reato il porto in luogo pubblico di una bomboletta spray, contenente gas lacrimogeno, in quanto idonea ad arrecare offesa alla persona e come tale rientrante nella definizione di arma comune da sparo di cui all'art. 2 L. n. 110 del 1975 (Nel caso di specie, la S.C. ha escluso la scusabilità della legge penale dedotta dal ricorrente con riferimento alla dedotta circostanza che la bomboletta era pubblicizzata sul sito internet di una ditta italiana).
Commentari • 3
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/11/2007, n. 44994 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44994 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 14/11/2007
Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. CULOT Dario - Consigliere - N. 1402
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 014023/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NT AN, N. IL 13/07/1974;
avverso SENTENZA del 21/12/2006 TRIBUNALE di MILANO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. CULOT DARIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Esposito Vitaliano, che ha concluso per il rigetto;
udito il difensore avv. FRATARCANGELI Rosanna la quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
OSSERVA
Con sentenza 21-29.12.2006 AN NM veniva condannato alla pena di Euro 200,00 di ammenda per aver portato (utilizzandola poi contro una persona) una bomboletta spray ed. antiaggressione;
che avverso la condanna proponeva ricorso per cassazione l'AN, assumendo che la bomboletta era pubblicizzata su un sito internet della ditta Spy e Spy di Cava de Tirreni, si che egli l'aveva acquistata e portata in luogo pubblico in buona fede, avendo tale offerta pubblica ingenerato in lui la convinzione di non compiere nulla di illegale.
Il ricorso è manifestamente infondato.
Costituisce reato il porto in luogo pubblico di una bomboletta spray, contenente gas lacrimogeno, in quanto idonea ad arrecare offesa alla persona e come tale rientrante nella definizione di arma comune da sparo di cui alla L. n. 110 del 1975, art 2 (Cass. 1^, 9-22.6.2006, n. 21932). Nè dalla più datata sentenza Cass. 1^, 5.7-18.9.1995, n. 9703 può giungersi ad una conclusione opposta, essendosi colà solo escluso che il porto della bomboletta ricada sotto la più grave L. n. 497 del 1974. Com'è noto l'ignoranza della legge penale non scusa tranne che si tratti di ignoranza inevitabile. Ora, a prescindere dal fatto che l'imputato non ha dimostrato di aver acquistato la bomboletta presso la Spy e Spy, non ha nemmeno provato di essersi informato presso l'organo competente in materia di porto d'armi (Questura), ne' ha dimostrato di aver ricevuto alcuna assicurazione circa la liceità del porto della bombola da parte del venditore privato. Non può dirsi, quindi, che la sua ignoranza non sia rimproverabile, posto che una semplice pubblicità non può scriminare la condotta, dovendo al contrario l'imputato di aver assolto il proprio dovere di conoscenza con l'ordinaria diligenza, cioè attraverso la corretta utilizzazione di tutti i mezzi d'indagine e ricerca dei quali disponeva. Poiché egli afferma di aver visto la pubblicità su internet, significa che sa navigare su internet, si che ben poteva anche consultare il sito della Polizia di Stato, la quale offre non solo uno sportello di consulenza on-line, ma ha anche un link specifico sulle armi: sarebbe stato dunque in grado, con la normale diligenza, di capire che il porto della bomboletta era illegale. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso seguono, avuto riguardo al carattere pretestuoso e meramente dilatorio delle doglianze formulate, le conseguenze di legge, meglio precisate nel dispositivo.
P.Q.M.
Visti gli artt. 606, 616 c.p.p., dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro mille a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 14 novembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2007